Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di appello di Napoli
sesta sezione civile
Verbale di udienza del 22 maggio 2025 (R.G. 4397/2023), fissata per le conclusioni e la discussione orale innanzi al collegio così composto:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere
E' presente l'avvocato Domenico Fiorinelli, per delega dell'avvocato Grimaldi,
difensore della (quale impresa designata), il quale si Parte_1
riporta alle difese del proprio delegante e alle note conclusionali da ultimo depositate, chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.
È presente per (ex ) l'avvocato Padricelli, il quale Parte_1 CP_1
si riporta alle note conclusionali e si associa alle richieste dell'avvocato
Fiorinelli.
L'avvocato Sergio Formichella, per delega dell'avvocato US, difensore dell' si riporta agli atti del proprio delegante. CP_2
L'avvocato Giuseppe Mancusi, anche per delega dell'avvocato Michele
Santella, si riporta all'eccezione di inesistenza della procura dell' , e si CP_2
oppone fermamente a qualsiasi statuizione sulle spese a carico dei propri assistiti. Chiede, inoltre, la condanna alle spese del in favore dei CP_3
propri assistiti. Ove l'appello principale non sia reputato inammissibile, chiede l'accoglimento del proprio appello incidentale.
La Corte, preso atto della memoria trasmessa dall'avvocato Angelo Turco, il quale, pur rappresentando il proprio impedimento a comparire, ha chiesto espressamente che la causa sia trattata anche in sua assenza, dispone trattarsi la causa.
Gli avvocati presenti chiedono che la causa sia decisa.
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere rel.
dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4397/2023 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Torre Annunziata n. 568/2023 del 24 febbraio 2023
t r a
), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Turco ( ), C.F._2
con studio in Napoli alla Via D. Cirillo, 13, e domicilio digitale
Email_1
e la (C.F. ), con sede in Mogliano Veneto, alla Parte_1 P.IVA_1
Via Marocchesa n.14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore
[...]
e , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello CP_4 Controparte_5
Padricelli ( , con studio in Pompei alla Via S. Abbondio, C.F._3
n.176, e domicilio digitale nonché, in Email_2
qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo
di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avvocato
Vincenzo Grimaldi ( ), con studio in Castellammare di C.F._4
Stabia al Corso Vittorio Emanuele, n. 93, e domicilio digitale
Email_3
e
( ), nato a [...] il 9 Controparte_6 C.F._5
novembre 1961, ( ), nata a [...] Parte_3 C.F._6 Campania il 26 marzo 1962 e ( ), nato a [...] Parte_4 C.F._7
Gennaro Vesuviano il 7 aprile 1986, rappresentati e difesi dagli avvocati
Giuseppe Mancusi ( ) e Michele Santella C.F._8
( ), domiciliati nello studio del primo in Sarno alla Via C.F._9
Prolungamento Matteotti, n. 134, e agli indirizzi PEC Email_4
e
[...] Email_5
e
Luigi Giuliano ( ), nato a [...] il [...], non C.F._10
costituito e
l' (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro- CP_2 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Milano alla Piazza Tre Torri n.3, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio US ( ), con studio in C.F._11
Napoli alla Via Acitillo n. 160 e domicilio digitale
Email_6
e
( ), nato a [...] l'11 Controparte_7 C.F._12
giugno 1959, non costituito e
( ), nato a [...] Controparte_8 C.F._13
il 5 novembre 1942;, non costituito e
(nata a [...] il [...]; CP_9
), non costituita C.F._14
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 568/2023 del 24 febbraio 2023 il Tribunale di Torre Annunziata
ha respinto la domanda proposta da ei confronti di Parte_2 [...]
(proprietario del ciclomotore Honda SH targato BX62371) e delle CP_7
impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_10 Vittime della Strada, per il risarcimento dei danni riportati, quale trasportato sul predetto ciclomotore condotto da , nonché le domande Persona_1
riconvenzionali di e di , e CP_11 Controparte_6 Parte_3
(congiunti di , deceduto), chiamati in causa, per Parte_4 Persona_1
il risarcimento dei danni derivati dal medesimo sinistro, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
È stato proposto appello principale da appello incidentale Parte_2
da , e . Controparte_6 Parte_3 Parte_4
Ciò premesso, in via preliminare e assorbente va rilevata l'inammissibilità
dell'appello principale di erché tardivo. Parte_2
La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 24 febbraio 2023.
La causa è iniziata nel 2011, quindi dopo l'entrata in vigore della legge 18
giugno 2009, n. 69, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'articolo 327 c.p.c., onde il termine per l'appello, per effetto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2023, è scaduto il 24 settembre 2023.
La notificazione dell'atto di appello è stata eseguita ad alcune parti con modalità telematiche il 5 ottobre 2023 e ad altre parti per mezzo dell'ufficiale giudiziario, al quale la relativa richiesta risulta presentata il 9 ottobre 2023.
Risulta evidente il mancato rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., in disparte ogni considerazione in ordine all'inottemperanza da parte di Parte_2
dell'ordine ex art. 331 c.p.c. entro il termine perentorio assegnato dal consigliere istruttore, considerata l'idoneità della notificazione a
[...]
dell'appello incidentale quale atto d'integrazione del CP_7
contraddittorio.
L'inammissibilità dell'appello principale priva di efficacia (ex art. 334, secondo comma, c.p.c.) l'appello incidentale spiegato dai . CP_6
Le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante principale, esclusa però, ex art. 92 c.p.c., tra i beneficiari della condanna,
l' costituitasi soltanto il 6 maggio 2025, dopo che l'esame degli CP_2 atti (in virtù dell'istanza di visibilità depositata il giorno prima) avrebbe dovuto renderle evidente l'inammissibilità dell'appello e, quindi, la superfluità della difesa nel merito.
La liquidazione in favore della tiene conto della necessità Parte_1
della compagnia di difendere sia le ragioni del Fondo di garanzia vittime della strada, sia per le proprie ragioni di avente causa dell'originaria assicuratrice
. CP_1
L'appellante principale è anche tenuto al versamento in favore dell'erario di un ulteriore importo pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, a norma dell'articolo 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n°115.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello principale di Parte_2
- dichiara inefficace l'appello incidentale di , e Controparte_6 Parte_3
; Parte_4
- condanna l pagamento delle spese di appello, liquidate in Parte_2
favore della (nella doppia qualità di cui in epigrafe) in Parte_1
€ 8.050,00 (di cui € 7.000,00 per compensi ed € 1.050,00 per spese forfettarie)
e in favore di , e in € 5.175,00 Controparte_6 Parte_3 Parte_4
(di cui € 4.500,00 per compensi ed € 675,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo Parte_2
di contributo unificato, pari a quello versato (o, comunque, dovuto) per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio
2002, n°115.
Così deciso il 22 maggio 2025.
L'estensore La presidente
Giorgio Sensale Assunta d'Amore