Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Bancari (deposito bancario, SENTENZA cassetta di sicurezza, apertura di nella causa iscritta al n. 3562/2013 R.G., credito, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) proposta da
), difesa dall'avv. Giovanni Cambria, Parte_1 P.IVA_1
– attrice contro
), difesa dall'avv. Roberto Staiti, Controparte_1 P.IVA_2
– convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ha convenuto in giudizio la esponendo Parte_1 Controparte_1
quanto segue.
La aveva intrattenuto, per «svariati anni», con l' Parte_2 [...]
il rapporto di conto corrente identificato con il n. 10/2597, Controparte_2
rapporto i cui estratti rinvenuti (dalla società) andavano dal 1992 al 1996.
Sul rapporto era stato concesso un affidamento (apertura di credito).
La era stata incorporata tramite fusione stipulata per atto pubblico Parte_2
(prodotto) nella Parte_1
L' sarebbe divenuto Controparte_2 Controparte_1
[...]
La ha asserito, sostenuto ed eccepito quanto segue: i tassi di interessi Parte_1
«nominali», desumibili dagli estratti conto, avrebbero superato i tassi-soglia; gli interessi
1
«ove mai vi fosse stato un accordo scritto», la relativa clausola avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto e avrebbe dovuto avere un «contenuto chiaro e specifico», senza rimandi «a prospetti sintetici o analitici o tabelle», casi nei quali la clausola sarebbe stata nulla per indeterminatezza;
qualora nei contratti (non nel possesso della società attrice, come da questa precisato) fosse inserito il rinvio, per la determinazione dei tassi di interesse, ai cc.dd. usi su piazza, una tale clausola sarebbe stata nulla per indeterminatezza;
la capitalizzazione degli interessi, oltre che delle commissioni di massimo scoperto e dei costi, era illegittima per contrasto con la legge (con l'art. 1283 c.c.); la commissione di massimo scoperto doveva ritenersi nulla in quanto «priva di causa» e, «ove prevista» in una apposita clausola, lo era perché «priva dei requisiti di determinatezza e determinabilità»; le date delle valute dei versamenti (accrediti) erano state variate in mancanza di un «accordo scritto», in difformità rispetto ai giorni effettivi delle operazioni, incidendo in tale maniera sul computo degli interessi;
ai fini del ricalcolo del saldo del conto corrente, le condizioni previste da clausole nulle avrebbero dovuto essere sostituite con le condizioni legali, mentre gli addebiti per causali illegittime avrebbero dovuto essere eliminati.
Esposti tali fatti, la società attrice ha chiesto: che sia accertata e dichiarata l'applicazione di tassi di interesse illegittimi (e «che possono avere superato» le soglie usurarie), comunque eccedenti i tassi legali in mancanza di «accordo scritto»; che sia accertata l'illegittima capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e dei costi;
che siano accertate l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle cc.dd. valute relative alle date delle operazioni sul conto corrente;
che sia accertato «l'eventuale superamento» delle soglie usurarie, previste dalla legge n. 108/96; che sia accertata la
«nullità dei contratti», di conto corrente e di apertura di credito, «per mancanza di clausole» su interessi, capitalizzazione, commissione di massimo scoperto, date delle valute, o, nel caso di produzione dei contratti, per il rinvio agli usi su piazza o a criteri indeterminati o indeterminabili;
che sia accertato l'obbligo della banca di restituire le somme pagate indebitamente, con la conseguente condanna.
La costituitasi, ha eccepito: la nullità dell'atto di citazione, Controparte_1
per asserita finalità esplorativa;
la decadenza dalla facoltà di contestare le annotazioni degli estratti conto, in base all'art. 1832 c.c.; la prescrizione del credito restitutorio;
l'incompletezza degli estratti conto prodotti;
la legittimità dei tassi di interesse e delle
2 condizioni applicate nel conto corrente, «regolarmente convenuti per iscritto»; la legittimità, comunque, della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza dei petita e delle causae petendi, non può essere accolta.
La società attrice ha sostenuto l'illegittimità degli addebiti sul conto corrente o per difetti causali o per nullità o assenza delle clausole che li avrebbero potuti giustificare e, su tali assunti, ha articolato domande di accertamento e di conseguente condanna alle restituzioni.
Domande e titoli delle domande sono individuabili.
Altra questione è se le domande siano passibili di accoglimento per essere sussistenti e provati i relativi titoli: ma è questione che attiene alla fondatezza o meno delle domande.
