Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01878/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00900/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 900 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Pirracchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palagonia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marianna Coco Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 2 dell’11/1/2024, notificata il 12/2/2024, con la quale è stata ingiunta la demolizione di manufatti realizzati, senza titolo, in un immobile di proprietà del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palagonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva che, a seguito di un sopralluogo condotto presso l’immobile di sua proprietà in agro di Palagonia, contrada Percoco, il Comune di Palagonia aveva emesso l’ordinanza di demolizione “ di muri perimetrali e di tamponamento, del tetto di copertura a falde realizzato in c.a., con tegole ”, sul presupposto che si sarebbe trattato di opere realizzate in assenza di atti autorizzativi e, pertanto, abusive.
Contestava in termini generali il contenuto del provvedimento, sostenendo che la copertura a falda non avrebbe necessitato di autorizzazione in quanto, essendo posta esclusivamente a protezione dell’edificio sottostante, avrebbe creato una mera intercapedine a salvaguardia della sottostante abitazione, non impiegabile né adattabile ad alcun uso abitativo e, comunque, priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessaria a contenere - senza possibili alternative e, comunque, per una consistenza volumetrica del tutto contenuta - gli impianti tecnologici.
2. Conseguentemente, nel primo motivo di ricorso sosteneva che, proprio per la ridotta dimensione delle opere contestate e la mancanza di aumento di volumetria, si sarebbe trattato di interventi di edilizia libera, come tali legittimamente realizzati in quanto non soggetti a previa denuncia.
Le opere sarebbero state, dunque, inquadrabili tra gli “ interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici ”, in quanto rivolte al semplice efficientamento energetico, essendo destinate solo a separare l’immobile sottostante dalle intemperie mediante creazione di un’intercapedine.
Sosteneva, in proposito, che tra le opere per cui, in base all’art. 5 della l. r. 16/2026, sarebbe stato necessario il permesso di costruire, non sarebbe rientrata la copertura del tetto che (come nel caso di specie) non determini nuovo volume, né una destinazione ad autonoma utilizzazione.
Nessun aggravio al tessuto urbanistico sarebbe derivato dalla realizzazione del tetto, che sarebbe stato mera pertinenza a modesto impatto.
3. In un secondo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’art. 7 della l. 241/90, a causa della mancata comunicazione, nei suoi confronti, della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente asserita illegittimità del provvedimento per la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
4. In conclusione, per tutte le ragioni indicate, chiedeva l’annullamento dell’atto impugnato.
5. Si costituiva in giudizio il Comune di Palagonia, eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso a causa della mancata impugnazione del precedente ordine di demolizione della preesistente struttura dell’immobile, adottato in data 22 settembre 1997 e menzionato nel provvedimento oggetto di odierna impugnazione.
In definitiva, l’ordinanza impugnata con il ricorso in esame sarebbe stata relativa ad un’opera (la falda di copertura) accedente, interamente ed inscindibilmente, ad un immobile definitivamente decretato come abusivo per carenza totale di titolo edilizio. Tutto l’immobile, dunque, anche nella porzione su cui sarebbero stati realizzati i manufatti, sarebbe stato edificato in totale assenza di concessione edilizia.
5.1. Il ricorso, inoltre, sarebbe stato inammissibile, per violazione dell’art. 40 c.p.a, in quanto i motivi di impugnazione sarebbero stati indicati in termini generici che non avrebbero ritrovato uno sviluppo esaustivo nella formulazione delle censure dedotte in seno al motivo medesimo.
5.2. Nel merito, evidenziava che nel provvedimento non sarebbe stata contestata solo la realizzazione del tetto, ma anche di muri perimetrali e di tamponamento; in ogni caso, gli interventi richiamati di manutenzione ordinaria, straordinaria, etc., avrebbero richiesto un titolo edilizio come la CILA o la SCIA, non potendo certo classificarsi come interventi di edilizia libera.
