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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 658/2025 R.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
nata il [...] in [...], (C.F. Parte_1
) residente in [...], C.F._1
ER NA (TN)
e nato il [...] in [...], (C.F. Parte_2
residente in [...], ER C.F._2
NA (TN)
entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Pisani (C.F.
pec: fax: 0461 1730299) del C.F._3 Email_1
Foro di Trento, e domiciliati nello studio di questa, corrente in piazza Vicenza 8 - 38122
Trento, giusta procura allegata al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 11 febbraio 2025, così come successivamente riportate nelle note di trattazione scritta del 24 marzo 2025, depositate in data 26 marzo 2025, e relative all'udienza del 03 aprile 2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11 febbraio 2025.
All'udienza del 03 aprile 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate, come riportate nelle note di trattazione scritta del 24 marzo 2025.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto, dichiarando la separazione dei coniugi;
2. la figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad ambedue i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale unitariamente e con collocazione presso la madre;
3. la OR , insieme Parte_3
alla figlia nella casa familiare, sita in loc. Masi di Mezzo, Strada ai masi di mezzo n. 3,
ER NA (TN), che le viene assegnata, ove risiederà sino alla sua indipendenza economica;
4. le spese ordinarie relative all'abitazione saranno sostenute dalla sig.ra
[...]
che ha già provveduto alla voltura delle licenze;
per quanto riguarda Parte_1
le spese straordinarie saranno a carico di entrambi in ragione della metà;
5. la casa familiare
è stata acquistata in ragione di ½ indiviso ciascuno in capo ai signori ricorrenti accendendo un mutuo presso NI PA (doc. 7): entrambi i coniugi si faranno carico di provvedere al versamento delle rate mensili ciascuno in ragione della metà, con relativi costi e oneri, come previsto dal contratto di mutuo ipotecario sopra citato;
6. il signor ha già Pt_2
trasferito il proprio domicilio in altro immobile e entro fine aprile 2025 trasferirà la residenza e preleverà i propri beni personali dalla casa familiare;
7. il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche quando lo vorrà purché in accordo con la madre, in particolare quando la stessa lavora ed in ogni caso in ogni caso il padre vedrà due giorni ogni settimana Per_1 da quando il padre lo prenderà all'ora di cena o alla fine della scuola qualora possibile (cena sempre con il padre) e sino alla mattina successiva, nonché a fine settimana alternati da sabato mattina a domenica sera indicativamente alle 20. I genitori saranno liberi di concordare giorni infrasettimanali diversi in base alle esigenze della figlia;
8. quanto alle festività la figlia trascorrerà la cena della Vigilia con la madre e giorno di Natale con il padre. Le altre festività da calendario saranno alternate tra i genitori di anno in anno.
Durante il periodo estivo la figlia potrà trascorrere con il papà almeno due settimane anche non consecutive. Il periodo e la destinazione dei viaggi/vacanza con il minore, e il modo di potersi contattare almeno telefonicamente, andranno previamente comunicati il prima possibile a seconda delle disponibilità date dai datori di lavoro;
9. a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, il signor si impegna a versare alla OR Pt_2 Pt_1 mensilmente la somma pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta) entro il giorno 10 di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, somma da rivalutarsi annualmente secondo il 100% dell'indice Istat;
10. le somme spettanti ai genitori a titolo di assegni familiari saranno in favore della OR;
11. le detrazioni per il figlio a Pt_1
carico saranno divise al 50% tra i genitori. 12. si considerano comprese nell'assegno di mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). 13. i ricorrenti parteciperanno, nella misura del 50% a testa, alle spese straordinarie che dovessero essere sostenute per il figlio così suddivise: SPESE PER LE QUALI NON È NECESSARIA LA PREVIA CONCERTAZIONE: libri scolastici e cancelleria di inizio anno scolastico, mensa, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno devono essere debitamente documentate.
SPESE PER LA QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ASSENSO: tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche in giornata, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba per coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistica (musica, teatro, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. 14. le spese straordinarie da concordare sono quelle sopra i 100,00 euro (ciò va inteso in senso unitario della spesa, non ontologicamente frammentabile). Per tali spese, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro (a mezzo sms, mail, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza; 15.
i genitori si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l'ePAtrio della figlia e si danno reciproco assenso all'iscrizione di entrambi i loro nominativi sul passaporto di quest' ultima, fermo restando che sino al raggiungimento dell'età di anni 14, eventuali viaggi all'estero dovranno essere approvati per iscritto da entrambi i genitori;
16. le autovetture: tg. GW710HV, Hyundai, di proprietà di entrambi verrà intestata esclusivamente alla sig.a ; mentre la tg. FF932CR, Hyundai, Pt_1
di proprietà della moglie verrà intestata al sig. ; 17. i ricorrenti hanno già Pt_2
provveduto a regolamentare in separata sede ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi e con la sottoscrizione del presente atto ne confermano la definizione e dichiarano di non aver più nulla da avere o pretendere reciprocamente, nonchè di rinunciare a chiedere un assegno di mantenimento a loro favore”. Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 11 febbraio 2024, così come richiamate nelle note di trattazione scritta del 24 marzo 2025 e riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato nel comune di L'Aquila in data 23-10-1999, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di L'Aquila al n. 132 - P. II – Serie A -
Anno 1999).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 07 aprile 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi