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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4229/2019 R.G., avente ad oggetto “Appello avverso la sentenza n.
194/2019 del Giudice di Pace di Cervinara” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentao e difeso dall'Avv. IU- Parte_1 C.F._1
LIUCCI ANTONIO, in virtù di procura in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRIGU- Controparte_1 P.IVA_1
GLIO ANTONIO e VACCARELLA ROBERTO, in virtù di procura in atti,
E
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRI- Controparte_2 P.IVA_2
GUGLIO ANTONIO e VACCARELLA ROBERTO, in virtù di procura in atti,
APPELLATI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto appello av- Parte_1
verso la sentenza n. 194/2019 emessa dal Giudice di Pace di Cervinara, pubblicata in data
05.08.2019, con la quale è stata rigettata la domanda avanzata nei confronti di CP_1
[...]
In primo grado , quale titolare della fornitura di energia elettrica n. Parte_1
, ha convenuto in giudizio per accertare l'inadempimento P.IVA_3 Controparte_3
con diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non atteso che il contatore installato presso Cont la propria abitazione riportava il simbolo CE e non anche la M di con relativa data di fabbricazione, con conseguente malfunzionamento dello stesso, in ragione della mancata con- formità al D.Lgs 22/2007 di attuazione della direttiva europea 2014/32/UE. Si è regolarmente costituita in giudizio che ha eccepito il proprio difetto di legittima- Controparte_1 zione passiva e l'infondatezza della domanda attorea, anche sotto il profilo dell'assenza del danno. È poi intervenuta in giudizio ivendicando la regolarità del Controparte_2 contatore installato ed eccependo, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Il Giudice di prime cure ha rigettato in toto la domanda attorea riconoscendo il difetto di legit- timazione passiva di la mancata esplicita estensione della domanda Controparte_1 attorea nei confronti della società interventrice e l'assenza di prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere.
A fondamento dell'appello, l'appellante ha lamentato l'erronea dichiarazione del difetto di le- gittimazione passiva dell' la violazione e falsa applicazione sia della Controparte_1
normativa di settore che degli artt. 105 cpc e 2697 cc.
In ragione di ciò ha così concluso « Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare:
- inadempimento contrattuale delle società convenute in relazione alla vicenda descritta in narrativa;
- per l'effetto, condannare le società convenute al risarcimento di tutti i danni pa- trimoniali e non subiti dall'istante dall'inizio della fornitura ad oggi;
- accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannarsi le società convenute ut sopra indicate al pagamento in fa- vore dell'istante della somma di € 1.000,00, per le causali suesposte oltre interessi e rivaluta- zione o di quella che l'ill.mo Giudice adito riterrà più equa, entro comunque il limite di com- petenza ad ai fini della L. 89/2001 di € 1.033,00 con contributo unificato di € 64,50; - condan- narsi, inoltre, le società convenute, alle spese diritti ed onorario del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario». ed ritualmente e tempestivamente co- Controparte_1 Controparte_5 stituitesi in giudizio, hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel me- rito, di confermare la decisione del Giudice di Pace di Cervinara.
L'appello è infondato per i seguenti motivi di diritto.
1. sull'ammissibilità dell'appello
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello, atteso che la controversia verte su rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile (art. 113, comma 2, c.p.c.), non soggetta, pertanto, al giudizio di equità, ma a quello di diritto, come tale sottratta all'applicazione dell'art 339, commi 2 e 3, cpc. La doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è da ritenersi infondata.
Sul punto si può osservare che la novella di tale ultima norma non comporta uno stravolgi- mento nella formulazione dell'atto di appello;
infatti la Suprema Corte ha affermato che «deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art 54: - non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, - non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso,- non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellate o di parti di essa. Il novellato art 342 c.p.c. esige invece dall'appel- lante: - la chiara ed univoca indicazione delle censure che intende muovere alla sen-tenza ap- pellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, - gli argo-menti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione»
(Cass. Civ. n. 10916/2017).
