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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II Sezione Civile riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati :
1) dr. Vincenza Randazzo Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. 773/2021 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 1147/2017 di questa Corte (n. 477/2007 R.G.) disposto dalla
Suprema Corte con sentenza n. 19610 del 09 luglio 2021, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2 cod. fisc. nata a [...] il 16. C.F._2 Parte_3
07.1979 cod. fisc. e , C.F._3 Parte_4 nata a [...] il [...] cod. fisc. n.q. di eredi del C.F._4 sig. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
IO OB elettivamente domiciliati in Messina Via Dogali n. 50, per procura in atti;
-attori in riassunzione-
CONTRO
[ p. i.v.a. ] con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Messina c.da Scoppo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Restuccia, nominato su delega del
Presidente della Regione Sicilia con deliberazione assembleare n. 2/AS del
24.6.2019, elettivamente domiciliato in Messina, via Primo Settembre 116 nello
Studio dell'avv. Giuseppe PUSTORINO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto-
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del 20.2.2025: “Il procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni attori in riassunzione hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1147/2017 emessa da questa Corte che, pronunciando sull'appello formulato da - , ha cassato la sentenza n. Parte_1 Parte_4
114772017 resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 28.11.2017, rinviando anche per le spese del giudizio di Cassazione alla corte d'Appello di Messina, in diversa composizione collegiale.
I fatti che hanno preceduto il giudizio sono i seguenti: con atto di citazione del 07.10.1998, , , Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio innanzi Parte_3 Parte_4 al Tribunale di Messina (proc. n° 1736/1998 RG) il Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire
[...]
2.000.000.000 - € 1.032.913,80 (o di quell'altra somma maggiore o minore risultata dovuta in corso di causa) a titolo di risarcimento dei danni derivati a del decesso del loro congiunto, , (padre e marito degli Persona_2 attori). Gli attori argomentavano che: a) il sig. , il Persona_1
31.10.1996, alla guida dell'autovettura Jaguar tg. AG 815 HA, percorreva l'autostrada Messina-Catania con direzione Messina, allorquando, subito dopo lo svincolo di Acireale, alla progressiva chilometrica 68,500, pur procedendo ad andatura moderata, a causa delle condizioni disastrate del manto stradale (per altro reso viscido dalla pioggia) perdeva il controllo del mezzo, andando a finire fuori strada ed urtando quindi contro un grosso masso lavico situato immediatamente a margine della carreggiata autostradale in quel tratto priva di idonea barriera di sicurezza;
b) Parte attrice, oltre a sottolineare il precario stato di manutenzione dell'asfalto, rilevava che le conseguenze del sinistro non sarebbero state così gravi se al margine destro della carreggiata fossero state pag. 2/17 apposte delle barriere di sicurezza. A tale proposito precisava che l'autovettura aveva urtato direttamente contro i massi di pietra lavica che, oltre a determinare la maggior parte dei danni allo stesso veicolo, causarono i gravissimi traumi a seguito dei quali il decedeva. Si costituiva in giudizio il Parte_1 [...]
contestando ogni attribuzione di responsabilità, essendo Controparte_1 intervenuta l'archiviazione del procedimento penale instauratosi a seguito del decesso del (n° 20361/96 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso Parte_1 la Pretura Circondariale di Catania). Espletato interrogatorio formale del legale rappresentante del , prova per testi e C.T.U., il Tribunale Civile di CP_1
Messina con sentenza n. 896/2006 rigettava la domanda attorea, con compensazione delle spese del giudizio.
Con atto notificato il 22.06.2007, gli eredi del sig. , in Persona_1 forza di quattro motivi di gravame, impugnavano dinnanzi alla Corte d'Appello di
Messina la sentenza n. 896/2006 e convenivano in giudizio il
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 2.056.442,00 a titolo di risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti a causa del decesso del congiunto, previa declaratoria di responsabilità ex artt.