Nella fattispecie, peraltro, date le dimensioni, la solidità e la stabilità dell’opera, sarebbe stato necessario un permesso di costruire, trattandosi di “ intervento di nuova costruzione ”.
Il supporto probatorio offerto dal ricorrente alla propria tesi, anche sulla collocazione storica delle opere, si sarebbe limitato a 3 foto satellitari (2003, 2004, 2023), senza alcuna perizia giurata sull’immobile, e avrebbe trascurato l’accertamento, nell’ordinanza di demolizione del 1997, della gittata delle fondazioni dell’immobile in cemento armato.
5.3. Riguardo alla dedotta violazione dei diritti di partecipazione, evidenziava che la parte non sarebbe stata in grado di dimostrare quale contributo la sua partecipazione avrebbe potuto apportare ad un’attività da ritenersi ancor più, nel caso in esame, vincolata, considerata l’ordinanza di demolizione precedentemente emessa.
La doglianza sarebbe stata altresì pretestuosa, in quanto il ricorrente, individuato all’atto della notifica della notizia di reato, avrebbe avuto subito chiaro l’oggetto della contestazione mossa e l’amministrazione competente e, pertanto, nulla gli avrebbe impedito, di compiere un accesso agli atti.
5.4. Per tali ragioni chiedeva di dichiarare il ricorso proposto inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto con condanna alle spese ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
6. All’udienza del 6 maggio 2025, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
7. Ciò premesso, deve preliminarmente ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, correttamente formulata dalla difesa dell’Amministrazione in considerazione della mancata impugnazione della precedente ordinanza di demolizione del 22 settembre 1997, riguardante le opere strutturali del medesimo edificio sul quale sono stati realizzati i manufatti ritenuti abusivi secondo il provvedimento oggetto di odierna impugnazione.
Appare, dunque, decisivo che le nuove opere, cui fa riferimento il provvedimento impugnato con il ricorso in esame, siano state realizzate, quale ulteriore aggiunta, su un edificio già presente di cui era stata ordinata la demolizione proprio in ragione del difetto di un titolo autorizzativo a monte.
E’, dunque, assolutamente legittima, ed anzi necessaria, una considerazione unitaria dei manufatti e degli abusi compiuti nella sua complessiva edificazione da cui consegue che, essendo stata omessa l’impugnazione della prima ordinanza di demolizione, relativa alla prima fase di realizzazione dell’edificio, in quanto tale relativa proprio agli elementi strutturali, deve, a rigore, ritenersi improcedibile il presente ricorso, in quanto relativo ad opere – quali, specialmente, la copertura del tetto - che si sono innestate e si integrano inscindibilmente sia sul piano tecnico- strutturale che nella loro complessiva considerazione giuridica, con quelle, anch’esse abusivamente realizzate, che erano state realizzate e di cui era stata ordinata la demolizione in precedenza con provvedimento divenuto inoppugnabile.
Non si ravvisa, dunque, un interesse autonomo all’impugnazione del presente provvedimento, stante l’inscindibilità e l’indissolubile integrazione delle opere fatte oggetto del precedente ordine di demolizione non impugnato, e di quello qui in discussione.
8. Ad ogni buon conto, anche a voler trascurare tale preliminare eccezione di rito, il ricorso, nel merito, sconta certamente anche una significativa genericità e incompletezza nella sua formulazione, incentrandosi quasi esclusivamente solo sulla presunta legittimità di una delle opere oggetto dell’ordine ripristinatorio (ovvero la copertura del tetto), tralasciando l’esame degli altri manufatti ritenuti abusivi, e articolando in maniera incompiuta le censure di illegittimità del provvedimento, ad esempio in relazione alla dedotta, ma indimostrata, regolarità delle opere in base alla normativa, richiamata in termini assolutamente generica, che sarebbe stata vigente al momento della loro realizzazione. Anche in relazione a tale momento della realizzazione delle opere, d’altra parte, la documentazione probatoria allegata, costituita da foto satellitari, in mancanza di specifiche censure, è insufficiente a sostenere la domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
9. Le censure, comunque, astrattamente suscettibili di scrutino sono, in ogni caso, infondate.
9.1. Proprio la considerazione complessiva ed unitaria degli abusi alla quale sopra si è fatto riferimento, consente di escludere categoricamente che l’abuso possa ritenersi di tipo minore.
