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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/05/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 339/25 Registro generale Appello Lavoro n. 164/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Pavia, est. Dott.ssa Oneto, discussa all'udienza collegiale del 10 aprile 2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, siti in Milano, via Freguglia n. 1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Romano, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 2
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“1) in via principale: respingere le domande avversarie;
2) in via di mero subordine: ridurre la somma liquidata dal primo giudice all'importo di € 56.188,00 lordi.
3) Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“Rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza di primo grado o comunque accogliere il ricorso anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[1] Con sentenza n. 534/2024 il Tribunale di Pavia, sezione lavoro (Dott.ssa Oneto), ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
dichiarando l'illegittimità della procedura di interpello per l'assegnazione
[...] delle POER, indetta con atto prot. 203406 del 16.12.2021 dalla Parte_1
e, conseguentemente, ha condannato parte resistente a corrispondere
[...] alla ricorrente € 78.000,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €379,50 per spese, €12.056,00 per competenze, oltre accessori di legge. Con ricorso, depositato in data 3 febbraio 2023, adiva il Controparte_1
Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere dipendente dell'Amministrazione finanziaria dal 1994 e dell' Parte_1 fin dalla sua costituzione, con qualifica di Funzionario di Terza Area F6, addetta all'Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Pavia con incarico di capo team controlli imprese. Deduceva che, nel corso della propria carriera, aveva ricoperto diversi incarichi direttivi e diverse posizioni organizzative (cfr. scheda personale sub doc. 1):
- dal 18.2.2009 al 29.11.2009 il ruolo dirigenziale di Capo Area Controllo dell'Ufficio di Monza II;
- dal 30.11.2009 al 31.5.2010 il ruolo dirigenziale di Capo Area legale Direzione Provinciale Monza e Brianza, con valutazione eccellente (doc. 2);
- dal 01.06.2010 al 31/03/2012 il ruolo dirigenziale di Capo Area Legale della Direzione Provinciale di Pavia con valutazione eccellente per il 2011 e per il 2012 (doc.3 e 4);
- dal 1.4.2012 al 18.5.2014 il ruolo dirigenziale di Capo Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Pavia con valutazione eccellente (docc. 5, 6, 7);
- dal 19.5.2014 al 25.3. 2015 il ruolo dirigenziale di Capo Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Como con valutazione eccellente (docc. 8, 9).
- Dal 17.2.2016 al 30.4.2019 incaricata di Posizione Organizzativa Temporanea (POT) delegato del Capo Ufficio Legale DP II Milano sempre con valutazione eccellente (docc. 10,11,12,13);
- dal 6.9.2019 al 31.12.2019 e dal 1.5.20 al 30.6.21 l'incarico di responsabilità di capo team ufficio controlli (Persone Fisiche-Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali) nella DP Pavia, anche in questo caso con valutazione di eccellente (doc.14 e 14 a);
- dal 1.7.2021 incarico di responsabilità di capo team area imprese presso l'Ufficio controlli della Direzione provinciale di Pavia. Anche per tale incarico per il 2021 riceveva valutazioni di eccellenza (docc.14 b). Con atto prot. 203406 del 16.12.2021 veniva indetta una procedura selettiva per la copertura di alcune posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) nell'ambito della Direzione Regionale della Lombardia per la durata di anni 3 prorogabili per stessa durata (doc.15). In particolare, le posizioni oggetto della procedura erano quelle di:
[2] a. Capo Sezione Contenzioso-Ufficio Contenzioso e riscossione della Direzione regionale della Lombardia, (POER di II livello); b. Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale I di Milano, (POER di II livello); c. Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Como (POER di III livello). La ricorrente si dichiarava disponibile per tutte le posizioni oggetto dell'interpello. Nel corso della procedura, si rendeva vacante e veniva conseguentemente assegnata, come previsto dal bando, anche la posizione “Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Lecco”, POER di II livello. Il bando prevedeva, a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione, un colloquio di approfondimento integrato da una prova scritta, specificando come tali prove fossero finalizzate a valutare la preparazione tecnica dei funzionari, le loro caratteristiche attitudinali, le motivazioni, le esperienze professionali, i risultati ottenuti e le eventuali valutazioni conseguite, analizzando, inoltre, tre sezioni: la capacità di presidio tecnico delle funzioni da ricoprire, la conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico e le competenze organizzative. Successivamente si sarebbe proceduto a una “valutazione complessiva”, corrispondente a una quarta sezione, sulla base di quanto emerso, tenendo conto sia dello spessore del percorso professionale e dei titoli di studio del candidato sia della consapevolezza delle responsabilità e criticità legate al ruolo, anche riguardo all'orizzonte temporale ad esso correlato. A ciascuna delle quattro sezioni appena indicate sarebbe stato attribuito un punteggio massimo di 5 punti con intervalli di 0,5. Alla valutazione finale avrebbe potuto essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Il bando prevedeva che, in seguito, si procedesse alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, suddiviso in tre fasce: I. da 17 a 20 punti;
II. da 12,5 a 16,5 punti;
III. fino a 12 punti. Inoltre, il bando disponeva che potesse essere conferito l'incarico a un candidato appartenente alla seconda fascia solo dopo avere esaurito la prima. La ricorrente partecipava alla procedura con attribuzione del punteggio 17,5 e conseguente collocazione in prima fascia. Tuttavia, non le veniva assegnato alcun incarico, nonostante la pregressa esperienza, l'eccellenza della stessa nel ruolo e la buona valutazione del suo elaborato svolto nella procedura selettiva. All'esito della procedura gli incarichi venivano così assegnati: l'incarico di Capo Sezione Contenzioso - Ufficio Contenzioso e riscossione della Direzione regionale della Lombardia veniva attribuito a (ex Capo Ufficio Legale della Testimone_1
Direzione provinciale di Lecco); quello di Capo Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Lecco – resosi conseguentemente disponibile – a Testimone_2
(ex funzionaria in servizio presso la Direzione provinciale di Verona); quello di Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale I di Milano a (ex Tes_3 funzionaria in servizio presso la Direzione Regionale della Lombardia); quello di
[3] Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Como a (ex Tes_4 funzionaria in servizio presso la Direzione provinciale di Lecco) (doc. 16). A seguito di accesso agli atti, la sig.ra acquisiva la proposta di CP_1 assegnazione degli incarichi, gli elaborati, i suoi report di valutazione e dei candidati vincitori. L'esito della procedura veniva quindi impugnato, sollecitando l'intervento dell'Agenzia in autotutela, dal momento che erano emersi vizi relativi alla procedura di selezione. In particolare, non risultava da alcun verbale la valutazione comparativa compiuta dalla Commissione tra i vari candidati per giungere alla individuazione di quello più idoneo per ciascuna posizione, né era indicata nella proposta di conferimento incarico in cui si individuano i candidati prescelti alcuna ragione atta a far trasparire i criteri di scelta. La missiva della ricorrente rimaneva, tuttavia, priva di riscontro. La procedura per il conferimento degli incarichi per la copertura di POER era regolata dall'art. 1 c. 93, lett. a) della legge 205/2017, richiamato nel bando, che prevedeva: “L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono: a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali;
….; b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti”. L'Amministrazione si era inoltre dotata di linee guida per il conferimento degli incarichi, secondo le quali il percorso selettivo si sarebbe articolato in due fasi: una di verifica dei requisiti di partecipazione;
l'altra di colloquio di approfondimento integrato da prova scritta. Il colloquio sarebbe stato incentrato sulla simulazione di un caso pratico. Altresì, secondo le linee-guida, il Gruppo di valutazione avrebbe tenuto conto e avrebbe raccordato tra loro le caratteristiche funzionali della posizione da ricoprire con le caratteristiche professionali del candidato. Particolare rilievo avrebbe assunto la valutazione dell'esperienza professionale. Il Tribunale, sulla base della lettura degli atti, ha ritenuto che i criteri normativi e le linee-guida non sarebbero stati nella specie rispettati dall'Agenzia. Il primo Giudice ha analizzato la posizione della ricorrente in relazione a quella di la quale, al pari della , aveva realizzato un punteggio di Tes_4 CP_1
17,5 ed aveva ottenuto la posizione di Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Como (POER di III livello). Il Tribunale ha rilevato come una selezione condotta correttamente sulla base dei curricula vitae e delle documentate capacità gestionali avrebbe comportato con
[4] ragionevole certezza l'attribuzione della posizione organizzativa di capo area contenzioso della alla dott.ssa che per quasi dieci anni fra il Pt_2 CP_1
2009 e il 2019, con valutazione di eccellenza, aveva ricoperto il ruolo di capo Area legale e Capo Ufficio Legale POT in Lombardia. La sig.ra avrebbe invece ricoperto soltanto dal 2015 al 2019 la posizione Tes_4 di responsabile dell'Ufficio Legale della DP di Lecco, con delega di firma durante la vacanza del ruolo. Come risulterebbe dalle relazioni di selezione in atti (doc. 18 parte ricorrente per e doc. 20 parte ricorrente per , entrambe le candidate avevano CP_1 Tes_4 riportato il punteggio di 4,5 per “conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico”, risultando così irrilevante nella comparazione fra le due candidate che la non si fosse CP_1 occupata continuativamente di contenzioso, circostanza su cui si soffermava l' . Pt_1
A fronte della ricchezza del curriculum della , della pregressa esperienza CP_1 ultradecennale e della costante valutazione di eccellenza, il Giudice ha ritenuto non giustificata la valutazione '4' della voce “competenze organizzative” che le era stata riconosciuta, a fronte della valutazione '4,5' alla dott.ssa in ragione Tes_4 unicamente, per quanto riguarda quest'ultima, della “Passione per la propria professione e grande senso di responsabilità … tensione al risultato, capacità di adattamento, attenzione alle dinamiche relazionali e alla crescita dei collaboratori mediante una adeguata formazione” (doc. 20 parte ricorrente), mentre la dott.ssa sarebbe risultata sul punto penalizzata dal fatto che “l'eloquio non CP_1 trasmetta particolare determinazione ed entusiasmo” (doc. 18 parte ricorrente), cioè da una valutazione personale che non doveva prevalere sui dati oggettivi e documentati dai quali emergerebbe la superiorità sul punto del profilo . CP_1
La procedura di selezione in oggetto è risultata così inficiata da illegittimità posto che una corretta valutazione avrebbe portato alla scelta della ricorrente per la POER in oggetto. Il Tribunale ha quindi riconosciuto alla il risarcimento del danno da CP_1
“perdita di chance” non contestato nel “quantum”.