2043 e/o 2051 c.c.. Il si costituiva con Controparte_1 comparsa del 31.10.2007 eccependo in via preliminare l'inammissibilità della richiesta di risarcimento ex art. 2051 c.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello. Con appello incidentale il chiedeva la condanna degli CP_1 appellanti al pagamento delle spese giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 1147/2017 del 04.07.2017, pubblicata il 28.11.2017, la Corte
d'Appello, pur ritenendo la situazione di fatto suscettibile di essere valutata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., ha nondimeno escluso che la presenza delle rocce laviche integrasse una situazione di oggettiva pericolosità, tale da imporre la collocazione di barriere e ha ritenuto nella specie integrato il caso fortuito esimente in ragione che fosse stata la vittima a tenere una condotta di giuda inadeguata rispetto alle condizioni ambientali. La Corte
d'Appello confermava, dunque, la sentenza impugnata, condannando gli pag. 3/17 appellanti in solido a rimborsare al le spese del secondo grado, CP_1 liquidate in euro 12.000,00 oltre spese forfettarie CPA e IVA.
Avverso la sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Messina, - Parte_1
hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a n. 6 motivi di Parte_4 gravame. Accogliendo tale ricorso la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza della Corte di Appello, rinviando la causa per un nuovo esame a questa Ecc.ma Corte (in diversa composizione), così disponendo: "in accoglimento del 4°, 5° e 6° motivo di ricorso, rigettati i primi 3 motivi di ricorso nei termini e limiti sopra esposti, nonché assorbiti ogni altra questione e diverso profilo dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla corte d'appello di Messina, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.”
Riassunto tempestivamente il giudizio, - hanno chiesto Parte_1 Parte_4 dichiararsi il responsabile ai sensi e per gli effetti Controparte_1 degli artt. 2051 e 2043 cc. dell'incidente a seguito del quale decedeva il sig.
, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniale Persona_1 non;
condanna al pagamento di tutte le spese e compensi di giudizio, di 1° grado, d'Appello, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Si è costituto in giudizio il contestando e Controparte_1 contrastando le domande attoree, chiedendone il rigetto. Con ordinanza del
18.10.2023, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19610/2021, questa Corte disponeva un supplemento di Ctu, conferendo mandato all'ing. , già Persona_3 nominato nel primo grado di giudizio, di accertare “se ed in quale misura
l'apposizione di una barriera per quel tipo di strada”, ove si verificò il sinistro oggetto di causa, e “di << scarpata ascendente … di natura rocciosa >> avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale o altrimenti comunque ridurne le conseguenze”
pag. 4/17 Espletata TCU all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025, resa trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
E' rimasto accertato che il 31.10.1996 alla guida della Jaguar XJ6 Sort tg.
AG815HA il percorreva l'autostrada A 18 Messina Catania diretto al Parte_1 capoluogo etneo di Giarre quando, giunto intorno alle ore 11,50 quasi all'altezza del KM. 68,500, dopo essere uscito da una curva sinistrosa ad ampio raggio, perdeva il controllo della vettura sul manto stradale bagnato per la pioggia in atto mentre marciava sulla corsia di sorpasso. Postasi quasi perpendicolarmente all'asse stradale, l'auto impattava con il terrapieno che delimitava a destra la carreggiata, andando a collidere in modo violento con il cordolo posto oltre la corsia di emergenza all'altezza del Km. 68+520 e, proiettandosi sulla scarpata ascendente, colpiva delle rocce laviche, toccava il piano viabile, urtava per la seconda volta l'ammasso lavico tanto da spaccare una grossa pietra che ricadeva sulla cunetta e finiva con l'arrestarsi capovolta tra la corsia di marcia e quella di emergenza in corrispondenza del Km.
68+480,30 ovvero 40 metri circa più avanti rispetto al primo punto di impatto con il cordolo.