Riguardo a tale valutazione, deve ribadirsi che è necessaria, anche alla luce dell’integrazione dei medesimi manufatti - nel senso, ad esempio, che la copertura accede al manufatto nel suo complesso ed anche le altre opere sono ad esso funzionali - una considerazione complessiva ed unitaria delle opere realizzate, essendo, al contrario, inammissibile e non consentita una valutazione atomistica degli abusi, dovendosi tener conto dell’immobile nella sua interezza, in quanto il frazionamento dei singoli interventi preclude la considerazione totale dell’impatto che l’opera produce sull’assetto territoriale (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza, 11 marzo 2024, n. 2321). Non è possibile, pertanto, frazionare i singoli interventi difformi al fine di dedurre la loro autonoma irrilevanza (Consiglio di Stato, sentenza n. 8032/2024).
Ebbene, la considerazione complessiva delle opere, indicate come abusive nel provvedimento, conduce innegabilmente a constatare, anche sulla base della documentazione fotografica in atti, il loro rilevante impatto urbanistico con la creazione di superfici e volumi utili.
Anche a voler isolare gli interventi specificamente oggetto del provvedimento impugnato, astraendo dai precedenti manufatti, è innegabile che sarebbe stato, comunque, necessario un titolo edilizio per la loro realizzazione e che il difetto assoluto di tale titolo rende le opere abusive e legittimo, pertanto, il provvedimento impugnato.
Peraltro, in quest’ultimo, non si fa riferimento solo alla costruzione del tetto, ma anche di muri e tamponature e, pertanto, ad un intervento che avrebbe necessitato certamente, nella sua complessiva considerazione, di un permesso di costruire.
10. In relazione alla dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento, risulta condivisibile l’assunto difensivo dell’amministrazione resistente per cui nel corso nel procedimento il ricorrente era al corrente delle attività condotte in merito alle irregolarità edilizie afferenti al predetto immobile.
Ciò premesso, deve, più in generale, rilevarsi che, in materia di violazioni edilizie, l’omissione di tale comunicazione non produce effetti invalidanti sul provvedimento conclusivo del medesimo procedimento.
Derivando, infatti, dal compimento di meri accertamenti tecnici, il provvedimento con cui si accerta l’abuso e si commina l’ordine di demolizione ha natura vincolata e, pertanto, non richiede, per la sua valida adozione, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
In proposito, anche recente giurisprudenza, in continuità con gli orientamenti precedenti, ha ribadito che “ in materia di abusi edilizi l'ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso; in sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore: e in ragione quindi della natura vincolata dell'ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né un'ampia motivazione ” (Cons. Stato Sez. II, 22/01/2020, n. 540).
Invero, il procedimento che regola la materia in esame è precisamente tipizzato dal legislatore attraverso una rigida disciplina di legge che non prevede, per l’adozione dell’atto finale, alcun bilanciamento e alcuna comparazione di interessi pubblici e privati, non potendosi, d’altra parte, configurare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (Cons. Stato Sez. VI, 10/12/2018, n. 6955 e da ultimo, in termini analoghi: Cons. Stato Sez. VI, 22/02/2021, n. 1552 e Cons. giust. amm. Sicilia, 22/02/2021, n. 135).
11. In conclusione, per tutte le ragioni esposte il ricorso deve ritenersi improcedibile e, comunque, nel merito rigettato.
12. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e, comunque, nel merito, da rigettare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del Comune resistente, che liquida in €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.