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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9502 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. IZ NZ, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n. 56973 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18 Marzo 2025, vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], 95014 Giarre (CT); , nato a [...] il 03.06. 1984 Parte_2
(CF: , ivi residente in [...], 89841 Filandari (VV); , C.F._2 Controparte_1
nata a [...] il [...] (CF: , ivi residente in [...]; C.F._3 CP_2
, nato a [...] il [...] (CF: ), ivi residente in [...]
[...] C.F._4 dei Tre IGnori 3, 00141 Roma (RM); , nata a [...] Parte_3 il 27.07.1967 ( CF: ), ivi residente in [...], 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT), tutti C.F._5
elettivamente domiciliati in Messina, Via Roma n. 9 isolato 25, presso lo studio dell'Avv. Manuela
AS (CF: , che li rappresenta e difende, giuste procure allegate all'atto di C.F._6
citazione; PEC: fax: 090/9215951. Email_1
ATTORI
E NUOVO IMAIE – NUOVO ISTITUTO MUTUALISTICO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI
ESECUTORI (CF: ), con sede in Roma, Via Parigi n. 11, in persona del rappresentante legale P.IVA_1
p.t. (di seguito “ ” ovvero lo “ ”), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Cappiello CP_3 CP_4
(CF: elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio a C.F._7
Roma, in Via San Sebastianello n. 6, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PEC:
, FAX: 06.6793540 Email_2
CONVENUTO
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi
Materia: Persone giuridiche e diritto societario( Persone giuridiche)
Oggetto: Associazione- Comitato
Rito: NU Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 18 Marzo 2025 comparivano per parte attrice, in sostituzione dell'Avv. Manuela AS, l'Avv. Claudia Guerriero, e, per parte convenuta,
l'Avv. Gabriele Moreschini, in sostituzione dell'Avv. Raffaele Cappiello.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti introduttivi e successive memorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 23 c.c. e contestuale istanza di sospensione degli effetti
[. dei provvedimenti impugnati, gli attori indicati in epigrafe convenivano dinanzi all'intestato Tribunale
per l'impugnazione, previa sospensione anche inaudita altera parte, dei seguenti CP_3 provvedimenti:
1) delibera del CDA del 11 Maggio 2022, num. 11, relativa all'espulsione dell'associato ; Parte_1
2) delibera del CDA del 11 Maggio 2022 num. 12, relativa all'espulsione dell'associato ; Parte_2
3) delibera del CDA del 11 Maggio 2022 num. 9, relativa all'espulsione dell'associato ; Controparte_1 4) delibera del CDA del 11 Maggio 2022 num. 6, relativa all'espulsione dell'associato CP_2
5) delibera del CDA del 11 Maggio 2022, num. 7, relativa all'espulsione dell'associato Parte_3
nonché dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri del 29.07.2022, confermativi delle indicate delibere.
In via preliminare gli istanti eccepivano l'illegittimità delle delibere del Collegio dei Probiviri, confermative di quelle del CDA impugnate, per vizi inerenti al procedimento svoltosi dinanzi al predetto Collegio.
In particolare, ad opinare degli esponenti, erano stati violati:
a) Il principio di autonomia e terzietà, rispetto alle posizioni delle parti ed agli interessi tutelati;
b) il criterio di individualità dei ricorsi proposti innanzi al Collegio dei Probiviri;
c) il principio di cui all'art. 26 comma IV dello Statuto.
A sostegno delle contestate violazioni gli attori rilevavano che i ricorsi erano stati inoltrati dai medesimi non ad un indirizzo riservato al Collegio, ma alla PEC
, gestita dalla segreteria generica dell'Istituto, dalla quale la Email_3
documentazione era stata trasmessa ai singoli membri del Collegio.
Nei provvedimenti notificati in data 14.07.2022, inoltre, il Collegio aveva, di fatto, dichiarato di aver abdicato alla propria autonomia e imparzialità, nella misura in cui aveva comunicato di subordinare le proprie decisioni alle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento , per la “Gestione dei compensi che presentano CP_3 CP_3
anomalie”.
Tali disposizioni, infatti, attribuivano al Direttore Generale dell'ente il potere di gestire l'andamento del procedimento disciplinare, con la conseguenza che il Collegio aveva violato il regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri, nella parte in cui dispone che il Collegio operi, applicando la disciplina dell'arbitrato.
I provvedimenti de quibus, inoltre, non erano stati notificati nelle forme di legge, ma comunicati al difensore degli istanti dal Presidente dell'Ente, Avv. Andrea Miccichè, ovvero dalla controparte, con PEC del 01.08.2022, con la quale erano stati rigettati i ricorsi proposti. Tanto era sufficiente, ad argomentare degli esponenti, per pervenire alla declaratoria della illegittimità del procedimento collegiale ed alla conseguente invalidità del provvedimento di definizione dell'impugnativa.
Rispetto alle ulteriori irregolarità procedurali rilevate gli attori evidenziavano che,
a fronte della proposizione di singoli ricorsi, Il Collegio avrebbe dovuto incardinare altrettanti procedimenti o, quantomeno, adottare un preliminare provvedimento di riunione, con conseguente violazione del criterio di individualità dei ricorsi proposti innanzi al Collegio dei Probiviri.
Da ultimo era stato disatteso il principio di cui all'art. 26, comma IV, dello Statuto, di astensione dei membri del Collegio dall'esprimere, sia verbalmente che per iscritto, giudizi e/o pareri, relativi a fatti o circostanze, oggetto di esame, per avere il Collegio reso battute sarcastiche sulla persona della IG.ra
[...]
( soggetto estraneo al presente procedimento), nonché per aver espresso Per_1
pareri offensivi sia sulla medesima persona, sia su alcuni comportamenti degli istanti stessi.
Nel merito gli esponenti deducevano l'inesistenza dei gravi motivi determinanti l'esclusione, nonchè l'erroneità e la pretestuosità degli accertamenti, svolti in sede di procedimento disciplinare.
Segnatamente, ad argomentare degli attori, l'art. 9 dello statuto del NU Imaie, richiamato (comma 1, lett. b) art. 9)) unitamente all'art. 24 del codice civile, dalle delibere di esclusione impugnate, subordinava l'ipotesi di interruzione del vincolo associativo per esclusione alla sussistenza dei gravi motivi, senza, tuttavia, elencare e/o individuare, ancorchè per esemplificazione, gli stessi, rimettendo, di fatto, la relativa valutazione al giudice, in caso di impugnativa della delibera assembleare.
Nel caso in esame il provvedimento espulsivo era stato spropositato, in relazione agli addebiti mossi ad essi istanti che, in realtà, non avevano compiuto alcun atto contrario agli interessi dell'associazione e dei terzi, né leso la credibilità ed onorabilità dell'associazione.
La vicenda oggetto di causa aveva, infatti, avuto origine, nell'anno 2017, quando la , dovendo smaltire un importante Controparte_5
residuo di magazzino, in vista della programmata cessazione dell'attività, aveva incaricato la IG.ra
[...]
della di Messina di realizzare un prodotto fonografico. Per_1 CP_6 La IG.ra aveva suggerito al IG. a realizzazione di una raccolta di brani di “studi” Per_1 CP_5
per chitarra classica, che non avrebbe richiesto elevati costi di produzione.
Il progetto era risultato gradito al IG. così, tra il 2017 e il 2018, su incarico della IG.ra e CP_5 Per_1
Contr su mandato di erano stati realizzati dagli esponenti e posti in commercio due cofanetti contenenti 4
CD per ognuno, con registrazioni di numerose tracce (brevi brani semplici da studio) di chitarra classica.
I due cofanetti erano identificati come: “ L'altro Ottocento” e “L'Ottocento alla chitarra” ed erano stati posti in vendita sia sui siti raggiungibili on line (sito Amazon e sito della ), sia con CP_6
distribuzione tradizionale.
Contr
I cofanetti realizzati e commercializzati, secondo le intenzioni della avrebbero dovuto smaltire l'intero magazzino e, per tale motivo, erano stati chiesti alla SIAE i relativi contrassegni di licenza (bollini
SIAE) ed in particolare 100.000 contrassegni per il cofanetto “L'Ottocento alla chitarra” e 30.000,00 contrassegni per il cofanetto
“L'altro Ottocento”.
Tuttavia, gli uffici dell'istituto convenuto, nel predisporre il pagamento dei diritti connessi e, in particolare, la ripartizione dei diritti di copia privata, ovvero l' “equo compenso” previsto dall'art. 71 septies Legge sul diritto d'Autore, si erano avveduti del fatto che i compensi spettanti ai vari artisti, esecutori dei brani contenuti nei predetti cofanetti, apparivano “spropositati”.
Tale anomalia non era stata ravvisata tanto nella misura elevata del compenso, quanto nella circostanza che lo stesso sarebbe stato percepito da artisti non meritevoli, perché non noti.
Secondo la ricostruzione della vicenda operata dagli attori, al fine di impedire che artisti non noti potessero guadagnare come altri più famosi (es. era nato Persona_2 il Regolamento Gestione Compensi che presentano anomalie.
Quest'ultimo, infatti, approvato e pubblicato in data 28 aprile 2021, a dire degli istanti, non avrebbe potuto applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto le asserite anomalie, cui si riferiva il regolamento, erano state oggetto di accertamento e di verifica prima
( nel 2018) della sua approvazione, da parte dell'assemblea e della relativa pubblicazione.
Il regolamento, in particolare la previsione di cui all'art. 2 dello stesso, aveva creato un organismo investigativo “ad hoc” (art. 7: la commissione disciplinare) ed un meccanismo sanzionatorio
(art. 8: Sanzioni disciplinari), per fatti non previsti dallo Statuto. Ne conseguiva, secondo gli esponenti, l'inutilizzabilità di quanto era stato oggetto di accertamento e di decisione del procedimento disciplinare.
La Commissione Disciplinare, insediata il 9 Febbraio 2022, in data 28 febbraio 2022, aveva inviato a tutti gli attori una lettera di convocazione per un'audizione e la richiesta di fornitura di una serie di informazioni e di dati.
Tale comunicazione aveva provocato negli istanti un legittimo risentimento, non soltanto perché venivano loro richieste notizie di cui gli stessi non erano a conoscenza, ma anche perchè veniva loro domandato di esibirsi.
Nonostante le rimostranze effettuate dagli esponenti con le varie lettere di risposta all'invito, la
Commissione aveva provveduto a conferire incarico ad un professionista, il Dott. di redigere un parere pro veritate di fonica forense, sul quale sarebbe stata strutturata la Per_3
relazione finale adottata dal CDA;
tanto al fine di legittimare la espulsione degli attori dalla compagine associativa dell' . CP_4
Segnatamente il Dott. aveva ritenuto che i brani eseguiti e presenti nei CD fossero stati realizzati Per_3
da un unico artista, ovvero il chitarrista (pseudonimo Persona_4
del IG. ), deducendo ciò dal respiro e dallo stesso tocco presente Parte_2 nelle tracce allo stesso attribuite.
La relazione, quindi, concludeva a carico degli istanti per la generica violazione del dovere di correttezza etica, ovvero del Codice Etico, ipotizzando una loro responsabilità per il solo fatto di non aver collaborato attivamente con l' , non avendo fornito i chiarimenti necessari richiesti. CP_4
A tale illegittima relazione si era richiamato il CDA nell'adozione delle delibere di esclusione, con un rinvio integrale al suo contenuto.
Pertanto, l'illegittimità della relazione si riverberava sulle delibere stesse.
Le delibere impugnate dagli esponenti si fondavano, quindi, sulla presunta violazione di un principio contenuto nel Codice etico, desunta indirettamente sul presupposto della mancata collaborazione degli stessi, durante la fase di accertamento, ovvero durante il procedimento disciplinare e nell' “aver ostacolato con la propria condotta il corretto funzionamento dell'istituto ed il perseguimento degli scopi statutari”.
A tale determinazione, il CDA dapprima ed il Collegio dei Probiviri poi erano pervenuti sulla scorta della valutazione di tre elementi: 1) l'aspetto artistico e produttivo (ovvero l'esame del contenuto musicale dei supporti fonografici contestati e le dinamiche produttive musicali, cioè le esecuzioni delle performances dei musicisti, che avevano eseguito le opere registrate);
2) l'aspetto strettamente commerciale distributivo dei prodotti fonografici oggetto di contestazione;
3) l'aspetto più strettamente investigativo.