Non è integrata una decadenza che possa precludere – in ipotesi – eccezioni di illegittimità degli addebiti nel conto corrente.
L'art. 1832 c.c. dispone: «L'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L'approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione, dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata».
Secondo la giurisprudenza, nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione), ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali che attengono alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. n. 11749/06).
Nel caso in esame a sostegno delle eccezioni e delle domande non sono state dedotte
3 difformità delle annotazioni rispetto ai singoli rapporti da cui erano derivati gli addebiti sul conto, ma è stata dedotta l'illegittimità (per vizi causali, per contrasto con norme imperative, per mancanza di clausole) delle causali degli addebiti.
L'eccezione di prescrizione è infondata, relativamente alle domande di accertamento, mentre è ininfluente – perché superata dalla ragione che verrà illustrata – relativamente alle domande di condanna alle restituzioni.
Le azioni di nullità sono imprescrittibili, così che non potrebbe essere maturata alcuna prescrizione, mentre l'azione di ripetizione dell'indebito è soggetta alla prescrizione decennale (Cass. n. 24051/19; Cass. n. 6857/14), così che questa non potrebbe essersi perfezionata dal momento, risalente al 2002 e al 2008, della stipulazione dei contratti prodotti, qualunque fosse stata la natura (non dimostrata, peraltro), solutoria o ripristinatoria, dei versamenti.
Le domande sono fondate per quanto di ragione.
In linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, «nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione» (Cass. n. 33009/19).
Ancora più in generale, «nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass. n.
30713/18).
Recentemente, la giurisprudenza ha affermato che «in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo» e la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, «per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente»: «non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure
4 indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore» (Cass. n. 1550/22).
Dalle allegazioni in fatto e dalle domande attoree, e in particolare dalle causae petendi dedotte, non emerge, in maniera inequivocabile, che il rapporto non era stato costituito per effetto di un contratto scritto stipulato con l'istituto bancario, essendo stata eccepita la mancanza di accordi scritti riferiti – si arguisce, dal tenore letterale – a clausole o a condizioni specifiche o a particolari addebiti, non ad un intero contratto, che si assuma stipulato verbalmente o per fatti concludenti.
Basti osservare che l'asserzione di non essere nel possesso «dei contratti originariamente stipulati» (pag. 5 della citazione), come pure la prospettazione (ipotetica) che i contratti contenessero rinvii agli usi su piazza (pag. 4 della citazione) o che talune condizioni, quale la commissione di massimo scoperto, «ove prevista» da una clausola
(pag. 11 della citazione), potessero essere inficiate da indeterminatezza o indeterminabilità, o la contestazione che vi fosse stato un «accordo scritto» sui tassi di interesse (pag. 8 della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), non presuppongono, inequivocabilmente e in maniera assoluta, l'inesistenza di un contratto stipulato nella forma prevista, cioè la assenza di stipulazione in questa forma di un intero contratto, ma sono compatibili logicamente e materialmente con l'esistenza di un contratto scritto.
Non sono ravvisabili elementi presuntivi – univoci – che permettano di accertare la radicale inesistenza di un intero contratto e la banca ha contestato specificamente l'eventuale inesistenza di clausole determinative di tassi di interesse e condizioni, asserendo di non potere produrre, (soltanto) a causa del tempo trascorso, il «contratto di conto corrente» (pag. 6 della comparsa di risposta).
Del resto, se con le missive (in atti) era stata richiesta la consegna di «copia dei contratti» di apertura di conti correnti, è logico ritenere che il contratto fosse stato stipulato nella forma scritta: niente il cliente avrebbe da richiedere e niente potrebbe essergli consegnato, se non fosse qualcosa di esistente.
Bisogna ricordare preliminarmente, per la rilevanza che il principio ha sul piano del metodo di analisi, che «i requisiti di validità di un contratto vanno riscontrati in relazione alla legge del tempo della sua stipulazione, in quanto la norma sopravvenuta può modificare gli effetti o il regime dei diritti scaturenti dal contratto, ma non può provocarne
5 la caducazione invalidando l'atto costitutivo» (Cass. n. 2370/80; in senso analogo, Cass.
n. 6667/87; Cass. n. 5711/79).
In sintesi, «i requisiti, di forma e di sostanza, per la validità di un contratto sono quelli che stabilisce la legge del tempo in cui il contratto è compiuto» (Cass. n. 3340/01).
La giurisprudenza di legittimità ha esteso il principio anche – ad esempio – ai contratti quadro in materia di intermediazione finanziaria (Cass. n. 21993/22).
Il primo estratto conto prodotto agli atti è quello al 29.2.1992 con un inizio da gennaio del 1992.
Il rapporto di conto corrente era stato costituito, perciò, prima del 10 marzo 1992, data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «le norme che prevedono la nullità delle clausole negoziali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, non sono retroattive, al pari di quelle in materia di interessi usurari e tale irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale dettata dal legislatore» (Cass. n. 34740/19).
Non essendo applicabile la legge n. 154/92, la fattispecie ricade nella norma generale di cui all'art. 1284 c.c., il quale dispone, al comma 3, che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
È evidente, allora, che non sussiste un divieto assoluto di pattuire interessi a tassi superiori a quelli legali.
Non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente, o altri atti di rilevanza contrattuale, non è possibile accertare se effettivamente i tassi superiori a quelli legali, applicati nel conto corrente, non fossero stati pattuiti o determinati, per l'assenza di qualsivoglia clausola inserita nel contratto o in atti contrattuali, né se lo fossero stati con clausole – la cui presenza è una possibilità che la società attrice non soltanto non ha escluso, ma che ha prospettato – di rinvio agli usi su piazza.
Identica sorte non può non avere la domanda volta a sentire accertare la illegittimità della commissione di massimo scoperto.
È da premettere che la commissione di massimo scoperto non è (non era) illegittima in sé, per una causa genetica, né potrebbe ritenersi nulla a prescindere la clausola con cui fosse pattuita.
6 La commissione di massimo scoperto non è illegittima di per sé o per un motivo
(ipotetico) di contrarietà a principi di sistema o di ordine pubblico (lo hanno affermato, espressamente, anche se sulla questione – diversa – della sua rilevanza ai fini dell'usura,
Cass. n. 12965/16 e, più in generale, Cass. n. 870/06, in motivazione), ma lo è solamente se sia pattuita con criteri che la rendano indeterminata o indeterminabile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (così, Cass. n. 19825/22).
La mancanza del contratto, come documento producibile, non consente di verificare se la commissione di massimo scoperto fosse stata o meno pattuita e, se lo fosse stata, se la clausola sia nulla per indeterminatezza dell'oggetto, per una assente o incompleta determinazione dei criteri di calcolo.
La capitalizzazione degli interessi, nonché di commissioni e costi, applicata nel rapporto è illegittima.
La capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni e costi, allegata specificamente, non soltanto non è stata contestata altrettanto specificamente, ma è stata riconosciuta (implicitamente, quanto meno) ed è stata comunque riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio (pag. 13 della relazione).
Il rapporto oggetto della controversia era iniziato non dopo il mese di febbraio del
1992 (il primo estratto conto è relativo al periodo fino al 29.2.1992).
È da ricordare il principio giurisprudenziale – consolidato – per cui in materia di capitalizzazione degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente,
«a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma
(contenuta nell'art. 25, terzo comma, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342) di salvezza della validità e degli effetti (fino all'entrata in vigore della delibera CICR) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse – basate su un uso negoziale, anziché su una norma consuetudinaria – sono da considerarsi nulle» e «la nullità di dette clausole può essere rilevata » (Cass. n. 10599/05, anche sulla rilevabilità d'ufficio della nullità in questione;
7 in senso analogo, Cass. n. 4093/05; Cass. n. 4092/05).
Il principio è stato affermato, ancora più nettamente, in recenti sentenze: «In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi,
è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera» (Cass. n. 9140/20).
Nelle controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente titolare del conto corrente o di un'apertura di credito in conto corrente, quando la stipula dei contratti risalga a una data anteriore al 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della delibera del Comitato
Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000, «il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione» (Cass. n. 17150/16).
Dalle norme vigenti anteriormente e da questi principi giurisprudenziali discende che la clausola sulla capitalizzazione degli interessi, anche se fosse stata inserita nel contratto o in atti contrattuali e se avesse previsto identica e simmetrica periodicità per gli interessi attivi e per quelli passivi, sarebbe comunque nulla, con la conseguenza che sono illegittimi gli addebiti a detto titolo.
Non si pone, quindi, neanche astrattamente, rispetto alla capitalizzazione, una questione di prova del contratto di conto corrente o di una clausola con cui sia stata pattuita e a prescindere dalle modalità della sua applicazione (questo, anteriormente al 22 aprile 2000).
La liceità della capitalizzazione è stata ammessa soltanto dal 22 aprile 2000, data di entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, emanata in attuazione dell'art. 120 del d.lgs. n. 385/93, che – nel testo applicabile ratione temporis – ha previsto, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle
8 operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
Ne deriva che va dichiarata l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi e di commissioni e costi applicata nel conto corrente.
L'eccezione per cui i tassi di interesse avrebbero superato i limiti usurari non è fondata: e prima ancora la questione del superamento o meno non può neanche venire in rilievo.
La legge n. 108 del 1996 non è retroattiva (Cass. n. 6550/13).
Gli estratti conto prodotti si fermano al 31.12.1996.
La prima rilevazione dei tassi annui effettivi medi risale all'aprile del 1997.
Anche se si potesse configurare – e normalmente è al di fuori delle ipotesi configurabili (Cass. n. 24743/23, in materia di contratti di mutuo: ma non c'è ragione per non estendere il principio a contratti diversi) – una usura c.d. sopravvenuta, che si verificherebbe quando i tassi applicati via via nel rapporto divengono usurari, la mancanza di estratti conto riconducibili ad un periodo di rilevazione dei tassi effettivi globali medi esclude in radice la possibilità di qualsiasi accertamento.
La domanda di restituzione delle somme versate indebitamente, nonostante non ne manchi uno dei presupposti (l'indebito sussiste quanto alla capitalizzazione), non può essere accolta, essendo necessario, perché sia accolta, che sia documentato l'andamento del rapporto di conto corrente, se non per intero, quanto meno nel suo segmento finale, che da un dato punto temporale arrivi fino alla estinzione (chiusura).
Il consulente tecnico d'ufficio ha riscontrato che l'ultimo estratto conto è riferibile al quarto trimestre del 1996 e riporta il saldo al 31.12.1996, mentre non sono prodotti, né risultano gli estratti fino alla data del 20.9.1997, di chiusura del conto corrente (pagg. 5 e
25 della relazione).
La circostanza che il rapporto di conto corrente si era estinto tempo dopo, alla data del 20.9.1997, appare incontestata: risulta già dalla missiva (prodotta nel fascicolo dell'attrice), datata 3.6.2010, spedita dalla banca alla società cliente ed è stata addotta dall'attrice per contrastare l'eccezione di prescrizione (pag. 12 della prima comparsa conclusionale).
Peraltro, l'estratto conto al 31.12.1996 riporta un saldo a debito per la cliente di lire
63.027, ma non contiene diciture o locuzioni o annotazioni (tipicamente: giroconti ad estinzione, passaggi a sofferenza, azzeramenti) da cui possa desumersi, con adeguata
9 certezza, che a quella data il conto fosse stato chiuso e il rapporto estinto: in particolare, le diciture “competenze di chiusura” e “saldo finale” (“a vs. debito”, “a vs. credito” o senza altre specificazioni) figurano anche in altri estratti (al 31.12.1993, al 30.9.1993, e altri), sicché non si possono ritenere univocamente indicative della estinzione del rapporto con la chiusura del conto corrente.
Si può notare, altresì, che le “competenze” di un conto corrente bancario «altro non indicano che alcune “spese” che sono legate all'uso ed alla tenuta del conto corrente medesimo, riconducibili, tra le altre, ad interessi (debitori o creditori) e spese di tenuta di conto» (Cass. n. 4067/24, in motivazione), sicché da quelle diciture non si può inferire, nell'assenza di altri elementi inequivoci, che il conto fosse stato chiuso al 31.12.1993.
A questo punto è da considerare che la ricostruzione del saldo alla data dell'estinzione del rapporto e della chiusura del conto corrente è resa impossibile dall'assenza non soltanto degli estratti conto riferiti all'ultimo segmento del rapporto, quello fino alla chiusura (dal 1°.
1.1997 al 20.9.1997), ma anche di qualsivoglia documentazione da cui ricavare dati utili circa i movimenti e per il conteggio.
Sulla questione della incompletezza degli estratti conto, nell'ipotesi in cui sia il cliente ad agire per la ripetizione dell'indebito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di CP_3
depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass.
n. 37800/22, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
È da ricordare – sempre in base ad indirizzi giurisprudenziali di legittimità che convergono in un quadro di principi consolidato – che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Se
l'estratto conto consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza
10 delle singole operazioni poste in atto, non può escludersi che l'andamento del conto possa essere accertato avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, come, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili, e finanche «ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova», e pure mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 20621/21;
Cass. n. 29190/20).
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso», anche in combinazione con le eventuali deduzioni dell'altra parte e le ulteriori risultanze processuali, puntualizzando altresì che
«là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato» (Cass. n. 10293/23).
Se la ricostruzione del rapporto non è preclusa dalla presenza di vuoti o salti tra gli estratti conto prodotti, perché in tale ipotesi il conteggio deve e può partire dal saldo iniziale del primo estratto conto di una serie continua – ipotesi in cui, perciò, la lacunosità
e l'incompletezza si ripercuote sull'attore (cliente), onerato della prova, oltre che dell'inesistenza di una valida causa debendi, dei pagamenti che assuma indebiti –, la ricostruzione non è possibile se manchino gli estratti riferiti al segmento finale del rapporto, quello che inizi da un punto temporale qualsiasi e arrivi fino alla chiusura del conto.
Oggetto di una restituzione, se sia fondata la domanda, non può che essere una somma che è la risultante di una operazione (sottrattiva, in senso algebrico) i cui fattori sono il saldo finale e gli importi pagati indebitamente.
La mancanza degli estratti conto, o comunque di documenti da cui possano desumersi i dati contabili rilevanti e utili, riferibili al periodo finale del rapporto di conto corrente non consente di accertare, se non (in modo assoluto) l'an, il quantum dell'indebito.
11 Relativamente ad un caso analogo, la giurisprudenza di legittimità, con una recentissima pronuncia (Cass. n. 37776/21, in motivazione), ha ritenuto corretta la decisione di rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito sul rilievo della mancanza degli estratti conto (e di documenti integrativi o suppletivi, atti a fare ricostruire l'andamento del rapporto e il saldo) non solamente relativi al primo segmento del rapporto di conto corrente e ad un periodo intermedio, ma anche relativi all'ultimo periodo
(30.9.2013 – 25.9.2014), sicché non era possibile individuare il saldo positivo o negativo per il cliente.
La pronuncia ha osservato che non si poneva un problema soltanto di mancanza iniziale e infra-annuale degli estratti conto, «ma anche di carenza probatoria correlata all'ultimo anno di vita del rapporto».
Sono evidenti i tratti di similarità con il caso in esame, in cui mancano gli estratti conto riferibili al segmento temporale dal 1°.
1.1997 al 20.9.1997, antecedente alla chiusura del conto, senza che siano prodotti documenti diversi, utili eventualmente a fare individuare quale fosse il saldo finale e a ricostruirlo sottraendovi gli importi indebiti.
L'esattezza della soluzione discende, oltre che da considerazioni di ordine logico, anche dai principi giurisprudenziali in materia di azione di ripetizione nei casi di conti correnti ancora aperti al momento della domanda o al tempo della decisione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, è senz'altro ammissibile, prima della chiusura del conto, l'azione volta all'accertamento giudiziale della nullità di clausole e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, perché è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile – non attingibile senza la pronuncia del giudice – all'esclusione, per il futuro, di annotazioni per causali nulle o inesistenti, al ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concesso e alla riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass. n. 21646/18), ma, per ottenere la pronuncia di condanna corrispondente, non basta che sia provato, in esito al calcolo, il saldo a credito del cliente,
a una data di chiusura intermedia del conto: e questo, perché «tale saldo è suscettibile di modificarsi, visto che esso costituisce la partita contabile su cui si innestano le successive movimentazioni del rapporto», sicché «occorre che sia allegato e provato, o altrimenti non contestato, che quel saldo sia restato, nel tempo, invariato», prova di cui è onerato il cliente (così, Cass. n. 16602/24).
E ancora, i versamenti solutori sono suscettibili di ripetizione, ma l'azione di
12 ripetizione di indebito, proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, può portare alla determinazione di un saldo non inficiato da annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria a carico della banca: soltanto a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. n. 13586/24).
Da queste pronunce discende che nessuna condanna restitutoria può essere emessa se non è provato quale sia il saldo finale del conto corrente.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi documentali, le domande volte a sentire accertare l'esistenza di un credito restitutorio e la condanna correlata vanno rigettate.
In considerazione dell'accoglimento di una soltanto delle domande attoree, le spese non possono che essere compensate (Cass. n. 13212/23).
Essendo stata accolta soltanto una delle domande, di mero accertamento, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara l'illegittimità della capitalizzazione applicata nel rapporto di conto corrente n. 10/2597;
2) rigetta le altre domande, nei sensi di cui in motivazione;
3) compensa le spese di lite;
4) pone a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Messina il 13 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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