Nella fattispecie al vaglio l'appellante ha indicato le parti della pronuncia impugnata, ha arti- colato le ragioni dell'impugnazione sia in punto di diritto che di fatto e, quindi, ha denunciato dettagliatamente l'illogicità della motivazione. Ne deriva l'ammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello.
2. sul difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
Va tracciata una fondamentale distinzione tra le figure di distributore e fornitore per delinear- ne correttamente ruoli e profili di responsabilità. In particolare, il distributore si colloca a monte della rete di trasporto dell'energia elettrica, in quanto gestisce le infrastrutture di distribuzione garantendo l'effettivo transito di energia fino alla casella di destinazione e, a tal fine, è proprie- tario dei contatori installati su tutto il territorio nazionale mentre, il fornitore opera a valle, vendendo l'energia direttamente all'utente, consumatore o impresa, con competenza su aspetti commerciali e amministrativi. Data la diversità dell'ambito di intervento, l'utente finale si ri- volgerà al primo laddove si presentino guasti al contatore ovvero alla rete, non potendo il for- nitore avere competenza su questo aspetto, non essendo titolare dei contatori;
diversamente è a dirsi rispetto a tutte le altre questioni tecniche, quali aumento di potenza del contatore;
subentro o nuovo allaccio. Ne consegue, come accertato dal Giudice di primo grado, l'effettiva estraneità al giudizio di essendo la stessa deputata alla fornitura di energia elet- Controparte_1 trica senza esercitare alcun tipo di controllo neanche di tipo secondario sui contatori: «(…) La società che si occupi della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al malfunzio- namento della rete di trasmissione (…)» (Cass., ordinanza n. 1581/18).
3. in merito alla presunta violazione degli artt. 105 c.p.c. e 2697 c.c. Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado avrebbe rigettato la domanda attorea poiché
l'attore non avrebbe esteso la domanda nei confronti dell'interventrice Controparte_2
limitandosi in sede di conclusioni, a ribadire l'istanza di condanna solo nei confronti di
[...]
Controparte_1
Tale motivo di appello è infondato.
Vero è che il Giudice di Pace in sede di motivazione ha rilavato che «In ordine alla società interventrice, nei confronti di quest'ultima non v'è stata estensione esplicita della domanda da parte dell'attore che in comparsa conclusionale ribadisce l'istanza di condanna solo nei con- fronti di tuttavia, è altrettanto evidente che è lo stesso giudicante a Controparte_1
riconoscere che tale omissione non può esimerlo da una pronuncia nel merito. Il Giudice di
Pace, infatti, prosegue «Dal canto suo però E-Distribuzione giustifica l'interesse ad intervenire al fine di sentire dichiarare la legittimità del proprio operato laddove ha installato e mantenuto dei contatori elettronici assolutamente in linea con le previsioni normative in vigore. In tale istanza ha assunto la paternità del contatore secondo l'attore malfunzionante rivendicando la regolarità del funzionamento dell'impianto. (…) Al riguardo, pur in assenza di specifica for- mulazione di domanda da parte dell'attore, può ricordarsi il principio stabilito da Cass. Civ.
n. 743/012 secondo cui l'intervento di cui all'art. 105 c.p.c. concerne non la causa ma il pro- cesso ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel processo ed una volta spiegata domanda nei confronti delle altre parti o anche di una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile assumendo di essere lui e non gli altri convenuti il soggetto nei cui confronti si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale, anche in difetto di specifica istanza, si intende automaticamente estesa al terzo».
Dunque, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, le ragioni del rigetto della domanda non risiedono nella mancata esplicita estensione della domanda nei confronti del terzo interve- nuto bensì nella infondatezza della domanda e nella mancanza di prova. Infatti, il Giudice di
Pace, dopo aver richiamato la disciplina sull'onere della prova, scrive «A tale onere probatorio
l'attore non ha adempiuto (…) Al riguardo la domanda è del tutto priva di adeguate allegazioni ad esempio in ordine all'entità di somme corrisposte e non dovute o di verifiche di consumi superiori a quelli reali».