Con ricorso del 14.2.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, chiedendo l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1. Sull'illegittimità della sentenza laddove è stata valutata solo la diversa esperienza curriculare delle funzionarie interessate senza alcuna rilevanza per le prove selettive svolte come invece previsto dalle Linee Guida. Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha rilevato la violazione delle Linee Guida. Invero, ai sensi delle Linee Guida del percorso di selezione per il conferimento degli incarichi relativi alle Posizioni organizzative previste dall'art. 1 comma 93 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da ultimo disciplinate con atto RU n. 161660 del 22 giugno 2021 (all. 11) e richiamate nell'atto di indizione della
[5] procedura de qua, non rileverebbe soltanto il curriculum e la pregressa esperienza lavorativa del candidato. Come si evincerebbe dal punto 2.2 delle Linee Guida, il percorso di selezione si fonderebbe principalmente sul colloquio di approfondimento, integrato da una prova scritta, nell'ambito del quale la valutazione del percorso professionale e di studio dei candidati costituirebbe soltanto una delle cinque aree di indagine della selezione, non incidendo sulla valutazione in maniera preponderante. Nel corso della selezione sono presi in considerazione anche altri fattori, come le qualità comunicative e attitudinali del candidato, le doti di coordinamento, relazionali, di gestione emotiva, la sicurezza di sé, che sarebbero necessarie a ricoprire la posizione organizzativa richiesta dal bando. La sentenza si appaleserebbe quindi errata perché ha posto al centro della valutazione solamente l'esperienza pregressa.
2. Sull'irrilevanza del curriculum all'interno dell'area “competenze organizzative” Con il secondo motivo, l'appellante osserva che, all'esito delle prove (scritta e orale), il Gruppo di Valutazione era incaricato di indagare cinque aree “al fine di soppesare in egual misura sia le conoscenze tecnico specialistiche sia le competenze gestionali e relazionali” (punto 5 delle Linee guida “Le aree di indagine del colloquio e della prova scritta”). All'interno dell'area “competenze organizzative”, le Linee Guida non menzionerebbero l'esperienza pregressa o i curricula, ma, anzi, richiedono di valutare: Motivazione;
Percorso Professionale, che si riversa, insieme ad altri aspetti, nella voce di valutazione denominata “valutazione complessiva”; Presidio tecnico delle funzioni da ricoprire;
Conoscenza pratica delle attività e degli aspetti gestionali legati all'incarico; Competenze organizzative e relazionali. Inoltre, tali requisiti avrebbero dovuto essere valutati in relazione ad aspetti comportamentali, relazionali e comunicativi del candidato. Quindi, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, la valutazione di siffatti aspetti non si risolveva in una mera valutazione personale, poiché la valutazione dello stile comunicativo e della gestione emotiva era oggetto d'esame e funzionale all'incarico da assegnare.
3. Sulla regolarità della procedura di conferimento dell'incarico di Capo Area Contenzioso della DP di Como Con la terza censura, l'appellante evidenzia la legittimità della propria selezione, in quanto essa non difetterebbe di motivazione e rileva come la passione e il senso di responsabilità mostrati dalla sig.ra in sede di colloquio debbano Tes_4 rientrare nei parametri valutativi indicati dal bando e dalle Linee Guida. Per quanto riguarda, invece, la posizione della sig.ra , l'appellante CP_1 sottolinea che, nonostante le schede di valutazione degli anni precedenti riportassero una valutazione finale complessiva di eccellenza, sulle voci di valutazione di “Persuasività” e di “Sicurezza di sé ed equilibrio”, vedevano le votazioni più basse conseguite dall'interessata nel corso di più anni di servizio,
[6] con un punteggio di 7,00, ovvero C/D, mentre invece le altre voci di valutazione riportavano i più elevati punteggi di 8,00 (ovvero D) o addirittura di 9,00 (ovvero D/E) (cfr. le schede di valutazione dott.ssa anni 2010-2019 già in allegato CP_1 dal n. 3 al n. 13 al fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Inoltre, anche sul piano tecnico sarebbero emerse alcune lacune, come evidenziato sempre nel report di valutazione della dott.ssa : “nel colloquio CP_1 individuale colma e integra le poche lacune presenti nel buon elaborato scritto e, nel rispondere alle domande degli esperti, dimostra una padronanza di livello elevato degli aspetti tecnici complessivi delle attività da presidiare, anche se a tratti emergono alcune carenze legate al non essersi sempre occupata di contenzioso”. Alla luce di quanto esplicato, il punteggio attribuito in quest'area alla dott.ssa pari a 4,5, rispetto al punteggio pari a 4 assegnato alla ricorrente, Tes_4 risulterebbe giustificato, non rilevando in alcun modo le differenti esperienze curriculari in tale ambito di giudizio. In ogni caso, le esperienze pregresse sono state oggetto di valutazione da parte del Gruppo incaricato, in quanto riferibili all'area “valutazione complessiva”, ovverosia la quarta sezione oggetto di esame. In tale sezione le candidate hanno riportato lo stesso punteggio (4,5), anche in ragione del fatto che la laurea in giurisprudenza conseguita dalla dott.ssa ben può essere valorizzata per la Tes_4 posizione da ricoprire (così come la conseguita abilitazione all'esercizio della professione forense), rispetto agli studi in economia svolti dalla dott.ssa . CP_1
Altresì, anche la dott.ssa avrebbe una non trascurabile esperienza di Tes_4 coordinamento pluriennale, seppure meno duratura di quella della dott.ssa
, che ha portato al conseguimento di encomi. CP_1
Il Gruppo di Valutazione avrebbe pertanto avuto un arduo compito nello stabilire la candidata più idonea all'incarico ed ha effettuato la scelta valorizzando maggiormente il colloquio orale e le qualità comunicative e tecniche in concreto emerse nel corso della selezione. Tale valutazione è esercizio di discrezionalità tecnica, censurabile soltanto in ragione di una scelta del Gruppo che sia illogica in maniera macroscopica.
4. Sull'assenza di una procedura concorsuale, sull'assenza di una graduatoria in senso stretto e, in particolare, sulla discrezionalità tecnica (art. 97 Cost.) Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato la procedura selettiva di interpello per il conferimento di POER a un concorso per l'accesso al pubblico impiego. Siffatta procedura sarebbe finalizzata invece all'emanazione di un atto unilaterale della PA che deve essere adottato nel rispetto dei soli principi di buona fede e correttezza. Peraltro, trattandosi di valutazione tecnica, il Giudice non potrebbe sostituirsi all'Amministrazione nel suo espletamento, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost.
5. Sull'illegittimità della sentenza alla luce della mancata prova offerta dalla dott.ssa sull'illiceità della condotta dell' ai fini del CP_1 Pt_1
[7] risarcimento del danno, carenza di prova della perdita di chance (artt. 1223, 2043 c.c.). Con il quinto motivo, l'appellante rileva che, in ogni caso, la sig.ra non CP_1 avrebbe fornito prova né dell'illiceità dell'azione amministrativa, né dell'elemento soggettivo. Inoltre, con particolare riferimento al danno professionale e da perdita di chances, l'appellata non avrebbe nemmeno formulato specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito. In relazione alla perdita di chances, peraltro, la lavoratrice non avrebbe dimostrato, nemmeno in via presuntiva, il rapporto causale tra il danno e la ragionevole probabilità di raggiungere il risultato sperato.
6. Sulla quantificazione del danno. Con la sesta censura, l'appellante rileva che la quantificazione del danno operata dal Tribunale sarebbe comunque esorbitante. L'importo liquidato di euro 78.000,00 lordi corrisponderebbe all'indennità annua complessiva lorda prevista per un incarico POER di secondo livello pari a €
26.000,00 lordi annui. Tuttavia, occorrerebbe considerare gli ulteriori incarichi di cui la dr.ssa CP_1 ha beneficiato nel periodo di riferimento. L'arco temporale in esame decorre dal 28/03/2022 fino al 27/03/2025 e per tale periodo sono stati conferiti i seguenti incarichi: dal 28/03/2022 al 31/12/2024 – Capo Team presso la DP di VA (POIR; cfr. all. da 17 a 28) – importo mensile lordo indennità di funzione (per 13 mensilità) € 429,76; dal 01/01/2025 al
27/03/2025 – Capo Area Contenzioso della DP di VA (POER, v. all. 30 conferimento incarico) – importo mensile lordo indennità di funzione (per 12 mensilità) € 2.166,67. Pertanto, dalla somma complessiva di € 78.000,00, liquidata dal primo giudice, sarebbero da scomputare gli importi relativi agli incarichi di cui sopra pari a € 21.812,00 complessivi, già percepiti dalla ricorrente rideterminando il danno subito nella misura di € 56.188,00 lordi.
si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 28.3.2025, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Oltre a condividere sostanzialmente l'iter logico-argomentativo della sentenza di primo grado, l'appellata ha sottolineato che sarebbero proprio le linee guida, in conformità all'art. 1 c.93 lettera a) della legge 205 del 2017, cui l'Amministrazione era tenuta ad attenersi, a prevedere la particolare rilevanza dei risultati e delle valutazioni precedentemente ottenute ai fini della valutazione di cui al colloquio orale. Ha ribadito, inoltre, che dall'accesso agli atti della procedura sarebbe emerso che l'Amministrazione non ha prodotto alcun documento da cui emergano le motivazioni che hanno indetto a prediligere una candidata rispetto all'altra, né in
[8] forma di atto e neppure di verbale da cui potesse emergere il percorso svolto nella scelta. Ha contestato, altresì, quanto affermato dall'Agenzia in riferimento alle lacune tecniche della , poiché nella stessa scheda di valutazione del colloquio si CP_1 legge: “nel colloquio individuale colma ed integra le poche lacune presenti nel buon elaborato scritto e nel rispondere alle domande degli esperti dimostra una padronanza di livello elevato degli aspetti tecnici complessivi delle attività da presidiare”. Infatti, la stessa Commissione aveva valutato come superiori le capacità di presidio tecnico della rispetto a quelle della anche CP_1 Tes_4 nella valutazione numerica, ottenendo 4,5 in luogo di 4. Inoltre, l'appellata ha sottolineato come dalla scheda della sig.ra fosse Tes_4 emerso che quest'ultima avesse “scarsa esperienza di coordinamento fin qui maturata”. L'appellata ha osservato altresì che, nonostante quella in esame sia una procedura selettiva interna per il conferimento di posizioni organizzative, ciò non esimerebbe il datore di lavoro pubblico dal rispetto della normativa specifica in relazione al conferimento di incarichi, dal rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e dall'attenersi ai criteri che egli stesso si è dato, in attuazione della stessa. La motivazione dell'atto con cui sono stati selezionati i vincitori della procedura di interpello, nel caso di specie, sarebbe invece assolutamente generica ed apodittica in chiave di valutazione comparativa. Ogni tentativo di comparazione, invero, sarebbe stato posto in essere solo a posteriori nella memoria di costituzione e nell'atto di appello, senza che sia noto quale parametro abbia effettivamente seguito il comitato di valutazione per fare la propria proposta o a quali criteri sia dovuta la scelta del direttore nel conferimento degli incarichi. Infine, l'appellata rileva la sussistenza di profili di arbitrarietà anche nell'assegnazione dei punteggi in relazione a posizioni diverse da quelle della sig.ra e ribadisce la correttezza della quantificazione del danno, anche Tes_4 perché non contestata in primo grado, eccependo dunque la tardività della pretesa avversaria di riduzione.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale valutato solo la diversa esperienza curriculare delle funzionarie interessate senza alcuna rilevanza per le prove selettive svolte (come invece previsto dalle Linee Guida); in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente ritenuto rilevanti all'interno dell'area “competenze organizzative”, l'esperienza pregressa o i curricula; in terzo luogo, per aver omesso di considerare che l'individuazione della candidata idonea a ricoprire dell'incarico
[9] di Capo Area Contenzioso della DP di Como non difetterebbe di motivazione in quanto fondata sulla valorizzazione della passione e del senso di responsabilità mostrati dalla sig.ra in sede di colloquio;
in quarto luogo, per aver il Tes_4
Tribunale erroneamente assimilato la procedura selettiva di interpello per il conferimento di POER a un concorso per l'accesso al pubblico impiego;
in quinto luogo, per non aver rilevato l'assoluta mancanza di prova da parte della ricorrente dell'illiceità dell'azione amministrativa e dell'elemento soggettivo;
in sesto luogo, per aver riconosciuto alla ricorrente un danno da perdita di chance senza considerare gli ulteriori incarichi di cui la dr.ssa ha beneficiato nel CP_1 periodo di riferimento.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Il primo Giudice ha ritenuto di valutare “unicamente la posizione di Tes_4 che al pari della ricorrente ha ottenuto un punteggio di 17,5 ed ha ottenuto la posizione di Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Como (POER di III livello)”. Tale capo di sentenza non è stato specificamente impugnato. Ciò premesso, il Tribunale – senza affrontare la natura del procedimento di attribuzione delle POER e senza approfondire il contenuto delle Linee Guida – ha rilevato che “Una selezione condotta correttamente sulla base dei curricula vitae e delle documentate capacità gestionali avrebbe comportato con ragionevole certezza l'attribuzione del[la] posizione organizzativa di capo area contenzioso della alla dott.ssa che per quasi dieci anni fra il 2009 e il 2019 Pt_2 CP_1 con valutazione di eccellenza ha ricoperto il ruolo di capo Area legale e Capo Ufficio Legale POT in Lombardia …”. In particolare, ad avviso del primo Giudice, «La dott. ha invece ricoperto Tes_4 soltanto dal 2015 al 2019 la posizione di responsabile dell'Ufficio Legale della DP Lecco con delega di firma durante la vacanza del ruolo. Come risulta dalle relazioni di selezione in atti (doc. 18 parte ricorrente per e doc. 20 parte CP_1 ricorrente per entrambe le candidate hanno riportato il punteggio di 4,5 Tes_4 per “conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico” risultando così irrilevante nella comparazione fra le due candidate che la dott. non si sia occupata continuativamente di CP_1 contenzioso, circostanza su cui si è soffermata A fronte della ricchezza del CP_2 curriculum della dott. , della pregressa esperienza ultradecennale e della CP_1 costante valutazione di eccellenza resta del tutto inspiegabile la valutazione 4 circa la voce “competenze organizzative” che le è stata riconosciuta a fronte della valutazione 4,5 alla dott. in ragione unicamente per quanto riguarda Tes_4 quest'ultima della “Passione per la propria professione e grande senso di responsabilità … tensione al risultato, capacità di adattamento, attenzione alle dinamiche relazionali e alla crescita dei collaboratori mediante una adeguata formazione” (doc. 20 parte ricorrente) mentre la dott. risulta sul punto CP_1 essere stata penalizzata dal fatto che “l'eloquio non trasmetta particolare
[10] determinazione ed entusiasmo” (doc. 18 parte ricorrente) cioè da una labile valutazione personale che non doveva prevalere sui dati oggettivi e documentati dai quali emerge la superiorità sul punto del profilo ». CP_1
Tali concise argomentazioni non sono affatto condivisibili.
La vicenda trae origine dal provvedimento n. 203406 del 16 dicembre 2021 con cui è stata indetta una procedura selettiva per la copertura, ai sensi dell'art. 1, comma 93, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di alcune posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) per la tipologia di posizione B (Legale e Riscossione) nell'ambito della Direzione Regionale della Lombardia. La procedura selettiva si è articolata in quattro fasi: a) la prima fase è consistita nella verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione, il possesso dei quali consentiva di accedere alla seconda fase della procedura;
b) la seconda fase è consistita in un colloquio di approfondimento integrato da una prova scritta. Tale prova scritta è stata incentrata sulla simulazione di un caso pratico mediante il quale è stata verificata la capacità del candidato di risolvere problematiche operative e di attingere al patrimonio delle proprie conoscenze tecniche per utilizzarle nell'individuazione di soluzioni a problemi affrontati nella funzione che aspira a ricoprire. La produzione da parte del candidato di un elaborato scritto ha consentito di testare la capacità di argomentare le proprie tesi in modo logico, chiaro e coerente rispetto al caso prospettato e di raccogliere ulteriori elementi conoscitivi circa le caratteristiche professionali del candidato che sono poi confluite nella valutazione complessiva attribuita al candidato a valle del processo di selezione;
c) una terza fase, diretta a valutare la preparazione tecnica dei funzionari, le caratteristiche attitudinali, le motivazioni, le esperienze professionali, i risultati ottenuti e le eventuali valutazioni conseguite, analizzando distintamente tre diverse dimensioni della performance richiesta: a) capacità di presidio tecnico delle funzioni da ricoprire;
b) conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico;
c) competenze organizzative;
d) una quarta fase, denominata “valutazione complessiva”, sulla base di quanto emerso, ha tenuto conto in un quadro d'insieme, sia dello spessore del percorso professionale e dei titoli di studio del candidato sia della consapevolezza delle responsabilità e delle criticità legate al ruolo anche riguardo all'orizzonte temporale ad esso correlato.
[11] A ciascuna delle quattro sezioni sopra indicate è stato attribuito un punteggio massimo di 5 punti con intervalli di 0,5. Alla valutazione finale poteva essere attribuito fino a un massimo di 20 punti.
Occorre premettere che il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 2836 del 2014). Invero, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2, prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico - scientifici e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. In particolare, la contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti a tali posizioni i dipendenti appartenenti all'area apicale dei diversi comparti;
così, per quanto riguarda la Direzione Regionale della Lombardia, è previsto che le posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità (POER) possano essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella posizione B. La dott.ssa ha presentato domanda di partecipazione per le posizioni di CP_1
Capo Sezione Contenzioso presso la Direzione Regionale della Lombardia e Capo Area Contenzioso presso le Direzioni Provinciali di Milano e di Como, riportando il seguente punteggio, come si evince dal report di valutazione della ricorrente: 1) capacità di presidio tecnico delle funzioni da ricoprire: punteggio 4,5; 2) conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico: punteggio 4,5; 3) competenze organizzative: punteggio 4; 4) valutazione complessiva: punteggio 4,5. Per un totale complessivo di 17,5. Tale punteggio ha determinando la collocazione della appellante nella prima fascia funzionale. Con atto R.U. 91250 del 22 marzo 2022, emanato sulla base della proposta di conferimento incarichi di cui all'atto del Direttore dell'Agenzia R.U. 47690 del 14 marzo 2022, i candidati assegnatari delle posizioni oggetto dell'interpello sono stati: la dott.ssa , la quale ha riportato un punteggio di 19/20, ed è Tes_3 stata proposta quale Capo Area Contenzioso presso la Direzione Provinciale I di Milano;
il dott. , che ha riportato un punteggio di , al quale Testimone_1 Nume_1
[12] è stato conferito l'incarico di Capo Sezione Contenzioso dell'Ufficio Contenzioso e riscossione presso la Direzione Regionale della Lombardia;
la dott.ssa Tes_4
, che ha invece ottenuto il punteggio di (all. 9) – identico a quello
[...] Nume_2 attribuito alla dott.ssa – e a cui è stato conferito il ruolo di Capo Area CP_1
Contenzioso presso la Direzione Provinciale di Como.
Prima di entrare nel merito della legittimità delle nomine, occorre premettere che
– per costante giurisprudenza - la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (SS.UU. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010, nonchè da ultimo, Cass. nn 6367 e 20855 del 2015).
Anche per quanto attiene al conferimento di tali posizioni organizzative, l'Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. Ora, per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, nè dalla compilazione di una graduatoria finale (vedi Cass., 27-1- 2017, n. 2141). Ne discende, quindi, che il conferimento dell'incarico, non avendo carattere concorsuale, si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un dipendente ad opera del dirigente della struttura di pertinenza, sulla base di una discrezionale valutazione dell'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico, tenendo conto dell'esperienza, delle attitudini e capacità professionali in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dell'incarico. La scelta, infatti, non deve necessariamente essere orientata a ricercare il
“migliore” in assoluto, quanto piuttosto il soggetto in possesso delle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire.
[13] Nella specie, il carattere assolutamente discrezionale e fiduciario del conferimento della P.O. non risulta minimamente intaccato dalla speciale procedura contemplata, la quale prevede che “All'interno di ciascun range le posizioni dei candidati, …, sono da considerarsi equivalenti ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della loro congruenza. Saranno le valutazioni qualitative (parte descrittiva del report) a determinare le scelte del Gruppo di valutazione, considerando che nel percorso logico si dovrà tenere conto di fattori quali la criticità del ruolo, la specificità del contesto territoriale, la connessa mobilità, l'esigenza di rotazione e il presidio delle posizioni da coprire con le risorse disponibili;
tali fattori saranno evidenziati mediante le motivazioni delle proposte
…”.
L'appellata ha ribadito in questa sede quanto eccepito in primo grado, ossia il mancato o, comunque, erroneo confronto tra i curricula degli aspiranti che – a suo avviso - avrebbe indotto, in modo del tutto illegittimo, la Direzione dell'Agenzia a preferirle la sig.ra Tes_4
L'eccezione è infondata ed il primo Giudice avrebbe dovuto rigettare le domande proposte dalla ricorrente, considerando che l'esame (e non la comparazione) dei curricula rappresentava un elemento (non esclusivo) della valutazione per l'attribuzione dell'incarico, dovendo, invero, la scelta del candidato essere assunta sulla base di un complessivo giudizio di valore che tenesse presente, accanto alle capacità professionali, anche ulteriori indici.
Occorre, quindi, analizzare la censura mossa dalla lavoratrice in relazione alla regolarità della procedura di conferimento dell'incarico di Capo Area Contenzioso della DP di Como, all'esito della quale è stata assegnata la POER alla dott.ssa
In particolare, l'appellata ha contestato l'illegittimità del punteggio Tes_4 inferiore attribuitole in ordine alle “competenze organizzative e realizzative”. Le Linee Guida stabiliscono che “le cinque aree che saranno indagate nel colloquio di approfondimento con l'indicazione, per ciascuna, degli aspetti a cui sarà prestata particolare attenzione al fine di soppesare in egual misura sia le conoscenze tecnico specialistiche sia le competenze gestionali e relazionali.
