Art. 2. 1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non e' percepibile dagli eredi.
Articolo 2 della Legge 22 luglio 2004, n. 194
Articolo 1Articolo 3
- Legge 22 luglio 2004, n. 194
Articolo 2 della Legge 22 luglio 2004, n. 194
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19 agosto 2004
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