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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/10/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Presidente dr.ssa Gabriella Del Mastro
dr. Vladimiro Gloria Giudice est.
Giudice dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1175/2025 r.g.a.c. vertente
TRA
Parte 1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO SIMONETTA;
E
Parte 2 (cod. fisc.: C.F. 2 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDI Gianmarco;
- ricorrenti-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate il 01/07/2025, per l'udienza con modalità telematiche mediante trattazione scritta del 07/07/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Con il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe premesso di Parte 1 e Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Carovigno (BR) il 19/09/2016, chiedevano pronunziarsi la separazione secondo le condizioni ivi analiticamente esposte e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi ricorrenti hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 01/07/2025 per l'udienza con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c. del 07/07/2025, dinanzi al giudice relatore designato.
La domanda di separazione è meritevole d'accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate di separazione, così come indicate in ricorso e riportate in allegato alle anzidette note scritte, appaiano conformi a legge e non contrarie agli itneressi della prole. La causa va rimessa sul ruolo per l'esame della contestuale domanda congiunta di divorzio, e la statuizione sulle spese va rinviata alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e trascritte in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 01/07/2025, che si riportano in calce alla rpesente sentenza.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di carovigno (Atto n. 40, p.II, serie A, dell'anno 2016).
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
RISERVA
alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est. dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Persona 1 , funzionario addetto all'Ufficio per il Processo CONDIZIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del Sig. TT IM resterà allo stesso assegnata.
3. Le parti dichiarano e convengono che i mobili che arredano la casa coniugale, oggi abitata dal TT IM sono stati già oggetto di accordo e di divisione.
4. Quanto ai rapporti economici e patrimoniali i coniugi dichiarano che gli stessi sono stati già risolti di comune accordo tra le parti.
5. le parti dichiarano che non vi sono altri beni mobili o immobili in comproprietà;
6. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti ed in possesso dei redditi e dei mezzi adeguati al loro personale mantenimento. Pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e così definito ogni rapporto di dare/avere in ragione delle spese eseguite per qualsiasi motivo durante il matrimonio e in virtù del matrimonio e della vita coniugale, e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5. I coniugi dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
AC Ada TI IM lako e это воссай
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Presidente dr.ssa Gabriella Del Mastro
dr. Vladimiro Gloria Giudice est.
Giudice dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1175/2025 r.g.a.c. vertente
TRA
Parte 1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. RUGGIERO SIMONETTA;
E
Parte 2 (cod. fisc.: C.F. 2 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LOMBARDI Gianmarco;
- ricorrenti-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate il 01/07/2025, per l'udienza con modalità telematiche mediante trattazione scritta del 07/07/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Con il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe premesso di Parte 1 e Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Carovigno (BR) il 19/09/2016, chiedevano pronunziarsi la separazione secondo le condizioni ivi analiticamente esposte e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi ricorrenti hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 01/07/2025 per l'udienza con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c. del 07/07/2025, dinanzi al giudice relatore designato.
La domanda di separazione è meritevole d'accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate di separazione, così come indicate in ricorso e riportate in allegato alle anzidette note scritte, appaiano conformi a legge e non contrarie agli itneressi della prole. La causa va rimessa sul ruolo per l'esame della contestuale domanda congiunta di divorzio, e la statuizione sulle spese va rinviata alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e trascritte in allegato alle note di trattazione scritta depositate il 01/07/2025, che si riportano in calce alla rpesente sentenza.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di carovigno (Atto n. 40, p.II, serie A, dell'anno 2016).
PROVVEDE
con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
RISERVA
alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est. dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Persona 1 , funzionario addetto all'Ufficio per il Processo CONDIZIONI
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà del Sig. TT IM resterà allo stesso assegnata.
3. Le parti dichiarano e convengono che i mobili che arredano la casa coniugale, oggi abitata dal TT IM sono stati già oggetto di accordo e di divisione.
4. Quanto ai rapporti economici e patrimoniali i coniugi dichiarano che gli stessi sono stati già risolti di comune accordo tra le parti.
5. le parti dichiarano che non vi sono altri beni mobili o immobili in comproprietà;
6. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti ed in possesso dei redditi e dei mezzi adeguati al loro personale mantenimento. Pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
7. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e così definito ogni rapporto di dare/avere in ragione delle spese eseguite per qualsiasi motivo durante il matrimonio e in virtù del matrimonio e della vita coniugale, e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5. I coniugi dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
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