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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente Est.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 117/2023, promosso con ricorso depositato in data 4/01/2023
da
, con l'avv. GIBELLATO DENISE PAOLA Parte_1
ricorrente
contro
, non costituita Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale.
All'udienza in trattazione scritta del 23/01/2025, la parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
Accertata la sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale sulla domanda in punto status, dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente provvedimento di legge
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2023 il sig. esponeva: Parte_1
in data 24/07/2014 contraeva matrimonio civile a Padova (PD) con CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al
[...]
n. 138, Parte I, Vol. 01, anno 2014.
Dalla loro unione è nata la figlia , in data 19.12.2014 a Nashville Persona_1
(USA), con doppia cittadinanza americana e italiana.
Il nucleo familiare fissava la propria residenza in Chiang Mai, Soi Photaram
(Thailandia). Nel 2016, tuttavia, la sig.ra si trasferiva a Dubai, negli Emirati CP_1
Arabi Uniti, interrompendo da allora, senza soluzione di continuità, la convivenza con il marito.
Pertanto chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale nei confronti della coniuge, con domanda di affidamento esclusivo della figlia minore e di riconoscimento di un diritto di visita in capo alla madre;
nessuna domanda veniva proposta in ordine al mantenimento della minore, vista la disponibilità a provvedervi autonomamente.
All'udienza presidenziale del 27/09/2023, dinnanzi al Presidente delegato del
Tribunale compariva il solo ricorrente, il quale confermava la volontà di separarsi;
parte resistente non si costituiva né compariva personalmente. Verificata l'assenza della prova della notifica a controparte, preliminarmente il Giudice sollevava la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana, con riguardo sia alla domanda di separazione sia alle questioni sull'affidamento della figlia minore;
assegnava dunque a parte ricorrente termine fino al 5/10/2023 per il deposito di una memoria sul punto e riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, con Ordinanza del 5/10/2023, il Giudice dichiarava sussistente la giurisdizione italiana in merito alla pronuncia sullo status dei coniugi, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 1111/2019 del 25 giugno 2019, operante in via residuale e del richiamato art. 32 L. 218/1995, essendo il sig. Vero cittadino italiano ed il matrimonio è stato celebrato in Italia.
2 3
Parimenti, il Giudice riteneva sussistente la giurisdizione italiana sulle questioni relative all'affidamento della figlia minore, in quanto cittadina italiana, applicando l'art.14 Regolamento UE 1111/2019, operante in via residuale ed ai sensi degli artt.
36 e 37 L. 218/1995, i quali prevedono il criterio di giurisdizione della cittadinanza italiana del figlio e/o di uno dei genitori.
Contestualmente, con la predetta Ordinanza, stante la mancata prova dell'avvenuta notifica a parte resistente, il Giudice rinviava all'udienza del
5/06/2024 per integrazione del contraddittorio.
Nell'udienza del 5/06/2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 142 cpc, sollevava nuovamente questione sulla giurisdizione italiana con riferimento alle sole domande di affidamento della figlia minore.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/06/2024, con Ordinanza del
7/06/2024, il Giudice, a parziale modifica della precedente Ordinanza del 5/10/2023, non riconosceva la sussistenza della giurisdizione in merito alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore, ritenendo applicabile la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, in forza del richiamo dell'art. 42 L. 218/1995, che individua come criterio per il riparto quello della residenza abituale del minore;
preso atto inoltre della giurisprudenza di legittimità sul concetto di residenza abituale (quale “luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale [del minore] che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei” cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 22022 del 24.7.2023), riteneva che il centro di interessi della minore fosse in Thailandia, ove la stessa aveva sempre vissuto e ove frequenta la scuola.
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni, in assenza di istanze istruttorie, in data 23/01/2025, con Ordinanza del 27/01/2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione, ai sensi dell'art. 32 L 218/1995 - essendo il sig.
cittadino italiano ed essendo stato il matrimonio celebrato in Italia - Parte_1
3 4
richiamato quale criterio residuale dall'art. 6 del Regolamento europeo n. 1111/2019 del Consiglio (“Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato”), che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti.
Sulla contumacia di parte resistente
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della parte resistente, sig.ra
, rilevata la regolarità della notifica ex art. 142 Controparte_1
c.p.c. e la mancata costituzione della stessa nel presente procedimento.
Nel merito
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle allegazioni di parte ricorrente la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione infatti appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n.
6970).
Il ricorrente ha dichiarato che la convivenza si è interrotta dal 2016 e da allora non è stata più ripresa.
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore, si dà atto che, con memoria depositata il 23/09/2024, parte ricorrente vi ha espressamente rinunciato, preso atto della pronuncia dichiarativa di insussistenza di giurisdizione con Ordinanza del 7/06/2024.
Nulla sulle spese, stante la natura del giudizio e la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
4 5
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel Controparte_1 reciproco rispetto;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova annotare la sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 138, Parte I, Vol.
01, anno 2014;
Nulla sulle spese.
Padova, 28.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
5
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente Est.
dott. Barbara De Munari Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 117/2023, promosso con ricorso depositato in data 4/01/2023
da
, con l'avv. GIBELLATO DENISE PAOLA Parte_1
ricorrente
contro
, non costituita Controparte_1
resistente
e con l'intervento del P.M. oggetto: separazione giudiziale.
