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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1051/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
D'Avanzo (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 C.F._2
BENEDITTIS MICHELE giusta procura in atti
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 19/12/2003
(atto trascritto Comune di Andria, al nr.533 dell'anno 2003, parte II, serie A, Volume 2) con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 24/5/2024, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza dell'11/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 8/6/2024. pagina 1 di 2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli nato ad [...] il [...] (c.f. Persona_1
, maggiorenne e , ancora minorenne, nato ad [...] il C.F._3 Persona_2
28/02/2011 (c.f. ), sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima C.F._4
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del figlio minore deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ancora minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 19/12/2003 (atto trascritto Comune di Andria, al nr.533 dell'anno 2003, parte II, serie A, Volume 2) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate.
2) Nulla sulle spese.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 16/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta promossa da
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
D'Avanzo (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_2 C.F._2
BENEDITTIS MICHELE giusta procura in atti
- RICORRENTI -
NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - I CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 19/12/2003
(atto trascritto Comune di Andria, al nr.533 dell'anno 2003, parte II, serie A, Volume 2) con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 24/5/2024, contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza dell'11/9/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data 8/6/2024. pagina 1 di 2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli nato ad [...] il [...] (c.f. Persona_1
, maggiorenne e , ancora minorenne, nato ad [...] il C.F._3 Persona_2
28/02/2011 (c.f. ), sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima C.F._4
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del figlio minore deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ancora minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 19/12/2003 (atto trascritto Comune di Andria, al nr.533 dell'anno 2003, parte II, serie A, Volume 2) alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate.
2) Nulla sulle spese.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 16/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Francesco Pellecchia
pagina 2 di 2