E' configurabile al caso in esame la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. a carico di proprietari/concessionari delle strade ( e naturalmente delle autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
Per le strade in concessione, i poteri ed i compiti dell'ente proprietario della strada ex art. 14 comma 3 C.d. S. sono esercitati dal concessionario, non senza precisare che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari come nel caso in esame) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
pag. 5/17 c)all'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. La S.C. ha ulteriormente sottolineato che l'obbligo di custodia incombente sul proprietario/gestore non è limitato alla sola carreggiata, ma si estende ai margini di essa (banchina) e, ancora più ampiamente, agli elementi accessori, alle pertinenze ed anche agli inerti, a causa della loro potenziale dannosità in determinate circostanze. A tale proposito, si è evidenziato che gli obblighi di custodia, come nel caso che ci occupa, si estendono quindi a cunette, scarpate laterali e, ovviamente, anche alle eventuali barriere di sicurezza che hanno funzione di contenimento e protezione della sede stradale. In tema di barriere di sicurezza la S.C., anche con la recente ordinanza n. 882 del 14.1.2025, pur affermando che non vi è un obbligo del gestore di dotare di guard rail l'intera rete viaria, ha ribadito la necessità di dotare di recinzione la strada laddove tale oggettiva pericolosità sussista, con la conseguente necessità di accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di una adeguata barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre all'urto di un mezzo, anche al fine di ridurne le conseguenze. È stato quindi affermato il principio (v. pag. 9 sentenza Cass. ) secondo il quale ”… anche in assenza di norme che impongano specifiche misure di sicurezza astrattamente riferibili ad una determinata strada, l'Ente proprietario/gestore non è esentato dall'obbligo di valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l'incolumità degli utenti …” dovendosi quindi ritenere responsabile l'Ente, non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica) ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e perizia (colpa generica) (citando ex multis
Cass. 10916/2017 con cui è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibili, per quel tipo di strada dal D.M. LL.PP. n.
223 del 1992).
Trattandosi di responsabilità oggettiva del custode, quest'ultimo per superare tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità, dovrà dare prova del fortuito, dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile pag. 6/17 con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, fermo restando l'obbligo di provare di avere espletato con la diligenza adeguata tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sia in base a specifiche disposizioni normative che in forza del generale principio del neminem laedere.
Oltre a ciò, la S.C. ha specificato con precisione i casi in cui il custode può invocare la prova liberatoria, deducendo un eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. In tal senso la S.C. ha sottolineato “…come la circostanza che alla causazione dell'evento abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada, non sia idonea ad integrare il caso fortuito a meno che non sia abnorme, come in ipotesi di condotta dolosa. Ove non sia abnorme o dolosa , la condotta del danneggiato non può considerarsi invero idonea da interrompere il nesso di causalità con l'evento da essa - quand'anche con colpa grave - determinato, a porsi cioè quale causa esclusiva del danno- evento, giacche in tale ipotesi senza l'efficienza causale della cosa, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in termini diversi...”
Ciò posto il CTU rispondendo al quesito “se ed in quale Persona_3 misura l'apposizione di una barriera per quel tipo di strada ove si verificò il sinistro oggetto di causa, e di scarpata ascendente … di natura rocciosa avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale o altrimenti comunque ridurne le conseguenze” nella sua motivata relazione tanto relaziona :”una barriera di sicurezza è un dispositivo di ritenuta collocato al fine di contenere e redirigere i veicoli uscenti dalla carreggiata e quindi migliorare la sicurezza stradale. Esse barriere sono classificate rispetto al livello di contenimento, alla larghezza operativa ed alla deformazione permanente.
Senza addentrarci in più puntuali tecnicismi, resta evidente che maggiore è la
“qualità” del tipo di strada da proteggere, maggiore sarà la classe di prestazione della barriera e ciò a causa anche della crescita della velocità di percorrenza parimenti con la qualità della strada. Da ciò consegue la qualificazione di accettazione delle barriere di sicurezza. A fronte di quanto sopra resta di buona evidenza come un campo del sinistro come quello che ci occupa (tratta autostradale collegante due Città Metropolitane) richieda la adozione di barriere pag. 7/17 conformi in riguardo ad elevati livelli di severità dell'urto. Nel caso in oggetto poi la presenza a bordo strada di un consistente ed incombente ammasso roccioso con un profilo di scarpata ascendente costituisce, a maggior ragione, allert aggiuntivo per richiede la installazione di barriere laterali di sicurezza. La mancata presenza di tali barriere ha comportato, come chiaramente descritto nel Rapporto redatto dai militi della Polizia Stradale, una azione di sormonto della citata scarpata laterale dalla autovettura in fase di improvviso svio. Pur in mancanza di precisi parametri di riferimento appare chiaro, stante la traiettoria di percorrenza della autovettura dopo lo svio dalla sua direzione di marcia, che
l'angolo di suo impatto sul bordo di destra della carreggiata è stato alquanto contenuto. Presumibilmente entro i 20 gradi. Ne deriva che la eventuale presenza di una barriera metallica (guard rail) ne avrebbe verosimilmente contenuto la fuoriuscita laterale evitandole di finire addosso alle rocce laviche che, invece con la loro incombente presenza, le hanno inferto importanti deformazioni. Peraltro, anche nel caso in cui tale ipotetica barriera fosse stata di scadente tipologia e/o male impiantata sui suoi sostegni, essa avrebbe comunque esercitato almeno una importante funzione assorbente della quantità di moto della autovettura impedendo che, come è invece accaduto, ogni energia di traslazione della vettura si andasse a spegnere direttamente contro
l'ostacolo fisso costituito dalla roccia lavica. Essa barriera avrebbe almeno lavorato quale sistema di ritenuta passiva smorzando, anche con un suo eventuale cedimento, gran parte della energia cinetica della autovettura.
