Articolo 2 della Legge 22 luglio 2004, n. 194
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 agosto 2004
Art. 2. 1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non e' percepibile dagli eredi.
Entrata in vigore il 19 agosto 2004