CASS
Sentenza 14 dicembre 2020
Sentenza 14 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2020, n. 35754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35754 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT RI nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 08/04/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 18 marzo 2020, la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da TE AR avverso la sentenza del Tribunale di Taranto datata 24 aprile 2019. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Leuzzi, deducendo violazione di legge poiché l'appello proposto era da ritenersi tempestivo posto che sia il termine per il deposito della motivazione (60 gg.) che quello per la proposizione dell'appello cadevano in giorno festivo con conseguente proroga di entrambi a quello successivo. Conseguentemente l'appello depositato il 9 settembre era stato proposto l'ultimo giorno utile ed errata appariva la decisione della corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 L'unico motivo avanzato è fondato ed il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Invero, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa corte in tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35754 Anno 2020 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/10/2020 ESIDENTE termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251494). Con la conseguenza che nel caso in esame, scadendo il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza di primo grado il 23 giugno 2019, domenica, lo stesso era prorogato al successivo 24; il calcolo dei 45 giorni per impugnare da detto giorno comporta fissare poi all'8 settembre, anch'esso domenica, il termine finale così che la proposizione dell'appello il successivo 9 settembre appare tempestiva. Errate, pertanto, si rilevano le date indicate nel provvedimento impugnato in cui viene fatto riferimento al 7 ed 8 ottobre quali giorni di scadenza dei termini dell'impugnazione e di proposizione dell'appello che non trovano rispondenza nell'esame degli atti. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Lecce per il giudizio. Roma, 28 ottobre 2020 IL ONSIGLIERE ES DDttzoP Irt DO MI rvadoro r,o)
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 18 marzo 2020, la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da TE AR avverso la sentenza del Tribunale di Taranto datata 24 aprile 2019. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Leuzzi, deducendo violazione di legge poiché l'appello proposto era da ritenersi tempestivo posto che sia il termine per il deposito della motivazione (60 gg.) che quello per la proposizione dell'appello cadevano in giorno festivo con conseguente proroga di entrambi a quello successivo. Conseguentemente l'appello depositato il 9 settembre era stato proposto l'ultimo giorno utile ed errata appariva la decisione della corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 L'unico motivo avanzato è fondato ed il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Invero, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa corte in tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen., secondo cui il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 35754 Anno 2020 Presidente: CERVADORO MIRELLA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 28/10/2020 ESIDENTE termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251494). Con la conseguenza che nel caso in esame, scadendo il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza di primo grado il 23 giugno 2019, domenica, lo stesso era prorogato al successivo 24; il calcolo dei 45 giorni per impugnare da detto giorno comporta fissare poi all'8 settembre, anch'esso domenica, il termine finale così che la proposizione dell'appello il successivo 9 settembre appare tempestiva. Errate, pertanto, si rilevano le date indicate nel provvedimento impugnato in cui viene fatto riferimento al 7 ed 8 ottobre quali giorni di scadenza dei termini dell'impugnazione e di proposizione dell'appello che non trovano rispondenza nell'esame degli atti. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Lecce per il giudizio. Roma, 28 ottobre 2020 IL ONSIGLIERE ES DDttzoP Irt DO MI rvadoro r,o)