Impossibile sapere se le conseguenze dell'urto sarebbero sempre state così nefaste ma, certamente, la dinamica dello svio avrebbe causato assai più contenuti danni alla autovettura e ciò con quanto probabilmente di immaginabile sulla povera vittima”. Alla luce delle risultanze istruttorie è “più probabile che non” che l'autovettura non potesse sfondare un guardrail in buono stato di manutenzione e continuo, per cui diverse sarebbero state le conseguenze derivanti dall'urto contro una barriera integra e in buono stato di manutenzione.
La mancanza della barriera guardrail nel tratto di strada interessato ha consentito il verificarsi del sinistro, aggravando in concreto le conseguenze pag. 8/17 dannose, in quanto l'assenza di barriere guard-rail si è sicuramente inserita nella catena causale che ha provocato importanti deformazioni dell'auto a causa dell'impatto con le rocce laviche ed ha contribuito ad aggravare le conseguenze dell'incidente, sì da aver concorso pariteticamente (nella misura del 50%) a determinare l'evento, in uno alla condotta di guida tenuta dal
, inadeguata rispetto alle condizioni ambientali (uscita da curva Parte_1 sinistrosa, manto stradale bagnato per la pioggia in atto e marcia sulla corsia di sorpasso).
Passando ad esaminare il risarcimento del danno, in tema di azione risarcitoria, con specifico riferimento alla categoria generale del danno non patrimoniale, deve ritenersi tale voce di danno risarcibile non solo in presenza di un reato (ed in tal caso la formula del cd. "danno morale" individua un tipo di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, in sé considerata), ma anche negli altri casi determinati dalla legge o, comunque, nelle ipotesi in cui sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Compete agli appellanti il risarcimento del danno da perdita parentale, per la cui determinazione vanno presi in considerazione plurimi elementi tra i quali:
l'età della vittima, il grado di parentela, la qualità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con persone scomparse, facendo riferimento a tutte le condizioni soggettive che hanno caratterizzato l'evento letale.
La Corte intende dare continuità al principio affermato da Cass. n. 10579 del
2021: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l' età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare pag. 9/17 sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma”; eppertanto la Corte procede alla liquidazione secondo la predette tabella anno 2025
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 49 anni, è coniuge della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 52 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 3
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 29,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 340.701,40
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
pag. 10/17 Il congiunto ha 24 anni, è figlio della vittima ed Parte_1 era convivente.
La vittima aveva 52 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 329.152,20
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 26 anni, è figlio della vittima ed Parte_2 era convivente.
La vittima aveva 52 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
pag. 11/17 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 329.152,20
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 17 anni, è figlio della vittima ed Parte_3 era convivente.
La vittima aveva 52 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 29
IMPORTO del RISARCIMENTO € 334.926,80
pag. 12/17 Stante l'accertata responsabilità del 50% nella causazione del sinistro, tutti gli importi come sopra calcolati, ai fini risarcitori, andranno decurtati del 50%.
Il danno conseguente alla morte di un congiunto (o danno parentale) consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia – al tempo stesso e congiuntamente – nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite.
Entrambi questi aspetti, sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata, sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicché il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Pertanto “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca”.( Cass. civ., ord. 8622/21).
Le somme, come sopra calcolate, sono di già rivalutate, pertanto sulle stesse competono gli interessi dalla data del sinistro previa devalutazione e fino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali.