In ordine al primo profilo, secondo gli attori, gli stessi avrebbero creato dei brani musicali strumentali, quali Pe artisti interpreti esecutori (acronimo ), con conseguente loro diritto a percepire i diritti SIAE.
Sotto l'aspetto commerciale e distributivo, la duplicazione, diffusione, commercializzazione, promozione Pe del prodotto fonografico, essendo attività specifiche dell'impresa discografica, non riguardava l' , ad eccezione dell'ipotesi in cui l'artista fosse destinatario, per previsione contrattuale, di proventi derivanti dal gettito commerciale (Royalties). Ad ogni modo, i prodotti fonografici realizzati dagli istanti sarebbero stati commercializzati, ancorchè non nei canali tradizionali e della grande distribuzione, bensì attraverso canali alternativi con caratterizzazione locale. In particolare, una volta raccolte tutte le registrazioni Contr commissionate ai vari artisti, tra cui gli attori, la aveva realizzato i relativi master ed aveva avviato il procedimento di duplicazione, utilizzando le scorte dei CD presenti in magazzino;
trattandosi, tuttavia, di una duplicazione e non di stampa con masterglass, si sarebbe verificato un ampio scarto, per errori, durante le fasi di duplicazione. Pertanto, in luogo delle 130 mila copie previste, erano stati realizzati complessivamente 59.500,00 cofanetti. Tali copie erano state affidate in conto vendita alle seguenti Controparte_ aziende: , , CP_7 Controparte_8 Controparte_10
Quanto, infine, all'aspetto investigativo, il procedimento disciplinare attivato dalla Commissione era illegittimo, caratterizzato da omessi accertamenti, abuso di potere e false dichiarazioni.
Tanto premesso, gli istanti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta così giudicare: In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. 23, III comma cod. civ., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri del in data 29.07.2022 e comunicati il CP_3
successivo 1.08.2022 e conseguentemente sospendere, ai sensi dell'art. 23, III comma, Cod. Civ., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva delle delibere del consiglio d'amministrazione con le quali ha espulso gli attuali attori e nello specifico: Delibera num. 11 del 11/05/2022 a carico del sig. Parte_1
; delibera num. 7 del 11/05/2022 a carico della signora delibera n. 6 del
[...] Parte_3
11/05/2022 a carico del IG. delibera n. 12 del 11/05/2022 a carico del IG. ; CP_2 Parte_2 delibera n. 9 del 11/05/ 2022 a carico della IGnora;
emettere ogni altro Controparte_1
provvedimento sempre a carattere cautelare e provvisorio ritenuto idoneo e necessario ed atto a ripristinare lo status quo ante degli attori ivi compreso l'obbligo dell'immediato reintegro nello status di associato. Nel merito: 1) accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti l'illegittimità e l'invalidità e conseguentemente dichiarare nullo o annullare i provvedimenti del Collegio dei Probiviri datati 29.07.2022
e comunicati in data 01.08.2022. 2) accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti l'illegittimità e l'invalidità
e conseguentemente dichiarare nullo o annullare le Delibere del Consiglio di Amministrazione del CP_3
con le quali sono stati espulsi gli attori e nello specifico le seguenti delibere: delibera num. 11
[...]
dell'11/05/2022 a carico del IG. ; delibera num. 7 dell'11/05/2022 a carico della IGnora Parte_1
delibera n. 6 dell'11/05/2022 a carico del IG. delibera n. 12 Parte_3 CP_2 dell'11/05/2022 a carico del IG;
delibera n. 9 dell'11/05/2022 a carico della signora Parte_2
; con contestuale ed immediata riammissione dei ricorrenti all'interno dell'Istituto Controparte_1
NU Imaie. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Con riserva di
contro
-dedurre alle istanze avverse e di articolare i mezzi istruttori ritenuti necessari nei termini di legge. Fatto salvo ogni diritto”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_3
conclusioni:
“voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande, anche cautelari, formulate da controparti e, per gli effetti, rigettarle. Con vittoria di spese di liti ed onorari di cui al presente giudizio.”
A fondamento delle spiegate domande parte convenuta deduceva che:
in occasione della ripartizione dei diritti avvenuta negli anni 2020-2021, il Direttore Generale dell'Istituto, nello svolgimento delle proprie mansioni, aveva verificato la sussistenza di rilevanti anomalie, tali da indurre a ritenere che fosse stato posto in essere un tentativo “fraudolento o truffaldino”, teso a far incassare compensi a colui che non ne avesse avuto diritto.
Preso atto di tali circostanze, per la prima volta verificatesi nella storia dell'istituto, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato ( in data 7 Aprile 2021 ad opera del Consiglio di Amministrazione e il 3 Maggio 2021 a cura dell'Assemblea dei Delegati) il regolamento “Gestione compensi che presentano anomalie – procedimenti disciplinari” (di seguito anche solo il “Regolamento anomalie”).
L'adozione del regolamento aveva risposto all'esigenza di prevedere un procedimento, imperniato sul pieno rispetto del principio del contraddittorio, tale da offrire un'effettiva garanzia per i diritti degli associati e prevedere tempi certi, per la conclusione dell'accertamento e l'eventuale pagamento del compenso ai legittimi aventi diritto.
Sulla base delle verifiche effettuate dal Direttore Generale dell'Istituto e dell'istruttoria compiuta dalla
Commissione Disciplinare, nominata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento anomalie, era emerso che, nel corso delle operazioni di ripartizione dei compensi effettuate nel mese di maggio 2021 (relative all'anno
2018), era stata riscontrata la sussistenza di alcuni flussi anomali di compensi, derivanti dal rilascio di Contrassegni S.I.A.E. dei prodotti fonografici.
In particolare, per entrambi i cofanetti realizzati nel corso del 2018 dalla CP_5 Controparte_5
, era stata richiesta alla SIAE la cifra abnorme di 130.000 contrassegni destinati alla vendita (€
[...]
100.000 per il cofanetto “L'Ottocento alla chitarra” e 30.000 per il cofanetto “L'Altro 800”).
Segnatamente le anomalie riscontrate erano le seguenti:
assenza di informazioni univoche e concordanti in ordine al nominativo degli artisti che avevano reso le esecuzioni per la registrazione dei singoli brani;
il fatto che gli associati, formalmente coinvolti, risultassero tutti, per l'anno 2018, destinatari di compensi superiori a quelli dai medesimi percepiti nelle annualità precedenti e senza che tale incremento corrispondesse ad una accresciuta notorietà;
la non concordanza delle evidenze documentali acquisite, relativamente al processo produttivo dei due cofanetti e l'assenza dei due cofanetti sulle piattaforme e.commerce di uso comune.
Svolta un'accurata fase di indagini la Commissione Disciplinare aveva concluso affermando che l'operazione in oggetto risultava realizzata in danno dell' e degli altri artisti associati e/o mandanti di CP_4
quest'ultimo, poichè volta a direzionare flussi di compensi non dovuti verso artisti che non li avevano, in realtà, maturati, stante la non verificabile effettiva produzione e circolazione dei supporti fisici.
Il Consiglio di Amministrazione dell' , quindi, aveva provveduto a convocare CP_4 tutti gli associati coinvolti al fine di consentire agli stessi di fornire chiarimenti richiedendo al perito fonico forense, Dott. un ulteriore opinamento volto Persona_6
“all'analisi e alla comparazione delle n. 405 tracce audio, nella ricerca di eventuali elementi sonori comuni, che possano evidenziare o escludere un'eventuale similitudine di compatibilità tra le stesse”.
Tuttavia non si era presentato alcuno degli incolpati palesando una condotta contraria ai doveri di buona fede e di correttezza gravanti sugli associati. Con parere pro veritate del 6 Maggio 2022 il Dott. aveva affermato che tutti i brani contenuti nel Per_3
cofanetto “L'Ottocento alla chitarra” risultavano appartenenti ad unico chitarrista, il IG. e che, Persona_4 con riferimento al cofanetto “L'altro Ottocento”, era esclusa l'esecuzione svolta da 13 artisti chitarristi differenti nelle 405 tracce audio, oggetto del parere, con alta probabilità di corrispondenza attribuibile al solo chitarrista, IG. Persona_4
Sulla base delle risultanze emerse, all'esito del procedimento ispettivo, il Consiglio di Amministrazione dell' , con le delibere di esclusione, aveva ravvisato, ai sensi dell'art. 24 c.c., la CP_4
sussistenza di reiterate violazioni dei principi e degli obblighi posti a carico degli associati, dallo Statuto, dai regolamenti, dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottati dall'istituto, nonché dalle disposizioni di legge in materia di Diritto d'Autore e Diritti Connessi, di cui alla Legge n. 633/41 e al Decreto Legislativo n.
35/17. Pertanto era stata disposta l'immediata decadenza dalle cariche e dalle funzioni ricoperte dalle controparti all'interno dell'Assemblea Generale del NU e la cancellazione delle stesse dal Libro CP_3
soci del NU . CP_3
Con provvedimenti resi in data 11 Maggio 2022, il Collegio dei Probiviri aveva respinto i ricorsi proposti (ex art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto del NU e art. 9 del Regolamento CP_3
“Gestione compensi che presentano anomalie”) avverso le delibere di esclusione, per i seguenti motivi:
1) la mancata collaborazione degli artisti era consistita:
a) nel non aver mai accettato i numerosi inviti a confrontarsi, presentandosi davanti alla
Commissione, in merito alla realizzazione dei prodotti fonografici oggetto di verifica ed all'effettiva ascrivibilità ai medesimi delle registrazioni ivi contenute;
nel non aver fornito prove o evidenze specifiche, in merito ai brani musicali asseritamente interpretati. Tale comportamento aveva danneggiato gli altri artisti rappresentati dal in violazione del principio imposto dal Codice Etico, che vietava CP_3
all'associato e/o avente diritto di far valere la propria qualifica a danno di un altro associato o avente diritto, vulnerando il principio di equità e di uguaglianza rispetto agli altri artisti.
b) nel non aver gli incolpati fornito elementi idonei a confermare che avessero effettivamente eseguito i brani musicali, in riferimento ai fonogrammi oggetto di verifica.
Invero le dichiarazioni degli incolpati di aver realizzato le registrazioni utilizzando uno dei virtual instrument, erano in contraddizione con le dichiarazioni rese dal Segretario del Collegio esperto musicista, secondo cui il suono Persona_7 di uno strumento ricreato tramite tali programmi sarebbe stato differente e ben distinguibile, da un orecchio allenato, da quello di uno strumento vero.
2) Inesistenza di qualsivoglia violazione del diritto di difesa e/o del principio del contraddittorio, atteso che sia la Commissione disciplinare che l'Istituto avevano convocato reiteratamente gli incolpati, i quali si erano manifestati non disponibili a partecipare agli incontri e/o a fornire chiarimenti utili, palesando toni irrispettosi, nei confronti del Consiglio d'Amministrazione e della Commissione Disciplinare.
3) Insussistenza della esimente del mancato coinvolgimento del IG. ( titolare CP_5
della cessata ditta individuale e legale rappresentante della sciolta MAP Edition
RL ) che avrebbe reso illegittima la delibera impugnata e, dall'altro, infondatezza dell'assunto della condotta illecita illecito del Consiglio di Amministrazione per non aver riconosciuto e liquidato le somme spettanti e corrisposte dalle collecting (AFI e
. C.F._8
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, infatti, sarebbe stato sufficiente agli incolpati confermare e provare la quantità e la tipologia delle esecuzioni rese, al fine di sbloccare la corresponsione dei compensi, ma ciò non era avvenuto, né durante l'analisi della Commissione Disciplinare, né dinanzi al Consiglio d'Amministrazione, né, infine, davanti al Collegio dei Probiviri.
Secondo la ricostruzione della vicenda operata dall' , quindi, le censure mosse CP_4
avverso i provvedimenti di esclusione del Collegio dei Probiviri erano prive di fondamento in quanto:
i) la terzietà e la imparzialità dei componenti del Collegio risultava assicurata dal meccanismo di nomina degli stessi, previsto dall'art. 27 dello Statuto dell' ; CP_4
non sarebbe stato ravvisabile alcun vulnus all'autonomia del Collegio, rispetto al CDA sul rilievo che gli atti sarebbero stati inviati sulla PEC dell' CP_4
ed il provvedimento sarebbe stato comunicato tramite la segreteria di presidenza;
ii)
l'asserita violazione del “criterio di individualità dei ricorsi” era giustificata da ragioni di economia processuale;
iii) l'asserita violazione dell'art. 26 dello Statuto dell' era pretestuosa. CP_4
Analogamente infondati risultavano i motivi di impugnativa svolti dagli incolpati avverso le delibere di esclusione atteso che:
1) non vi era stata mancata collaborazione durante la fase istruttoria;
2) i brani contenuti nei prodotti fonografici non erano stati effettivamente eseguiti dagli incolpati;
3) il procedimento istruttorio posto in esser dal Consiglio di amministrazione dell' era stato regolare. CP_4
In particolare, con riferimento al profilo da ultimo enunciato, l' aveva rilevato CP_4
come il Consiglio d'amministrazione avesse posto in essere plurimi ed articolati procedimenti di verifica, istituendo un organismo ad hoc, la Commissione disciplinare ed improntando la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio.
Per contro gli incolpati si erano colpevolmente sottratti a qualsiasi confronto, limitandosi a comunicare che sarebbe stato “artisticamente svilente dovere dimostrare di essere musicisti”.
Per i medesimi motivi doveva essere disattesa la richiesta cautelare di sospensiva, per assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Successivamente alla costituzione delle parti, in data 13 febbraio 2023, a seguito di differimento disposto con provvedimento del 3 Ottobre 2022, si teneva la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc, comma 6.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza di cui all'art. 184 cpc del 3 luglio 2023, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie, formulate da parti attrici.
Quindi, con provvedimento del 4 luglio 2023, a scioglimento della richiamata riserva, ritenendo la causa sufficientemente istruita su base documentale e non ravvisando la necessità di un supplemento di istruttoria orale, rigettava la prova testimoniale articolata da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 Marzo 2025 ore 9.30, in esito alla quale concedeva i termini di cui all'art. 190 cpc.
Parallelamente al presente giudizio di merito, gli attori promuovevano un sub procedimento cautelare, annotato al NRG: 56973- 1 per l'anno 2022, con istanza ex art. 23 c.c. del 16 febbraio 2023, richiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere impugnate e, conseguentemente, il reintegro degli impugnanti nello status di associato. Svoltesi, in data 14 marzo 2023 e 3 aprile 2023, le relative udienze ed a seguito del deposito di memorie autorizzate, da parte dei ricorrenti e di memorie di replica, da parte dell' , con provvedimento del 26 Aprile 2023, il Giudice adito rigettava le CP_4
istanze cautelari, per difetto del periculum in mora.
Quest'ultimo, secondo i ricorrenti, sarebbe consistito nel pregiudizio patito per non avere accesso all'area riservata e nel non poter richiedere il diritto artisti, la cui produzione non si sarebbe mai arrestata, non potendo, conseguentemente, percepire le spettanze dell'anno 2020.
Nel provvedimento di reiezione il Giudice chiariva che i compensi maturati prima dell'adozione delle delibere impugnate esulavano dall'oggetto del contendere, potendo essere richiesti e, ove non pagati stragiudizialmente dall' , essere CP_4
azionati nelle sedi competenti.
Quanto ai compensi oggetto di indagine, invece, ove effettivamente spettanti, questi avrebbero potuto essere ottenuti all'esito della rimozione, nell'ambito del giudizio di merito, dei provvedimenti di natura disciplinare.
Analoghi provvedimenti erano stati, peraltro, adottati da codesto Tribunale, negli omologhi giudizi, attivati da ulteriori associati, per i medesimi fatti (Trib. Roma, Sez.
XVI, NRG: 7641-1/2022, G.I. Dott.ssa , con ordinanza di rigetto confermata in Per_8
sede di reclamo, NRG: 32812/2023 e Trib. Roma, Sez. XVI, NRG: 16380-2/2023, G.I.
Dott. ). Nell'ambito di un altro giudizio, dinanzi a codesto Tribunale (Sez. XVII, Per_9
NRG: 23413/2022, G.I. Dott.ssa Centofanti), attivato dagli attori per ottenere il pagamento dei compensi ad essi asseritamente spettanti, gli stessi avevano, peraltro, dichiarato: “che effettivamente all'interno dei supporti commercializzati non vi siano le registrazioni degli odierni attori ma solo le registrazioni del IG. ”, Parte_2
così manifestando il venir meno dell'interesse ad agire in giudizio, circostanza confermata nel corso del presente procedimento, all'ultima udienza, tenutasi il 3 aprile 2023 e nella depositata memoria autorizzata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento limitatamente alla posizione del IG. ( alias , per il seguente ordine di ragioni: Parte_2 Persona_4
occorre muovere dalle motivazioni di esclusione degli incolpati dall'assemblea generale del NU , contenute nelle delibere di esclusione del CDA dell'Istituto (N. 11, 12, 9,6,7 del CP_3
11.05.2022).
Segnatamente, con le predette delibere, il Consiglio di Amministrazione dell' ha ravvisato CP_4
la sussistenza di gravi motivi, rilevanti agli effetti di cui all'art. 24 c.c., nelle circostanze emerse e nei comportamenti tenuti dagli istanti, ovvero nelle reiterate violazioni dei principi e degli specifici obblighi, previsti a carico degli associati dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice
Etico e dal Modello Organizzativo adottati dall'Istituto, nonché dalle disposizioni di legge in materia di
Diritto d'Autore e Diritti connessi di cui alla Legge n. 633/41 e al Decreto Legislativo n. 35/17.
Quanto alle circostanze emerse mette conto operare riferimento alla ripartizione dei compensi per copia privata audio dell'anno di competenza 2018, avvenuta in data 31 Maggio 2020 e
31 Maggio 2021: in sede di ripartizione dei predetti compensi, infatti, i due cofanetti, composti ciascuno da
4 CD, riportanti il titolo di “L'Ottocento alla chitarra”
e “L'altro Ottocento”, rispettivamente prodotti da e da Controparte_11 [...]
ditta individuale di presentavano le seguenti anomalie: Controparte_5 CP_5
a) un incremento medio del 2074 % sullo storico dei compensi attribuiti agli artisti, esclusivamente connesso alla pubblicazione di due cofanetti/album prodotti da , in Controparte_5
assenza di riscontrate circostanze note, quali la notoria pubblica diffusione di brani, che nell'anno di competenza abbiano avuto un notevole successo di mercato;
b) dichiarazioni discordanti, contraddittorie ed anche modificate nel corso del tempo, rispetto al cast artistico che aveva effettuato l'esecuzione dei fonogrammi, contenuti nei due cofanetti;
c) una tiratura di stampa particolarmente elevata, congiuntamente all'inesistenza di alcuna pubblica esecuzione rendicontata dalle registrazioni contenute nei due cofanetti. Dalle verifiche svolte dall'Istituto, è emerso, infatti, che gli attori hanno tentato di riscuotere somme, pari complessivamente ad € 118.023,74, delle quali:
€ 13.723, 75, in favore del sig. CP_2 € 27.808,42 in favore del IG. ; Pt_1
€ 9.464,66 in favore della IG. ra;
Per_1
€ 60.401,65 in favore del IG. ; Pt_2
€ 6.625,26 in favore della IG. ra Pt_3
I predetti compensi, invero, sono stati richiesti illegittimamente dagli attori, ad eccezione del IG. Parte_2
, in danno degli altri artisti associati dell' sì da compromettere il corretto funzionamento
[...] CP_4
dell'associazione e il perseguimento dei suoi scopi statutari, nel rispetto della legislazione vigente.
A tale conclusione è dato pervenire anche prescindendo dalle risultanze emerse nel procedimento di verifica, avviato dalla Commissione Disciplinare istituita a mente del Regolamento “Gestione Compensi che presentano anomalie”.
In ordine a tale profilo, irrilevante, per vero, risulta l'eccezione, sollevata dagli esponenti, di inapplicabilità del predetto regolamento, approvato e pubblicato il 28 Aprile 2021, ai fatti oggetto del presente giudizio, avvenuti precedentemente, ovvero nell'anno 2018.
Pur accogliendo siffatta eccezione, stante il principio di inapplicabilità in via retroattiva della normativa sopravvenuta, assorbente risulta il rilievo secondo cui la condotta degli incolpati, ad eccezione di quella del IG. , è risultata elusiva delle disposizioni normative e Parte_2 regolamentari richiamate nelle delibere di esclusione impugnate. Al riguardo giova osservare che la documentazione prodotta, in sede di istruttoria, nell'ambito del presente giudizio e le dichiarazioni rese in tale sede dagli attori non hanno comprovato la sussistenza del loro diritto (ad eccezione del IG. Parte_2
) al rilascio di contrassegni S.I.A.E dei Prodotti Fonografici prodotti dalla
[...] Controparte_5
, nel corso dell'anno 2018, per i quali era stata chiesta alla SIAE la cifra di 130.000 contrassegni
[...]
( 100.000 per il cofanetto “L'Ottocento alla chitarra” e 30.000 per il cofanetto “L'altro Ottocento”).
Come noto il contrassegno SIAE (“bollino” SIAE) è uno strumento di autenticazione e di garanzia dei supporti contenenti opere protette dal diritto d'autore, attraverso il quale il consumatore può distinguere il prodotto legittimo da quello contraffatto ed individuare colui che lo produca o lo commercializzi.
Fino al 15 novembre 2024 i produttori di supporti, contenenti opere o parti di opere protette dal diritto d'autore e destinati al commercio, o ceduti con scopo di lucro, sono stati tenuti a richiedere i contrassegni dalla Legge sul diritto d'autore. Per effetto di una modifica dell'art. 181 bis della Legge n. 633 del 1941, attuata con la Legge 14 Novembre
2024, n. 166, ovvero successivamente ai fatti oggetto di scrutinio, tale obbligo è stato trasformato in facoltà.
A far data dalla entrata in vigore della novella legislativa, quindi, solo su richiesta del produttore, SIAE rilascia i bollini da appostare sui supporti, mediante il cosiddetto “servizio di vidimazione”.
Di contro il presupposto per il rilascio di contrassegni SIAE, alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, era rappresentato dalla esistenza del diritto d'autore del richiedente.
Ai sensi degli articoli da 5 a 8 della Legge n. 633 del 1941, richiamata nelle delibere di esclusione oggetto d'impugnativa, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla
“creazione” dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. E' considerato autore dell'opera collettiva colui che organizzi e diriga la creazione dell'opera stessa.
E' ritenuto autore delle realizzazioni l'elaboratore nei limiti del proprio compito.
E', altresì, reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi in essa sia indicato tale nelle forme d'uso, ovvero sia annunciato tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.
A fronte del contenuto del diritto d'autore, come definito, è possibile ritenere che lo stesso sussista anche nell'ipotesi in cui l'artista non abbia creato l'opera musicale, -al pari del caso oggetto di indagine- limitandosi ad interpretare ed eseguire brani prodotti da terzi, quale “artista interprete esecutore” (AIE), di modo che l'aspetto artistico produttivo non vale necessariamente a connotare il diritto d'autore.
Quest'ultimo, tuttavia, non può essere svincolato dall'interpretazione e /o dall'esecuzione dell'opera, ancorchè creata da terzi.
Orbene, secondo quanto dichiarato dagli istanti gli stessi avrebbero eseguito i pezzi di chitarra classica utilizzando elettronicamente i relativi suoni campionati con una consolle workstation, tecnologia midi e sample wave, mentre il IG. (alias avrebbe suonato la chitarra classica. Pt_2 Persona_4
Della esecuzione delle registrazioni musicali attraverso “virtual instrument”, tuttavia, non vi è prova agli atti del giudizio.
Tanto pur prescindendo dalla perizia del dott. per il quale, in riferimento Per_3
al cofanetto “L'Ottocento alla chitarra”, tutti i brani risultano appartenenti ad un unico artista, e Persona_4
che, riguardo al cofanetto “l'altro Ottocento”: “si evidenzia in termini di media e alta probabilità la corrispondenza attribuibile al solo chitarrista indicato nei cofanetti come non vi è, in atti, la prova che gli attori, ad eccezione Persona_4 del IG. ( abbiano eseguito e/ o interpretato i brani musicali, in relazione ai quali sono Pt_2 Persona_4 stati richiesti i contrassegni SIAE.
Ne deriva che, pur non tenendo conto delle risultanze del procedimento disciplinare, avviato dal CDA dell' , sulla base del Regolamento Gestione compensi che presentano anomalie, gli istanti (ad CP_3
esclusione del IG ) non hanno provato Pt_2
la titolarità del diritto d'autore, che si sostanzia, ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate (L. 633 del 1941) nell'esecuzione e/o nell'interpretazione dell'opera.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo non vi è, in atti, né è stata resa nel corso del richiamato procedimento disciplinare, la prova (fattura o documento contabile) della commercializzazione e della stampa dei prodotti fonografici, in corrispondenza delle quali l' CP_4
convenuto ripartisce agli artisti i compensi che intermedia.
