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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1264/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25/09/2024 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. PESCHIULLI Parte_1
Responsabilità ANTONIO CARLO elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI 9 24040 professionale CANONICA D'ADDA presso il difensore avv. PESCHIULLI ANTONIO
CARLO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 , rappresentato e difeso dall'avv. FACCHETTI MARCO CP_1
,elettivamente domiciliato in VIA CUCCHI 8 24122 BERGAMO presso il difensore avv. FACCHETTI MARCO, come da procura allegata
APPELLATO e INCIDENTALE CP_2
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 1108/21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“- NEL MERITO, respingere in quanto infondate e comunque non provate le
ragioni di appello incidentale proposte dall'Appellato Geom. ; CP_1
accogliere motivazioni d'appello proposte dalla e, per l'effetto, Parte_1
le domande svolte dalla nel giudizio di primo grado;
quindi Nel Parte_1
merito a.)- accertata e dichiarata la responsabilità professionale del
convenuto per i fatti dedotti in causa, condannare lo stesso Geom. CP_1
a rifondere all'attrice la somma di € 44.926,68, ovvero della diversa
[...]
somma, maggiore o minore, che il Giudicante riterrà di giustizia in relazione
ai criteri valutativi indicati in atti ed in ordine alle prove assunte.b.)- In ogni
caso con vittoria delle spese e compensi professionali di causa, per entrambe
le fasi del giudizio, oltre alla rifusione delle spese per CTU e CTP;
IN VIA
ISTRUTTORIA Si insiste per la opportunità di ammissione di nuova (o
integrativa) C.T.U.” pagina 2 di 8 Dell'appellato e appellante incidentale
“In via principale respingere l'appello proposto da nei Parte_1
confronti della sentenza di I grado n. 1108/2021 del Tribunale di Bergamo in
quanto inammissibile, ovvero comunque infondato in fatto e diritto per i
motivi esposti in atti, confermandosi per l'effetto la sentenza impugnata nella
parte ex adverso gravata;
in via di appello incidentale
- in parziale riforma, per i motivi esposti in atti ed in accoglimento
dell'appello incidentale proposto revocare il capo di sentenza recante la
pronuncia di condanna del geom. al pagamento in favore di CP_1
dell'importo capitale di € 2.011,53, respingendo ogni Parte_1
domanda ex adverso proposta, e condannando per l'effetto al Parte_1
pagamento delle spese processuali di I grado in favore del medesimo geom.
; condannare alla restituzione al geom. CP_1 CP_3 CP_1
delle somme versate da quest'ultimo, con riserva di ripetizione, in esecuzione
della sentenza di I grado, pari a complessivi € 5.462,81, di cui € 2.011,53 per
capitale ed € 3.451,28, per spese processuali, come liquidati dalla sentenza di
I grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo. ) in via di
subordine (salvo gravame), revocare il capo di sentenza recante la pronuncia
di condanna del geom. al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese processuali del giudizio di I grado, disponendone l'integrale
compensazione, e condannando per l'effetto alla restituzione Parte_1
pagina 3 di 8 al geom. delle somme a tale titolo versate in esecuzione della sentenza CP_1
di I grado;
in ogni caso- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente
grado di giudizio, relative e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1108/21 il Tribunale di Bergamo accoglieva, in parte, la domanda di di condanna di al pagamento della Parte_1 CP_1
somma di euro 2.011,53, a titolo di risarcimento del danno subito per avere il convenuto determinato, erroneamente, il valore catastale di un immobile (
subalterno 5) di proprietà della società attrice e condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di euro 44.968, a titolo di CP_1
risarcimento del danno, previo accertamento della sua responsabilità
professionale.
In via incidentale la sentenza è stata gravata da che ha chiesto il CP_1
rigetto della domanda proposta da Parte_1
In questo grado di giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui pagina 4 di 8 il Tribunale, uniformandosi alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio,
aveva ritenuto corretti i criteri di determinazione dei valori catastali impiegati dal geom. nell'anno 2004 sulla base della normativa vigente nel 2014. CP_1
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto corretti i criteri utilizzati dal geom. , per la determinazione dei CP_1
valori catastali, dopo aver individuato una forbice di valori, tra un minimo ed un massimo,
Con il terzo motivo si duole del fatto che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che la doglianza contro l'operato del professionista fosse rivolta al fatto che non avesse richiesto una variazione catastale, mentre al professionista si addebitava di non aver formulato un'istanza di correzione di errore di accatastamento.
Con il quarto motivo censura l'errata valutazione delle prove.
----------------------
Le censure contenute nei primi due motivi possono ritenersi superate dalle risultanze della consulenza tecnica espletata nel grado.
