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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/11/2024, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205/2022 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Prestia Parte_1
RICORRENTE ed
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio
[...]
Allegrini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
20.11.2024.
Con ricorso depositato in data 23.06.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle CP_1 prestazioni dovutele in conseguenza delle malattie professionali descritte in seguito, subite a seguito di un duplice infortunio sul lavoro.
A sostegno della domanda esponeva di godere già di rendita , ragguagliata ad CP_1 una menomazione fisica del 17%.
Lamentava, ciò posto, l'erroneità della quantificazione della menomazione psicofisica da lui subita, ritenendola non corrispondente alla reale gravità del danno riportato, da quantificarsi nella superiore percentuale del 20%.
1 Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. , la causa, istruita mediante espletamento di CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Pacifica la riconducibilità della menomazione psicofisica denunciata al duplice infortunio sul lavoro cui è incorsa la sig.ra la presente controversia Parte_1 concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei postumi invalidanti, ad avviso della ricorrente sottovalutata da parte dell'istituto convenuto.
Espletata consulenza tecnica medico–legale, il CTU dott.ssa Persona_1 ha accertato che l'istante è affetto da “Esiti di trauma distorsivo dell'articolazione
[...] tibio-tarsica dx ed esiti di frattura calcagno sin. trattata con artrodesi sottoastragalica con tendinopatia degenerativa achillea e del complesso dei peronieri e artropatia degenerativa secondaria della TT sinistra”.
La stessa consulente ha accertato che per tali patologie, la ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 18% - in luogo della percentuale del 17% riconosciuta dall' – precisando, tuttavia, che CP_1
“l'aggravamento riguarda i postumi dell'infortunio più risalente (19/07/2002)” e che l'epoca di insorgenza dell'aggravamento è da far risalire al marzo 2022.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal consulente, che si condividono in quanto frutto di ineccepibili accertamenti e sorrette da congrua motivazione immuni da vizi logici, la domanda formulata dalla ricorrente non trova accoglimento in quanto l'aggravamento si è verificato (marzo 2022) in epoca successiva alla cristallizzazione dei postumi ex art. 83 T.U. n. 1124/1965, verificatasi nell'anno 2019, ovverosia alla scadenza del decennio dalla costituzione della rendita unificata (2009).
La circostanza che il CTU abbia precisato che le patologie riscontrate siano una conseguenza dell'intervento di artrodesi effettuato nel giugno 2005 non osta, contrariamente alla prospettazione attorea, all'applicabilità del termine decennale di cui art. 83 T.U. citato, considerato che, il menzionato intervento, sebbene successivo all'infortunio occorso nel 2002, è stato già valutato in sede di costituzione della rendita del 2009 (cfr. all.ti 3 e 4 della memoria di costituzione).
2 Per le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
La peculiarità della controversia e la circostanza che il giudizio espresso in sede di visita revisionale sia stato modificato dal CTU in termini più favorevoli alla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di consulenza medico-legale, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 21.11.2024
Il Giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205/2022 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Prestia Parte_1
RICORRENTE ed
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio
[...]
Allegrini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno
20.11.2024.
Con ricorso depositato in data 23.06.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle CP_1 prestazioni dovutele in conseguenza delle malattie professionali descritte in seguito, subite a seguito di un duplice infortunio sul lavoro.
A sostegno della domanda esponeva di godere già di rendita , ragguagliata ad CP_1 una menomazione fisica del 17%.
Lamentava, ciò posto, l'erroneità della quantificazione della menomazione psicofisica da lui subita, ritenendola non corrispondente alla reale gravità del danno riportato, da quantificarsi nella superiore percentuale del 20%.
1 Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. , la causa, istruita mediante espletamento di CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Pacifica la riconducibilità della menomazione psicofisica denunciata al duplice infortunio sul lavoro cui è incorsa la sig.ra la presente controversia Parte_1 concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei postumi invalidanti, ad avviso della ricorrente sottovalutata da parte dell'istituto convenuto.
Espletata consulenza tecnica medico–legale, il CTU dott.ssa Persona_1 ha accertato che l'istante è affetto da “Esiti di trauma distorsivo dell'articolazione
[...] tibio-tarsica dx ed esiti di frattura calcagno sin. trattata con artrodesi sottoastragalica con tendinopatia degenerativa achillea e del complesso dei peronieri e artropatia degenerativa secondaria della TT sinistra”.
La stessa consulente ha accertato che per tali patologie, la ricorrente presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 18% - in luogo della percentuale del 17% riconosciuta dall' – precisando, tuttavia, che CP_1
“l'aggravamento riguarda i postumi dell'infortunio più risalente (19/07/2002)” e che l'epoca di insorgenza dell'aggravamento è da far risalire al marzo 2022.
Alla luce delle conclusioni rassegnate dal consulente, che si condividono in quanto frutto di ineccepibili accertamenti e sorrette da congrua motivazione immuni da vizi logici, la domanda formulata dalla ricorrente non trova accoglimento in quanto l'aggravamento si è verificato (marzo 2022) in epoca successiva alla cristallizzazione dei postumi ex art. 83 T.U. n. 1124/1965, verificatasi nell'anno 2019, ovverosia alla scadenza del decennio dalla costituzione della rendita unificata (2009).
La circostanza che il CTU abbia precisato che le patologie riscontrate siano una conseguenza dell'intervento di artrodesi effettuato nel giugno 2005 non osta, contrariamente alla prospettazione attorea, all'applicabilità del termine decennale di cui art. 83 T.U. citato, considerato che, il menzionato intervento, sebbene successivo all'infortunio occorso nel 2002, è stato già valutato in sede di costituzione della rendita del 2009 (cfr. all.ti 3 e 4 della memoria di costituzione).
2 Per le considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto rigettato.
La peculiarità della controversia e la circostanza che il giudizio espresso in sede di visita revisionale sia stato modificato dal CTU in termini più favorevoli alla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di consulenza medico-legale, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 21.11.2024
Il Giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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