Inoltre, nel corso del processo è emerso che:
le registrazioni musicali contenute nei fonogrammi non hanno avuto una diffusione radiofonica o televisiva;
tali fonogrammi non sono stati distribuiti presso i negozi per le vendite, né presso i Conservatori musicali, diffusi nel territorio nazionale, né messi al macero ( dovendosi, diversamente, avviare la procedura prevista ex Lege D.R. 10 novembre 1997 n. 441 e DPCM del 23 febbraio 2009 n. 31, di comunicazione alla Guardia di finanza e alla SIAE.) Conseguentemente la pretesa di compenso avanzata dagli esponenti, eccezion fatta per la posizione del IG. , risulta contraria Pt_2
non soltanto alle disposizioni di Legge sul diritto d'Autore, ma anche allo Statuto, ai Regolamenti, al Codice Etico e al Modello Organizzativo adottati dall'Istituto.
Al riguardo, giova precisare che, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 35 del 2017, gli Amministratori del NU adempiono ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto con la CP_3
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, gestendo le attività nel rispetto dei principi di sana e prudente amministrazione, delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno, previsti dallo Statuto.
L'oggetto prevalente dell'attività del NU Imaie, ai sensi degli articoli 1 e 6 dello Statuto, è rappresentato dall'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla Legge sul Diritto d'Autore, con “attività improntata a criteri di efficienza e trasparenza”.
Sulla scorta del Regolamento di ripartizione di , (adottato con delibere dell'assemblea dei CP_3 delegati n. 5 del 30 settembre 2020 e n. 2 del 15 ottobre 2020), le somme incassate dall' , ai sensi CP_4
dell'art. 71 septies della Legge sul Diritto d'Autore, quantificate annualmente in sede di formulazione del bilancio, in base all'andamento dei costi di gestione, sono ripartite fra gli artisti esecutori aventi diritto, in base ai dati DFR forniti dalla SIAE,
“ proporzionalmente ai dati delle vendite dei supporti fonografici posti in commercio (per i contratti generali industria) o dei supporti fonografici stampati
( per i contratti opera per opera), nell'anno di riferimento, ovvero su analoghi dati ritenuti idonei a rappresentare correttamente le ipotesi di numero di copie effettuate per fonogramma, individuate dal
Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Consultivo Audio”.
Per adempiere ai propri doveri istituzionali il intermedia il cosiddetto “equo compenso”, CP_3
ovvero lo speciale compenso dovuto agli artisti ai sensi dell'art. 73. L. 22 Aprile 1941 n. 633, recante la
“Protezione del Diritto d'Autore e di altri Diritti connessi al suo esercizio” e la “copia privata”, una speciale remunerazione riconosciuta per Legge, ai sensi degli articoli 71 septies e 71 octies L. 633 1941
a varie categorie di soggetti, tra i quali sono inclusi gli artisti interpreti o esecutori.
Quest'ultima viene corrisposta primariamente alla S.I.A.E e, successivamente, da questa ripartita , con criteri forfettari previsti ex lege, fra le varie categorie di soggetti interessati, mediante soggetti intermediari che li rappresentano ( per gli artisti, A.F.I. per i produttori di fonogrammi;
A.N.I.C. A per i CP_3
produttori cinematografici ecc..).
Al fine di ripartire equamente i compensi agli artisti, il NU Imaie adotta criteri di ripartizione, contenuti in apposito Regolamento, allegato alla comparsa di risposta, che annette valore al numero di contrassegni rilasciati da S.I.A.E ex art. 181 bis l. 633/41
Ne consegue che tanto maggiore è il numero di contrassegni rilasciata da SIAE, in relazione ad un data registrazione musicale, tanto più è presumibile che la stessa sia stata diffusa o copiata.
I contrassegni (bollini) vengono rilasciati da S.I.A.E ai produttori di fonogrammi che chiedono l'autorizzazione alla fissazione di opere musicali in supporti, in numero corrispondente a quello dei fonogrammi che il produttore dichiara di voler stampare o porre in commercio.
Quanto la S.I.A.E incassa, al netto delle spese, è poi ripartito fra gli autori e gli editori musicali delle opere che saranno o che sono state già stampate dal produttore che ha ottenuto i contrassegni. E' il produttore di fonogrammi, che ha chiesto ed ottenuto i contrassegni S.I.A.E, a fornire ex lege, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 dl 15 Marzo 2017 n. 35 e 1 D.M MIBACT del 5 settembre 2018
n. 385 , al l'elenco degli artisti che hanno eseguito le opere fissate sul fonogramma. CP_3
L' , quindi, effettua i pagamenti nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al citato Regolamento, dai CP_4
quali non può prescindersi, con particolare riguardo alla vicenda oggetto di causa.
Rispetto a quest'ultima, infatti, il numero di contrassegni richiesti ( 130.000) è risultato abnorme rispetto alla probabile diffusione dei due cofanetti prodotti, né è stata provata in alcun modo la relativa stampa e commercializzazione, pur prescindendo dalle considerazioni svolte in ordine all'esecuzione e/ o interpretazione dei brani musicali, da parte degli attori, (ad eccezione- si ribadisce- del IG. ). Pt_2
Pertanto, escluso quest'ultimo, la condotta tenuta dagli incolpati si è rivelata elusiva delle disposizioni contenute nello Statuto del , nel Regolamento ripartizione compensi e nelle CP_3
disposizioni di Legge richiamate dalle delibere impugnate, nonché dei principi generali di correttezza e buona fede, previsti dal codice civile ed assurti a principi di rango costituzionale, per il tramite della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 Cost.
Ne deriva la legittimità delle delibere di esclusione del 11.05.2022 n. 11, a carico del IG. , n° 7, a carico della IG.ra n. 6, a carico del IG. e Parte_1 Parte_3 CP_2
n°9, a carico della IG.ra , sussistendo i gravi motivi di esclusione contemplati dall'art. 24 Controparte_1
del codice civile.
Segnatamente non è disconosciuto l'orientamento della Suprema Corte, fatto proprio dalla
Giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis, Tribunale Civile di Napoli n. 719 del 23 Gennaio 2023), secondo cui, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, il vaglio giurisdizionale, in ordine alla sussistenza dei gravi motivi di esclusione, di cui all'art. 24 c.c., si esprime attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva, tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato, in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie, e la radicalità della sanzione.
Tuttavia, proprio sulla base di un bilanciamento proporzionale tra i contrapposti interessi dell'associato e di quelli perseguiti dal la sanzione dell'esclusione, comminata attraverso le delibere CP_3
impugnate, appare oltremodo legittima e non censurabile, nei confronti degli attori, ad eccezione del IG.
, il quale risulta aver eseguito le opere in contestazione. Pt_2
Appare evidente, infatti, in disparte i profili penalistici della vicenda, che il tentativo di riscuotere compensi non dovuti, per la mancanza dei presupposti previsti ex lege, ai fini della corresponsione degli stessi, lede gli interessi dell'associazione, nonché il diritto degli artisti rispettosi delle regole al pagamento delle rispettive spettanze.
Ciò in quanto, secondo quanto sopra chiarito, la ripartizione dei compensi da parte dell' convenuto, CP_4 avviene annualmente, in sede di formulazione del bilancio, sulla base dell'andamento dei costi di gestione, “tra gli artisti esecutori aventi diritto”.
Pertanto, il tentativo di conseguire compensi non dovuti, nella misura in cui compromette il diritto di altri artisti, appare lesivo degli scopi dell'associazione ed è tale da integrare i gravi motivi di cui all'art. 24 c.c.
Né è ad obiettare l'insussistenza dei motivi di esclusione sul presupposto della lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Ed infatti gli esponenti ,malgrado le ripetute convocazioni inviate, si sono sempre rifiutati di presentarsi e di rispondere ai quesiti posti dalla Commissione Disciplinare istituita
“ad hoc”, trincerandosi dietro futili motivazioni, quali quella per cui sarebbe stato offensivo dover dimostrare di essere musicisti.
Acclarata, quindi, la legittimità delle delibere impugnate, conseguentemente, validi ed efficaci risultano i provvedimenti del Collegio dei Probiviri datati 29.07.2022 e comunicati il 01.08.2022, ad eccezione di quello comunicato al IG. ( alias . Parte_2 Persona_4
Al riguardo, giova precisare che la terzietà dei componenti del Collegio dei Probiviri è assicurata dal meccanismo di nomina degli stessi, previsto dall'art. 27 dello Statuto dell' , senza che vi sia stata CP_4
alcuna subordinazione dell'Organo ai “Dettami del Direttore Generale”.
L'autonomia, imparzialità ed indipendenza dell'Organo, del resto, non può risultare inficiata a fronte della asserita violazione di regole procedurali sulla trasmissione degli atti.
Quanto alla eccepita violazione del “criterio della individualità dei ricorsi”, il Collegio dei Probiviri non ha incardinato distinti procedimenti per evidenti ragioni di “economia processuale”, essendo gli addebiti mossi nei confronti degli attori di identico tenore.
Né vi è prova in atti della circostanza per cui sarebbe stato violato l'art. 26 dello Statuto dell'Istituto, in fase di escussione dei ricorrenti e Pt_3 Per_1 CP_2
In ragione del superiore percorso motivazionale meritevole di accoglimento risulta la sola domanda di annullamento della delibera di esclusione n. 12 del 11.05.2022, a carico del IG. ( alias e del conseguenziale provvedimento del Collegio dei Probiviri Parte_2 Persona_4
del 29.07.2022, comunicato in data 01.08.2022, essendo stato acclarato, in corso di causa che questi ha eseguito i brani musicali contenuti nei due cofanetti, alla chitarra ed essendo, quindi, l'unico titolare del diritto d'autore, ai sensi della Legge n. 633 /1941, nella misura in cui tale fonte normativa annette rilevanza all'aspetto esecutivo e interpretativo delle opere.
In relazione alla posizione del IG. , il dovrà provvedere, nel rispetto dei Parte_2 CP_3
criteri di trasparenza, equità e dei principi sopra richiamati, alla determinazione dell'equo compenso a favore dell'attore( profilo, peraltro, esulante dal thema decidendum).
Le spese di lite( inclusive di quelle inerenti l'incidente di natura cautelare) seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda, volta alla declaratoria della nullità od all' annullamento delle delibere del Consiglio di
Amministrazione del , di espulsione dei IGg. ri , CP_3 Parte_1 Parte_3 [...]
e nello specifico delle seguenti delibere: Delibera n. 11 del 11.05.2022, a CP_2 Controparte_1
carico del IG. ; Delibera n. 7 del 11.05.2022, a carico della IG.ra Parte_1 Parte_3
Delibera n. 6 a carico del IG. Delibera n. 9 del 11.05.2022 a carico della IG.ra CP_2 CP_1
; per l'effetto, respinge, altresì la domanda di annullamento dei provvedimenti del Collegio dei
[...]
Probiviri del 29.07.2022, comunicati in data 01.08.2022 ai IGg.ri , Parte_1 Parte_3 [...]
; CP_2 Controparte_1
Condanna i IGg.ri , e , in solido fra Parte_1 Parte_3 CP_2 Controparte_1
loro, a rifondere, in favore del , le spese del CP_3 Controparte_12
presente giudizio che si quantificano complessivamente in € 16.000,00, di cui € 2.500,00 quanto al segmento di natura cautelare e di cui ad € 13.500,00 quanto al giudizio di merito;
il tutto oltre rimborso forfettario, spese generali 15 %, compenso, cpa ed iva, come per legge.
Accoglie la domanda di annullamento della delibera n°12 dell'11/05/2022 a carico del IG. ( alias e del conseguenziale provvedimento Parte_2 Persona_4
del Collegio dei Probiviri comunicatogli in data 01/08/2022.
Condanna il a rifondere Controparte_13
in favore del IG. ( alias le spese di lite( ivi comprese quelle inerenti il Parte_2 Persona_4 segmento cautelare) che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali;
il tutto oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 24.06.2025
Il Giudice
Dott. IZ NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. IZ NZ, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n. 56973 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 18 Marzo 2025, vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (CF: , Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], 95014 Giarre (CT); , nato a [...] il 03.06. 1984 Parte_2
(CF: , ivi residente in [...], 89841 Filandari (VV); , C.F._2 Controparte_1
nata a [...] il [...] (CF: , ivi residente in [...]; C.F._3 CP_2
, nato a [...] il [...] (CF: ), ivi residente in [...]
[...] C.F._4 dei Tre IGnori 3, 00141 Roma (RM); , nata a [...] Parte_3 il 27.07.1967 ( CF: ), ivi residente in [...], 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT), tutti C.F._5
elettivamente domiciliati in Messina, Via Roma n. 9 isolato 25, presso lo studio dell'Avv. Manuela
AS (CF: , che li rappresenta e difende, giuste procure allegate all'atto di C.F._6
citazione; PEC: fax: 090/9215951. Email_1
ATTORI
E NUOVO IMAIE – NUOVO ISTITUTO MUTUALISTICO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ARTISTI INTERPRETI
ESECUTORI (CF: ), con sede in Roma, Via Parigi n. 11, in persona del rappresentante legale P.IVA_1
p.t. (di seguito “ ” ovvero lo “ ”), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Cappiello CP_3 CP_4
(CF: elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo studio a C.F._7
Roma, in Via San Sebastianello n. 6, come da delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PEC:
, FAX: 06.6793540 Email_2
CONVENUTO
Ruolo: Generale degli affari civili contenziosi
Materia: Persone giuridiche e diritto societario( Persone giuridiche)
Oggetto: Associazione- Comitato
Rito: NU Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 18 Marzo 2025 comparivano per parte attrice, in sostituzione dell'Avv. Manuela AS, l'Avv. Claudia Guerriero, e, per parte convenuta,
l'Avv. Gabriele Moreschini, in sostituzione dell'Avv. Raffaele Cappiello.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti introduttivi e successive memorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 23 c.c. e contestuale istanza di sospensione degli effetti
[. dei provvedimenti impugnati, gli attori indicati in epigrafe convenivano dinanzi all'intestato Tribunale
per l'impugnazione, previa sospensione anche inaudita altera parte, dei seguenti CP_3 provvedimenti:
1) delibera del CDA del 11 Maggio 2022, num. 11, relativa all'espulsione dell'associato ; Parte_1
2) delibera del CDA del 11 Maggio 2022 num. 12, relativa all'espulsione dell'associato ; Parte_2
3) delibera del CDA del 11 Maggio 2022 num. 9, relativa all'espulsione dell'associato ; Controparte_1 4) delibera del CDA del 11 Maggio 2022 num. 6, relativa all'espulsione dell'associato CP_2
5) delibera del CDA del 11 Maggio 2022, num. 7, relativa all'espulsione dell'associato Parte_3
nonché dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri del 29.07.2022, confermativi delle indicate delibere.
In via preliminare gli istanti eccepivano l'illegittimità delle delibere del Collegio dei Probiviri, confermative di quelle del CDA impugnate, per vizi inerenti al procedimento svoltosi dinanzi al predetto Collegio.
In particolare, ad opinare degli esponenti, erano stati violati:
a) Il principio di autonomia e terzietà, rispetto alle posizioni delle parti ed agli interessi tutelati;
b) il criterio di individualità dei ricorsi proposti innanzi al Collegio dei Probiviri;
c) il principio di cui all'art. 26 comma IV dello Statuto.
A sostegno delle contestate violazioni gli attori rilevavano che i ricorsi erano stati inoltrati dai medesimi non ad un indirizzo riservato al Collegio, ma alla PEC
, gestita dalla segreteria generica dell'Istituto, dalla quale la Email_3
documentazione era stata trasmessa ai singoli membri del Collegio.
Nei provvedimenti notificati in data 14.07.2022, inoltre, il Collegio aveva, di fatto, dichiarato di aver abdicato alla propria autonomia e imparzialità, nella misura in cui aveva comunicato di subordinare le proprie decisioni alle disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento , per la “Gestione dei compensi che presentano CP_3 CP_3
anomalie”.
Tali disposizioni, infatti, attribuivano al Direttore Generale dell'ente il potere di gestire l'andamento del procedimento disciplinare, con la conseguenza che il Collegio aveva violato il regolamento per il funzionamento del Collegio dei Probiviri, nella parte in cui dispone che il Collegio operi, applicando la disciplina dell'arbitrato.
I provvedimenti de quibus, inoltre, non erano stati notificati nelle forme di legge, ma comunicati al difensore degli istanti dal Presidente dell'Ente, Avv. Andrea Miccichè, ovvero dalla controparte, con PEC del 01.08.2022, con la quale erano stati rigettati i ricorsi proposti. Tanto era sufficiente, ad argomentare degli esponenti, per pervenire alla declaratoria della illegittimità del procedimento collegiale ed alla conseguente invalidità del provvedimento di definizione dell'impugnativa.
Rispetto alle ulteriori irregolarità procedurali rilevate gli attori evidenziavano che,
a fronte della proposizione di singoli ricorsi, Il Collegio avrebbe dovuto incardinare altrettanti procedimenti o, quantomeno, adottare un preliminare provvedimento di riunione, con conseguente violazione del criterio di individualità dei ricorsi proposti innanzi al Collegio dei Probiviri.
Da ultimo era stato disatteso il principio di cui all'art. 26, comma IV, dello Statuto, di astensione dei membri del Collegio dall'esprimere, sia verbalmente che per iscritto, giudizi e/o pareri, relativi a fatti o circostanze, oggetto di esame, per avere il Collegio reso battute sarcastiche sulla persona della IG.ra
[...]
( soggetto estraneo al presente procedimento), nonché per aver espresso Per_1
pareri offensivi sia sulla medesima persona, sia su alcuni comportamenti degli istanti stessi.
Nel merito gli esponenti deducevano l'inesistenza dei gravi motivi determinanti l'esclusione, nonchè l'erroneità e la pretestuosità degli accertamenti, svolti in sede di procedimento disciplinare.
Segnatamente, ad argomentare degli attori, l'art. 9 dello statuto del NU Imaie, richiamato (comma 1, lett. b) art. 9)) unitamente all'art. 24 del codice civile, dalle delibere di esclusione impugnate, subordinava l'ipotesi di interruzione del vincolo associativo per esclusione alla sussistenza dei gravi motivi, senza, tuttavia, elencare e/o individuare, ancorchè per esemplificazione, gli stessi, rimettendo, di fatto, la relativa valutazione al giudice, in caso di impugnativa della delibera assembleare.
Nel caso in esame il provvedimento espulsivo era stato spropositato, in relazione agli addebiti mossi ad essi istanti che, in realtà, non avevano compiuto alcun atto contrario agli interessi dell'associazione e dei terzi, né leso la credibilità ed onorabilità dell'associazione.
La vicenda oggetto di causa aveva, infatti, avuto origine, nell'anno 2017, quando la , dovendo smaltire un importante Controparte_5
residuo di magazzino, in vista della programmata cessazione dell'attività, aveva incaricato la IG.ra
[...]
della di Messina di realizzare un prodotto fonografico. Per_1 CP_6 La IG.ra aveva suggerito al IG. a realizzazione di una raccolta di brani di “studi” Per_1 CP_5
per chitarra classica, che non avrebbe richiesto elevati costi di produzione.
Il progetto era risultato gradito al IG. così, tra il 2017 e il 2018, su incarico della IG.ra e CP_5 Per_1
Contr su mandato di erano stati realizzati dagli esponenti e posti in commercio due cofanetti contenenti 4
CD per ognuno, con registrazioni di numerose tracce (brevi brani semplici da studio) di chitarra classica.
I due cofanetti erano identificati come: “ L'altro Ottocento” e “L'Ottocento alla chitarra” ed erano stati posti in vendita sia sui siti raggiungibili on line (sito Amazon e sito della ), sia con CP_6
distribuzione tradizionale.
Contr
I cofanetti realizzati e commercializzati, secondo le intenzioni della avrebbero dovuto smaltire l'intero magazzino e, per tale motivo, erano stati chiesti alla SIAE i relativi contrassegni di licenza (bollini
SIAE) ed in particolare 100.000 contrassegni per il cofanetto “L'Ottocento alla chitarra” e 30.000,00 contrassegni per il cofanetto
“L'altro Ottocento”.
Tuttavia, gli uffici dell'istituto convenuto, nel predisporre il pagamento dei diritti connessi e, in particolare, la ripartizione dei diritti di copia privata, ovvero l' “equo compenso” previsto dall'art. 71 septies Legge sul diritto d'Autore, si erano avveduti del fatto che i compensi spettanti ai vari artisti, esecutori dei brani contenuti nei predetti cofanetti, apparivano “spropositati”.
Tale anomalia non era stata ravvisata tanto nella misura elevata del compenso, quanto nella circostanza che lo stesso sarebbe stato percepito da artisti non meritevoli, perché non noti.
Secondo la ricostruzione della vicenda operata dagli attori, al fine di impedire che artisti non noti potessero guadagnare come altri più famosi (es. era nato Persona_2 il Regolamento Gestione Compensi che presentano anomalie.
Quest'ultimo, infatti, approvato e pubblicato in data 28 aprile 2021, a dire degli istanti, non avrebbe potuto applicarsi alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto le asserite anomalie, cui si riferiva il regolamento, erano state oggetto di accertamento e di verifica prima
( nel 2018) della sua approvazione, da parte dell'assemblea e della relativa pubblicazione.
Il regolamento, in particolare la previsione di cui all'art. 2 dello stesso, aveva creato un organismo investigativo “ad hoc” (art. 7: la commissione disciplinare) ed un meccanismo sanzionatorio
(art. 8: Sanzioni disciplinari), per fatti non previsti dallo Statuto. Ne conseguiva, secondo gli esponenti, l'inutilizzabilità di quanto era stato oggetto di accertamento e di decisione del procedimento disciplinare.
La Commissione Disciplinare, insediata il 9 Febbraio 2022, in data 28 febbraio 2022, aveva inviato a tutti gli attori una lettera di convocazione per un'audizione e la richiesta di fornitura di una serie di informazioni e di dati.
Tale comunicazione aveva provocato negli istanti un legittimo risentimento, non soltanto perché venivano loro richieste notizie di cui gli stessi non erano a conoscenza, ma anche perchè veniva loro domandato di esibirsi.
Nonostante le rimostranze effettuate dagli esponenti con le varie lettere di risposta all'invito, la
Commissione aveva provveduto a conferire incarico ad un professionista, il Dott. di redigere un parere pro veritate di fonica forense, sul quale sarebbe stata strutturata la Per_3
relazione finale adottata dal CDA;
tanto al fine di legittimare la espulsione degli attori dalla compagine associativa dell' . CP_4
Segnatamente il Dott. aveva ritenuto che i brani eseguiti e presenti nei CD fossero stati realizzati Per_3
da un unico artista, ovvero il chitarrista (pseudonimo Persona_4
del IG. ), deducendo ciò dal respiro e dallo stesso tocco presente Parte_2 nelle tracce allo stesso attribuite.
La relazione, quindi, concludeva a carico degli istanti per la generica violazione del dovere di correttezza etica, ovvero del Codice Etico, ipotizzando una loro responsabilità per il solo fatto di non aver collaborato attivamente con l' , non avendo fornito i chiarimenti necessari richiesti. CP_4
A tale illegittima relazione si era richiamato il CDA nell'adozione delle delibere di esclusione, con un rinvio integrale al suo contenuto.
Pertanto, l'illegittimità della relazione si riverberava sulle delibere stesse.
Le delibere impugnate dagli esponenti si fondavano, quindi, sulla presunta violazione di un principio contenuto nel Codice etico, desunta indirettamente sul presupposto della mancata collaborazione degli stessi, durante la fase di accertamento, ovvero durante il procedimento disciplinare e nell' “aver ostacolato con la propria condotta il corretto funzionamento dell'istituto ed il perseguimento degli scopi statutari”.
A tale determinazione, il CDA dapprima ed il Collegio dei Probiviri poi erano pervenuti sulla scorta della valutazione di tre elementi: 1) l'aspetto artistico e produttivo (ovvero l'esame del contenuto musicale dei supporti fonografici contestati e le dinamiche produttive musicali, cioè le esecuzioni delle performances dei musicisti, che avevano eseguito le opere registrate);
2) l'aspetto strettamente commerciale distributivo dei prodotti fonografici oggetto di contestazione;
3) l'aspetto più strettamente investigativo.
In ordine al primo profilo, secondo gli attori, gli stessi avrebbero creato dei brani musicali strumentali, quali Pe artisti interpreti esecutori (acronimo ), con conseguente loro diritto a percepire i diritti SIAE.
Sotto l'aspetto commerciale e distributivo, la duplicazione, diffusione, commercializzazione, promozione Pe del prodotto fonografico, essendo attività specifiche dell'impresa discografica, non riguardava l' , ad eccezione dell'ipotesi in cui l'artista fosse destinatario, per previsione contrattuale, di proventi derivanti dal gettito commerciale (Royalties). Ad ogni modo, i prodotti fonografici realizzati dagli istanti sarebbero stati commercializzati, ancorchè non nei canali tradizionali e della grande distribuzione, bensì attraverso canali alternativi con caratterizzazione locale. In particolare, una volta raccolte tutte le registrazioni Contr commissionate ai vari artisti, tra cui gli attori, la aveva realizzato i relativi master ed aveva avviato il procedimento di duplicazione, utilizzando le scorte dei CD presenti in magazzino;
trattandosi, tuttavia, di una duplicazione e non di stampa con masterglass, si sarebbe verificato un ampio scarto, per errori, durante le fasi di duplicazione. Pertanto, in luogo delle 130 mila copie previste, erano stati realizzati complessivamente 59.500,00 cofanetti. Tali copie erano state affidate in conto vendita alle seguenti Controparte_ aziende: , , CP_7 Controparte_8 Controparte_10
Quanto, infine, all'aspetto investigativo, il procedimento disciplinare attivato dalla Commissione era illegittimo, caratterizzato da omessi accertamenti, abuso di potere e false dichiarazioni.
Tanto premesso, gli istanti rassegnavano le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta così giudicare: In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art. 23, III comma cod. civ., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti del Collegio dei Probiviri del in data 29.07.2022 e comunicati il CP_3
successivo 1.08.2022 e conseguentemente sospendere, ai sensi dell'art. 23, III comma, Cod. Civ., anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva delle delibere del consiglio d'amministrazione con le quali ha espulso gli attuali attori e nello specifico: Delibera num. 11 del 11/05/2022 a carico del sig. Parte_1
; delibera num. 7 del 11/05/2022 a carico della signora delibera n. 6 del
[...] Parte_3
11/05/2022 a carico del IG. delibera n. 12 del 11/05/2022 a carico del IG. ; CP_2 Parte_2 delibera n. 9 del 11/05/ 2022 a carico della IGnora;
emettere ogni altro Controparte_1
provvedimento sempre a carattere cautelare e provvisorio ritenuto idoneo e necessario ed atto a ripristinare lo status quo ante degli attori ivi compreso l'obbligo dell'immediato reintegro nello status di associato. Nel merito: 1) accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti l'illegittimità e l'invalidità e conseguentemente dichiarare nullo o annullare i provvedimenti del Collegio dei Probiviri datati 29.07.2022
e comunicati in data 01.08.2022. 2) accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti l'illegittimità e l'invalidità
e conseguentemente dichiarare nullo o annullare le Delibere del Consiglio di Amministrazione del CP_3
con le quali sono stati espulsi gli attori e nello specifico le seguenti delibere: delibera num. 11
[...]
dell'11/05/2022 a carico del IG. ; delibera num. 7 dell'11/05/2022 a carico della IGnora Parte_1
delibera n. 6 dell'11/05/2022 a carico del IG. delibera n. 12 Parte_3 CP_2 dell'11/05/2022 a carico del IG;
delibera n. 9 dell'11/05/2022 a carico della signora Parte_2
; con contestuale ed immediata riammissione dei ricorrenti all'interno dell'Istituto Controparte_1
NU Imaie. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Con riserva di
contro
-dedurre alle istanze avverse e di articolare i mezzi istruttori ritenuti necessari nei termini di legge. Fatto salvo ogni diritto”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_3
conclusioni:
“voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande, anche cautelari, formulate da controparti e, per gli effetti, rigettarle. Con vittoria di spese di liti ed onorari di cui al presente giudizio.”
A fondamento delle spiegate domande parte convenuta deduceva che:
in occasione della ripartizione dei diritti avvenuta negli anni 2020-2021, il Direttore Generale dell'Istituto, nello svolgimento delle proprie mansioni, aveva verificato la sussistenza di rilevanti anomalie, tali da indurre a ritenere che fosse stato posto in essere un tentativo “fraudolento o truffaldino”, teso a far incassare compensi a colui che non ne avesse avuto diritto.
Preso atto di tali circostanze, per la prima volta verificatesi nella storia dell'istituto, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato ( in data 7 Aprile 2021 ad opera del Consiglio di Amministrazione e il 3 Maggio 2021 a cura dell'Assemblea dei Delegati) il regolamento “Gestione compensi che presentano anomalie – procedimenti disciplinari” (di seguito anche solo il “Regolamento anomalie”).
L'adozione del regolamento aveva risposto all'esigenza di prevedere un procedimento, imperniato sul pieno rispetto del principio del contraddittorio, tale da offrire un'effettiva garanzia per i diritti degli associati e prevedere tempi certi, per la conclusione dell'accertamento e l'eventuale pagamento del compenso ai legittimi aventi diritto.
Sulla base delle verifiche effettuate dal Direttore Generale dell'Istituto e dell'istruttoria compiuta dalla
Commissione Disciplinare, nominata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento anomalie, era emerso che, nel corso delle operazioni di ripartizione dei compensi effettuate nel mese di maggio 2021 (relative all'anno
2018), era stata riscontrata la sussistenza di alcuni flussi anomali di compensi, derivanti dal rilascio di Contrassegni S.I.A.E. dei prodotti fonografici.
In particolare, per entrambi i cofanetti realizzati nel corso del 2018 dalla CP_5 Controparte_5
, era stata richiesta alla SIAE la cifra abnorme di 130.000 contrassegni destinati alla vendita (€
[...]
100.000 per il cofanetto “L'Ottocento alla chitarra” e 30.000 per il cofanetto “L'Altro 800”).
Segnatamente le anomalie riscontrate erano le seguenti:
assenza di informazioni univoche e concordanti in ordine al nominativo degli artisti che avevano reso le esecuzioni per la registrazione dei singoli brani;
il fatto che gli associati, formalmente coinvolti, risultassero tutti, per l'anno 2018, destinatari di compensi superiori a quelli dai medesimi percepiti nelle annualità precedenti e senza che tale incremento corrispondesse ad una accresciuta notorietà;
la non concordanza delle evidenze documentali acquisite, relativamente al processo produttivo dei due cofanetti e l'assenza dei due cofanetti sulle piattaforme e.commerce di uso comune.
Svolta un'accurata fase di indagini la Commissione Disciplinare aveva concluso affermando che l'operazione in oggetto risultava realizzata in danno dell' e degli altri artisti associati e/o mandanti di CP_4
quest'ultimo, poichè volta a direzionare flussi di compensi non dovuti verso artisti che non li avevano, in realtà, maturati, stante la non verificabile effettiva produzione e circolazione dei supporti fisici.
Il Consiglio di Amministrazione dell' , quindi, aveva provveduto a convocare CP_4 tutti gli associati coinvolti al fine di consentire agli stessi di fornire chiarimenti richiedendo al perito fonico forense, Dott. un ulteriore opinamento volto Persona_6
“all'analisi e alla comparazione delle n. 405 tracce audio, nella ricerca di eventuali elementi sonori comuni, che possano evidenziare o escludere un'eventuale similitudine di compatibilità tra le stesse”.
Tuttavia non si era presentato alcuno degli incolpati palesando una condotta contraria ai doveri di buona fede e di correttezza gravanti sugli associati. Con parere pro veritate del 6 Maggio 2022 il Dott. aveva affermato che tutti i brani contenuti nel Per_3
cofanetto “L'Ottocento alla chitarra” risultavano appartenenti ad unico chitarrista, il IG. e che, Persona_4 con riferimento al cofanetto “L'altro Ottocento”, era esclusa l'esecuzione svolta da 13 artisti chitarristi differenti nelle 405 tracce audio, oggetto del parere, con alta probabilità di corrispondenza attribuibile al solo chitarrista, IG. Persona_4
Sulla base delle risultanze emerse, all'esito del procedimento ispettivo, il Consiglio di Amministrazione dell' , con le delibere di esclusione, aveva ravvisato, ai sensi dell'art. 24 c.c., la CP_4
sussistenza di reiterate violazioni dei principi e degli obblighi posti a carico degli associati, dallo Statuto, dai regolamenti, dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottati dall'istituto, nonché dalle disposizioni di legge in materia di Diritto d'Autore e Diritti Connessi, di cui alla Legge n. 633/41 e al Decreto Legislativo n.
35/17. Pertanto era stata disposta l'immediata decadenza dalle cariche e dalle funzioni ricoperte dalle controparti all'interno dell'Assemblea Generale del NU e la cancellazione delle stesse dal Libro CP_3
soci del NU . CP_3
Con provvedimenti resi in data 11 Maggio 2022, il Collegio dei Probiviri aveva respinto i ricorsi proposti (ex art. 9, comma 1, lett. b) dello Statuto del NU e art. 9 del Regolamento CP_3
“Gestione compensi che presentano anomalie”) avverso le delibere di esclusione, per i seguenti motivi:
1) la mancata collaborazione degli artisti era consistita:
a) nel non aver mai accettato i numerosi inviti a confrontarsi, presentandosi davanti alla
Commissione, in merito alla realizzazione dei prodotti fonografici oggetto di verifica ed all'effettiva ascrivibilità ai medesimi delle registrazioni ivi contenute;
nel non aver fornito prove o evidenze specifiche, in merito ai brani musicali asseritamente interpretati. Tale comportamento aveva danneggiato gli altri artisti rappresentati dal in violazione del principio imposto dal Codice Etico, che vietava CP_3
all'associato e/o avente diritto di far valere la propria qualifica a danno di un altro associato o avente diritto, vulnerando il principio di equità e di uguaglianza rispetto agli altri artisti.
b) nel non aver gli incolpati fornito elementi idonei a confermare che avessero effettivamente eseguito i brani musicali, in riferimento ai fonogrammi oggetto di verifica.
Invero le dichiarazioni degli incolpati di aver realizzato le registrazioni utilizzando uno dei virtual instrument, erano in contraddizione con le dichiarazioni rese dal Segretario del Collegio esperto musicista, secondo cui il suono Persona_7 di uno strumento ricreato tramite tali programmi sarebbe stato differente e ben distinguibile, da un orecchio allenato, da quello di uno strumento vero.
2) Inesistenza di qualsivoglia violazione del diritto di difesa e/o del principio del contraddittorio, atteso che sia la Commissione disciplinare che l'Istituto avevano convocato reiteratamente gli incolpati, i quali si erano manifestati non disponibili a partecipare agli incontri e/o a fornire chiarimenti utili, palesando toni irrispettosi, nei confronti del Consiglio d'Amministrazione e della Commissione Disciplinare.
3) Insussistenza della esimente del mancato coinvolgimento del IG. ( titolare CP_5
della cessata ditta individuale e legale rappresentante della sciolta MAP Edition
RL ) che avrebbe reso illegittima la delibera impugnata e, dall'altro, infondatezza dell'assunto della condotta illecita illecito del Consiglio di Amministrazione per non aver riconosciuto e liquidato le somme spettanti e corrisposte dalle collecting (AFI e
. C.F._8
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, infatti, sarebbe stato sufficiente agli incolpati confermare e provare la quantità e la tipologia delle esecuzioni rese, al fine di sbloccare la corresponsione dei compensi, ma ciò non era avvenuto, né durante l'analisi della Commissione Disciplinare, né dinanzi al Consiglio d'Amministrazione, né, infine, davanti al Collegio dei Probiviri.
Secondo la ricostruzione della vicenda operata dall' , quindi, le censure mosse CP_4
avverso i provvedimenti di esclusione del Collegio dei Probiviri erano prive di fondamento in quanto:
i) la terzietà e la imparzialità dei componenti del Collegio risultava assicurata dal meccanismo di nomina degli stessi, previsto dall'art. 27 dello Statuto dell' ; CP_4
non sarebbe stato ravvisabile alcun vulnus all'autonomia del Collegio, rispetto al CDA sul rilievo che gli atti sarebbero stati inviati sulla PEC dell' CP_4
ed il provvedimento sarebbe stato comunicato tramite la segreteria di presidenza;
ii)
l'asserita violazione del “criterio di individualità dei ricorsi” era giustificata da ragioni di economia processuale;
iii) l'asserita violazione dell'art. 26 dello Statuto dell' era pretestuosa. CP_4
Analogamente infondati risultavano i motivi di impugnativa svolti dagli incolpati avverso le delibere di esclusione atteso che:
1) non vi era stata mancata collaborazione durante la fase istruttoria;
2) i brani contenuti nei prodotti fonografici non erano stati effettivamente eseguiti dagli incolpati;
3) il procedimento istruttorio posto in esser dal Consiglio di amministrazione dell' era stato regolare. CP_4
In particolare, con riferimento al profilo da ultimo enunciato, l' aveva rilevato CP_4
come il Consiglio d'amministrazione avesse posto in essere plurimi ed articolati procedimenti di verifica, istituendo un organismo ad hoc, la Commissione disciplinare ed improntando la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio.
Per contro gli incolpati si erano colpevolmente sottratti a qualsiasi confronto, limitandosi a comunicare che sarebbe stato “artisticamente svilente dovere dimostrare di essere musicisti”.
Per i medesimi motivi doveva essere disattesa la richiesta cautelare di sospensiva, per assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Successivamente alla costituzione delle parti, in data 13 febbraio 2023, a seguito di differimento disposto con provvedimento del 3 Ottobre 2022, si teneva la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 cpc, comma 6.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza di cui all'art. 184 cpc del 3 luglio 2023, il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie, formulate da parti attrici.
Quindi, con provvedimento del 4 luglio 2023, a scioglimento della richiamata riserva, ritenendo la causa sufficientemente istruita su base documentale e non ravvisando la necessità di un supplemento di istruttoria orale, rigettava la prova testimoniale articolata da parte attrice e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18 Marzo 2025 ore 9.30, in esito alla quale concedeva i termini di cui all'art. 190 cpc.
Parallelamente al presente giudizio di merito, gli attori promuovevano un sub procedimento cautelare, annotato al NRG: 56973- 1 per l'anno 2022, con istanza ex art. 23 c.c. del 16 febbraio 2023, richiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva delle delibere impugnate e, conseguentemente, il reintegro degli impugnanti nello status di associato. Svoltesi, in data 14 marzo 2023 e 3 aprile 2023, le relative udienze ed a seguito del deposito di memorie autorizzate, da parte dei ricorrenti e di memorie di replica, da parte dell' , con provvedimento del 26 Aprile 2023, il Giudice adito rigettava le CP_4
istanze cautelari, per difetto del periculum in mora.
Quest'ultimo, secondo i ricorrenti, sarebbe consistito nel pregiudizio patito per non avere accesso all'area riservata e nel non poter richiedere il diritto artisti, la cui produzione non si sarebbe mai arrestata, non potendo, conseguentemente, percepire le spettanze dell'anno 2020.
Nel provvedimento di reiezione il Giudice chiariva che i compensi maturati prima dell'adozione delle delibere impugnate esulavano dall'oggetto del contendere, potendo essere richiesti e, ove non pagati stragiudizialmente dall' , essere CP_4
azionati nelle sedi competenti.
Quanto ai compensi oggetto di indagine, invece, ove effettivamente spettanti, questi avrebbero potuto essere ottenuti all'esito della rimozione, nell'ambito del giudizio di merito, dei provvedimenti di natura disciplinare.
Analoghi provvedimenti erano stati, peraltro, adottati da codesto Tribunale, negli omologhi giudizi, attivati da ulteriori associati, per i medesimi fatti (Trib. Roma, Sez.
XVI, NRG: 7641-1/2022, G.I. Dott.ssa , con ordinanza di rigetto confermata in Per_8
sede di reclamo, NRG: 32812/2023 e Trib. Roma, Sez. XVI, NRG: 16380-2/2023, G.I.
Dott. ). Nell'ambito di un altro giudizio, dinanzi a codesto Tribunale (Sez. XVII, Per_9
NRG: 23413/2022, G.I. Dott.ssa Centofanti), attivato dagli attori per ottenere il pagamento dei compensi ad essi asseritamente spettanti, gli stessi avevano, peraltro, dichiarato: “che effettivamente all'interno dei supporti commercializzati non vi siano le registrazioni degli odierni attori ma solo le registrazioni del IG. ”, Parte_2
così manifestando il venir meno dell'interesse ad agire in giudizio, circostanza confermata nel corso del presente procedimento, all'ultima udienza, tenutasi il 3 aprile 2023 e nella depositata memoria autorizzata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che la domanda attorea meriti accoglimento limitatamente alla posizione del IG. ( alias , per il seguente ordine di ragioni: Parte_2 Persona_4
occorre muovere dalle motivazioni di esclusione degli incolpati dall'assemblea generale del NU , contenute nelle delibere di esclusione del CDA dell'Istituto (N. 11, 12, 9,6,7 del CP_3
11.05.2022).
Segnatamente, con le predette delibere, il Consiglio di Amministrazione dell' ha ravvisato CP_4
la sussistenza di gravi motivi, rilevanti agli effetti di cui all'art. 24 c.c., nelle circostanze emerse e nei comportamenti tenuti dagli istanti, ovvero nelle reiterate violazioni dei principi e degli specifici obblighi, previsti a carico degli associati dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice
Etico e dal Modello Organizzativo adottati dall'Istituto, nonché dalle disposizioni di legge in materia di
Diritto d'Autore e Diritti connessi di cui alla Legge n. 633/41 e al Decreto Legislativo n. 35/17.
Quanto alle circostanze emerse mette conto operare riferimento alla ripartizione dei compensi per copia privata audio dell'anno di competenza 2018, avvenuta in data 31 Maggio 2020 e
31 Maggio 2021: in sede di ripartizione dei predetti compensi, infatti, i due cofanetti, composti ciascuno da
4 CD, riportanti il titolo di “L'Ottocento alla chitarra”
e “L'altro Ottocento”, rispettivamente prodotti da e da Controparte_11 [...]
ditta individuale di presentavano le seguenti anomalie: Controparte_5 CP_5
a) un incremento medio del 2074 % sullo storico dei compensi attribuiti agli artisti, esclusivamente connesso alla pubblicazione di due cofanetti/album prodotti da , in Controparte_5
assenza di riscontrate circostanze note, quali la notoria pubblica diffusione di brani, che nell'anno di competenza abbiano avuto un notevole successo di mercato;
b) dichiarazioni discordanti, contraddittorie ed anche modificate nel corso del tempo, rispetto al cast artistico che aveva effettuato l'esecuzione dei fonogrammi, contenuti nei due cofanetti;
c) una tiratura di stampa particolarmente elevata, congiuntamente all'inesistenza di alcuna pubblica esecuzione rendicontata dalle registrazioni contenute nei due cofanetti. Dalle verifiche svolte dall'Istituto, è emerso, infatti, che gli attori hanno tentato di riscuotere somme, pari complessivamente ad € 118.023,74, delle quali:
€ 13.723, 75, in favore del sig. CP_2 € 27.808,42 in favore del IG. ; Pt_1
€ 9.464,66 in favore della IG. ra;
Per_1
€ 60.401,65 in favore del IG. ; Pt_2
€ 6.625,26 in favore della IG. ra Pt_3
I predetti compensi, invero, sono stati richiesti illegittimamente dagli attori, ad eccezione del IG. Parte_2
, in danno degli altri artisti associati dell' sì da compromettere il corretto funzionamento
[...] CP_4
dell'associazione e il perseguimento dei suoi scopi statutari, nel rispetto della legislazione vigente.
A tale conclusione è dato pervenire anche prescindendo dalle risultanze emerse nel procedimento di verifica, avviato dalla Commissione Disciplinare istituita a mente del Regolamento “Gestione Compensi che presentano anomalie”.
In ordine a tale profilo, irrilevante, per vero, risulta l'eccezione, sollevata dagli esponenti, di inapplicabilità del predetto regolamento, approvato e pubblicato il 28 Aprile 2021, ai fatti oggetto del presente giudizio, avvenuti precedentemente, ovvero nell'anno 2018.
Pur accogliendo siffatta eccezione, stante il principio di inapplicabilità in via retroattiva della normativa sopravvenuta, assorbente risulta il rilievo secondo cui la condotta degli incolpati, ad eccezione di quella del IG. , è risultata elusiva delle disposizioni normative e Parte_2 regolamentari richiamate nelle delibere di esclusione impugnate. Al riguardo giova osservare che la documentazione prodotta, in sede di istruttoria, nell'ambito del presente giudizio e le dichiarazioni rese in tale sede dagli attori non hanno comprovato la sussistenza del loro diritto (ad eccezione del IG. Parte_2
) al rilascio di contrassegni S.I.A.E dei Prodotti Fonografici prodotti dalla
[...] Controparte_5
, nel corso dell'anno 2018, per i quali era stata chiesta alla SIAE la cifra di 130.000 contrassegni
[...]
( 100.000 per il cofanetto “L'Ottocento alla chitarra” e 30.000 per il cofanetto “L'altro Ottocento”).
Come noto il contrassegno SIAE (“bollino” SIAE) è uno strumento di autenticazione e di garanzia dei supporti contenenti opere protette dal diritto d'autore, attraverso il quale il consumatore può distinguere il prodotto legittimo da quello contraffatto ed individuare colui che lo produca o lo commercializzi.
Fino al 15 novembre 2024 i produttori di supporti, contenenti opere o parti di opere protette dal diritto d'autore e destinati al commercio, o ceduti con scopo di lucro, sono stati tenuti a richiedere i contrassegni dalla Legge sul diritto d'autore. Per effetto di una modifica dell'art. 181 bis della Legge n. 633 del 1941, attuata con la Legge 14 Novembre
2024, n. 166, ovvero successivamente ai fatti oggetto di scrutinio, tale obbligo è stato trasformato in facoltà.
A far data dalla entrata in vigore della novella legislativa, quindi, solo su richiesta del produttore, SIAE rilascia i bollini da appostare sui supporti, mediante il cosiddetto “servizio di vidimazione”.
Di contro il presupposto per il rilascio di contrassegni SIAE, alla data di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, era rappresentato dalla esistenza del diritto d'autore del richiedente.
Ai sensi degli articoli da 5 a 8 della Legge n. 633 del 1941, richiamata nelle delibere di esclusione oggetto d'impugnativa, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla
“creazione” dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. E' considerato autore dell'opera collettiva colui che organizzi e diriga la creazione dell'opera stessa.
E' ritenuto autore delle realizzazioni l'elaboratore nei limiti del proprio compito.
E', altresì, reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi in essa sia indicato tale nelle forme d'uso, ovvero sia annunciato tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa.
A fronte del contenuto del diritto d'autore, come definito, è possibile ritenere che lo stesso sussista anche nell'ipotesi in cui l'artista non abbia creato l'opera musicale, -al pari del caso oggetto di indagine- limitandosi ad interpretare ed eseguire brani prodotti da terzi, quale “artista interprete esecutore” (AIE), di modo che l'aspetto artistico produttivo non vale necessariamente a connotare il diritto d'autore.
Quest'ultimo, tuttavia, non può essere svincolato dall'interpretazione e /o dall'esecuzione dell'opera, ancorchè creata da terzi.
Orbene, secondo quanto dichiarato dagli istanti gli stessi avrebbero eseguito i pezzi di chitarra classica utilizzando elettronicamente i relativi suoni campionati con una consolle workstation, tecnologia midi e sample wave, mentre il IG. (alias avrebbe suonato la chitarra classica. Pt_2 Persona_4
Della esecuzione delle registrazioni musicali attraverso “virtual instrument”, tuttavia, non vi è prova agli atti del giudizio.
Tanto pur prescindendo dalla perizia del dott. per il quale, in riferimento Per_3
al cofanetto “L'Ottocento alla chitarra”, tutti i brani risultano appartenenti ad un unico artista, e Persona_4
che, riguardo al cofanetto “l'altro Ottocento”: “si evidenzia in termini di media e alta probabilità la corrispondenza attribuibile al solo chitarrista indicato nei cofanetti come non vi è, in atti, la prova che gli attori, ad eccezione Persona_4 del IG. ( abbiano eseguito e/ o interpretato i brani musicali, in relazione ai quali sono Pt_2 Persona_4 stati richiesti i contrassegni SIAE.
Ne deriva che, pur non tenendo conto delle risultanze del procedimento disciplinare, avviato dal CDA dell' , sulla base del Regolamento Gestione compensi che presentano anomalie, gli istanti (ad CP_3
esclusione del IG ) non hanno provato Pt_2
la titolarità del diritto d'autore, che si sostanzia, ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate (L. 633 del 1941) nell'esecuzione e/o nell'interpretazione dell'opera.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo non vi è, in atti, né è stata resa nel corso del richiamato procedimento disciplinare, la prova (fattura o documento contabile) della commercializzazione e della stampa dei prodotti fonografici, in corrispondenza delle quali l' CP_4
convenuto ripartisce agli artisti i compensi che intermedia.
Inoltre, nel corso del processo è emerso che:
le registrazioni musicali contenute nei fonogrammi non hanno avuto una diffusione radiofonica o televisiva;
tali fonogrammi non sono stati distribuiti presso i negozi per le vendite, né presso i Conservatori musicali, diffusi nel territorio nazionale, né messi al macero ( dovendosi, diversamente, avviare la procedura prevista ex Lege D.R. 10 novembre 1997 n. 441 e DPCM del 23 febbraio 2009 n. 31, di comunicazione alla Guardia di finanza e alla SIAE.) Conseguentemente la pretesa di compenso avanzata dagli esponenti, eccezion fatta per la posizione del IG. , risulta contraria Pt_2
non soltanto alle disposizioni di Legge sul diritto d'Autore, ma anche allo Statuto, ai Regolamenti, al Codice Etico e al Modello Organizzativo adottati dall'Istituto.
Al riguardo, giova precisare che, ai sensi dell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 35 del 2017, gli Amministratori del NU adempiono ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto con la CP_3
diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, gestendo le attività nel rispetto dei principi di sana e prudente amministrazione, delle procedure amministrative e contabili, nonché dei meccanismi di controllo interno, previsti dallo Statuto.
L'oggetto prevalente dell'attività del NU Imaie, ai sensi degli articoli 1 e 6 dello Statuto, è rappresentato dall'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla Legge sul Diritto d'Autore, con “attività improntata a criteri di efficienza e trasparenza”.
Sulla scorta del Regolamento di ripartizione di , (adottato con delibere dell'assemblea dei CP_3 delegati n. 5 del 30 settembre 2020 e n. 2 del 15 ottobre 2020), le somme incassate dall' , ai sensi CP_4
dell'art. 71 septies della Legge sul Diritto d'Autore, quantificate annualmente in sede di formulazione del bilancio, in base all'andamento dei costi di gestione, sono ripartite fra gli artisti esecutori aventi diritto, in base ai dati DFR forniti dalla SIAE,
“ proporzionalmente ai dati delle vendite dei supporti fonografici posti in commercio (per i contratti generali industria) o dei supporti fonografici stampati
( per i contratti opera per opera), nell'anno di riferimento, ovvero su analoghi dati ritenuti idonei a rappresentare correttamente le ipotesi di numero di copie effettuate per fonogramma, individuate dal
Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Consultivo Audio”.
Per adempiere ai propri doveri istituzionali il intermedia il cosiddetto “equo compenso”, CP_3
ovvero lo speciale compenso dovuto agli artisti ai sensi dell'art. 73. L. 22 Aprile 1941 n. 633, recante la
“Protezione del Diritto d'Autore e di altri Diritti connessi al suo esercizio” e la “copia privata”, una speciale remunerazione riconosciuta per Legge, ai sensi degli articoli 71 septies e 71 octies L. 633 1941
a varie categorie di soggetti, tra i quali sono inclusi gli artisti interpreti o esecutori.
Quest'ultima viene corrisposta primariamente alla S.I.A.E e, successivamente, da questa ripartita , con criteri forfettari previsti ex lege, fra le varie categorie di soggetti interessati, mediante soggetti intermediari che li rappresentano ( per gli artisti, A.F.I. per i produttori di fonogrammi;
A.N.I.C. A per i CP_3
produttori cinematografici ecc..).
Al fine di ripartire equamente i compensi agli artisti, il NU Imaie adotta criteri di ripartizione, contenuti in apposito Regolamento, allegato alla comparsa di risposta, che annette valore al numero di contrassegni rilasciati da S.I.A.E ex art. 181 bis l. 633/41
Ne consegue che tanto maggiore è il numero di contrassegni rilasciata da SIAE, in relazione ad un data registrazione musicale, tanto più è presumibile che la stessa sia stata diffusa o copiata.
I contrassegni (bollini) vengono rilasciati da S.I.A.E ai produttori di fonogrammi che chiedono l'autorizzazione alla fissazione di opere musicali in supporti, in numero corrispondente a quello dei fonogrammi che il produttore dichiara di voler stampare o porre in commercio.
Quanto la S.I.A.E incassa, al netto delle spese, è poi ripartito fra gli autori e gli editori musicali delle opere che saranno o che sono state già stampate dal produttore che ha ottenuto i contrassegni. E' il produttore di fonogrammi, che ha chiesto ed ottenuto i contrassegni S.I.A.E, a fornire ex lege, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 dl 15 Marzo 2017 n. 35 e 1 D.M MIBACT del 5 settembre 2018
n. 385 , al l'elenco degli artisti che hanno eseguito le opere fissate sul fonogramma. CP_3
L' , quindi, effettua i pagamenti nel rispetto dei criteri di ripartizione di cui al citato Regolamento, dai CP_4
quali non può prescindersi, con particolare riguardo alla vicenda oggetto di causa.
Rispetto a quest'ultima, infatti, il numero di contrassegni richiesti ( 130.000) è risultato abnorme rispetto alla probabile diffusione dei due cofanetti prodotti, né è stata provata in alcun modo la relativa stampa e commercializzazione, pur prescindendo dalle considerazioni svolte in ordine all'esecuzione e/ o interpretazione dei brani musicali, da parte degli attori, (ad eccezione- si ribadisce- del IG. ). Pt_2
Pertanto, escluso quest'ultimo, la condotta tenuta dagli incolpati si è rivelata elusiva delle disposizioni contenute nello Statuto del , nel Regolamento ripartizione compensi e nelle CP_3
disposizioni di Legge richiamate dalle delibere impugnate, nonché dei principi generali di correttezza e buona fede, previsti dal codice civile ed assurti a principi di rango costituzionale, per il tramite della clausola di cui al secondo comma dell'art. 2 Cost.
Ne deriva la legittimità delle delibere di esclusione del 11.05.2022 n. 11, a carico del IG. , n° 7, a carico della IG.ra n. 6, a carico del IG. e Parte_1 Parte_3 CP_2
n°9, a carico della IG.ra , sussistendo i gravi motivi di esclusione contemplati dall'art. 24 Controparte_1
del codice civile.
Segnatamente non è disconosciuto l'orientamento della Suprema Corte, fatto proprio dalla
Giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis, Tribunale Civile di Napoli n. 719 del 23 Gennaio 2023), secondo cui, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, il vaglio giurisdizionale, in ordine alla sussistenza dei gravi motivi di esclusione, di cui all'art. 24 c.c., si esprime attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva, tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato, in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie, e la radicalità della sanzione.
Tuttavia, proprio sulla base di un bilanciamento proporzionale tra i contrapposti interessi dell'associato e di quelli perseguiti dal la sanzione dell'esclusione, comminata attraverso le delibere CP_3
impugnate, appare oltremodo legittima e non censurabile, nei confronti degli attori, ad eccezione del IG.
, il quale risulta aver eseguito le opere in contestazione. Pt_2
Appare evidente, infatti, in disparte i profili penalistici della vicenda, che il tentativo di riscuotere compensi non dovuti, per la mancanza dei presupposti previsti ex lege, ai fini della corresponsione degli stessi, lede gli interessi dell'associazione, nonché il diritto degli artisti rispettosi delle regole al pagamento delle rispettive spettanze.
Ciò in quanto, secondo quanto sopra chiarito, la ripartizione dei compensi da parte dell' convenuto, CP_4 avviene annualmente, in sede di formulazione del bilancio, sulla base dell'andamento dei costi di gestione, “tra gli artisti esecutori aventi diritto”.
Pertanto, il tentativo di conseguire compensi non dovuti, nella misura in cui compromette il diritto di altri artisti, appare lesivo degli scopi dell'associazione ed è tale da integrare i gravi motivi di cui all'art. 24 c.c.
Né è ad obiettare l'insussistenza dei motivi di esclusione sul presupposto della lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Ed infatti gli esponenti ,malgrado le ripetute convocazioni inviate, si sono sempre rifiutati di presentarsi e di rispondere ai quesiti posti dalla Commissione Disciplinare istituita
“ad hoc”, trincerandosi dietro futili motivazioni, quali quella per cui sarebbe stato offensivo dover dimostrare di essere musicisti.
Acclarata, quindi, la legittimità delle delibere impugnate, conseguentemente, validi ed efficaci risultano i provvedimenti del Collegio dei Probiviri datati 29.07.2022 e comunicati il 01.08.2022, ad eccezione di quello comunicato al IG. ( alias . Parte_2 Persona_4
Al riguardo, giova precisare che la terzietà dei componenti del Collegio dei Probiviri è assicurata dal meccanismo di nomina degli stessi, previsto dall'art. 27 dello Statuto dell' , senza che vi sia stata CP_4
alcuna subordinazione dell'Organo ai “Dettami del Direttore Generale”.
L'autonomia, imparzialità ed indipendenza dell'Organo, del resto, non può risultare inficiata a fronte della asserita violazione di regole procedurali sulla trasmissione degli atti.
Quanto alla eccepita violazione del “criterio della individualità dei ricorsi”, il Collegio dei Probiviri non ha incardinato distinti procedimenti per evidenti ragioni di “economia processuale”, essendo gli addebiti mossi nei confronti degli attori di identico tenore.
Né vi è prova in atti della circostanza per cui sarebbe stato violato l'art. 26 dello Statuto dell'Istituto, in fase di escussione dei ricorrenti e Pt_3 Per_1 CP_2
In ragione del superiore percorso motivazionale meritevole di accoglimento risulta la sola domanda di annullamento della delibera di esclusione n. 12 del 11.05.2022, a carico del IG. ( alias e del conseguenziale provvedimento del Collegio dei Probiviri Parte_2 Persona_4
del 29.07.2022, comunicato in data 01.08.2022, essendo stato acclarato, in corso di causa che questi ha eseguito i brani musicali contenuti nei due cofanetti, alla chitarra ed essendo, quindi, l'unico titolare del diritto d'autore, ai sensi della Legge n. 633 /1941, nella misura in cui tale fonte normativa annette rilevanza all'aspetto esecutivo e interpretativo delle opere.
In relazione alla posizione del IG. , il dovrà provvedere, nel rispetto dei Parte_2 CP_3
criteri di trasparenza, equità e dei principi sopra richiamati, alla determinazione dell'equo compenso a favore dell'attore( profilo, peraltro, esulante dal thema decidendum).
Le spese di lite( inclusive di quelle inerenti l'incidente di natura cautelare) seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda, volta alla declaratoria della nullità od all' annullamento delle delibere del Consiglio di
Amministrazione del , di espulsione dei IGg. ri , CP_3 Parte_1 Parte_3 [...]
e nello specifico delle seguenti delibere: Delibera n. 11 del 11.05.2022, a CP_2 Controparte_1
carico del IG. ; Delibera n. 7 del 11.05.2022, a carico della IG.ra Parte_1 Parte_3
Delibera n. 6 a carico del IG. Delibera n. 9 del 11.05.2022 a carico della IG.ra CP_2 CP_1
; per l'effetto, respinge, altresì la domanda di annullamento dei provvedimenti del Collegio dei
[...]
Probiviri del 29.07.2022, comunicati in data 01.08.2022 ai IGg.ri , Parte_1 Parte_3 [...]
; CP_2 Controparte_1
Condanna i IGg.ri , e , in solido fra Parte_1 Parte_3 CP_2 Controparte_1
loro, a rifondere, in favore del , le spese del CP_3 Controparte_12
presente giudizio che si quantificano complessivamente in € 16.000,00, di cui € 2.500,00 quanto al segmento di natura cautelare e di cui ad € 13.500,00 quanto al giudizio di merito;
il tutto oltre rimborso forfettario, spese generali 15 %, compenso, cpa ed iva, come per legge.
Accoglie la domanda di annullamento della delibera n°12 dell'11/05/2022 a carico del IG. ( alias e del conseguenziale provvedimento Parte_2 Persona_4
del Collegio dei Probiviri comunicatogli in data 01/08/2022.
Condanna il a rifondere Controparte_13
in favore del IG. ( alias le spese di lite( ivi comprese quelle inerenti il Parte_2 Persona_4 segmento cautelare) che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali;
il tutto oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Roma, 24.06.2025
Il Giudice
Dott. IZ NZ