In merito al lamentato danno patrimoniale da lucro cessante, lo stesso, nel sistema della responsabilità civile, è il danno patrimoniale futuro che deriva dalla perdita di un flusso reddituale che, con ragionevole certezza, sarebbe pervenuto al soggetto leso se l'evento dannoso non fosse intervenuto. La sua tutela trova fondamento negli artt. 2043 e 2056 c.c., ma la sua configurazione è stata oggettivata dalla giurisprudenza di legittimità secondo i seguenti principi:
1. certezza del reddito: non è sufficiente una mera aspettativa, occorre provare un'entrata ricorrente e documentata pag. 13/17 2. proiezione temporale: la durata deve essere commisurata alla vita lavorativa residua
3. deduzione della quota-sibi: la quota che il de cuius avrebbe destinato alla propria sussistenza personale non è danno dei superstiti
4. Colpa concorrente: ogni condotta del danneggiato che abbia conciso nel risultato deve ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.
(In senso sostanzialmente conforme: Cass. 16.2.2021, n. 4035, Cass. ordinanza n. 6619/2018, Cass. sentenza n. 24471/2014)
Applicazione al caso in questione:
i documenti reddituali in atti, antecedenti tre anni dalla morte, sono i seguenti:
Anno Modello
# d'imposta ufficiale Dati essenziali desumibili
Reddito complessivo dichiarato L.
163.973.000 (≃ € 84.700) – solo lavoro Modello
1 1994 740/95 autonomo (quadro E)
Identico importo complessivo L. Modello
163.973.000 (≃ € 84.700) – conferma stabilità 2 1995 740/96
Modello Reddito complessivo L. 163.973.000 (≃ €
3 1996 740/97 84.700) – medesima cifra
Tutte le dichiarazioni sono complete di tutti i quadri (A → V) e firmate dal de cuius.
Il reddito deriva esclusivamente da lavoro autonomo (professionista iscritto alla
Gestione Separata INPS).
Non risultano plusvalenze, componenti straordinarie: si tratta di redditi ricorrenti e certi.
Certezza reddituale: i Modelli 740/1994-1995-1996 attestano un reddito da lavoro autonomo stabile pari a € 84.700 lordi annui;
l'assenza di componenti pag. 14/17 straordinarie e la costanza dell'importo fanno venir meno ogni profilo di aleatorietà.
Vita lavorativa residua: il de cuius aveva 52 anni;
secondo la normativa previdenziale allora vigente il limite anagrafico era 65 anni → 13 anni di attività certa.
Quota-sibi: la giurisprudenza fissa in via prudenziale il 1/3 del reddito netto la quota che il coniuge avrebbe conservato per sé; pertanto il danno della famiglia
è rappresentato solo dai 2/3 di € 84.700, pari a € 56.467 annui.
Colpa concorrente: la condotta di guida viene ritenuta paritariamente causale da questa Corte;
conseguentemente il lucro cessante va ridotto del 50% ex art. 1227 c.c.
Il lucro cessante risulta pertanto:€ 56.467 × 13 anni = € 734.071 – 50% colpa =
€ 367.000 che, distribuita tra moglie e figli secondo l'indice di mantenimento CP_2 riconosciuto dalla giurisprudenza (moglie 50%; figli 20%-15%-15%), costituisce la voce “danno patrimoniale”, con interessi legali e rivalutazione dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali
Distribuzione differenziata tra gli eredi
Età Rapporto di
% Importo
Erede 1996 dipendenza liquidazione (€)
Maria convivente, reddito
(moglie) 50 aa zero 50% 183.500 Pt_4
già maggiorenne,
25 aa minore dipendenza 15% 55.050 Pt_1
26 aa id. 15% 55.050 Parte_2
pag. 15/17 Età Rapporto di
% Importo
Erede 1996 dipendenza liquidazione (€)
maggiore dipendenza
Totale 100% 367.000
Le percentuali rispecchiano l'indice di mantenimento riconosciuto dalla giurisprudenza e tengono conto dell'età e dell'autonomia economica di ciascun congiunto.
Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese vengono compensate per metà, la restante metà segue la soccombenza e viene liquidate ex D.M. 147/2022,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio n. 773/2021 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 1147/2017 di questa Corte
(n. 477/2007 R.G.) disposto dalla Suprema Corte con sentenza n. 19610 del 09 luglio 2021, così provvede:
1. in totale riforma della sentenza n°896/2006 del Tribunale di Messina, dichiara la responsabilità del 50% in capo a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore in merito al
[...] sinistro occorso in data 31.10.1996 con il decesso di Persona_1
;
[...]
2. condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a Parte_4 la somma di euro 170.350,70, a la somma di euro Parte_2
164.576,10 a la somma di euro 164.576,10 a Parte_1
la somma di euro 167.463,40 a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale, oltre gli interessi dalla data del sinistro, previa pag. 16/17 devalutazione e fino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
3. condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a Parte_4
€ 183.500,00, ad € 55.050,00, a Parte_1 Parte_2
€ 55.050,00, a € 73.400,00 a titolo di danno Parte_3 patrimoniale da lucro cessante, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data della morte del congiunto sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
4. compensa per metà le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a corrispondere agli attori in riassunzione la metà delle spese del primo grado di giudizio, liquidate nell'intero in euro 37.950,00, la metà delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate nell'intro in euro 24.000,00, la metà delle spese del giudizio di legittimità liquidate nell'intero in euro 9.000,00 e la metà delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate nell'intero in euro 34.000,00, oltre euro 2.529,00 per spese non imponibili documentate, oltre 15% rimborso spese generali
CPA e IVA. Pone le spese delle CTU, come da decreti di liquidazione in atti, a carico degli attori in riassunzione e del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione
[...] del 50%.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Vincenza Randazzo)
pag. 17/17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 aa ancora studente, 20% 73.400 Pt_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II Sezione Civile riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati :
1) dr. Vincenza Randazzo Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. 773/2021 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 1147/2017 di questa Corte (n. 477/2007 R.G.) disposto dalla
Suprema Corte con sentenza n. 19610 del 09 luglio 2021, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] cod. fisc. Parte_1
, nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2 cod. fisc. nata a [...] il 16. C.F._2 Parte_3
07.1979 cod. fisc. e , C.F._3 Parte_4 nata a [...] il [...] cod. fisc. n.q. di eredi del C.F._4 sig. , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
IO OB elettivamente domiciliati in Messina Via Dogali n. 50, per procura in atti;
-attori in riassunzione-
CONTRO
[ p. i.v.a. ] con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Messina c.da Scoppo, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco Restuccia, nominato su delega del
Presidente della Regione Sicilia con deliberazione assembleare n. 2/AS del
24.6.2019, elettivamente domiciliato in Messina, via Primo Settembre 116 nello
Studio dell'avv. Giuseppe PUSTORINO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto-
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del 20.2.2025: “Il procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni attori in riassunzione hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 1147/2017 emessa da questa Corte che, pronunciando sull'appello formulato da - , ha cassato la sentenza n. Parte_1 Parte_4
114772017 resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 28.11.2017, rinviando anche per le spese del giudizio di Cassazione alla corte d'Appello di Messina, in diversa composizione collegiale.
I fatti che hanno preceduto il giudizio sono i seguenti: con atto di citazione del 07.10.1998, , , Parte_1 Parte_2
, e convenivano in giudizio innanzi Parte_3 Parte_4 al Tribunale di Messina (proc. n° 1736/1998 RG) il Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Lire
[...]
2.000.000.000 - € 1.032.913,80 (o di quell'altra somma maggiore o minore risultata dovuta in corso di causa) a titolo di risarcimento dei danni derivati a del decesso del loro congiunto, , (padre e marito degli Persona_2 attori). Gli attori argomentavano che: a) il sig. , il Persona_1
31.10.1996, alla guida dell'autovettura Jaguar tg. AG 815 HA, percorreva l'autostrada Messina-Catania con direzione Messina, allorquando, subito dopo lo svincolo di Acireale, alla progressiva chilometrica 68,500, pur procedendo ad andatura moderata, a causa delle condizioni disastrate del manto stradale (per altro reso viscido dalla pioggia) perdeva il controllo del mezzo, andando a finire fuori strada ed urtando quindi contro un grosso masso lavico situato immediatamente a margine della carreggiata autostradale in quel tratto priva di idonea barriera di sicurezza;
b) Parte attrice, oltre a sottolineare il precario stato di manutenzione dell'asfalto, rilevava che le conseguenze del sinistro non sarebbero state così gravi se al margine destro della carreggiata fossero state pag. 2/17 apposte delle barriere di sicurezza. A tale proposito precisava che l'autovettura aveva urtato direttamente contro i massi di pietra lavica che, oltre a determinare la maggior parte dei danni allo stesso veicolo, causarono i gravissimi traumi a seguito dei quali il decedeva. Si costituiva in giudizio il Parte_1 [...]
contestando ogni attribuzione di responsabilità, essendo Controparte_1 intervenuta l'archiviazione del procedimento penale instauratosi a seguito del decesso del (n° 20361/96 R.G.N.R. Procura della Repubblica presso Parte_1 la Pretura Circondariale di Catania). Espletato interrogatorio formale del legale rappresentante del , prova per testi e C.T.U., il Tribunale Civile di CP_1
Messina con sentenza n. 896/2006 rigettava la domanda attorea, con compensazione delle spese del giudizio.
