Articolo 1 della Legge 26 luglio 1965, n. 977
Articolo 2
Versione
2 settembre 1965
Art. 1.
L'Istituto internazionale di studi giuridici, costituito in Roma con atto in data 9 luglio 1958, n. 692 di repertorio - raccolta n. 3000 per notar Camillo Paliani, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Roma e Velletri e registrato a Roma il 12 luglio 1958, al n. 664, volume 135/4, e' riconosciuto come Ente di diritto pubblico, per lo studio dei problemi giuridici di piu' generale interesse, sul piano interno ed internazionale.
L'Istituto - che e' retto dalle disposizioni dello statuto, approvato dai soci fondatori ed allegato all'atto costitutivo - e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 2 settembre 1965