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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. OR SI Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3400 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 21/08/1983, elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1 via Littore Ragusa n. 30, presso lo studio dell'avv. Musacchia Tiziana Caterina che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo in data 24/06/1985, elettivamente domiciliato in Palermo Via CP_1 Bonta' n.16, presso lo studio dell'avv. Tarantino Gabriele che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la minore , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 prevalente, presso l'abitazione coniugale, sita in via Andrea Raia n.
9-Palermo”;
Il domicilio della minore è da intendersi nella casa coniugale presso la madre.
“3)il sig. corrisponderà per il mantenimento della minore la somma di € 200,00 Pt_1 Per_1 mensile, dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche relative alla figlia. Resta inteso che le scelte inerenti le suddette spese straordinarie, saranno rimesse alla decisione di entrambi i genitori. Il sig. provvederà anche al pagamento delle utenze di luce, acqua e gas, nonché le spese Pt_1 condominiali del predetto immobile.
4) i mobili e gli arredi sono rimasti nella casa coniugale;
5) il sig. incontrerà la figlia mediante accordi di volta in volta presi con la sig.ra Pt_1 CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e sportivi della figlia:
[...]
- il padre potrà tenere con sé la figlia per un fine settimana dalle 19:30 alle 23 alle 23:00 con eventuale pernottamento, ed un pomeriggio tra mercoledì o giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Il padre preleverà la figlia presso la loro residenza e la riporterà all'orario stabilito presso la suddetta abitazione;
- per le vacanze di Pasqua, la figlia starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
i genitori terranno con sé ad anni alterni la figlia, la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
- per le vacanze di Natale la figlia starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, pertanto il sig.
terrà con sé la figlia il giorno 24 dicembre ovvero il 25 dicembre ed una settimana Parte_1 dal 26 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 1 gennaio al 6 gennaio;
- per le vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé la figlia per una settimana nel mese di luglio Pt_1 e una settimana ad agosto. La decisione relativa alla decorrenza dei relativi giorni, dovrà essere assunta concordemente dai coniugi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
6) Le spese straordinarie dei minori saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Palermo che qui di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili ( limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
2 spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelli erogati da specialisti privati ma anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
g) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
h) analisi cliniche;
-spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche con e senza pernottamento;
d) trasporto pubblico( tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
g) corsi di specializzazione;
h) corsi di recupero e lezioni private;
-spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C per il mezzo di trasporto della prole ( ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura);c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) corsi di istruzione e formazione ( es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.); e) attività sportive4, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
f) spese per il conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori.
-spese mediche: a) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture non pubbliche;
c) cure termali e fisioterapiche;
-spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); b) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dell'università pubblica);
-spese extra-scolastiche relative a: a) viaggi e vacanze;
b) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intende sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore, di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, ( dovendosi la spese preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche, con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di
3 disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7) I coniugi concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, nonché di quello dei figli minori e passaporti validi per l'espatrio”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 30/06/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 63 - P. II – serie A - Anno 2012 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
OR SI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. OR SI Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3400 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 21/08/1983, elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1 via Littore Ragusa n. 30, presso lo studio dell'avv. Musacchia Tiziana Caterina che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo in data 24/06/1985, elettivamente domiciliato in Palermo Via CP_1 Bonta' n.16, presso lo studio dell'avv. Tarantino Gabriele che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 09/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 05/11/2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) la minore , verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio Per_1 prevalente, presso l'abitazione coniugale, sita in via Andrea Raia n.
9-Palermo”;
Il domicilio della minore è da intendersi nella casa coniugale presso la madre.
“3)il sig. corrisponderà per il mantenimento della minore la somma di € 200,00 Pt_1 Per_1 mensile, dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche relative alla figlia. Resta inteso che le scelte inerenti le suddette spese straordinarie, saranno rimesse alla decisione di entrambi i genitori. Il sig. provvederà anche al pagamento delle utenze di luce, acqua e gas, nonché le spese Pt_1 condominiali del predetto immobile.
4) i mobili e gli arredi sono rimasti nella casa coniugale;
5) il sig. incontrerà la figlia mediante accordi di volta in volta presi con la sig.ra Pt_1 CP_1
compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e sportivi della figlia:
[...]
- il padre potrà tenere con sé la figlia per un fine settimana dalle 19:30 alle 23 alle 23:00 con eventuale pernottamento, ed un pomeriggio tra mercoledì o giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Il padre preleverà la figlia presso la loro residenza e la riporterà all'orario stabilito presso la suddetta abitazione;
- per le vacanze di Pasqua, la figlia starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
i genitori terranno con sé ad anni alterni la figlia, la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo.
- per le vacanze di Natale la figlia starà con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, pertanto il sig.
terrà con sé la figlia il giorno 24 dicembre ovvero il 25 dicembre ed una settimana Parte_1 dal 26 dicembre al 31 dicembre ovvero dal 1 gennaio al 6 gennaio;
- per le vacanze estive, il sig. potrà tenere con sé la figlia per una settimana nel mese di luglio Pt_1 e una settimana ad agosto. La decisione relativa alla decorrenza dei relativi giorni, dovrà essere assunta concordemente dai coniugi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
6) Le spese straordinarie dei minori saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo del Tribunale di Palermo che qui di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili ( limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori:
2 spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelli erogati da specialisti privati ma anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
g) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
h) analisi cliniche;
-spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche con e senza pernottamento;
d) trasporto pubblico( tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
g) corsi di specializzazione;
h) corsi di recupero e lezioni private;
-spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C per il mezzo di trasporto della prole ( ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura);c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) corsi di istruzione e formazione ( es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.); e) attività sportive4, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
f) spese per il conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori.
-spese mediche: a) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture non pubbliche;
c) cure termali e fisioterapiche;
-spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblica); b) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare ( nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza dell'università pubblica);
-spese extra-scolastiche relative a: a) viaggi e vacanze;
b) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intende sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore, di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, ( dovendosi la spese preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche, con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni al riguardo ed eventualmente, in caso di
3 disaccordo, un motivato dissenso entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7) I coniugi concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, nonché di quello dei figli minori e passaporti validi per l'espatrio”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 09/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 30/06/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 63 - P. II – serie A - Anno 2012 ).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
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