Con atto notificato il 22.06.2007, gli eredi del sig. , in Persona_1 forza di quattro motivi di gravame, impugnavano dinnanzi alla Corte d'Appello di
Messina la sentenza n. 896/2006 e convenivano in giudizio il
[...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 2.056.442,00 a titolo di risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti a causa del decesso del congiunto, previa declaratoria di responsabilità ex artt.
2043 e/o 2051 c.c.. Il si costituiva con Controparte_1 comparsa del 31.10.2007 eccependo in via preliminare l'inammissibilità della richiesta di risarcimento ex art. 2051 c.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello. Con appello incidentale il chiedeva la condanna degli CP_1 appellanti al pagamento delle spese giudizio di primo grado.
Con sentenza n. 1147/2017 del 04.07.2017, pubblicata il 28.11.2017, la Corte
d'Appello, pur ritenendo la situazione di fatto suscettibile di essere valutata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., ha nondimeno escluso che la presenza delle rocce laviche integrasse una situazione di oggettiva pericolosità, tale da imporre la collocazione di barriere e ha ritenuto nella specie integrato il caso fortuito esimente in ragione che fosse stata la vittima a tenere una condotta di giuda inadeguata rispetto alle condizioni ambientali. La Corte
d'Appello confermava, dunque, la sentenza impugnata, condannando gli pag. 3/17 appellanti in solido a rimborsare al le spese del secondo grado, CP_1 liquidate in euro 12.000,00 oltre spese forfettarie CPA e IVA.
Avverso la sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Messina, - Parte_1
hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a n. 6 motivi di Parte_4 gravame. Accogliendo tale ricorso la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza della Corte di Appello, rinviando la causa per un nuovo esame a questa Ecc.ma Corte (in diversa composizione), così disponendo: "in accoglimento del 4°, 5° e 6° motivo di ricorso, rigettati i primi 3 motivi di ricorso nei termini e limiti sopra esposti, nonché assorbiti ogni altra questione e diverso profilo dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla corte d'appello di Messina, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.”
Riassunto tempestivamente il giudizio, - hanno chiesto Parte_1 Parte_4 dichiararsi il responsabile ai sensi e per gli effetti Controparte_1 degli artt. 2051 e 2043 cc. dell'incidente a seguito del quale decedeva il sig.
, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniale Persona_1 non;
condanna al pagamento di tutte le spese e compensi di giudizio, di 1° grado, d'Appello, di Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Si è costituto in giudizio il contestando e Controparte_1 contrastando le domande attoree, chiedendone il rigetto. Con ordinanza del
18.10.2023, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19610/2021, questa Corte disponeva un supplemento di Ctu, conferendo mandato all'ing. , già Persona_3 nominato nel primo grado di giudizio, di accertare “se ed in quale misura
l'apposizione di una barriera per quel tipo di strada”, ove si verificò il sinistro oggetto di causa, e “di << scarpata ascendente … di natura rocciosa >> avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale o altrimenti comunque ridurne le conseguenze”
pag. 4/17 Espletata TCU all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.2.2025, resa trattazione scritta, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
E' rimasto accertato che il 31.10.1996 alla guida della Jaguar XJ6 Sort tg.
AG815HA il percorreva l'autostrada A 18 Messina Catania diretto al Parte_1 capoluogo etneo di Giarre quando, giunto intorno alle ore 11,50 quasi all'altezza del KM. 68,500, dopo essere uscito da una curva sinistrosa ad ampio raggio, perdeva il controllo della vettura sul manto stradale bagnato per la pioggia in atto mentre marciava sulla corsia di sorpasso. Postasi quasi perpendicolarmente all'asse stradale, l'auto impattava con il terrapieno che delimitava a destra la carreggiata, andando a collidere in modo violento con il cordolo posto oltre la corsia di emergenza all'altezza del Km. 68+520 e, proiettandosi sulla scarpata ascendente, colpiva delle rocce laviche, toccava il piano viabile, urtava per la seconda volta l'ammasso lavico tanto da spaccare una grossa pietra che ricadeva sulla cunetta e finiva con l'arrestarsi capovolta tra la corsia di marcia e quella di emergenza in corrispondenza del Km.