Con riferimento alla voce “competenze organizzative”, le Linee Guida richiamano alcuni profili, nessuno dei quali è costituito dall'esame comparativo dei curricula. Il percorso professionale, invero, costituisce una separata e autonoma area delle cinque aree di indagine, che sono:
1.Motivazione
Motivazione alla partecipazione del funzionario in relazione alle peculiarità del ruolo per cui si candida e aspettative rispetto allo svolgimento della funzione
Approfondimento degli aspetti legati alla soddisfazione lavorativa e a quelli professionali a cui attribuisce maggiore importanza il candidato
Condivisione dei valori e della mission dell'Agenzia
[14] Spinta alla crescita professionale, in particolare, in termini di assunzione di responsabilità e di svolgimento di funzioni di coordinamento di strutture e risorse;
2. Percorso Professionale
Percorso professionale del funzionario e aspetti più significativi della sua storia lavorativa
Eventuali esperienze di particolare rilievo (ad es. ruoli di coordinamento, incarichi professionali, idoneità alle procedure selettive POER, esperienze all'estero, gruppi di lavoro, studi effettuati con particolare riferimento a quelli specialistici inerenti alla tipologia in esame e alle pubblicazioni)
Risultati raggiunti e valutazioni conseguite nello svolgimento di incarichi professionali
3. Presidio tecnico delle funzioni da ricoprire
Ampiezza e profondità delle conoscenze tecnico professionali richieste per ricoprire l'incarico
Padronanza degli aspetti tecnici legati alle attività da presidiare
Conoscenza delle principali problematiche di natura tecnica connesse alla tipologia di funzione
4. Conoscenza pratica delle attività e degli aspetti gestionali legati all'incarico
Conoscenza delle attività, degli aspetti organizzativi e gestionali legati alla posizione da assegnare. In particolare, conoscenza del funzionamento della struttura o dell'unità organizzativa per cui il funzionario si candida anche in relazione ai vincoli e al contesto di riferimento
Conoscenza degli strumenti di monitoraggio dei processi che la tipologia di funzione è chiamata a presidiare e gestione delle relazioni con gli interlocutori interni ed esterni alla struttura
Conoscenza delle principali problematiche legate alle attività svolte dal ruolo in esame (ad es. distribuzione dei carichi di lavoro, gestione delle risorse, ecc.)
5. Competenze organizzative e relazionali
Valutazione dei comportamenti organizzativi, con particolare focalizzazione sulle competenze chiave per ricoprire la posizione da assegnare
Approfondimento degli elementi riguardanti le competenze realizzative (ad es. capacità organizzativa, gestione delle priorità, iniziativa, tensione al risultato, ecc.) e quelle relazionali da cui desumere un'eventuale attitudine al coordinamento
Analisi dello stile comunicativo del candidato, della gestione emotiva, della sicurezza di sé e della consapevolezza rispetto alle proprie risorse personali e professionali.
Gli aspetti presi in esame dalla Commissione (relativi, cioè, alle doti espositive e alla determinazione mostrate dal candidato innanzi al Gruppo) non sono affatto – come ritenuto dal primo Giudice – valutazioni “soggettive”, ma costituiscono una
[15] serie di profili che dovevano necessariamente entrare a far parte degli elementi integranti la 'complessiva' valutazione. Le Linee Guida, infatti, stabiliscono che:
“le cinque aree che saranno indagate nel colloquio di approfondimento con l'indicazione, per ciascuna, degli aspetti a cui sarà prestata particolare attenzione al fine di soppesare in egual misura sia le conoscenze tecnico specialistiche sia le competenze gestionali e relazionali. Pertanto, assumono rilevanza non solo le capacità tecnico-professionali, ma anche le capacità comunicative, motivazionali e di gestione delle risorse in determinati contesti organizzativi.
Come giustamente sottolineato dall'appellante, «quella che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto … “una labile valutazione personale che non doveva prevalere sui dati oggettivi e documentati dai quali emerge la superiorità sul punto del profilo ”, costituisce in verità la valutazione dello stile CP_1 comunicativo del candidato e della gestione emotiva, aspetto che, …, costituisce un campo d'indagine espressamente previsto dalle Linee Guida di riferimento e, in particolare, proprio all'interno dell'area competenze organizzative e relazionali, poiché si ripercuote inevitabilmente sulla capacità del funzionario di coordinare le risorse a lui affidate. Dando rilievo ad un colloquio orale come fulcro dell'intera procedura, le Linee Guida hanno inteso imporre ai Gruppi di Valutazione un giudizio che non può prescindere da discrezionalità tecnica e da considerazioni legate anche alle doti espositive e alla determinazione mostrate dal candidato innanzi al Gruppo».
Come sopra accennato, la ponderazione di tali criteri spetta alla discrezionalità dell'Amministrazione, chiamata ad effettuare la scelta comparativa di carattere non concorsuale senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione possa comportare un automatismo nella scelta e senza che tale processo decisionale debba necessariamente essere finalizzato ad individuare il “migliore” in assoluto. Ovviamente, l'Amministrazione è tenuta, oltre che al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali, all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede.
Né può sostenersi che, nella specie, la scelta del candidato sia immotivata e priva di giustificazione poiché i report redatti dalla Commissione hanno chiarito i criteri di valutazione dei risultati ottenuti dalle due candidate (aventi pari punteggio). In particolare, per la dott.ssa il report di valutazione ha precisato che Tes_4
“con riguardo alle competenze organizzative e realizzative, la candidata dimostra passione per la propria professione e grande senso di responsabilità, come evidenziato dal fatto di aver rinunciato all'incarico nel momento in cui non avrebbe potuto garantire l'essenziale presenza in ufficio perché affetta da Covid. Emergono, inoltre, tensione al risultato, capacità di adattamento, attenzione alle
[16] dinamiche relazionali e alla crescita dei collaboratori mediante un'adeguata formazione”. Per quanto riguarda l'odierna appellata, il report di valutazione dà atto che “con riguardo alle competenze organizzative e realizzative, la candidata dimostra flessibilità, capacità di adattamento, problem solving e tensione al risultato. Sebbene l'eloquio non trasmetta particolare determinazione ed entusiasmo, appare orientata alla motivazione e alla valorizzazione del personale attraverso l'ascolto e la diversificazione delle pratiche assegnate”. Tale valutazione, peraltro, trova riscontro nelle schede di valutazione della dott.ssa , la quale, pur ricevendo negli anni 2010-2019 una valutazione CP_1 finale complessiva di eccellenza, ha conseguito le votazioni più basse nelle voci di valutazione relative alla “Persuasività” ed alla “Sicurezza di sé ed equilibrio”, con un punteggio di 7,00, ovvero C/D, mentre nelle altre voci di valutazione ha riportato i più elevati punteggi di 8,00 (ovvero D) o addirittura di 9,00 (ovvero D/E). Ciò significa che tali aspetti ed attitudini sono stati oggetto di continua valutazione e – come ha precisato dall'appellante – “il loro esame non è stato circoscritto al solo colloquio orale”, tant'è che, sul piano tecnico, la Commissione ha dato atto nel suddetto report dell'emersione di alcune lacune della dott.ssa : “nel colloquio individuale colma e integra le poche lacune presenti nel CP_1 buon elaborato scritto e, nel rispondere alle domande degli esperti, dimostra una padronanza di livello elevato degli aspetti tecnici complessivi delle attività da presidiare, anche se a tratti emergono alcune carenze legate al non essersi sempre occupata di contenzioso”.
In ogni caso, poi, quand'anche la sig.ra avesse ottenuto un mezzo punto CP_1 in più nella valutazione delle “competenze organizzative e realizzative”, ciò non avrebbe determinato, in via automatica, l'attribuzione dell'incarico alla stessa, atteso che – come stabilito dalle Linee Guida – i candidati rientranti nello stesso range (nella specie, 17/20) dovevano ritenersi “equivalenti”.
A fronte delle argomentazioni contenute nei citati report, che hanno preso in esame le capacità professionali e quelle personali dei candidati, grava sull'aspirante pretermessa l'onere di dimostrare la violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di correttezza e buona fede e, in particolare, l'operare di motivi di discriminazione nei suoi confronti. L'appellante, lungi dal contestare l'idoneità professionale della dott.ssa Tes_4 lamenta che l'Ente non abbia correttamente valorizzato i rispettivi curricula la cui comparazione avrebbe evidenziato il possesso in capo alla Dott.ssa di titoli CP_1 ed esperienza superiori. Sul punto, si deve ribadire come tale critica – anche se, per ipotesi, ritenuta provata – non sia comunque idonea ad inficiare la legittimità dell'attribuzione della P.O. alla dott.ssa basata – come detto – su una più complessiva Tes_4
[17] disanima dell'idoneità professionale e delle esigenze organizzative, tra cui quella di garantire – a parità di titoli – che il dipendente prescelto fosse dotato di una maggiore motivazione e di una consapevolezza, unita ad una superiore capacità di eloquio e di formazione dei collaboratori, per la gestione più proficua del ruolo in esame. A tal proposito, si deve rilevare come, nell'ambito di una selezione non concorsuale, l'esame dei curricula non richieda una valutazione analitica e una comparazione – titolo per titolo – tra i vari candidati, ma dev'essere finalizzata alla formulazione di un sintetico giudizio di idoneità all'incarico. Neppure l'appellata ha mai affermato che la dott.ssa sulla base del suo Tes_4 curriculum, non fosse idonea all'incarico, ma ha sostenuto, invero, che il proprio curriculum fosse qualitativamente superiore a quello della contro interessata.
In un simile contesto, l'attribuzione della P.O. alla dott.ssa non appare Tes_4 arbitraria ed irrazionale in quanto, da un lato, risponde all'esigenza (di rilievo primario) di garantire l'attribuzione dell'incarico ad una persona particolarmente motivata e consapevole delle responsabilità del ruolo da assumere e, dall'altro, non contrasta in modo evidente con i criteri di correttezza e buona fede, atteso che, sebbene su alcuni aspetti la posizione della dott.ssa sembrerebbe CP_1 essere più qualificata, su altri aspetti (entusiasmo, motivazione, consapevolezza, eloquio, capacità di adattamento, attenzione alle dinamiche relazionali e alla crescita dei collaboratori) la valutazione propende nettamente a favore della dott.ssa la quale, peraltro, può vantare una non trascurabile esperienza Tes_4 di coordinamento, pluriennale, seppure meno duratura di quella della dott.ssa
, che ha portato al conseguimento di encomi (come riportato nella proposta CP_1 di conferimento dell'incarico, dove si legge che “nel periodo dal 2016 al 2019, durante il quale – in assenza del ruolo di responsabile dell'Ufficio Legale della DP Lecco – le è stata assegnata delega di firma, senza remunerazione di posizione, ed è stata il punto di riferimento per i colleghi, riportando due encomi da due diversi Direttori per il lavoro svolto”).
Alla luce di tali argomentazioni, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte col ricorso di primo grado dalla sig.ra vanno rigettate. Controparte_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
[18] In riforma della sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Pavia, rigetta il ricorso promosso da nei confronti dell' ; Controparte_1 Parte_1 condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 10.500,00 oltre accessori di legge. Milano, il 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[19]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Pavia, est. Dott.ssa Oneto, discussa all'udienza collegiale del 10 aprile 2025 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, siti in Milano, via Freguglia n. 1
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Romano, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 2
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“1) in via principale: respingere le domande avversarie;
2) in via di mero subordine: ridurre la somma liquidata dal primo giudice all'importo di € 56.188,00 lordi.
3) Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA:
“Rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza di primo grado o comunque accogliere il ricorso anche con diversa motivazione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[1] Con sentenza n. 534/2024 il Tribunale di Pavia, sezione lavoro (Dott.ssa Oneto), ha accolto il ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
dichiarando l'illegittimità della procedura di interpello per l'assegnazione
[...] delle POER, indetta con atto prot. 203406 del 16.12.2021 dalla Parte_1
e, conseguentemente, ha condannato parte resistente a corrispondere
[...] alla ricorrente € 78.000,00 a titolo di risarcimento del danno, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €379,50 per spese, €12.056,00 per competenze, oltre accessori di legge. Con ricorso, depositato in data 3 febbraio 2023, adiva il Controparte_1
Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere dipendente dell'Amministrazione finanziaria dal 1994 e dell' Parte_1 fin dalla sua costituzione, con qualifica di Funzionario di Terza Area F6, addetta all'Ufficio Controlli presso la Direzione Provinciale di Pavia con incarico di capo team controlli imprese. Deduceva che, nel corso della propria carriera, aveva ricoperto diversi incarichi direttivi e diverse posizioni organizzative (cfr. scheda personale sub doc. 1):
- dal 18.2.2009 al 29.11.2009 il ruolo dirigenziale di Capo Area Controllo dell'Ufficio di Monza II;
- dal 30.11.2009 al 31.5.2010 il ruolo dirigenziale di Capo Area legale Direzione Provinciale Monza e Brianza, con valutazione eccellente (doc. 2);
- dal 01.06.2010 al 31/03/2012 il ruolo dirigenziale di Capo Area Legale della Direzione Provinciale di Pavia con valutazione eccellente per il 2011 e per il 2012 (doc.3 e 4);
- dal 1.4.2012 al 18.5.2014 il ruolo dirigenziale di Capo Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Pavia con valutazione eccellente (docc. 5, 6, 7);
- dal 19.5.2014 al 25.3. 2015 il ruolo dirigenziale di Capo Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Como con valutazione eccellente (docc. 8, 9).
- Dal 17.2.2016 al 30.4.2019 incaricata di Posizione Organizzativa Temporanea (POT) delegato del Capo Ufficio Legale DP II Milano sempre con valutazione eccellente (docc. 10,11,12,13);
- dal 6.9.2019 al 31.12.2019 e dal 1.5.20 al 30.6.21 l'incarico di responsabilità di capo team ufficio controlli (Persone Fisiche-Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali) nella DP Pavia, anche in questo caso con valutazione di eccellente (doc.14 e 14 a);
- dal 1.7.2021 incarico di responsabilità di capo team area imprese presso l'Ufficio controlli della Direzione provinciale di Pavia. Anche per tale incarico per il 2021 riceveva valutazioni di eccellenza (docc.14 b). Con atto prot. 203406 del 16.12.2021 veniva indetta una procedura selettiva per la copertura di alcune posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) nell'ambito della Direzione Regionale della Lombardia per la durata di anni 3 prorogabili per stessa durata (doc.15). In particolare, le posizioni oggetto della procedura erano quelle di:
[2] a. Capo Sezione Contenzioso-Ufficio Contenzioso e riscossione della Direzione regionale della Lombardia, (POER di II livello); b. Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale I di Milano, (POER di II livello); c. Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Como (POER di III livello). La ricorrente si dichiarava disponibile per tutte le posizioni oggetto dell'interpello. Nel corso della procedura, si rendeva vacante e veniva conseguentemente assegnata, come previsto dal bando, anche la posizione “Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Lecco”, POER di II livello. Il bando prevedeva, a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione, un colloquio di approfondimento integrato da una prova scritta, specificando come tali prove fossero finalizzate a valutare la preparazione tecnica dei funzionari, le loro caratteristiche attitudinali, le motivazioni, le esperienze professionali, i risultati ottenuti e le eventuali valutazioni conseguite, analizzando, inoltre, tre sezioni: la capacità di presidio tecnico delle funzioni da ricoprire, la conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico e le competenze organizzative. Successivamente si sarebbe proceduto a una “valutazione complessiva”, corrispondente a una quarta sezione, sulla base di quanto emerso, tenendo conto sia dello spessore del percorso professionale e dei titoli di studio del candidato sia della consapevolezza delle responsabilità e criticità legate al ruolo, anche riguardo all'orizzonte temporale ad esso correlato. A ciascuna delle quattro sezioni appena indicate sarebbe stato attribuito un punteggio massimo di 5 punti con intervalli di 0,5. Alla valutazione finale avrebbe potuto essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Il bando prevedeva che, in seguito, si procedesse alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, suddiviso in tre fasce: I. da 17 a 20 punti;
II. da 12,5 a 16,5 punti;
III. fino a 12 punti. Inoltre, il bando disponeva che potesse essere conferito l'incarico a un candidato appartenente alla seconda fascia solo dopo avere esaurito la prima. La ricorrente partecipava alla procedura con attribuzione del punteggio 17,5 e conseguente collocazione in prima fascia. Tuttavia, non le veniva assegnato alcun incarico, nonostante la pregressa esperienza, l'eccellenza della stessa nel ruolo e la buona valutazione del suo elaborato svolto nella procedura selettiva. All'esito della procedura gli incarichi venivano così assegnati: l'incarico di Capo Sezione Contenzioso - Ufficio Contenzioso e riscossione della Direzione regionale della Lombardia veniva attribuito a (ex Capo Ufficio Legale della Testimone_1
Direzione provinciale di Lecco); quello di Capo Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Lecco – resosi conseguentemente disponibile – a Testimone_2
(ex funzionaria in servizio presso la Direzione provinciale di Verona); quello di Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale I di Milano a (ex Tes_3 funzionaria in servizio presso la Direzione Regionale della Lombardia); quello di
[3] Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Como a (ex Tes_4 funzionaria in servizio presso la Direzione provinciale di Lecco) (doc. 16). A seguito di accesso agli atti, la sig.ra acquisiva la proposta di CP_1 assegnazione degli incarichi, gli elaborati, i suoi report di valutazione e dei candidati vincitori. L'esito della procedura veniva quindi impugnato, sollecitando l'intervento dell'Agenzia in autotutela, dal momento che erano emersi vizi relativi alla procedura di selezione. In particolare, non risultava da alcun verbale la valutazione comparativa compiuta dalla Commissione tra i vari candidati per giungere alla individuazione di quello più idoneo per ciascuna posizione, né era indicata nella proposta di conferimento incarico in cui si individuano i candidati prescelti alcuna ragione atta a far trasparire i criteri di scelta. La missiva della ricorrente rimaneva, tuttavia, priva di riscontro. La procedura per il conferimento degli incarichi per la copertura di POER era regolata dall'art. 1 c. 93, lett. a) della legge 205/2017, richiamato nel bando, che prevedeva: “L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono: a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali;
….; b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti”. L'Amministrazione si era inoltre dotata di linee guida per il conferimento degli incarichi, secondo le quali il percorso selettivo si sarebbe articolato in due fasi: una di verifica dei requisiti di partecipazione;
l'altra di colloquio di approfondimento integrato da prova scritta. Il colloquio sarebbe stato incentrato sulla simulazione di un caso pratico. Altresì, secondo le linee-guida, il Gruppo di valutazione avrebbe tenuto conto e avrebbe raccordato tra loro le caratteristiche funzionali della posizione da ricoprire con le caratteristiche professionali del candidato. Particolare rilievo avrebbe assunto la valutazione dell'esperienza professionale. Il Tribunale, sulla base della lettura degli atti, ha ritenuto che i criteri normativi e le linee-guida non sarebbero stati nella specie rispettati dall'Agenzia. Il primo Giudice ha analizzato la posizione della ricorrente in relazione a quella di la quale, al pari della , aveva realizzato un punteggio di Tes_4 CP_1
17,5 ed aveva ottenuto la posizione di Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Como (POER di III livello). Il Tribunale ha rilevato come una selezione condotta correttamente sulla base dei curricula vitae e delle documentate capacità gestionali avrebbe comportato con
[4] ragionevole certezza l'attribuzione della posizione organizzativa di capo area contenzioso della alla dott.ssa che per quasi dieci anni fra il Pt_2 CP_1
2009 e il 2019, con valutazione di eccellenza, aveva ricoperto il ruolo di capo Area legale e Capo Ufficio Legale POT in Lombardia. La sig.ra avrebbe invece ricoperto soltanto dal 2015 al 2019 la posizione Tes_4 di responsabile dell'Ufficio Legale della DP di Lecco, con delega di firma durante la vacanza del ruolo. Come risulterebbe dalle relazioni di selezione in atti (doc. 18 parte ricorrente per e doc. 20 parte ricorrente per , entrambe le candidate avevano CP_1 Tes_4 riportato il punteggio di 4,5 per “conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico”, risultando così irrilevante nella comparazione fra le due candidate che la non si fosse CP_1 occupata continuativamente di contenzioso, circostanza su cui si soffermava l' . Pt_1
A fronte della ricchezza del curriculum della , della pregressa esperienza CP_1 ultradecennale e della costante valutazione di eccellenza, il Giudice ha ritenuto non giustificata la valutazione '4' della voce “competenze organizzative” che le era stata riconosciuta, a fronte della valutazione '4,5' alla dott.ssa in ragione Tes_4 unicamente, per quanto riguarda quest'ultima, della “Passione per la propria professione e grande senso di responsabilità … tensione al risultato, capacità di adattamento, attenzione alle dinamiche relazionali e alla crescita dei collaboratori mediante una adeguata formazione” (doc. 20 parte ricorrente), mentre la dott.ssa sarebbe risultata sul punto penalizzata dal fatto che “l'eloquio non CP_1 trasmetta particolare determinazione ed entusiasmo” (doc. 18 parte ricorrente), cioè da una valutazione personale che non doveva prevalere sui dati oggettivi e documentati dai quali emergerebbe la superiorità sul punto del profilo . CP_1
La procedura di selezione in oggetto è risultata così inficiata da illegittimità posto che una corretta valutazione avrebbe portato alla scelta della ricorrente per la POER in oggetto. Il Tribunale ha quindi riconosciuto alla il risarcimento del danno da CP_1
“perdita di chance” non contestato nel “quantum”.
Con ricorso del 14.2.2025 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, chiedendo l'integrale riforma per i seguenti motivi:
1. Sull'illegittimità della sentenza laddove è stata valutata solo la diversa esperienza curriculare delle funzionarie interessate senza alcuna rilevanza per le prove selettive svolte come invece previsto dalle Linee Guida. Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha rilevato la violazione delle Linee Guida. Invero, ai sensi delle Linee Guida del percorso di selezione per il conferimento degli incarichi relativi alle Posizioni organizzative previste dall'art. 1 comma 93 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da ultimo disciplinate con atto RU n. 161660 del 22 giugno 2021 (all. 11) e richiamate nell'atto di indizione della
[5] procedura de qua, non rileverebbe soltanto il curriculum e la pregressa esperienza lavorativa del candidato. Come si evincerebbe dal punto 2.2 delle Linee Guida, il percorso di selezione si fonderebbe principalmente sul colloquio di approfondimento, integrato da una prova scritta, nell'ambito del quale la valutazione del percorso professionale e di studio dei candidati costituirebbe soltanto una delle cinque aree di indagine della selezione, non incidendo sulla valutazione in maniera preponderante. Nel corso della selezione sono presi in considerazione anche altri fattori, come le qualità comunicative e attitudinali del candidato, le doti di coordinamento, relazionali, di gestione emotiva, la sicurezza di sé, che sarebbero necessarie a ricoprire la posizione organizzativa richiesta dal bando. La sentenza si appaleserebbe quindi errata perché ha posto al centro della valutazione solamente l'esperienza pregressa.