Proprio in ragione delle doglianze dell'appellante principale, in questo grado di giudizio si è chiesto al Ctu di accertare la correttezza delle rendite catastali dichiarate dal geom. nel DOCFA (acronimo di Documento catastale CP_1
fabbricati) relativamente agli immobili siti in Vailate ( Cr) alla Via Brodolini
n. 2/4, sulla base delle norme vigenti nell'anno di elaborazione e presentazione pagina 5 di 8 del documento citato ( 2004) e delle direttive dell'Agenzia delle Entrate.
Attenendosi alle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate a tre specifici quesiti posti dal Ctu, quest'ultimo individuava gli elementi in base ai quali procedere al calcolo delle rendite catastali ossia il saggio di capitalizzazione ed i valori unitari delle unità immobiliari cui attribuire la rendita.
Aderendo a tali criteri, il valore catastale degli immobili in questione è stato stimato, in euro 33.703,72 e poiché nel DOCFA il professionista aveva dichiarato un valore di euro 31.665 il Ctu ha concluso che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante principale, non vi è stato alcun versamento in eccesso dell'ICI negli anni compresi tra il 2005 e il 2011.
Entrambi i motivi, pertanto devono ritenersi infondati.
L'accertamento relativo alla correttezza dell'operato del professionista assorbe i restanti motivi e determina l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal geom. CP_1
Per la sua soccombenza l'appellante principale va condannato a rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi di giudizio che si CP_1
liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127
per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 12.156 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva, euro pagina 6 di 8 3.686 per la fase istruttoria e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Pone le spese delle consulenze tecniche espletate, nel primo e nel secondo grado, a carico dell'appellante principale.
La riforma della sentenza gravata comporta la condanna di alla Parte_1
restituzione di quanto versato da in forza della sentenza CP_1
riformata.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 CP_1
entrambi i gradi del giudizio liquidate come in parte motiva;
pone a carico di le spese delle consulenze tecniche espletate in Parte_1
entrambi i gradi;
condanna a restituire a quanto da questi Parte_1 CP_1
corrispostole in forza della sentenza riformata;
pagina 7 di 8 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di l'onere del Parte_1
pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1264/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25/09/2024 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. PESCHIULLI Parte_1
Responsabilità ANTONIO CARLO elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI 9 24040 professionale CANONICA D'ADDA presso il difensore avv. PESCHIULLI ANTONIO
CARLO, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 8 , rappresentato e difeso dall'avv. FACCHETTI MARCO CP_1
,elettivamente domiciliato in VIA CUCCHI 8 24122 BERGAMO presso il difensore avv. FACCHETTI MARCO, come da procura allegata
APPELLATO e INCIDENTALE CP_2
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Terza Sezione Civile)
n. 1108/21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante principale
“- NEL MERITO, respingere in quanto infondate e comunque non provate le
ragioni di appello incidentale proposte dall'Appellato Geom. ; CP_1
accogliere motivazioni d'appello proposte dalla e, per l'effetto, Parte_1
le domande svolte dalla nel giudizio di primo grado;
quindi Nel Parte_1
merito a.)- accertata e dichiarata la responsabilità professionale del
convenuto per i fatti dedotti in causa, condannare lo stesso Geom. CP_1
a rifondere all'attrice la somma di € 44.926,68, ovvero della diversa
[...]
somma, maggiore o minore, che il Giudicante riterrà di giustizia in relazione
ai criteri valutativi indicati in atti ed in ordine alle prove assunte.b.)- In ogni
caso con vittoria delle spese e compensi professionali di causa, per entrambe
le fasi del giudizio, oltre alla rifusione delle spese per CTU e CTP;
IN VIA
ISTRUTTORIA Si insiste per la opportunità di ammissione di nuova (o
integrativa) C.T.U.” pagina 2 di 8 Dell'appellato e appellante incidentale
“In via principale respingere l'appello proposto da nei Parte_1
confronti della sentenza di I grado n. 1108/2021 del Tribunale di Bergamo in
quanto inammissibile, ovvero comunque infondato in fatto e diritto per i
motivi esposti in atti, confermandosi per l'effetto la sentenza impugnata nella
parte ex adverso gravata;
in via di appello incidentale
- in parziale riforma, per i motivi esposti in atti ed in accoglimento
dell'appello incidentale proposto revocare il capo di sentenza recante la
pronuncia di condanna del geom. al pagamento in favore di CP_1
dell'importo capitale di € 2.011,53, respingendo ogni Parte_1
domanda ex adverso proposta, e condannando per l'effetto al Parte_1
pagamento delle spese processuali di I grado in favore del medesimo geom.
