TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2000/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2000/2021 RGAC avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
210/2021, emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 06.05.2021, depositata il 13.05.2021 e non notificata, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Straface, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Rita Pistola, in virtù di mandato in atti, elettivamente P.IVA_1 domiciliati come in atti
- APPELLATA -
E
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 6.08.2021, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 210/2021, emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 06.05.2021 e depositata in data 13.05.2021, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda dell'odierno appellante di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 22.06.2019, alle ore 19:30 circa, sulla strada SS 531, località Sorrento, in agro al Comune di Mirto Crosia.
Nel giudizio n. 1575/2019 R.G. instaurato dinanzi al GdP ha convenuto in Parte_1 giudizio la e , quest'ultimo quale proprietario Controparte_1 Controparte_2 del veicolo Nissan Navara, tg. DB127PN, al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici patiti in conseguenza del sinistro occorso il 22.06.2019.
A tal fine il ha dedotto che: Parte_1
- nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il motoveicolo mod. Yamaha T-max, tg. EL64934, condotto dal percorreva la SS 531, loc. Sorrento, con direzione di marcia Crosia, quando giunto Parte_1 all'altezza dell'autofficina “ ”, nel mentre aveva quasi concluso la manovra di sorpasso Parte_2 dell'autovettura Nissan Navara, tg. DB127PN, procedente nello stesso senso di marcia, questa svoltava inavvertitamente a sinistra senza peraltro segnalare la manovra, collidendo nella parte laterale destra il motoveicolo che poi rovinava a terra;
- a causa della condotta di guida di venivano cagionati gravi danni materiali al motoveicolo, Persona_1 per cui sono occorse riparazioni per € 8.527,00;
- a seguito del sinistro il era costretto a ricorrere alle cure mediche del Nosocomio di Rossano, Parte_1 ove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta V dito piede dx, escoriazioni diffuse, trauma contusivo caviglia dx”, con una prognosi iniziale di giorni venti (20), per cui, solo in data 2.8.2019, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi invalidanti da qualificare in sede medico-legale.
pagina 1 di 8 Tanto premesso, il a formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare i fatti di cui Parte_1 in premessa e per l'effetto condannare i convenuti in solido, ciascuno per il proprio titolo, a risarcimento dei danni materiali, fisici (danno biologico, comprensivo di ITT ed ITP, del danno morale, estetico ed esistenziale, oltre al pagamento delle spese mediche nella somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, nei limiti di competenza dell'Ufficio, oltre agli accessori di legge dalla domanda al soddisfo. 2) Vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”. Nel giudizio dinanzi al GdP si è costituita la deducendo: Controparte_1
- la nullità dell'atto introduttivo per la estrema genericità dell'esposizione fattuale e la indeterminatezza della domanda, a fronte di totale carenza di narrativa circa la dinamica ed in particolare modalità e tempi dell'occorso nonché di specificazioni relativamente alle lesioni;
- che la a prontamente e compiutamente posto in essere tutte le iniziative volte alla liquidazione CP_1 dei danni, senza pregiudizio per il danneggiato, ma le attività espletate non consentono di procedere al risarcimento;
- che il benché invitato per il tramite del proprio difensore, non ha dato la disponibilità a Parte_1 sottoporsi a visita medico legale, nel mentre non è stato possibile per il perito della compagnia visionare il motociclo di parte attrice siccome, per come riferito, già riparato e venduto;
- che non è stato possibile ottenere la fattura di riparazione, necessaria per la valutazione dei danni e controparte allega un mero preventivo di spese che nulla prova;
- che il sinistro secondo le dichiarazioni dell'assicurato si sarebbe svolto con una dinamica diversa CP_2 ovvero che, nonostante la manovra presegnalata di svolta a sinistra della Nissan con l'indicatore acceso, la moto avrebbe comunque effettuato il sorpasso;
- che tale evoluzione, in assenza di intervento di autorità e di prova contraria diversa, fa ragionevolmente ritenere ricorrente la ipotesi di responsabilità concorsuale;
- che la compagnia, non messa nelle condizioni di liquidazione del danno, contesta pertanto la pretesa avversa in termini di responsabilità esclusiva e di quantum;
- che la mancanza di fattura di riparazione del mezzo ostacola ogni valutazione, così come la carenza di specifiche indicazioni relativamente al danno fisico non consente alcuna difesa in proposito e rende la domanda per tale profilo nulla e/o improponibile, non potendosi affidare ad attività ultronee la ricerca di prova che onere della parte addurre in giudizio;
- che nessun intervento di autorità fu richiesto per rilevare il sinistro, né sanitaria, nè indicata la presenza di testimoni. Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda proposta dal sig.
siccome nulla e comunque non provata;
in via di estremo subordine, laddove adempiuto Parte_1
l'onere probatorio a carico di parte attrice, ritenuta la responsabilità concorsuale dei conducenti dei mezzi coinvolti, contenere il risarcimento nella somma effettivamente dovuta. Con coerente pronuncia di condanna alle spese ed onorari di giudizio in capo all'attore stante la proposizione per come formulata e la infondatezza della pretesa, compreso il rimborso forfettario”. Il convenuto è stato dichiarato contumace all'udienza del 09.01.2020. Controparte_2 Istruito il giudizio con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'assunzione della prova orale richiesta da parte attrice, attesa la mancata comparizione del convenuto, , a rendere l'interrogatorio Controparte_2 formale richiesto dalla compagnia assicurativa convenuta, ed espletata CTU medico-legale, il GdP in accoglimento parziale della domanda del applicata la presunzione di responsabilità paritaria dei Parte_1 conducenti coinvolti nel sinistro, statuiva: “1) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto determina il risarcimento del danno nella somma definitiva di euro 6.326,77, e condanna
[...]
in p.l.r.p.t. e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, oltre gli interessi come liquidati nella parte della motivazione. 2) Condanna altresì i convenuti
[...] in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 1.127,00 oltre gli accessori di legge con distrazione ex art. 93 cpc a favore del procuratore costituito. 3) pone le spese di CTU in solido a carico dei convenuti (come da separato decreto di liquidazione).”
pagina 2 di 8 Il ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime cure Parte_1 per il seguente motivo: “errore in iudicando nell'attribuzione della pari corresponsabilità nella causazione del sinistro e nella conseguenziale liquidazione dei danni e delle spese di lite”. A tal fine, l'appellante ha dedotto:
- che la dichiarazione di pari responsabilità è erronea;
- che il giudice a quo così affermava: “… chi intende effettuare un sorpasso è tenuto, non solo a prestare la massima prudenza, ma anche a verificare di avere uno spazio libero sufficiente per non creare alcun pericolo. Quando poi non è possibile escludere con certezza ogni possibilità di collisione il conducente deve soprassedere nel fare la manovra. Non solo, in base a quanto previsto dall'art. 148 del codice della strada, chi effettua la manovra di sorpasso è sempre tenuto a verificare che vi sia visibilità tale da consentire la manovra, che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio e che la strada sia libera, tenuto conto del tempo da impiegare per il sorpasso”;
- che vi è un improprio richiamo alla regola stradale, atteso che il sinistro si verificava esclusivamente per l'omessa accensione dell'indicatore direzionale da parte del conducente del veicolo antagonista, che non segnalava al motociclista l'intenzione di svoltare a sinistra;
- che la dinamica ricostruita dai testi escussi non lascia alcun dubbio sulla causa e responsabilità dell'occorso, verificatosi su un tratto di strada che non escludeva la manovra di sorpasso stante la linea di marcia discontinua;
- che il giudice di pace dimenticava che l'articolo 2054, co. 2, c.c. trova applicazione solo quando non è possibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, ne è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- che la convinzione del giudice, circa la corresponsabilità del nella verificazione del sinistro, Parte_1 derivava dal fatto che il convenuto contumace non si presentava a rendere l'interrogatorio formale, per cui dovevano aversi per ammessi i fatti dedotti nello stesso, ovvero che l'automobilista prima di svoltare a sinistra accendeva l'indicatore direzionale. L'errore e lapalissiano atteso che non possono essere dati per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non reso;
- che il giudice doveva fondare la decisione esclusivamente sulle testimonianze rese da soggetti disinteressati alla vicenda, avallate, tra l'altro, dal CID di assunzione di responsabilità da parte dello . CP_2
- che l'attore andava integralmente risarcito per i danni materiali, quantificati in euro 8.527,82, e per il danno biologico e morale per la somma, secondo le ultime tabelle del Tribunale di Milano, di € 5.129.14, di cui € 2.089,82 per invalidità permanente del 2,5%, € 1.044,78 per ITT di 20 gg al 100%, € 712,35 per ITP di 22 giorni al 75%, oltre ad € 1.282,19 a titolo di danno morale;
giammai quella minore di € 2.062,86 liquidata dall'Ufficio. Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: “accogliere l'appello parziale per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare le controparti in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig. nella misura ritenuta di giustizia, tenuto Parte_1 conto di quanto già riconosciuto dal primo Giudice, da liquidarsi anche in via equitativa e nei limiti di € 20.000, oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo. Vittoria di spese e competenze di lite di entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il giorno 1.03.2022, la , deducendo: Controparte_1
- preliminarmente, l er carenza di specificità delle doglianze mosse avverso la decisione di primo grado;
- che le argomentazioni svolte, esposte in modo disarticolato e incoerente, appaiono prive di sostenibilità in punto di diritto e frutto di non rispondente ricostruzione delle effettive emergenze, anche probatorie, invece del tutto correttamente apprezzate dal primo giudice;
- che il motivo di appello è infondato sia in diritto che con riferimento alla prospettazione fatta ed alle prove raccolte, le quali non hanno dato conforto a quanto sostenuto dal La disamina di tutte le prove orali Parte_1 non consente di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al signor nè al contempo di ritenere CP_2 esente da qualsivoglia colpa la condotta dell'attore: ne discende la assoluta correttezza del ragionamento del pagina 3 di 8 primo giudice nella valutazione di corresponsabilità paritaria nella determinazione del sinistro con conseguenziale liquidazione dei danni. Tanto precisato, l' ha chiesto a questo Tribunale di: “rigettare il Controparte_1 gravame proposto dal sig. siccome infondato in fatto e diritto con coerente pronuncia di Parte_1 condanna alle spese ed onorari del presente grado in favore di compreso il rimborso forfettario.”. CP_1 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Contumacia dell'appellato non costituito In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato , il quale, pur ritualmente Controparte_2 evocato nel presente giudizio, non si è costituito.
3. Ammissibilità dell'appello Sempre in via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017).
Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12: non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha, comunque, indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere al provvedimento impugnato, ovverosia la erronea valutazione circa la configurabilità della corresponsabilità paritaria delle parti, accertata dal giudice di prime cure sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta, e, quindi, la conseguente erronea disposizione in sede di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese di causa. È, quindi, chiara l'argomentazione dell'appellante in contrapposizione alla decisione impugnata, volta al riconoscimento della responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autoveicolo Nissan Navara, tg.
DB127PN.
4. Principi applicabili al giudizio di appello Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
pagina 4 di 8 Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n.
696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
5. Nel merito
5.1. Il ragionamento seguito dal GdP si può riassumere come segue.
Il GdP, secondo le risultanze istruttorie, ha ritenuto che il conducente della Nissan Navara ha concorso a determinare il sinistro per aver improvvisamente effettuato manovra di svolta a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione.
Tale condotta, sebbene grave, non è stata ritenuta dal GdP tale da assorbire l'intera responsabilità dell'evento dannoso. Dall'altro lato, il giudice di prime cure ha ritenuto che il danneggiato avesse l'onere di provare non solo la responsabilità dell'altro conducente, ma anche di aver egli stesso tenuto un comportamento conforme al codice della strada e alle regole di comune prudenza e, quindi, di non aver contribuito alla causazione dell'evento, superando la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.. Riscontrata l'assenza di prova di circostanze dalle quali desumere che il danneggiato, odierno appellante, avesse tenuto un comportamento esente da censure, tale da non potergli attribuire alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, il GdP ha ritenuto non superata la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. ed ha addebitato la responsabilità del sinistro in via paritaria ad entrambi i conducenti.
5.2. In termini generali, va ricordato che la presunzione di pari responsabilità, sancita dall'art. 2054, comma
2, c.c., ha carattere sussidiario, operando nei casi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (così, da ultimo, Cass.
Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061). Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. n. 1198 del 1997; Cass. Civ. n. 5783 del 1997; Cass. n. 7479 del 2020), l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro è insufficiente ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli, sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c., nel senso che, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. In altri termini, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. n. 195 del 2007; Cass. Civ. n. 6797 del 1987; Cass., Sez. VI, n. 4201/2022). Solo laddove vi sia l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti l'altro è liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.). Peraltro, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 12884 del 2021).
5.3. Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato. Priva di fondamento è la doglianza di parte appellante in merito alla erronea dichiarazione di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro, operata dal GdP nella pronuncia gravata. Invero, alla luce dell'unico e articolato motivo di gravame formulato da parte appellante, deve procedersi a valutare se le dichiarazioni rese dai testi escussi siano idonee a fondare una valutazione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo Nissan Navara nella causazione del sinistro per cui è causa. Ritiene questo giudicante che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la prova della responsabilità esclusiva del conducente della Nissan Navara non è stata fornita nel giudizio di primo grado, né le ragioni dedotte a fondamento dell'appello possono condurre ad un diverso apprezzamento.
pagina 5 di 8 Nello specifico, il ha fornito alcuna prova sulla propria condotta di guida, né sono emersi elementi Parte_1 tali da ritenere che la condotta del conducente del veicolo antagonista abbia avuto efficacia causale esclusiva;
i testi escussi nel giudizio di primo grado, di fatto, non hanno fornito una chiara ricostruzione né della dinamica del sinistro né della condotta di guida tenuta dal Parte_1 Sul punto, giova evidenziare che, già a livello assertivo, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte non ha fornito alcun elemento ai fini della ricostruzione della propria condotta di guida, limitandosi a ricondurre la responsabilità esclusiva del sinistro all'altro conducente per aver repentinamente svoltato a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione.
In tale contesto, con valutazione che qui si condivide, il GdP ha correttamente rilevato che dalle dichiarazioni dei testi non risulta “alcuna prova sul comportamento adottato dal conducente della moto al fine di evitare l'impatto”. Dalle dichiarazioni dei testi escussi ( e ), infatti, non emerge quale fosse Testimone_1 Tes_2 la condotta di guida tenuta dal ma solo che la linea di mezzeria era discontinua. Parte_1
I testi, in particolare, hanno solo genericamente riferito di aver visto un pick-up grigio effettuare, senza l'accensione degli indicatori di direzione, la manovra di svolta a sinistra, ma non hanno fornito alcuna indicazione in merito alla posizione del veicolo sulla carreggiata ed allo stato di avanzamento della manovra di svolta al momento dell'impatto. Inoltre, alcun specifico elemento circa la condotta di guida del può ravvisarsi nelle dichiarazioni Parte_1 testimoniali, atteso che i testi escussi nulla hanno riferito riguardo alla modalità della manovra di sorpasso, alla velocità tenuta dal alla posizione del motoveicolo sulla carreggiata al momento dell'impatto ed Parte_1 alla corsia dove avveniva il sinistro, all'eventuale accensione degli indicatori di direzione per segnalare la manovra di sorpasso, alla distanza dal veicolo antagonista, alla visibilità, alla sussistenza o meno di spazio libero sufficiente per poter effettuare la manovra di sorpasso senza alcun pericolo.
Neppure alcuna di tali circostanze risulta dedotta dal in primo grado, né alcuna prova è stata richiesta Parte_1 sul punto al fine di ricostruire compiutamente la dinamica di accadimento dell'evento. Occorre, altresì, rilevare che nella fattispecie in esame non si evincono ulteriori elementi di prova, per effettuare una diversa ricostruzione dei fatti, in quanto in atti non sussiste né documentazione attestante un eventuale intervento delle Autorità competenti sul luogo teatro del sinistro, né produzione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Inoltre, il modello di constatazione amichevole in atti non riporta una ricostruzione grafica della posizione dei veicoli al momento del sinistro, ma solo l'indicazione delle parti danneggiate dei veicoli. Né, invero, emerge alcuna assunzione di responsabilità da parte di (conducente del veicolo Nissan), Persona_1 risultando segnalata sul modulo la sola manovra di svolta a sinistra senza altra indicazione, diversamente da quanto assume l'appellante. A fronte di tali emergenze, dunque, il giudice non poteva omettere l'esame della condotta di entrambe le parti coinvolte nel sinistro. Infatti, il GdP ha prima vagliato la condotta del conducente dell'autoveicolo Nissan Navara, evidenziando l'apporto causale fornito dallo stesso nella causazione del sinistro, attesa la violazione dell'art. 154 CdS, passando, poi, a vagliare la condotta del Parte_1 D'altronde, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il fatto che un conducente abbia violato le regole della strada, nella specie aver effettuato repentinamente una manovra di svolta a sinistra senza azionare gli appositi indicatori di direzione, non esonera il giudicante dall'obbligo di passare al vaglio anche la condotta dell'altro conducente il quale è sempre e, comunque, obbligato a rispettare i normali precetti di prudenza, la cui violazione potrebbe comportare un concorso di colpa (cfr. Cass. civ. n. 460 del 2021).
Su tale ultimo aspetto è assorbente il rilievo per cui alcuna prova sul punto è stata articolata da parte appellante dinanzi al giudice di prime cure. Dall'altro lato, pur restando accertata la condotta colposa del conducente del veicolo Nissan nella effettuazione della manovra di svolta, la dinamica del sinistro emersa dall'istruttoria non evidenzia circostanze specifiche alle quali ancorare, anche indirettamente, un giudizio di esclusiva efficienza causale della condotta tenuta dal conducente del veicolo Nissan.
pagina 6 di 8 L'attore, infatti, non ha dato fornito alcuna prova circa la propria condotta di guida, tale da determinare l'esonero da ogni responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa. Neppure, inoltre, può dirsi raggiunta la prova della rilevanza causale esclusiva della condotta di guida del conducente del veicolo Nissan.
Il in particolare, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico, avrebbe Parte_1 dovuto provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della comune prudenza. Va, dunque, data continuità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ. n. 124/2016). Infine, sono prive di effettivo rilievo ai fini dell'accoglimento del gravame le doglianze agitate dall'appellante circa l'erronea valutazione che il GdP ha assegnato alla mancata presentazione del convenuto contumace all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale. In effetti, il giudice di prime cure non ha fondato la pronuncia solo sulla circostanza che il convenuto CP_2 non ha reso l'interrogatorio formale, trattandosi di un elemento valutato con il complessivo quadro istruttorio (cfr. sentenza impugnata: “dall'esame congiunto del materiale istruttorio ed alla luce del comportamento processuale del convenuto contumace valutato ex art. 116 c.p.c.”). Inoltre, il GdP, come sopra evidenziato, non ha ritenuto che la mancata presentazione all'interrogatorio formale da parte di (proprietario del veicolo) fosse idonea a fornire prova dell'avvenuto Controparte_2 utilizzo dell'indicatore di direzione da parte di (conducente della Nissan). Anzi, il GdP ha Persona_1 espressamente riconosciuto la violazione dell'art. 154 Cds, che impone di azionare gli indicatori di direzione. Il rilievo attribuito dal GdP alla mancata presentazione dell'interrogando, dunque, tenuto conto dei capitoli articolati dalla convenuta, si concentra sulla sola circostanza relativa all'accadimento del sinistro;
unica circostanza, di fatto, sfavorevole all'interrogando e sulla quale concretamente poteva assumere rilievo la mancata presentazione all'udienza fissata per rendere dichiarazioni. A tutto voler concedere, comunque, la doglianza dell'appellante non si confronta con il complessivo contenuto della motivazione della sentenza, dalla quale emerge con evidenza che secondo il giudice di prime cure “l'attore non è riuscito a dare la prova di aver osservato una condotta di guida irreprensibile, conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica”. Su tale aspetto, di fatto, è risulta del tutto ininfluente la mancata presentazione del proprietario del veicolo antagonista all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale, atteso che, in concreto, alcuna circostanza sulla condotta di guida del era oggetto dei capitoli dell'interrogatorio formale. Parte_1 In definitiva, l'appello deve essere rigettato
6. Le spese processuali
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017). Nella specie, non risulta proposto appello incidentale da parte dell'appellata . Controparte_1
Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014.
Nulla sulle spese in relazione alla parte appellata contumace.
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 - DICHIARA la contumacia di . Controparte_2
- RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 210/2021 emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 06.05.2021 e depositata in data 13.05.2021.
- NA , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il giorno 27.2.2025
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2000/2021 RGAC avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
210/2021, emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 06.05.2021, depositata il 13.05.2021 e non notificata, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Straface, in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Rita Pistola, in virtù di mandato in atti, elettivamente P.IVA_1 domiciliati come in atti
- APPELLATA -
E
Controparte_2
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 6.08.2021, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 210/2021, emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 06.05.2021 e depositata in data 13.05.2021, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda dell'odierno appellante di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 22.06.2019, alle ore 19:30 circa, sulla strada SS 531, località Sorrento, in agro al Comune di Mirto Crosia.