All'udienza in trattazione scritta del 23/01/2025, la parte ricorrente precisava le seguenti conclusioni:
Accertata la sussistenza della giurisdizione dell'adito Tribunale sulla domanda in punto status, dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente provvedimento di legge
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.2023 il sig. esponeva: Parte_1
in data 24/07/2014 contraeva matrimonio civile a Padova (PD) con CP_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al
[...]
n. 138, Parte I, Vol. 01, anno 2014.
Dalla loro unione è nata la figlia , in data 19.12.2014 a Nashville Persona_1
(USA), con doppia cittadinanza americana e italiana.
Il nucleo familiare fissava la propria residenza in Chiang Mai, Soi Photaram
(Thailandia). Nel 2016, tuttavia, la sig.ra si trasferiva a Dubai, negli Emirati CP_1
Arabi Uniti, interrompendo da allora, senza soluzione di continuità, la convivenza con il marito.
Pertanto chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale nei confronti della coniuge, con domanda di affidamento esclusivo della figlia minore e di riconoscimento di un diritto di visita in capo alla madre;
nessuna domanda veniva proposta in ordine al mantenimento della minore, vista la disponibilità a provvedervi autonomamente.
All'udienza presidenziale del 27/09/2023, dinnanzi al Presidente delegato del
Tribunale compariva il solo ricorrente, il quale confermava la volontà di separarsi;
parte resistente non si costituiva né compariva personalmente. Verificata l'assenza della prova della notifica a controparte, preliminarmente il Giudice sollevava la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana, con riguardo sia alla domanda di separazione sia alle questioni sull'affidamento della figlia minore;
assegnava dunque a parte ricorrente termine fino al 5/10/2023 per il deposito di una memoria sul punto e riservava la decisione.
A scioglimento della riserva, con Ordinanza del 5/10/2023, il Giudice dichiarava sussistente la giurisdizione italiana in merito alla pronuncia sullo status dei coniugi, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 1111/2019 del 25 giugno 2019, operante in via residuale e del richiamato art. 32 L. 218/1995, essendo il sig. Vero cittadino italiano ed il matrimonio è stato celebrato in Italia.
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Parimenti, il Giudice riteneva sussistente la giurisdizione italiana sulle questioni relative all'affidamento della figlia minore, in quanto cittadina italiana, applicando l'art.14 Regolamento UE 1111/2019, operante in via residuale ed ai sensi degli artt.
36 e 37 L. 218/1995, i quali prevedono il criterio di giurisdizione della cittadinanza italiana del figlio e/o di uno dei genitori.
Contestualmente, con la predetta Ordinanza, stante la mancata prova dell'avvenuta notifica a parte resistente, il Giudice rinviava all'udienza del
5/06/2024 per integrazione del contraddittorio.
Nell'udienza del 5/06/2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica ai sensi dell'art. 142 cpc, sollevava nuovamente questione sulla giurisdizione italiana con riferimento alle sole domande di affidamento della figlia minore.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5/06/2024, con Ordinanza del
7/06/2024, il Giudice, a parziale modifica della precedente Ordinanza del 5/10/2023, non riconosceva la sussistenza della giurisdizione in merito alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore, ritenendo applicabile la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, in forza del richiamo dell'art. 42 L. 218/1995, che individua come criterio per il riparto quello della residenza abituale del minore;
preso atto inoltre della giurisprudenza di legittimità sul concetto di residenza abituale (quale “luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale [del minore] che, con il trascorrere del tempo, viene ad identificarsi con quello in cui, in virtù di una durevole e stabile permanenza, si consolida la sua rete di affetti e relazioni, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei” cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 22022 del 24.7.2023), riteneva che il centro di interessi della minore fosse in Thailandia, ove la stessa aveva sempre vissuto e ove frequenta la scuola.
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni, in assenza di istanze istruttorie, in data 23/01/2025, con Ordinanza del 27/01/2025, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di separazione, ai sensi dell'art. 32 L 218/1995 - essendo il sig.
cittadino italiano ed essendo stato il matrimonio celebrato in Italia - Parte_1
3 4
richiamato quale criterio residuale dall'art. 6 del Regolamento europeo n. 1111/2019 del Consiglio (“Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato”), che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti.
Sulla contumacia di parte resistente
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia della parte resistente, sig.ra
, rilevata la regolarità della notifica ex art. 142 Controparte_1
c.p.c. e la mancata costituzione della stessa nel presente procedimento.
Nel merito
La domanda di separazione personale merita accoglimento. Risulta infatti evidente dalle risultanze di causa e dalle allegazioni di parte ricorrente la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione infatti appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n.
6970).
Il ricorrente ha dichiarato che la convivenza si è interrotta dal 2016 e da allora non è stata più ripresa.
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore, si dà atto che, con memoria depositata il 23/09/2024, parte ricorrente vi ha espressamente rinunciato, preso atto della pronuncia dichiarativa di insussistenza di giurisdizione con Ordinanza del 7/06/2024.
Nulla sulle spese, stante la natura del giudizio e la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, sez. I^ civ, definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1
4 5
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi sig.ri e Parte_1
, autorizzandoli a vivere separati nel Controparte_1 reciproco rispetto;
3) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova annotare la sentenza nel relativo Registro degli Atti di Matrimonio al n. 138, Parte I, Vol.
01, anno 2014;
Nulla sulle spese.
Padova, 28.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato
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