; condannare alla restituzione al geom. CP_1 CP_3 CP_1
delle somme versate da quest'ultimo, con riserva di ripetizione, in esecuzione
della sentenza di I grado, pari a complessivi € 5.462,81, di cui € 2.011,53 per
capitale ed € 3.451,28, per spese processuali, come liquidati dalla sentenza di
I grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo. ) in via di
subordine (salvo gravame), revocare il capo di sentenza recante la pronuncia
di condanna del geom. al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
spese processuali del giudizio di I grado, disponendone l'integrale
compensazione, e condannando per l'effetto alla restituzione Parte_1
pagina 3 di 8 al geom. delle somme a tale titolo versate in esecuzione della sentenza CP_1
di I grado;
in ogni caso- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente
grado di giudizio, relative e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1108/21 il Tribunale di Bergamo accoglieva, in parte, la domanda di di condanna di al pagamento della Parte_1 CP_1
somma di euro 2.011,53, a titolo di risarcimento del danno subito per avere il convenuto determinato, erroneamente, il valore catastale di un immobile (
subalterno 5) di proprietà della società attrice e condannava il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per la condanna di Parte_1
al pagamento della somma di euro 44.968, a titolo di CP_1
risarcimento del danno, previo accertamento della sua responsabilità
professionale.
In via incidentale la sentenza è stata gravata da che ha chiesto il CP_1
rigetto della domanda proposta da Parte_1
In questo grado di giudizio è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui pagina 4 di 8 il Tribunale, uniformandosi alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio,
aveva ritenuto corretti i criteri di determinazione dei valori catastali impiegati dal geom. nell'anno 2004 sulla base della normativa vigente nel 2014. CP_1
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto corretti i criteri utilizzati dal geom. , per la determinazione dei CP_1
valori catastali, dopo aver individuato una forbice di valori, tra un minimo ed un massimo,
Con il terzo motivo si duole del fatto che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che la doglianza contro l'operato del professionista fosse rivolta al fatto che non avesse richiesto una variazione catastale, mentre al professionista si addebitava di non aver formulato un'istanza di correzione di errore di accatastamento.
Con il quarto motivo censura l'errata valutazione delle prove.
----------------------
Le censure contenute nei primi due motivi possono ritenersi superate dalle risultanze della consulenza tecnica espletata nel grado.
Proprio in ragione delle doglianze dell'appellante principale, in questo grado di giudizio si è chiesto al Ctu di accertare la correttezza delle rendite catastali dichiarate dal geom. nel DOCFA (acronimo di Documento catastale CP_1
fabbricati) relativamente agli immobili siti in Vailate ( Cr) alla Via Brodolini
n. 2/4, sulla base delle norme vigenti nell'anno di elaborazione e presentazione pagina 5 di 8 del documento citato ( 2004) e delle direttive dell'Agenzia delle Entrate.
Attenendosi alle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate a tre specifici quesiti posti dal Ctu, quest'ultimo individuava gli elementi in base ai quali procedere al calcolo delle rendite catastali ossia il saggio di capitalizzazione ed i valori unitari delle unità immobiliari cui attribuire la rendita.
Aderendo a tali criteri, il valore catastale degli immobili in questione è stato stimato, in euro 33.703,72 e poiché nel DOCFA il professionista aveva dichiarato un valore di euro 31.665 il Ctu ha concluso che, diversamente da quanto prospettato dall'appellante principale, non vi è stato alcun versamento in eccesso dell'ICI negli anni compresi tra il 2005 e il 2011.
Entrambi i motivi, pertanto devono ritenersi infondati.
L'accertamento relativo alla correttezza dell'operato del professionista assorbe i restanti motivi e determina l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal geom. CP_1
Per la sua soccombenza l'appellante principale va condannato a rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi di giudizio che si CP_1
liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127
per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado di giudizio in complessivi euro 12.156 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva, euro pagina 6 di 8 3.686 per la fase istruttoria e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Pone le spese delle consulenze tecniche espletate, nel primo e nel secondo grado, a carico dell'appellante principale.
La riforma della sentenza gravata comporta la condanna di alla Parte_1
restituzione di quanto versato da in forza della sentenza CP_1
riformata.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in riforma della sentenza gravata, respinge la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_1 CP_1
entrambi i gradi del giudizio liquidate come in parte motiva;
pone a carico di le spese delle consulenze tecniche espletate in Parte_1
entrambi i gradi;
condanna a restituire a quanto da questi Parte_1 CP_1
corrispostole in forza della sentenza riformata;
pagina 7 di 8 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di l'onere del Parte_1
pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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