Nel giudizio n. 1575/2019 R.G. instaurato dinanzi al GdP ha convenuto in Parte_1 giudizio la e , quest'ultimo quale proprietario Controparte_1 Controparte_2 del veicolo Nissan Navara, tg. DB127PN, al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici patiti in conseguenza del sinistro occorso il 22.06.2019.
A tal fine il ha dedotto che: Parte_1
- nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il motoveicolo mod. Yamaha T-max, tg. EL64934, condotto dal percorreva la SS 531, loc. Sorrento, con direzione di marcia Crosia, quando giunto Parte_1 all'altezza dell'autofficina “ ”, nel mentre aveva quasi concluso la manovra di sorpasso Parte_2 dell'autovettura Nissan Navara, tg. DB127PN, procedente nello stesso senso di marcia, questa svoltava inavvertitamente a sinistra senza peraltro segnalare la manovra, collidendo nella parte laterale destra il motoveicolo che poi rovinava a terra;
- a causa della condotta di guida di venivano cagionati gravi danni materiali al motoveicolo, Persona_1 per cui sono occorse riparazioni per € 8.527,00;
- a seguito del sinistro il era costretto a ricorrere alle cure mediche del Nosocomio di Rossano, Parte_1 ove gli veniva diagnosticata una “frattura scomposta V dito piede dx, escoriazioni diffuse, trauma contusivo caviglia dx”, con una prognosi iniziale di giorni venti (20), per cui, solo in data 2.8.2019, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi invalidanti da qualificare in sede medico-legale.
pagina 1 di 8 Tanto premesso, il a formulato le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare i fatti di cui Parte_1 in premessa e per l'effetto condannare i convenuti in solido, ciascuno per il proprio titolo, a risarcimento dei danni materiali, fisici (danno biologico, comprensivo di ITT ed ITP, del danno morale, estetico ed esistenziale, oltre al pagamento delle spese mediche nella somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, nei limiti di competenza dell'Ufficio, oltre agli accessori di legge dalla domanda al soddisfo. 2) Vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarre ex art. 93 c.p.c.”. Nel giudizio dinanzi al GdP si è costituita la deducendo: Controparte_1
- la nullità dell'atto introduttivo per la estrema genericità dell'esposizione fattuale e la indeterminatezza della domanda, a fronte di totale carenza di narrativa circa la dinamica ed in particolare modalità e tempi dell'occorso nonché di specificazioni relativamente alle lesioni;
- che la a prontamente e compiutamente posto in essere tutte le iniziative volte alla liquidazione CP_1 dei danni, senza pregiudizio per il danneggiato, ma le attività espletate non consentono di procedere al risarcimento;
- che il benché invitato per il tramite del proprio difensore, non ha dato la disponibilità a Parte_1 sottoporsi a visita medico legale, nel mentre non è stato possibile per il perito della compagnia visionare il motociclo di parte attrice siccome, per come riferito, già riparato e venduto;
- che non è stato possibile ottenere la fattura di riparazione, necessaria per la valutazione dei danni e controparte allega un mero preventivo di spese che nulla prova;
- che il sinistro secondo le dichiarazioni dell'assicurato si sarebbe svolto con una dinamica diversa CP_2 ovvero che, nonostante la manovra presegnalata di svolta a sinistra della Nissan con l'indicatore acceso, la moto avrebbe comunque effettuato il sorpasso;
- che tale evoluzione, in assenza di intervento di autorità e di prova contraria diversa, fa ragionevolmente ritenere ricorrente la ipotesi di responsabilità concorsuale;
- che la compagnia, non messa nelle condizioni di liquidazione del danno, contesta pertanto la pretesa avversa in termini di responsabilità esclusiva e di quantum;
- che la mancanza di fattura di riparazione del mezzo ostacola ogni valutazione, così come la carenza di specifiche indicazioni relativamente al danno fisico non consente alcuna difesa in proposito e rende la domanda per tale profilo nulla e/o improponibile, non potendosi affidare ad attività ultronee la ricerca di prova che onere della parte addurre in giudizio;
- che nessun intervento di autorità fu richiesto per rilevare il sinistro, né sanitaria, nè indicata la presenza di testimoni. Tanto premesso, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda proposta dal sig.
siccome nulla e comunque non provata;
in via di estremo subordine, laddove adempiuto Parte_1
l'onere probatorio a carico di parte attrice, ritenuta la responsabilità concorsuale dei conducenti dei mezzi coinvolti, contenere il risarcimento nella somma effettivamente dovuta. Con coerente pronuncia di condanna alle spese ed onorari di giudizio in capo all'attore stante la proposizione per come formulata e la infondatezza della pretesa, compreso il rimborso forfettario”. Il convenuto è stato dichiarato contumace all'udienza del 09.01.2020. Controparte_2 Istruito il giudizio con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'assunzione della prova orale richiesta da parte attrice, attesa la mancata comparizione del convenuto, , a rendere l'interrogatorio Controparte_2 formale richiesto dalla compagnia assicurativa convenuta, ed espletata CTU medico-legale, il GdP in accoglimento parziale della domanda del applicata la presunzione di responsabilità paritaria dei Parte_1 conducenti coinvolti nel sinistro, statuiva: “1) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto determina il risarcimento del danno nella somma definitiva di euro 6.326,77, e condanna
[...]
in p.l.r.p.t. e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
, oltre gli interessi come liquidati nella parte della motivazione. 2) Condanna altresì i convenuti
[...] in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura di euro 1.127,00 oltre gli accessori di legge con distrazione ex art. 93 cpc a favore del procuratore costituito. 3) pone le spese di CTU in solido a carico dei convenuti (come da separato decreto di liquidazione).”
pagina 2 di 8 Il ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime cure Parte_1 per il seguente motivo: “errore in iudicando nell'attribuzione della pari corresponsabilità nella causazione del sinistro e nella conseguenziale liquidazione dei danni e delle spese di lite”. A tal fine, l'appellante ha dedotto:
- che la dichiarazione di pari responsabilità è erronea;
- che il giudice a quo così affermava: “… chi intende effettuare un sorpasso è tenuto, non solo a prestare la massima prudenza, ma anche a verificare di avere uno spazio libero sufficiente per non creare alcun pericolo. Quando poi non è possibile escludere con certezza ogni possibilità di collisione il conducente deve soprassedere nel fare la manovra. Non solo, in base a quanto previsto dall'art. 148 del codice della strada, chi effettua la manovra di sorpasso è sempre tenuto a verificare che vi sia visibilità tale da consentire la manovra, che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio e che la strada sia libera, tenuto conto del tempo da impiegare per il sorpasso”;
- che vi è un improprio richiamo alla regola stradale, atteso che il sinistro si verificava esclusivamente per l'omessa accensione dell'indicatore direzionale da parte del conducente del veicolo antagonista, che non segnalava al motociclista l'intenzione di svoltare a sinistra;
- che la dinamica ricostruita dai testi escussi non lascia alcun dubbio sulla causa e responsabilità dell'occorso, verificatosi su un tratto di strada che non escludeva la manovra di sorpasso stante la linea di marcia discontinua;
- che il giudice di pace dimenticava che l'articolo 2054, co. 2, c.c. trova applicazione solo quando non è possibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, sicché, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione, ne è tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
- che la convinzione del giudice, circa la corresponsabilità del nella verificazione del sinistro, Parte_1 derivava dal fatto che il convenuto contumace non si presentava a rendere l'interrogatorio formale, per cui dovevano aversi per ammessi i fatti dedotti nello stesso, ovvero che l'automobilista prima di svoltare a sinistra accendeva l'indicatore direzionale. L'errore e lapalissiano atteso che non possono essere dati per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale non reso;
- che il giudice doveva fondare la decisione esclusivamente sulle testimonianze rese da soggetti disinteressati alla vicenda, avallate, tra l'altro, dal CID di assunzione di responsabilità da parte dello . CP_2
- che l'attore andava integralmente risarcito per i danni materiali, quantificati in euro 8.527,82, e per il danno biologico e morale per la somma, secondo le ultime tabelle del Tribunale di Milano, di € 5.129.14, di cui € 2.089,82 per invalidità permanente del 2,5%, € 1.044,78 per ITT di 20 gg al 100%, € 712,35 per ITP di 22 giorni al 75%, oltre ad € 1.282,19 a titolo di danno morale;
giammai quella minore di € 2.062,86 liquidata dall'Ufficio. Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: “accogliere l'appello parziale per i motivi sopra esposti e per l'effetto condannare le controparti in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni cagionati al sig. nella misura ritenuta di giustizia, tenuto Parte_1 conto di quanto già riconosciuto dal primo Giudice, da liquidarsi anche in via equitativa e nei limiti di € 20.000, oltre accessori di legge dalla domanda al soddisfo. Vittoria di spese e competenze di lite di entrambe le fasi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il giorno 1.03.2022, la , deducendo: Controparte_1
- preliminarmente, l er carenza di specificità delle doglianze mosse avverso la decisione di primo grado;
- che le argomentazioni svolte, esposte in modo disarticolato e incoerente, appaiono prive di sostenibilità in punto di diritto e frutto di non rispondente ricostruzione delle effettive emergenze, anche probatorie, invece del tutto correttamente apprezzate dal primo giudice;
- che il motivo di appello è infondato sia in diritto che con riferimento alla prospettazione fatta ed alle prove raccolte, le quali non hanno dato conforto a quanto sostenuto dal La disamina di tutte le prove orali Parte_1 non consente di attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro al signor nè al contempo di ritenere CP_2 esente da qualsivoglia colpa la condotta dell'attore: ne discende la assoluta correttezza del ragionamento del pagina 3 di 8 primo giudice nella valutazione di corresponsabilità paritaria nella determinazione del sinistro con conseguenziale liquidazione dei danni. Tanto precisato, l' ha chiesto a questo Tribunale di: “rigettare il Controparte_1 gravame proposto dal sig. siccome infondato in fatto e diritto con coerente pronuncia di Parte_1 condanna alle spese ed onorari del presente grado in favore di compreso il rimborso forfettario.”. CP_1 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.10.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Contumacia dell'appellato non costituito In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'appellato , il quale, pur ritualmente Controparte_2 evocato nel presente giudizio, non si è costituito.
3. Ammissibilità dell'appello Sempre in via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017).
Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12: non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha, comunque, indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere al provvedimento impugnato, ovverosia la erronea valutazione circa la configurabilità della corresponsabilità paritaria delle parti, accertata dal giudice di prime cure sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta, e, quindi, la conseguente erronea disposizione in sede di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale e delle spese di causa. È, quindi, chiara l'argomentazione dell'appellante in contrapposizione alla decisione impugnata, volta al riconoscimento della responsabilità esclusiva a carico del conducente dell'autoveicolo Nissan Navara, tg.
DB127PN.
4. Principi applicabili al giudizio di appello Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
pagina 4 di 8 Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n.
696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
5. Nel merito
5.1. Il ragionamento seguito dal GdP si può riassumere come segue.
Il GdP, secondo le risultanze istruttorie, ha ritenuto che il conducente della Nissan Navara ha concorso a determinare il sinistro per aver improvvisamente effettuato manovra di svolta a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione.
Tale condotta, sebbene grave, non è stata ritenuta dal GdP tale da assorbire l'intera responsabilità dell'evento dannoso. Dall'altro lato, il giudice di prime cure ha ritenuto che il danneggiato avesse l'onere di provare non solo la responsabilità dell'altro conducente, ma anche di aver egli stesso tenuto un comportamento conforme al codice della strada e alle regole di comune prudenza e, quindi, di non aver contribuito alla causazione dell'evento, superando la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.. Riscontrata l'assenza di prova di circostanze dalle quali desumere che il danneggiato, odierno appellante, avesse tenuto un comportamento esente da censure, tale da non potergli attribuire alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, il GdP ha ritenuto non superata la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. ed ha addebitato la responsabilità del sinistro in via paritaria ad entrambi i conducenti.
5.2. In termini generali, va ricordato che la presunzione di pari responsabilità, sancita dall'art. 2054, comma
2, c.c., ha carattere sussidiario, operando nei casi in cui non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ovvero qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro (così, da ultimo, Cass.
Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061). Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. n. 1198 del 1997; Cass. Civ. n. 5783 del 1997; Cass. n. 7479 del 2020), l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro è insufficiente ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli, sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c., nel senso che, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. In altri termini, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. n. 195 del 2007; Cass. Civ. n. 6797 del 1987; Cass., Sez. VI, n. 4201/2022). Solo laddove vi sia l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti l'altro è liberato dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.). Peraltro, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 12884 del 2021).
5.3. Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato e, per l'effetto, deve essere rigettato. Priva di fondamento è la doglianza di parte appellante in merito alla erronea dichiarazione di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro, operata dal GdP nella pronuncia gravata. Invero, alla luce dell'unico e articolato motivo di gravame formulato da parte appellante, deve procedersi a valutare se le dichiarazioni rese dai testi escussi siano idonee a fondare una valutazione di responsabilità esclusiva in capo al conducente del veicolo Nissan Navara nella causazione del sinistro per cui è causa. Ritiene questo giudicante che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, la prova della responsabilità esclusiva del conducente della Nissan Navara non è stata fornita nel giudizio di primo grado, né le ragioni dedotte a fondamento dell'appello possono condurre ad un diverso apprezzamento.
pagina 5 di 8 Nello specifico, il ha fornito alcuna prova sulla propria condotta di guida, né sono emersi elementi Parte_1 tali da ritenere che la condotta del conducente del veicolo antagonista abbia avuto efficacia causale esclusiva;
i testi escussi nel giudizio di primo grado, di fatto, non hanno fornito una chiara ricostruzione né della dinamica del sinistro né della condotta di guida tenuta dal Parte_1 Sul punto, giova evidenziare che, già a livello assertivo, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte non ha fornito alcun elemento ai fini della ricostruzione della propria condotta di guida, limitandosi a ricondurre la responsabilità esclusiva del sinistro all'altro conducente per aver repentinamente svoltato a sinistra senza azionare gli indicatori di direzione.
In tale contesto, con valutazione che qui si condivide, il GdP ha correttamente rilevato che dalle dichiarazioni dei testi non risulta “alcuna prova sul comportamento adottato dal conducente della moto al fine di evitare l'impatto”. Dalle dichiarazioni dei testi escussi ( e ), infatti, non emerge quale fosse Testimone_1 Tes_2 la condotta di guida tenuta dal ma solo che la linea di mezzeria era discontinua. Parte_1
I testi, in particolare, hanno solo genericamente riferito di aver visto un pick-up grigio effettuare, senza l'accensione degli indicatori di direzione, la manovra di svolta a sinistra, ma non hanno fornito alcuna indicazione in merito alla posizione del veicolo sulla carreggiata ed allo stato di avanzamento della manovra di svolta al momento dell'impatto. Inoltre, alcun specifico elemento circa la condotta di guida del può ravvisarsi nelle dichiarazioni Parte_1 testimoniali, atteso che i testi escussi nulla hanno riferito riguardo alla modalità della manovra di sorpasso, alla velocità tenuta dal alla posizione del motoveicolo sulla carreggiata al momento dell'impatto ed Parte_1 alla corsia dove avveniva il sinistro, all'eventuale accensione degli indicatori di direzione per segnalare la manovra di sorpasso, alla distanza dal veicolo antagonista, alla visibilità, alla sussistenza o meno di spazio libero sufficiente per poter effettuare la manovra di sorpasso senza alcun pericolo.
Neppure alcuna di tali circostanze risulta dedotta dal in primo grado, né alcuna prova è stata richiesta Parte_1 sul punto al fine di ricostruire compiutamente la dinamica di accadimento dell'evento. Occorre, altresì, rilevare che nella fattispecie in esame non si evincono ulteriori elementi di prova, per effettuare una diversa ricostruzione dei fatti, in quanto in atti non sussiste né documentazione attestante un eventuale intervento delle Autorità competenti sul luogo teatro del sinistro, né produzione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Inoltre, il modello di constatazione amichevole in atti non riporta una ricostruzione grafica della posizione dei veicoli al momento del sinistro, ma solo l'indicazione delle parti danneggiate dei veicoli. Né, invero, emerge alcuna assunzione di responsabilità da parte di (conducente del veicolo Nissan), Persona_1 risultando segnalata sul modulo la sola manovra di svolta a sinistra senza altra indicazione, diversamente da quanto assume l'appellante. A fronte di tali emergenze, dunque, il giudice non poteva omettere l'esame della condotta di entrambe le parti coinvolte nel sinistro. Infatti, il GdP ha prima vagliato la condotta del conducente dell'autoveicolo Nissan Navara, evidenziando l'apporto causale fornito dallo stesso nella causazione del sinistro, attesa la violazione dell'art. 154 CdS, passando, poi, a vagliare la condotta del Parte_1 D'altronde, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il fatto che un conducente abbia violato le regole della strada, nella specie aver effettuato repentinamente una manovra di svolta a sinistra senza azionare gli appositi indicatori di direzione, non esonera il giudicante dall'obbligo di passare al vaglio anche la condotta dell'altro conducente il quale è sempre e, comunque, obbligato a rispettare i normali precetti di prudenza, la cui violazione potrebbe comportare un concorso di colpa (cfr. Cass. civ. n. 460 del 2021).
Su tale ultimo aspetto è assorbente il rilievo per cui alcuna prova sul punto è stata articolata da parte appellante dinanzi al giudice di prime cure. Dall'altro lato, pur restando accertata la condotta colposa del conducente del veicolo Nissan nella effettuazione della manovra di svolta, la dinamica del sinistro emersa dall'istruttoria non evidenzia circostanze specifiche alle quali ancorare, anche indirettamente, un giudizio di esclusiva efficienza causale della condotta tenuta dal conducente del veicolo Nissan.
pagina 6 di 8 L'attore, infatti, non ha dato fornito alcuna prova circa la propria condotta di guida, tale da determinare l'esonero da ogni responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa. Neppure, inoltre, può dirsi raggiunta la prova della rilevanza causale esclusiva della condotta di guida del conducente del veicolo Nissan.
Il in particolare, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico, avrebbe Parte_1 dovuto provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della comune prudenza. Va, dunque, data continuità all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass. civ. n. 124/2016). Infine, sono prive di effettivo rilievo ai fini dell'accoglimento del gravame le doglianze agitate dall'appellante circa l'erronea valutazione che il GdP ha assegnato alla mancata presentazione del convenuto contumace all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale. In effetti, il giudice di prime cure non ha fondato la pronuncia solo sulla circostanza che il convenuto CP_2 non ha reso l'interrogatorio formale, trattandosi di un elemento valutato con il complessivo quadro istruttorio (cfr. sentenza impugnata: “dall'esame congiunto del materiale istruttorio ed alla luce del comportamento processuale del convenuto contumace valutato ex art. 116 c.p.c.”). Inoltre, il GdP, come sopra evidenziato, non ha ritenuto che la mancata presentazione all'interrogatorio formale da parte di (proprietario del veicolo) fosse idonea a fornire prova dell'avvenuto Controparte_2 utilizzo dell'indicatore di direzione da parte di (conducente della Nissan). Anzi, il GdP ha Persona_1 espressamente riconosciuto la violazione dell'art. 154 Cds, che impone di azionare gli indicatori di direzione. Il rilievo attribuito dal GdP alla mancata presentazione dell'interrogando, dunque, tenuto conto dei capitoli articolati dalla convenuta, si concentra sulla sola circostanza relativa all'accadimento del sinistro;
unica circostanza, di fatto, sfavorevole all'interrogando e sulla quale concretamente poteva assumere rilievo la mancata presentazione all'udienza fissata per rendere dichiarazioni. A tutto voler concedere, comunque, la doglianza dell'appellante non si confronta con il complessivo contenuto della motivazione della sentenza, dalla quale emerge con evidenza che secondo il giudice di prime cure “l'attore non è riuscito a dare la prova di aver osservato una condotta di guida irreprensibile, conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica”. Su tale aspetto, di fatto, è risulta del tutto ininfluente la mancata presentazione del proprietario del veicolo antagonista all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale, atteso che, in concreto, alcuna circostanza sulla condotta di guida del era oggetto dei capitoli dell'interrogatorio formale. Parte_1 In definitiva, l'appello deve essere rigettato
6. Le spese processuali
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017). Nella specie, non risulta proposto appello incidentale da parte dell'appellata . Controparte_1
Le spese di lite del presente grado seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo che segue, secondo i parametri vigenti, in considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta e delle diminuzioni operabili sui valori medi ai sensi dell'art. 4 del D.M. 55/2014.
Nulla sulle spese in relazione alla parte appellata contumace.
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione proposta dall'appellante è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 7 di 8 - DICHIARA la contumacia di . Controparte_2
- RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 210/2021 emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 06.05.2021 e depositata in data 13.05.2021.
- NA , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il giorno 27.2.2025
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 8 di 8