2. Sull'irrilevanza del curriculum all'interno dell'area “competenze organizzative” Con il secondo motivo, l'appellante osserva che, all'esito delle prove (scritta e orale), il Gruppo di Valutazione era incaricato di indagare cinque aree “al fine di soppesare in egual misura sia le conoscenze tecnico specialistiche sia le competenze gestionali e relazionali” (punto 5 delle Linee guida “Le aree di indagine del colloquio e della prova scritta”). All'interno dell'area “competenze organizzative”, le Linee Guida non menzionerebbero l'esperienza pregressa o i curricula, ma, anzi, richiedono di valutare: Motivazione;
Percorso Professionale, che si riversa, insieme ad altri aspetti, nella voce di valutazione denominata “valutazione complessiva”; Presidio tecnico delle funzioni da ricoprire;
Conoscenza pratica delle attività e degli aspetti gestionali legati all'incarico; Competenze organizzative e relazionali. Inoltre, tali requisiti avrebbero dovuto essere valutati in relazione ad aspetti comportamentali, relazionali e comunicativi del candidato. Quindi, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, la valutazione di siffatti aspetti non si risolveva in una mera valutazione personale, poiché la valutazione dello stile comunicativo e della gestione emotiva era oggetto d'esame e funzionale all'incarico da assegnare.
3. Sulla regolarità della procedura di conferimento dell'incarico di Capo Area Contenzioso della DP di Como Con la terza censura, l'appellante evidenzia la legittimità della propria selezione, in quanto essa non difetterebbe di motivazione e rileva come la passione e il senso di responsabilità mostrati dalla sig.ra in sede di colloquio debbano Tes_4 rientrare nei parametri valutativi indicati dal bando e dalle Linee Guida. Per quanto riguarda, invece, la posizione della sig.ra , l'appellante CP_1 sottolinea che, nonostante le schede di valutazione degli anni precedenti riportassero una valutazione finale complessiva di eccellenza, sulle voci di valutazione di “Persuasività” e di “Sicurezza di sé ed equilibrio”, vedevano le votazioni più basse conseguite dall'interessata nel corso di più anni di servizio,
[6] con un punteggio di 7,00, ovvero C/D, mentre invece le altre voci di valutazione riportavano i più elevati punteggi di 8,00 (ovvero D) o addirittura di 9,00 (ovvero D/E) (cfr. le schede di valutazione dott.ssa anni 2010-2019 già in allegato CP_1 dal n. 3 al n. 13 al fascicolo di primo grado di parte ricorrente). Inoltre, anche sul piano tecnico sarebbero emerse alcune lacune, come evidenziato sempre nel report di valutazione della dott.ssa : “nel colloquio CP_1 individuale colma e integra le poche lacune presenti nel buon elaborato scritto e, nel rispondere alle domande degli esperti, dimostra una padronanza di livello elevato degli aspetti tecnici complessivi delle attività da presidiare, anche se a tratti emergono alcune carenze legate al non essersi sempre occupata di contenzioso”. Alla luce di quanto esplicato, il punteggio attribuito in quest'area alla dott.ssa pari a 4,5, rispetto al punteggio pari a 4 assegnato alla ricorrente, Tes_4 risulterebbe giustificato, non rilevando in alcun modo le differenti esperienze curriculari in tale ambito di giudizio. In ogni caso, le esperienze pregresse sono state oggetto di valutazione da parte del Gruppo incaricato, in quanto riferibili all'area “valutazione complessiva”, ovverosia la quarta sezione oggetto di esame. In tale sezione le candidate hanno riportato lo stesso punteggio (4,5), anche in ragione del fatto che la laurea in giurisprudenza conseguita dalla dott.ssa ben può essere valorizzata per la Tes_4 posizione da ricoprire (così come la conseguita abilitazione all'esercizio della professione forense), rispetto agli studi in economia svolti dalla dott.ssa . CP_1
Altresì, anche la dott.ssa avrebbe una non trascurabile esperienza di Tes_4 coordinamento pluriennale, seppure meno duratura di quella della dott.ssa
, che ha portato al conseguimento di encomi. CP_1
Il Gruppo di Valutazione avrebbe pertanto avuto un arduo compito nello stabilire la candidata più idonea all'incarico ed ha effettuato la scelta valorizzando maggiormente il colloquio orale e le qualità comunicative e tecniche in concreto emerse nel corso della selezione. Tale valutazione è esercizio di discrezionalità tecnica, censurabile soltanto in ragione di una scelta del Gruppo che sia illogica in maniera macroscopica.
4. Sull'assenza di una procedura concorsuale, sull'assenza di una graduatoria in senso stretto e, in particolare, sulla discrezionalità tecnica (art. 97 Cost.) Con il quarto motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato la procedura selettiva di interpello per il conferimento di POER a un concorso per l'accesso al pubblico impiego. Siffatta procedura sarebbe finalizzata invece all'emanazione di un atto unilaterale della PA che deve essere adottato nel rispetto dei soli principi di buona fede e correttezza. Peraltro, trattandosi di valutazione tecnica, il Giudice non potrebbe sostituirsi all'Amministrazione nel suo espletamento, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost.
5. Sull'illegittimità della sentenza alla luce della mancata prova offerta dalla dott.ssa sull'illiceità della condotta dell' ai fini del CP_1 Pt_1
[7] risarcimento del danno, carenza di prova della perdita di chance (artt. 1223, 2043 c.c.). Con il quinto motivo, l'appellante rileva che, in ogni caso, la sig.ra non CP_1 avrebbe fornito prova né dell'illiceità dell'azione amministrativa, né dell'elemento soggettivo. Inoltre, con particolare riferimento al danno professionale e da perdita di chances, l'appellata non avrebbe nemmeno formulato specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio subito. In relazione alla perdita di chances, peraltro, la lavoratrice non avrebbe dimostrato, nemmeno in via presuntiva, il rapporto causale tra il danno e la ragionevole probabilità di raggiungere il risultato sperato.
6. Sulla quantificazione del danno. Con la sesta censura, l'appellante rileva che la quantificazione del danno operata dal Tribunale sarebbe comunque esorbitante. L'importo liquidato di euro 78.000,00 lordi corrisponderebbe all'indennità annua complessiva lorda prevista per un incarico POER di secondo livello pari a €
26.000,00 lordi annui. Tuttavia, occorrerebbe considerare gli ulteriori incarichi di cui la dr.ssa CP_1 ha beneficiato nel periodo di riferimento. L'arco temporale in esame decorre dal 28/03/2022 fino al 27/03/2025 e per tale periodo sono stati conferiti i seguenti incarichi: dal 28/03/2022 al 31/12/2024 – Capo Team presso la DP di VA (POIR; cfr. all. da 17 a 28) – importo mensile lordo indennità di funzione (per 13 mensilità) € 429,76; dal 01/01/2025 al
27/03/2025 – Capo Area Contenzioso della DP di VA (POER, v. all. 30 conferimento incarico) – importo mensile lordo indennità di funzione (per 12 mensilità) € 2.166,67. Pertanto, dalla somma complessiva di € 78.000,00, liquidata dal primo giudice, sarebbero da scomputare gli importi relativi agli incarichi di cui sopra pari a € 21.812,00 complessivi, già percepiti dalla ricorrente rideterminando il danno subito nella misura di € 56.188,00 lordi.
si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 28.3.2025, Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame avversario in quanto infondato. Oltre a condividere sostanzialmente l'iter logico-argomentativo della sentenza di primo grado, l'appellata ha sottolineato che sarebbero proprio le linee guida, in conformità all'art. 1 c.93 lettera a) della legge 205 del 2017, cui l'Amministrazione era tenuta ad attenersi, a prevedere la particolare rilevanza dei risultati e delle valutazioni precedentemente ottenute ai fini della valutazione di cui al colloquio orale. Ha ribadito, inoltre, che dall'accesso agli atti della procedura sarebbe emerso che l'Amministrazione non ha prodotto alcun documento da cui emergano le motivazioni che hanno indetto a prediligere una candidata rispetto all'altra, né in
[8] forma di atto e neppure di verbale da cui potesse emergere il percorso svolto nella scelta. Ha contestato, altresì, quanto affermato dall'Agenzia in riferimento alle lacune tecniche della , poiché nella stessa scheda di valutazione del colloquio si CP_1 legge: “nel colloquio individuale colma ed integra le poche lacune presenti nel buon elaborato scritto e nel rispondere alle domande degli esperti dimostra una padronanza di livello elevato degli aspetti tecnici complessivi delle attività da presidiare”. Infatti, la stessa Commissione aveva valutato come superiori le capacità di presidio tecnico della rispetto a quelle della anche CP_1 Tes_4 nella valutazione numerica, ottenendo 4,5 in luogo di 4. Inoltre, l'appellata ha sottolineato come dalla scheda della sig.ra fosse Tes_4 emerso che quest'ultima avesse “scarsa esperienza di coordinamento fin qui maturata”. L'appellata ha osservato altresì che, nonostante quella in esame sia una procedura selettiva interna per il conferimento di posizioni organizzative, ciò non esimerebbe il datore di lavoro pubblico dal rispetto della normativa specifica in relazione al conferimento di incarichi, dal rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e dall'attenersi ai criteri che egli stesso si è dato, in attuazione della stessa. La motivazione dell'atto con cui sono stati selezionati i vincitori della procedura di interpello, nel caso di specie, sarebbe invece assolutamente generica ed apodittica in chiave di valutazione comparativa. Ogni tentativo di comparazione, invero, sarebbe stato posto in essere solo a posteriori nella memoria di costituzione e nell'atto di appello, senza che sia noto quale parametro abbia effettivamente seguito il comitato di valutazione per fare la propria proposta o a quali criteri sia dovuta la scelta del direttore nel conferimento degli incarichi. Infine, l'appellata rileva la sussistenza di profili di arbitrarietà anche nell'assegnazione dei punteggi in relazione a posizioni diverse da quelle della sig.ra e ribadisce la correttezza della quantificazione del danno, anche Tes_4 perché non contestata in primo grado, eccependo dunque la tardività della pretesa avversaria di riduzione.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Tribunale valutato solo la diversa esperienza curriculare delle funzionarie interessate senza alcuna rilevanza per le prove selettive svolte (come invece previsto dalle Linee Guida); in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente ritenuto rilevanti all'interno dell'area “competenze organizzative”, l'esperienza pregressa o i curricula; in terzo luogo, per aver omesso di considerare che l'individuazione della candidata idonea a ricoprire dell'incarico
[9] di Capo Area Contenzioso della DP di Como non difetterebbe di motivazione in quanto fondata sulla valorizzazione della passione e del senso di responsabilità mostrati dalla sig.ra in sede di colloquio;
in quarto luogo, per aver il Tes_4
Tribunale erroneamente assimilato la procedura selettiva di interpello per il conferimento di POER a un concorso per l'accesso al pubblico impiego;
in quinto luogo, per non aver rilevato l'assoluta mancanza di prova da parte della ricorrente dell'illiceità dell'azione amministrativa e dell'elemento soggettivo;
in sesto luogo, per aver riconosciuto alla ricorrente un danno da perdita di chance senza considerare gli ulteriori incarichi di cui la dr.ssa ha beneficiato nel CP_1 periodo di riferimento.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito precisate.
Il primo Giudice ha ritenuto di valutare “unicamente la posizione di Tes_4 che al pari della ricorrente ha ottenuto un punteggio di 17,5 ed ha ottenuto la posizione di Capo Area Contenzioso della Direzione provinciale di Como (POER di III livello)”. Tale capo di sentenza non è stato specificamente impugnato. Ciò premesso, il Tribunale – senza affrontare la natura del procedimento di attribuzione delle POER e senza approfondire il contenuto delle Linee Guida – ha rilevato che “Una selezione condotta correttamente sulla base dei curricula vitae e delle documentate capacità gestionali avrebbe comportato con ragionevole certezza l'attribuzione del[la] posizione organizzativa di capo area contenzioso della alla dott.ssa che per quasi dieci anni fra il 2009 e il 2019 Pt_2 CP_1 con valutazione di eccellenza ha ricoperto il ruolo di capo Area legale e Capo Ufficio Legale POT in Lombardia …”. In particolare, ad avviso del primo Giudice, «La dott. ha invece ricoperto Tes_4 soltanto dal 2015 al 2019 la posizione di responsabile dell'Ufficio Legale della DP Lecco con delega di firma durante la vacanza del ruolo. Come risulta dalle relazioni di selezione in atti (doc. 18 parte ricorrente per e doc. 20 parte CP_1 ricorrente per entrambe le candidate hanno riportato il punteggio di 4,5 Tes_4 per “conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico” risultando così irrilevante nella comparazione fra le due candidate che la dott. non si sia occupata continuativamente di CP_1 contenzioso, circostanza su cui si è soffermata A fronte della ricchezza del CP_2 curriculum della dott. , della pregressa esperienza ultradecennale e della CP_1 costante valutazione di eccellenza resta del tutto inspiegabile la valutazione 4 circa la voce “competenze organizzative” che le è stata riconosciuta a fronte della valutazione 4,5 alla dott. in ragione unicamente per quanto riguarda Tes_4 quest'ultima della “Passione per la propria professione e grande senso di responsabilità … tensione al risultato, capacità di adattamento, attenzione alle dinamiche relazionali e alla crescita dei collaboratori mediante una adeguata formazione” (doc. 20 parte ricorrente) mentre la dott. risulta sul punto CP_1 essere stata penalizzata dal fatto che “l'eloquio non trasmetta particolare
[10] determinazione ed entusiasmo” (doc. 18 parte ricorrente) cioè da una labile valutazione personale che non doveva prevalere sui dati oggettivi e documentati dai quali emerge la superiorità sul punto del profilo ». CP_1
Tali concise argomentazioni non sono affatto condivisibili.
La vicenda trae origine dal provvedimento n. 203406 del 16 dicembre 2021 con cui è stata indetta una procedura selettiva per la copertura, ai sensi dell'art. 1, comma 93, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di alcune posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER) per la tipologia di posizione B (Legale e Riscossione) nell'ambito della Direzione Regionale della Lombardia. La procedura selettiva si è articolata in quattro fasi: a) la prima fase è consistita nella verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione, il possesso dei quali consentiva di accedere alla seconda fase della procedura;
b) la seconda fase è consistita in un colloquio di approfondimento integrato da una prova scritta. Tale prova scritta è stata incentrata sulla simulazione di un caso pratico mediante il quale è stata verificata la capacità del candidato di risolvere problematiche operative e di attingere al patrimonio delle proprie conoscenze tecniche per utilizzarle nell'individuazione di soluzioni a problemi affrontati nella funzione che aspira a ricoprire. La produzione da parte del candidato di un elaborato scritto ha consentito di testare la capacità di argomentare le proprie tesi in modo logico, chiaro e coerente rispetto al caso prospettato e di raccogliere ulteriori elementi conoscitivi circa le caratteristiche professionali del candidato che sono poi confluite nella valutazione complessiva attribuita al candidato a valle del processo di selezione;
c) una terza fase, diretta a valutare la preparazione tecnica dei funzionari, le caratteristiche attitudinali, le motivazioni, le esperienze professionali, i risultati ottenuti e le eventuali valutazioni conseguite, analizzando distintamente tre diverse dimensioni della performance richiesta: a) capacità di presidio tecnico delle funzioni da ricoprire;
b) conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico;
c) competenze organizzative;
d) una quarta fase, denominata “valutazione complessiva”, sulla base di quanto emerso, ha tenuto conto in un quadro d'insieme, sia dello spessore del percorso professionale e dei titoli di studio del candidato sia della consapevolezza delle responsabilità e delle criticità legate al ruolo anche riguardo all'orizzonte temporale ad esso correlato.
[11] A ciascuna delle quattro sezioni sopra indicate è stato attribuito un punteggio massimo di 5 punti con intervalli di 0,5. Alla valutazione finale poteva essere attribuito fino a un massimo di 20 punti.
Occorre premettere che il conferimento delle posizioni organizzative al personale non dirigente delle Pubbliche Amministrazioni inquadrato nelle aree, la cui definizione è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, assunti dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, (S.U. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010 e, più di recente, Cass. n. 2836 del 2014). Invero, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2, prevede la definizione, ad opera dei contratti di comparto, di un'apposita disciplina applicabile alle figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgano compiti di direzione, tecnico - scientifici e di ricerca, ovvero che comportino l'iscrizione ad albi professionali. Si tratta, appunto, delle c.d. posizioni organizzative, che si concretano nel conferimento al personale inquadrato nelle aree di incarichi relativi allo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità professionali e culturali corrispondenti alla direzione di unità organizzative complesse e all'espletamento di attività professionali e nell'attribuzione della relativa posizione funzionale. In particolare, la contrattazione collettiva ha previsto che possono essere preposti a tali posizioni i dipendenti appartenenti all'area apicale dei diversi comparti;
così, per quanto riguarda la Direzione Regionale della Lombardia, è previsto che le posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità (POER) possano essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella posizione B. La dott.ssa ha presentato domanda di partecipazione per le posizioni di CP_1
Capo Sezione Contenzioso presso la Direzione Regionale della Lombardia e Capo Area Contenzioso presso le Direzioni Provinciali di Milano e di Como, riportando il seguente punteggio, come si evince dal report di valutazione della ricorrente: 1) capacità di presidio tecnico delle funzioni da ricoprire: punteggio 4,5; 2) conoscenza pratica delle attività, delle responsabilità e degli aspetti gestionali legati al tipo di incarico: punteggio 4,5; 3) competenze organizzative: punteggio 4; 4) valutazione complessiva: punteggio 4,5. Per un totale complessivo di 17,5. Tale punteggio ha determinando la collocazione della appellante nella prima fascia funzionale. Con atto R.U. 91250 del 22 marzo 2022, emanato sulla base della proposta di conferimento incarichi di cui all'atto del Direttore dell'Agenzia R.U. 47690 del 14 marzo 2022, i candidati assegnatari delle posizioni oggetto dell'interpello sono stati: la dott.ssa , la quale ha riportato un punteggio di 19/20, ed è Tes_3 stata proposta quale Capo Area Contenzioso presso la Direzione Provinciale I di Milano;
il dott. , che ha riportato un punteggio di , al quale Testimone_1 Nume_1
[12] è stato conferito l'incarico di Capo Sezione Contenzioso dell'Ufficio Contenzioso e riscossione presso la Direzione Regionale della Lombardia;
la dott.ssa Tes_4
, che ha invece ottenuto il punteggio di (all. 9) – identico a quello
[...] Nume_2 attribuito alla dott.ssa – e a cui è stato conferito il ruolo di Capo Area CP_1
Contenzioso presso la Direzione Provinciale di Como.
Prima di entrare nel merito della legittimità delle nomine, occorre premettere che
– per costante giurisprudenza - la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva (SS.UU. n. 16540 del 2008 e n. 8836 del 2010, nonchè da ultimo, Cass. nn 6367 e 20855 del 2015).
Anche per quanto attiene al conferimento di tali posizioni organizzative, l'Amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali e all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro. Ora, per la copertura dell'incarico, anche laddove la scelta sia confinabile nell'ambito di una lista di soggetti idonei in quanto dotati dei requisiti necessari, la selezione è il frutto di una scelta comparativa di carattere non concorsuale, in quanto non caratterizzata dallo svolgimento di prove o selezioni sulla base di una lex specialis, nè dalla compilazione di una graduatoria finale (vedi Cass., 27-1- 2017, n. 2141). Ne discende, quindi, che il conferimento dell'incarico, non avendo carattere concorsuale, si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un dipendente ad opera del dirigente della struttura di pertinenza, sulla base di una discrezionale valutazione dell'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico, tenendo conto dell'esperienza, delle attitudini e capacità professionali in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dell'incarico. La scelta, infatti, non deve necessariamente essere orientata a ricercare il
“migliore” in assoluto, quanto piuttosto il soggetto in possesso delle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire.
[13] Nella specie, il carattere assolutamente discrezionale e fiduciario del conferimento della P.O. non risulta minimamente intaccato dalla speciale procedura contemplata, la quale prevede che “All'interno di ciascun range le posizioni dei candidati, …, sono da considerarsi equivalenti ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della loro congruenza. Saranno le valutazioni qualitative (parte descrittiva del report) a determinare le scelte del Gruppo di valutazione, considerando che nel percorso logico si dovrà tenere conto di fattori quali la criticità del ruolo, la specificità del contesto territoriale, la connessa mobilità, l'esigenza di rotazione e il presidio delle posizioni da coprire con le risorse disponibili;
tali fattori saranno evidenziati mediante le motivazioni delle proposte
…”.
L'appellata ha ribadito in questa sede quanto eccepito in primo grado, ossia il mancato o, comunque, erroneo confronto tra i curricula degli aspiranti che – a suo avviso - avrebbe indotto, in modo del tutto illegittimo, la Direzione dell'Agenzia a preferirle la sig.ra Tes_4
L'eccezione è infondata ed il primo Giudice avrebbe dovuto rigettare le domande proposte dalla ricorrente, considerando che l'esame (e non la comparazione) dei curricula rappresentava un elemento (non esclusivo) della valutazione per l'attribuzione dell'incarico, dovendo, invero, la scelta del candidato essere assunta sulla base di un complessivo giudizio di valore che tenesse presente, accanto alle capacità professionali, anche ulteriori indici.
Occorre, quindi, analizzare la censura mossa dalla lavoratrice in relazione alla regolarità della procedura di conferimento dell'incarico di Capo Area Contenzioso della DP di Como, all'esito della quale è stata assegnata la POER alla dott.ssa
In particolare, l'appellata ha contestato l'illegittimità del punteggio Tes_4 inferiore attribuitole in ordine alle “competenze organizzative e realizzative”. Le Linee Guida stabiliscono che “le cinque aree che saranno indagate nel colloquio di approfondimento con l'indicazione, per ciascuna, degli aspetti a cui sarà prestata particolare attenzione al fine di soppesare in egual misura sia le conoscenze tecnico specialistiche sia le competenze gestionali e relazionali.
Con riferimento alla voce “competenze organizzative”, le Linee Guida richiamano alcuni profili, nessuno dei quali è costituito dall'esame comparativo dei curricula. Il percorso professionale, invero, costituisce una separata e autonoma area delle cinque aree di indagine, che sono:
1.Motivazione
Motivazione alla partecipazione del funzionario in relazione alle peculiarità del ruolo per cui si candida e aspettative rispetto allo svolgimento della funzione
Approfondimento degli aspetti legati alla soddisfazione lavorativa e a quelli professionali a cui attribuisce maggiore importanza il candidato
Condivisione dei valori e della mission dell'Agenzia
[14] Spinta alla crescita professionale, in particolare, in termini di assunzione di responsabilità e di svolgimento di funzioni di coordinamento di strutture e risorse;
2. Percorso Professionale
Percorso professionale del funzionario e aspetti più significativi della sua storia lavorativa
Eventuali esperienze di particolare rilievo (ad es. ruoli di coordinamento, incarichi professionali, idoneità alle procedure selettive POER, esperienze all'estero, gruppi di lavoro, studi effettuati con particolare riferimento a quelli specialistici inerenti alla tipologia in esame e alle pubblicazioni)
Risultati raggiunti e valutazioni conseguite nello svolgimento di incarichi professionali
3. Presidio tecnico delle funzioni da ricoprire
Ampiezza e profondità delle conoscenze tecnico professionali richieste per ricoprire l'incarico
Padronanza degli aspetti tecnici legati alle attività da presidiare
Conoscenza delle principali problematiche di natura tecnica connesse alla tipologia di funzione
4. Conoscenza pratica delle attività e degli aspetti gestionali legati all'incarico
Conoscenza delle attività, degli aspetti organizzativi e gestionali legati alla posizione da assegnare. In particolare, conoscenza del funzionamento della struttura o dell'unità organizzativa per cui il funzionario si candida anche in relazione ai vincoli e al contesto di riferimento
Conoscenza degli strumenti di monitoraggio dei processi che la tipologia di funzione è chiamata a presidiare e gestione delle relazioni con gli interlocutori interni ed esterni alla struttura
Conoscenza delle principali problematiche legate alle attività svolte dal ruolo in esame (ad es. distribuzione dei carichi di lavoro, gestione delle risorse, ecc.)
5. Competenze organizzative e relazionali
Valutazione dei comportamenti organizzativi, con particolare focalizzazione sulle competenze chiave per ricoprire la posizione da assegnare
Approfondimento degli elementi riguardanti le competenze realizzative (ad es. capacità organizzativa, gestione delle priorità, iniziativa, tensione al risultato, ecc.) e quelle relazionali da cui desumere un'eventuale attitudine al coordinamento
Analisi dello stile comunicativo del candidato, della gestione emotiva, della sicurezza di sé e della consapevolezza rispetto alle proprie risorse personali e professionali.
Gli aspetti presi in esame dalla Commissione (relativi, cioè, alle doti espositive e alla determinazione mostrate dal candidato innanzi al Gruppo) non sono affatto – come ritenuto dal primo Giudice – valutazioni “soggettive”, ma costituiscono una
[15] serie di profili che dovevano necessariamente entrare a far parte degli elementi integranti la 'complessiva' valutazione. Le Linee Guida, infatti, stabiliscono che:
“le cinque aree che saranno indagate nel colloquio di approfondimento con l'indicazione, per ciascuna, degli aspetti a cui sarà prestata particolare attenzione al fine di soppesare in egual misura sia le conoscenze tecnico specialistiche sia le competenze gestionali e relazionali. Pertanto, assumono rilevanza non solo le capacità tecnico-professionali, ma anche le capacità comunicative, motivazionali e di gestione delle risorse in determinati contesti organizzativi.
Come giustamente sottolineato dall'appellante, «quella che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto … “una labile valutazione personale che non doveva prevalere sui dati oggettivi e documentati dai quali emerge la superiorità sul punto del profilo ”, costituisce in verità la valutazione dello stile CP_1 comunicativo del candidato e della gestione emotiva, aspetto che, …, costituisce un campo d'indagine espressamente previsto dalle Linee Guida di riferimento e, in particolare, proprio all'interno dell'area competenze organizzative e relazionali, poiché si ripercuote inevitabilmente sulla capacità del funzionario di coordinare le risorse a lui affidate. Dando rilievo ad un colloquio orale come fulcro dell'intera procedura, le Linee Guida hanno inteso imporre ai Gruppi di Valutazione un giudizio che non può prescindere da discrezionalità tecnica e da considerazioni legate anche alle doti espositive e alla determinazione mostrate dal candidato innanzi al Gruppo».
Come sopra accennato, la ponderazione di tali criteri spetta alla discrezionalità dell'Amministrazione, chiamata ad effettuare la scelta comparativa di carattere non concorsuale senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione possa comportare un automatismo nella scelta e senza che tale processo decisionale debba necessariamente essere finalizzato ad individuare il “migliore” in assoluto. Ovviamente, l'Amministrazione è tenuta, oltre che al rispetto dei criteri di massima indicati dalle fonti contrattuali, all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede.
Né può sostenersi che, nella specie, la scelta del candidato sia immotivata e priva di giustificazione poiché i report redatti dalla Commissione hanno chiarito i criteri di valutazione dei risultati ottenuti dalle due candidate (aventi pari punteggio). In particolare, per la dott.ssa il report di valutazione ha precisato che Tes_4
“con riguardo alle competenze organizzative e realizzative, la candidata dimostra passione per la propria professione e grande senso di responsabilità, come evidenziato dal fatto di aver rinunciato all'incarico nel momento in cui non avrebbe potuto garantire l'essenziale presenza in ufficio perché affetta da Covid. Emergono, inoltre, tensione al risultato, capacità di adattamento, attenzione alle
[16] dinamiche relazionali e alla crescita dei collaboratori mediante un'adeguata formazione”. Per quanto riguarda l'odierna appellata, il report di valutazione dà atto che “con riguardo alle competenze organizzative e realizzative, la candidata dimostra flessibilità, capacità di adattamento, problem solving e tensione al risultato. Sebbene l'eloquio non trasmetta particolare determinazione ed entusiasmo, appare orientata alla motivazione e alla valorizzazione del personale attraverso l'ascolto e la diversificazione delle pratiche assegnate”. Tale valutazione, peraltro, trova riscontro nelle schede di valutazione della dott.ssa , la quale, pur ricevendo negli anni 2010-2019 una valutazione CP_1 finale complessiva di eccellenza, ha conseguito le votazioni più basse nelle voci di valutazione relative alla “Persuasività” ed alla “Sicurezza di sé ed equilibrio”, con un punteggio di 7,00, ovvero C/D, mentre nelle altre voci di valutazione ha riportato i più elevati punteggi di 8,00 (ovvero D) o addirittura di 9,00 (ovvero D/E). Ciò significa che tali aspetti ed attitudini sono stati oggetto di continua valutazione e – come ha precisato dall'appellante – “il loro esame non è stato circoscritto al solo colloquio orale”, tant'è che, sul piano tecnico, la Commissione ha dato atto nel suddetto report dell'emersione di alcune lacune della dott.ssa : “nel colloquio individuale colma e integra le poche lacune presenti nel CP_1 buon elaborato scritto e, nel rispondere alle domande degli esperti, dimostra una padronanza di livello elevato degli aspetti tecnici complessivi delle attività da presidiare, anche se a tratti emergono alcune carenze legate al non essersi sempre occupata di contenzioso”.
In ogni caso, poi, quand'anche la sig.ra avesse ottenuto un mezzo punto CP_1 in più nella valutazione delle “competenze organizzative e realizzative”, ciò non avrebbe determinato, in via automatica, l'attribuzione dell'incarico alla stessa, atteso che – come stabilito dalle Linee Guida – i candidati rientranti nello stesso range (nella specie, 17/20) dovevano ritenersi “equivalenti”.
A fronte delle argomentazioni contenute nei citati report, che hanno preso in esame le capacità professionali e quelle personali dei candidati, grava sull'aspirante pretermessa l'onere di dimostrare la violazione da parte del datore di lavoro dei criteri di correttezza e buona fede e, in particolare, l'operare di motivi di discriminazione nei suoi confronti. L'appellante, lungi dal contestare l'idoneità professionale della dott.ssa Tes_4 lamenta che l'Ente non abbia correttamente valorizzato i rispettivi curricula la cui comparazione avrebbe evidenziato il possesso in capo alla Dott.ssa di titoli CP_1 ed esperienza superiori. Sul punto, si deve ribadire come tale critica – anche se, per ipotesi, ritenuta provata – non sia comunque idonea ad inficiare la legittimità dell'attribuzione della P.O. alla dott.ssa basata – come detto – su una più complessiva Tes_4
[17] disanima dell'idoneità professionale e delle esigenze organizzative, tra cui quella di garantire – a parità di titoli – che il dipendente prescelto fosse dotato di una maggiore motivazione e di una consapevolezza, unita ad una superiore capacità di eloquio e di formazione dei collaboratori, per la gestione più proficua del ruolo in esame. A tal proposito, si deve rilevare come, nell'ambito di una selezione non concorsuale, l'esame dei curricula non richieda una valutazione analitica e una comparazione – titolo per titolo – tra i vari candidati, ma dev'essere finalizzata alla formulazione di un sintetico giudizio di idoneità all'incarico. Neppure l'appellata ha mai affermato che la dott.ssa sulla base del suo Tes_4 curriculum, non fosse idonea all'incarico, ma ha sostenuto, invero, che il proprio curriculum fosse qualitativamente superiore a quello della contro interessata.
In un simile contesto, l'attribuzione della P.O. alla dott.ssa non appare Tes_4 arbitraria ed irrazionale in quanto, da un lato, risponde all'esigenza (di rilievo primario) di garantire l'attribuzione dell'incarico ad una persona particolarmente motivata e consapevole delle responsabilità del ruolo da assumere e, dall'altro, non contrasta in modo evidente con i criteri di correttezza e buona fede, atteso che, sebbene su alcuni aspetti la posizione della dott.ssa sembrerebbe CP_1 essere più qualificata, su altri aspetti (entusiasmo, motivazione, consapevolezza, eloquio, capacità di adattamento, attenzione alle dinamiche relazionali e alla crescita dei collaboratori) la valutazione propende nettamente a favore della dott.ssa la quale, peraltro, può vantare una non trascurabile esperienza Tes_4 di coordinamento, pluriennale, seppure meno duratura di quella della dott.ssa
, che ha portato al conseguimento di encomi (come riportato nella proposta CP_1 di conferimento dell'incarico, dove si legge che “nel periodo dal 2016 al 2019, durante il quale – in assenza del ruolo di responsabile dell'Ufficio Legale della DP Lecco – le è stata assegnata delega di firma, senza remunerazione di posizione, ed è stata il punto di riferimento per i colleghi, riportando due encomi da due diversi Direttori per il lavoro svolto”).
Alla luce di tali argomentazioni, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte col ricorso di primo grado dalla sig.ra vanno rigettate. Controparte_1
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
[18] In riforma della sentenza n. 534/2024 del Tribunale di Pavia, rigetta il ricorso promosso da nei confronti dell' ; Controparte_1 Parte_1 condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 10.500,00 oltre accessori di legge. Milano, il 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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