Questo giudicante ritiene di dover condividere le richiamate argomentazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroni- che, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunziona- mento del contatore (richiedendone la verifica) e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bol- lette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, per contro, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., Sez. VI, 17 maggio 2022,
Ord. n.15771). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul sommini- strante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
Nel caso in esame, l'utente non ha mai contestato il malfunzionamento del contatore, richie- dendone la relativa verifica né, nel corso del giudizio di primo grado, in ragione dell'asserito e non provato mal funzionamento del contatore, ha mai chiaramente indicato in che misura i suoi reali consumi di energia differivano da quelli determinati e/o fatturati;
per di più, non ha nep- pure asserito di aver corrisposto alla convenuta somme non dovute, tant'è che non ha formulato alcuna domanda restitutoria.
Quanto al risarcimento del danno, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore, atteso che i principi giurisprudenziali in virtù dei quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempi- mento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno.
Nel caso in esame, il presunto danneggiato non ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante, considerato che l'obbligo risarcitorio passa necessariamente attraverso il positivo accertamento oltre che della causalità materiale sotto il profilo dell'an respondeatur, anche della causalità giuridica, la quale involge il profilo del quantum debeautur con funzione descrittiva della re- sponsabilità: ove ricorre la prima si configura l'illecito, ove sussista anche la seconda c'è anche il danno;
accertamento che va condotto, per la causalità materiale, secondo il criterio della pre- ponderanza dell'evidenza ovvero del "più probabile che non" (Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n.
581) mentre per la causalità giuridica opera la regola di cui all'art. 1223 c.c. con il risarcimento dei soli danni che siano conseguenza immediata e diretta, da filtrare sulla base dei medesimi para- metri della preponderanza dell'evidenza (più probabile che non).
4. Sull'applicazione del D.Lgs 22/2007
La Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 sugli Strumenti di Misura - nota come Direttiva MID
"Measuring Instruments Directive" - è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 22 del 2 febbraio
2007 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”.
La direttiva si applica agli strumenti di misura, tra i quali rientrano anche i contatori di energia elettrica attiva e, nello specifico, dispone che sullo strumento siano apposte la marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare “M” e le ultime due cifre dell'anno in cui lo strumento è stato fabbricato. Inoltre, lo strumento deve essere accompagnato da una dichiarazione di con- formità, con la quale il fabbricante garantisce che lo strumento è in linea con i requisiti della direttiva MID.
Tuttavia, il D. Lgs. 22/2007 ha introdotto un apposito periodo transitorio nel corso del quale è consentita la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfano le norme applicabili anteriormente alla direttiva
MID, fino alla scadenza della validità dell'omologazione di tali strumenti ovvero, in caso di omologazione di validità indefinita, fino al 30 ottobre 2016.
L'art. 22, al primo comma, dispone che «La commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino alla scadenza della validità dell'omolo- gazione di tali strumenti. In caso di omologazione di validità indefinita, la commercializzazione
e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti a controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016».
Pertanto, gli strumenti già in servizio per i quali la normativa in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede i controlli metrologici legali possono continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione.
Il caso in esame rientra nella disciplina transitoria, trattandosi di strumento di misurazione già in servizio ed installato prima dell'8 marzo 2007 (data in cui è entrata in vigore la normativa
MID), quindi, secondo il dettato normativo, pienamente utilizzabile purché non rimosso dal luogo di utilizzazione, circostanza non provata dall'odierno appellato. A nulla rileva, tra l'altro, la successiva sostituzione da parte di del contatore, avendo la Controparte_5 stessa unicamente svolto un'attività che rientra nel suo settore di intervento, quale monopolista a monte della rete elettrica.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al I scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (valori tra minimi e medi).
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello avverso la sentenza n. 194/2019 emessa dal Giudice di Pace di Cer- vinara in data 05.08.2019;
2. condanna a pagare in favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, liquidate in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
3. condanna a pagare in favore di Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
4. dichiara ex art. 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (come intro- dotto dalla L. n. 228/2012) la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appel- lante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Avellino, 17/2/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia