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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 910/2024 R.G.,
Promossa da
, nato ad [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._2 giusta procura in atti, dagli avv.ti Pietro Lizzio e Carlo M. Guido;
APPELLANTI
Contro
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._3 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gloria Gianino;
APPELLATA
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 15 aprile 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, pubblicata il 3 giugno 2024, resa nel procedimento iscritto al n. 481/2023 RG, il giudice unico del Tribunale di Siracusa rigettava la domanda proposta da e nei confronti di , volta ad Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 9.894,86, oltre interessi fino al soddisfo e regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia, il tribunale premetteva che i ricorrenti hanno esposto che la F.D.F. s.r.l. aveva maturato nei confronti della un credito per corrispettivo di CP_1 lavori di appalto eseguiti in favore di quest'ultima e che, intervenuta l'estinzione della società, tale pretesa creditoria, accertata dal tribunale di Siracusa con sentenza n. 457/2021 in complessive € 9.894,86, in assenza di comprovate cessioni anteriori alla vicenda estintiva, come dichiarato dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 1044/2022, era entrata nel patrimonio degli esponenti per successione, essendo gli stessi soci dell'ente estinto. A parere del Tribunale “... la domanda di e non può Parte_1 Parte_2 trovare accoglimento, non potendo dirsi provata l'esistenza in capo alla società F.D.F. s.r.l.
e nei confronti di del credito oggi azionato dai ricorrenti nella qualità di Controparte_1 successori dell'ente societario ormai estinto. La superiore pretesa creditoria non può anzitutto considerarsi cristallizzata in alcun titolo giudiziale ...... Acclarato che non ricorrono nel caso di specie titoli giudiziali che abbiano accertato il credito vantato da parte ricorrente, si rileva altresì che quest'ultimo, secondo quanto prospettato nello stesso ricorso introduttivo
(v. pag. 1), avrebbe ad oggetto il corrispettivo di lavori di appalto eseguiti in Augusta (SR), contrada Carrubbazza. Dell'esistenza di tale rapporto contrattuale e dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui è richiesta la remunerazione non è stata fornita alcuna dimostrazione nel presente procedimento.
4. Per quanto sopra, difettando la prova della pretesa creditoria azionata, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., i ricorrenti – gravati del relativo onere – devono reputarsi soccombenti”.
Avverso tale decisione e hanno interposto appello Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato in data 2 luglio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 15 aprile 2025.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, gli appellanti censurano il provvedimento impugnato laddove il primo giudice ha rigettato la domanda ritenendola sprovvista di prova.
Sostengono che con ricorso ex art. 702 bis cpc hanno chiesto la condanna di al pagamento, in loro favore, della somma di € 9.894,86 in qualità di Controparte_1
“successori” dell'estinta F.D.F. s.r.l. conseguentemente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, deducendo, mediante allegazione: a) di certificazione del registro delle imprese, di essere gli unici soci al momento della cancellazione dell'estinta Soc. F.D.F. srl;
b) dell'avvenuto accertamento, documentato mediante allegazione della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Siracusa n.ro 457/2021 e della sentenza n. 1044/2022 pronunciata in secondo grado da codesta Corte d'Appello, di un credito della Soc. F.D.F. srl nei confronti di , ammontante a € 9.894,86; che tali sentenze hanno definito Controparte_1 il contenzioso giudiziario iniziato per il pagamento di prestazioni collegate al contratto d'appalto stipulato tra le parti, la cui esistenza non è mai stata oggetto di contestazione.
Col secondo motivo, gli appellanti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda avanzata dai ricorrenti sul presupposto della mancata determinazione dell'ammontare del loro credito.
Sostengono che avverso la sentenza n. 457/2021 del tribunale di Siracusa CP_1
ha proposto appello, contestando esclusivamente l'opponibilità della cessione alla
[...] stessa e la legittimazione processuale ad agire in giudizio in capo ad;
che, Parte_1 pertanto, la non ha contestato l'accertamento giudiziale del suo debito statuito con CP_1 la sentenza del tribunale di Siracusa, ma solo la titolarità del corrispondente credito e la legittimazione ad azionarlo in giudizio in capo a sul presupposto Parte_1 dell'inopponibilità dell'intervenuta cessione del credito nei suoi confronti;
che codesta Corte
d'Appello, accogliendo l'appello proposto, ha statuito che “nulla è dovuto nei confronti di
” quale preteso cessionario del credito dell'estinta F.D.F. srl, ritenendo la Parte_1 cessione del credito intervenuta in favore di inopponibile ad essa;
che tale Parte_1 pronuncia nulla statuisce, coerentemente alla mancata impugnazione del relativo capo, circa l'accertamento del credito giudizialmente determinato in favore dell'estinta F.D.F. s.r.l., pari a € 9.894,86, qualificabile quale “sopravvenienza attiva” della liquidazione della Soc.
F.D.F. srl;
che manca un inequivoco comportamento che dimostri, comunque, la rinuncia della Soc. FDF srl ad avvalersi del credito, il quale non è stato inserito nel bilancio di liquidazione perché considerato trasferito ad . Parte_1
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono entrambi infondati.
E', invero, condivisibile il percorso argomentativo che ha condotto il primo giudice al rigetto della domanda proposta da e , siccome non provata. Parte_1 Parte_2
Osserva la Corte che, a prescindere dal fondato rilievo, contenuto in sentenza, che
“... non ricorrono nel caso di specie titoli giudiziali che abbiano accertato il credito vantato da parte ricorrente”, è rimasto inadempiuto l'onere in capo ai ricorrenti di fornire la prova dei fatti costituitivi della pretesa creditoria azionata, priva di fondamento appalesandosi il rilievo che l'accertamento giudiziale del credito come riconosciuto con la sentenza n. 457/2021 del tribunale di Siracusa non è stato oggetto di contestazione da parte della . CP_1
Invero, osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inopponibilità nei confronti della CP_1 della cessione del credito da parte della FDF srl in favore di , accolta dalla Parte_1
Corte d'Appello a seguito dell'impugnazione proposta da , ha lasciato Controparte_1 impregiudicata ogni questione relativa all'accertamento del credito in capo alla FDF srl, sicchè sulla questione non può dirsi formato alcun giudicato.
Giova, poi, rilevare che, in ogni caso, in sede di impugnazione della sentenza del tribunale di Siracusa n. 457/2021 che aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 39/12 e condannato la al pagamento della somma di € € 9.894,86 in favore di CP_1 Parte_1
quale cessionario del credito di cui era titolare la FDF srl, la ha espressamente
[...] CP_1 chiesto “..... di accogliere le domande tutte formulate dalla signora nell'atto Controparte_1 di citazione in opposizione al D.I. n. 39/2012 ........... nella comparsa di costituzione a firma dell'avv. Antonino Gallo del 22.6.2015 e da ultimo nella comparsa di costituzione a firma dell'avv. Gloria Gianino depositata in cancelleria in data 9.4.2018”, precisandosi che con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la , previa contestazione del CP_1 diritto della FDF srl al pagamento del corrispettivo del lavori eseguiti in appalto, ha chiesto di “revocare, annullare e/o dichiarare privo di effetti il D.I. n. 39/2012 emesso in data
2.3.2012 perché infondato in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa;
2) ritenere e dichiarare comunque che l'opponente non è obbligata in alcun modo e per nessuna causale al pagamento della somma ingiunta con il D.I. n. 39/12 concesso in data 2.3.2012 dal G.U. del Tribunale Civile di Augusta”.
Va da sé che la contestazione del credito di cui e Parte_1 Parte_2 reclamano la titolarità quali soci della estinta FDF srl, imponeva ai medesimi l'onere di fornire la prova dei fatti costituivi della domanda di pagamento del reclamato corrispettivo dei lavori eseguiti in appalto dalla FDF srl.
Al riguardo, alcun elemento probatorio è stato acquisito al processo al fine di accertare la fondatezza della proposta domanda di pagamento, né gli atti di istruzione del giudizio definito con la sentenza del tribunale di Siracusa n. 457/2021 ed, in particolare, la relazione di CTU, sebbene a detta degli stessi appellanti “La Sent. 457/2021 Trib. Sr, definendo il giudizio di opposizione al dd ii 39/2012 Trib. Sr revocò lo stesso ma accertò, dopo complessa istruttoria svolta anche con l'ausilio di c.t.u., un credito in favore del cessionario avverso la Sig.ra nella minore misura pari ad Parte_1 Controparte_1 euro novemilaottocentonovantaquattro e centesimi ottantasei (€ 9.894,86).
Ora, posto che, come correttamente rilevato dal primo giudice, “..... dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui è richiesta la remunerazione non è stata fornita alcuna dimostrazione nel presente procedimento”, devesi convenire circa l'infondatezza della domanda, per cui “difettando la prova della pretesa creditoria azionata, in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2697 c.c., i ricorrenti – gravati del relativo onere – devono reputarsi soccombenti”.
Non giova agli appellanti la produzione in giudizio “... di copia del contratto d'appalto stipulato tra la Soc. F.D.F. srl e la Sig.ra nonché copia del dd ii dd ii 39/2012 Controparte_1
Trib. Sr, entrambi reiteratamente richiamati negli atti di causa”, siccome inidonea ai fini dimostrativi della fondatezza della pretesa creditoria azionata.
L'appello va, in definitiva, rigettato, discendendone la conferma del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare in prossimità dei minimi di tariffa i compensi relativi alla fase di trattazione e istruttoria del presente grado, attesa la modesta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da e Parte_1
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc, pubblicata il 3 giugno 2024, resa nel Parte_2 procedimento iscritto al n. 481/2023 RG, del giudice unico del Tribunale di Siracusa, rigetta l'appello e condanna e a rifondere, in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
, le spese del grado, che liquida in complessivi € 4916,00 (ivi compresi €. 1134,00
[...] per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 25 giugno 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena