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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/09/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
Composto dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente rel. Est.
Dott.ssa Maria IA D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I° grado iscritta al R.G. N° 2446/2024 promossa da:
Controparte_1
Nato a Viareggio il 8.08.1979
(Avv. Dal Lago Flaviano)
Parte ricorrente
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: Autorizzazione alla rettificazione del nome e del sesso ex artt. 1 e 2 L.164/1982.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice all'udienza tenutasi in data 11.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alla Procura della Repubblica in sede, parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Lucca di 1.) -accertare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione
di sesso femminile;
2.) -disporre e conseguentemente attribuire al sig. il sesso Controparte_1
femminile ed il nome 3.) -ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Parte_1
Viareggio di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento e sostituzione dell'atto di nascita di
nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso Controparte_1
“sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome “ ” sia rettificato , letto ed inteso il CP_1
prenome di A” ed il nome sia pertanto rettificato, letto ed inteso in 4.) -disporre Parte_1
ed ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
IA ed il none completo sia pertanto 5.) -per l'effetto, disporre altresì che i Parte_1
competenti Uffici del Comune di nascita di Viareggio, di Massarosa di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione Civile, agenzia del territorio, Ministero della Pubblica Istruzione,
procedano con l'annotazione della rettifica del sesso maschile a sesso femminile del nominativo
onde consentire la rettificazione /adeguamento e sostituzione di tutti i documenti di Parte_1
riconoscimento , passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità
di beni mobili ed immobili ivi compresi i documenti validi per l'espatrio” .
Parte ricorrente a fondamento della domanda deduceva che fin dall'infanzia aveva evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, assumendo un aspetto esteriore efebico, prediligendo giochi femminili e sviluppando amicizie per lo più di sesso femminile;
che sia la famiglia - soprattutto il padre - che i parenti e gli amici avevano da sempre manifestato una scarsa propensione a comprendere la reale identità del ricorrente;
che aveva sempre desiderato modificare, in senso femminile, il proprio corpo mediante la perdita di peli, la capigliatura lunga e l'utilizzo di trucco per il viso e per il corpo;
che nel 2014 si era rivolto al Consultorio con sede in Torre del Lago, Via Domenico CP_2
dell'Aquila n. 27/2 onde valutare l'eventualità di un percorso di transizione verso il genere femminile;
che negli anni successivi aveva intrapreso il percorso di transizione di genere non solo da un punto di vista psicologico ma anche sotto il profilo medico, sottoponendosi alle relative terapie ormonali;
che a seguito della rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome anagrafico aveva intenzione di sottoporsi all'intervento chirurgico per la mutazione degli organi sessuali primari;
La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione in atti.
All'udienza del 11.04.2025 veniva ascoltata parte ricorrente, la quale dichiarava di voler proseguire il percorso di transizione già intrapreso e di voler assumere quale nome quello di IA, con cui già
di fatto veniva identificata in ambito sociale e lavorativo.
Alla stessa udienza, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie.
Il Tribunale, senza necessità di seguito istruttorio, osserva che la domanda attorea di rettificazione
anagrafica dell'attribuzione di sesso e di cambio del nome da maschile a femminile è fondata e può essere accolta per le ragioni di seguito meglio esposte.
Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (sentenza n.
15138/2015) e della Corte costituzionale (sentenza n. 221/2015) “per ottenere la rettificazione del
sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità
di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la
serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove
necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Per la rettificazione anagrafica è, quindi, oggi sufficiente accertare l'avvenuta transizione oggettiva dell'identità di genere, che può emergere dal percorso intrapreso dalla persona interessata. Questo
percorso può essere completato anche senza un intervento chirurgico, grazie a terapie ormonali e supporto psicologico-comportamentale.
Venendo al caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti emerge inequivocabilmente che parte ricorrente, fin dall'infanzia ha manifestato il desiderio di vivere la vita come femmina, tant'è che gli è stata diagnosticata la Disforia di Genere, e che la stessa abbia ormai da tempo iniziato trattamento ormonale ed intrapreso un percorso di sostegno psicologico comportamentale, dimostrando con ciò
l'acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. docc. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
In particolare, nella relazione psicologica, a firma del Dott. si legge che “dal punto Persona_1
di vista dell'identità di genere ha riportato una forte identificazione con il sesso femminile, CP_1
parallelamente a un disagio verso il sesso maschile. Che non manifesta repulsione estrema verso i
caratteri sessuali maschili del corpo, che tuttavia desidererebbe modificare in senso femminile,
attraverso perdita dei peli corporei, maggiore morbidezza delle forme, sviluppo del seno. Intorno ai
25 anni di età riporta un deciso viraggio verso un'espressione di genere femminile, con capelli lunghi,
abiti da ragazza, uso di trucco. […] i pensieri e i sentimenti rispetto al cambiamento del corpo e ad
una transizione verso un'identità più caratterizzata in senso femminile permangono con la crescita e
portano ad una presa di coscienza nell'ultimo anno rispetto all'idea di avere un'identità CP_1
non binaria. Lo stesso sente stabilmente una forte identificazione con il genere femminile, nel quale
si trova a suo agio. Le persone con cui si relaziona vedono in lui atteggiamenti, qualità e modalità di
espressione emotiva e comunicazione femminili, ruolo in cui si sente a suo agio e del quale mostra di
condividere intimamente valori e peculiarità. Non manifesta eccessivo disagio verso il nome
maschile, tuttavia desidera anche che le persone si relazionino a lui come donna. Manifesta schemi
di pensiero e un'emozionalità che sente come tipicamente femminile. Il ruolo di genere che predilige
esprimere nella vita sociale e affettiva risulta più prossimo ad un ruolo femminile rispetto a quello
maschile. Sente il bisogno sempre più forte e strutturato di una femminilizzazione del corpo, anche
se non tale ad arrivare as una riassegnazione chirurgica del sesso. Rientra in una diagnosi di disforia
di genere soddisfacendo i criteri diagnostici per la stessa”.
Sussistono, quindi, i presupposti per poter accogliere sin da subito la suddetta domanda di rettificazione degli atti di stato civile, con ordine all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VIAREGGIO, dove è stato trascritto l'atto di nascita di parte ricorrente, la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome anagrafico da a IA che parte CP_1
ricorrente ha affermato di utilizzare già in ambito sociale e di autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese di lite, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe,
così provvede:
DISPONE rettificazione degli atti di stato civile di nato a [...] ( Lu) il Controparte_1
8.08.1979 , ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita di parte ricorrente, la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome anagrafico da a IA con autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di CP_1
adeguamento dei caratteri sessuali.
Lucca, 04.09.2025
Il Presidente Rel Est
(Dr.ssa Anna Martelli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
Composto dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente rel. Est.
Dott.ssa Maria IA D'Ettore Giudice
Dott.ssa Silvia Morelli Giudice
riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I° grado iscritta al R.G. N° 2446/2024 promossa da:
Controparte_1
Nato a Viareggio il 8.08.1979
(Avv. Dal Lago Flaviano)
Parte ricorrente
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: Autorizzazione alla rettificazione del nome e del sesso ex artt. 1 e 2 L.164/1982.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte attrice all'udienza tenutasi in data 11.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alla Procura della Repubblica in sede, parte ricorrente chiedeva al Tribunale di Lucca di 1.) -accertare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione
di sesso femminile;
2.) -disporre e conseguentemente attribuire al sig. il sesso Controparte_1
femminile ed il nome 3.) -ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Parte_1
Viareggio di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento e sostituzione dell'atto di nascita di
nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso Controparte_1
“sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome “ ” sia rettificato , letto ed inteso il CP_1
prenome di A” ed il nome sia pertanto rettificato, letto ed inteso in 4.) -disporre Parte_1
ed ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
IA ed il none completo sia pertanto 5.) -per l'effetto, disporre altresì che i Parte_1
competenti Uffici del Comune di nascita di Viareggio, di Massarosa di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione Civile, agenzia del territorio, Ministero della Pubblica Istruzione,
procedano con l'annotazione della rettifica del sesso maschile a sesso femminile del nominativo
onde consentire la rettificazione /adeguamento e sostituzione di tutti i documenti di Parte_1
riconoscimento , passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità
di beni mobili ed immobili ivi compresi i documenti validi per l'espatrio” .
Parte ricorrente a fondamento della domanda deduceva che fin dall'infanzia aveva evidenziato una psicosessualità nettamente femminile, assumendo un aspetto esteriore efebico, prediligendo giochi femminili e sviluppando amicizie per lo più di sesso femminile;
che sia la famiglia - soprattutto il padre - che i parenti e gli amici avevano da sempre manifestato una scarsa propensione a comprendere la reale identità del ricorrente;
che aveva sempre desiderato modificare, in senso femminile, il proprio corpo mediante la perdita di peli, la capigliatura lunga e l'utilizzo di trucco per il viso e per il corpo;
che nel 2014 si era rivolto al Consultorio con sede in Torre del Lago, Via Domenico CP_2
dell'Aquila n. 27/2 onde valutare l'eventualità di un percorso di transizione verso il genere femminile;
che negli anni successivi aveva intrapreso il percorso di transizione di genere non solo da un punto di vista psicologico ma anche sotto il profilo medico, sottoponendosi alle relative terapie ormonali;
che a seguito della rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome anagrafico aveva intenzione di sottoporsi all'intervento chirurgico per la mutazione degli organi sessuali primari;
La causa veniva istruita sulla base della sola documentazione in atti.
All'udienza del 11.04.2025 veniva ascoltata parte ricorrente, la quale dichiarava di voler proseguire il percorso di transizione già intrapreso e di voler assumere quale nome quello di IA, con cui già
di fatto veniva identificata in ambito sociale e lavorativo.
Alla stessa udienza, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza concessione di termini per memorie.
Il Tribunale, senza necessità di seguito istruttorio, osserva che la domanda attorea di rettificazione
anagrafica dell'attribuzione di sesso e di cambio del nome da maschile a femminile è fondata e può essere accolta per le ragioni di seguito meglio esposte.
Alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (sentenza n.
15138/2015) e della Corte costituzionale (sentenza n. 221/2015) “per ottenere la rettificazione del
sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità
di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la
serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove
necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Per la rettificazione anagrafica è, quindi, oggi sufficiente accertare l'avvenuta transizione oggettiva dell'identità di genere, che può emergere dal percorso intrapreso dalla persona interessata. Questo
percorso può essere completato anche senza un intervento chirurgico, grazie a terapie ormonali e supporto psicologico-comportamentale.
Venendo al caso in esame, dalla documentazione prodotta in atti emerge inequivocabilmente che parte ricorrente, fin dall'infanzia ha manifestato il desiderio di vivere la vita come femmina, tant'è che gli è stata diagnosticata la Disforia di Genere, e che la stessa abbia ormai da tempo iniziato trattamento ormonale ed intrapreso un percorso di sostegno psicologico comportamentale, dimostrando con ciò
l'acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. docc. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
In particolare, nella relazione psicologica, a firma del Dott. si legge che “dal punto Persona_1
di vista dell'identità di genere ha riportato una forte identificazione con il sesso femminile, CP_1
parallelamente a un disagio verso il sesso maschile. Che non manifesta repulsione estrema verso i
caratteri sessuali maschili del corpo, che tuttavia desidererebbe modificare in senso femminile,
attraverso perdita dei peli corporei, maggiore morbidezza delle forme, sviluppo del seno. Intorno ai
25 anni di età riporta un deciso viraggio verso un'espressione di genere femminile, con capelli lunghi,
abiti da ragazza, uso di trucco. […] i pensieri e i sentimenti rispetto al cambiamento del corpo e ad
una transizione verso un'identità più caratterizzata in senso femminile permangono con la crescita e
portano ad una presa di coscienza nell'ultimo anno rispetto all'idea di avere un'identità CP_1
non binaria. Lo stesso sente stabilmente una forte identificazione con il genere femminile, nel quale
si trova a suo agio. Le persone con cui si relaziona vedono in lui atteggiamenti, qualità e modalità di
espressione emotiva e comunicazione femminili, ruolo in cui si sente a suo agio e del quale mostra di
condividere intimamente valori e peculiarità. Non manifesta eccessivo disagio verso il nome
maschile, tuttavia desidera anche che le persone si relazionino a lui come donna. Manifesta schemi
di pensiero e un'emozionalità che sente come tipicamente femminile. Il ruolo di genere che predilige
esprimere nella vita sociale e affettiva risulta più prossimo ad un ruolo femminile rispetto a quello
maschile. Sente il bisogno sempre più forte e strutturato di una femminilizzazione del corpo, anche
se non tale ad arrivare as una riassegnazione chirurgica del sesso. Rientra in una diagnosi di disforia
di genere soddisfacendo i criteri diagnostici per la stessa”.
Sussistono, quindi, i presupposti per poter accogliere sin da subito la suddetta domanda di rettificazione degli atti di stato civile, con ordine all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VIAREGGIO, dove è stato trascritto l'atto di nascita di parte ricorrente, la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome anagrafico da a IA che parte CP_1
ricorrente ha affermato di utilizzare già in ambito sociale e di autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese di lite, in difetto di contraddittorio in senso proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Lucca, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe,
così provvede:
DISPONE rettificazione degli atti di stato civile di nato a [...] ( Lu) il Controparte_1
8.08.1979 , ordinando all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stato trascritto l'atto di nascita di parte ricorrente, la rettifica del sesso anagrafico da maschile in femminile e del nome anagrafico da a IA con autorizzazione ad effettuare l'intervento chirurgico di CP_1
adeguamento dei caratteri sessuali.
Lucca, 04.09.2025
Il Presidente Rel Est
(Dr.ssa Anna Martelli)