68+480,30 ovvero 40 metri circa più avanti rispetto al primo punto di impatto con il cordolo.
E' configurabile al caso in esame la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. a carico di proprietari/concessionari delle strade ( e naturalmente delle autostrade) stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
Per le strade in concessione, i poteri ed i compiti dell'ente proprietario della strada ex art. 14 comma 3 C.d. S. sono esercitati dal concessionario, non senza precisare che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari come nel caso in esame) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
pag. 5/17 c)all'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. La S.C. ha ulteriormente sottolineato che l'obbligo di custodia incombente sul proprietario/gestore non è limitato alla sola carreggiata, ma si estende ai margini di essa (banchina) e, ancora più ampiamente, agli elementi accessori, alle pertinenze ed anche agli inerti, a causa della loro potenziale dannosità in determinate circostanze. A tale proposito, si è evidenziato che gli obblighi di custodia, come nel caso che ci occupa, si estendono quindi a cunette, scarpate laterali e, ovviamente, anche alle eventuali barriere di sicurezza che hanno funzione di contenimento e protezione della sede stradale. In tema di barriere di sicurezza la S.C., anche con la recente ordinanza n. 882 del 14.1.2025, pur affermando che non vi è un obbligo del gestore di dotare di guard rail l'intera rete viaria, ha ribadito la necessità di dotare di recinzione la strada laddove tale oggettiva pericolosità sussista, con la conseguente necessità di accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di una adeguata barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre all'urto di un mezzo, anche al fine di ridurne le conseguenze. È stato quindi affermato il principio (v. pag. 9 sentenza Cass. ) secondo il quale ”… anche in assenza di norme che impongano specifiche misure di sicurezza astrattamente riferibili ad una determinata strada, l'Ente proprietario/gestore non è esentato dall'obbligo di valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l'incolumità degli utenti …” dovendosi quindi ritenere responsabile l'Ente, non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica) ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e perizia (colpa generica) (citando ex multis
Cass. 10916/2017 con cui è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente locale per aver omesso di installare barriere laterali di contenimento, indipendentemente dalla sussistenza di una prescrizione in tal senso desumibili, per quel tipo di strada dal D.M. LL.PP. n.
223 del 1992).
Trattandosi di responsabilità oggettiva del custode, quest'ultimo per superare tale presunzione e liberarsi dalla responsabilità, dovrà dare prova del fortuito, dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile pag. 6/17 con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso, fermo restando l'obbligo di provare di avere espletato con la diligenza adeguata tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sia in base a specifiche disposizioni normative che in forza del generale principio del neminem laedere.
Oltre a ciò, la S.C. ha specificato con precisione i casi in cui il custode può invocare la prova liberatoria, deducendo un eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. In tal senso la S.C. ha sottolineato “…come la circostanza che alla causazione dell'evento abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada, non sia idonea ad integrare il caso fortuito a meno che non sia abnorme, come in ipotesi di condotta dolosa. Ove non sia abnorme o dolosa , la condotta del danneggiato non può considerarsi invero idonea da interrompere il nesso di causalità con l'evento da essa - quand'anche con colpa grave - determinato, a porsi cioè quale causa esclusiva del danno- evento, giacche in tale ipotesi senza l'efficienza causale della cosa, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in termini diversi...”
Ciò posto il CTU rispondendo al quesito “se ed in quale Persona_3 misura l'apposizione di una barriera per quel tipo di strada ove si verificò il sinistro oggetto di causa, e di scarpata ascendente … di natura rocciosa avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale o altrimenti comunque ridurne le conseguenze” nella sua motivata relazione tanto relaziona :”una barriera di sicurezza è un dispositivo di ritenuta collocato al fine di contenere e redirigere i veicoli uscenti dalla carreggiata e quindi migliorare la sicurezza stradale. Esse barriere sono classificate rispetto al livello di contenimento, alla larghezza operativa ed alla deformazione permanente.
Senza addentrarci in più puntuali tecnicismi, resta evidente che maggiore è la
“qualità” del tipo di strada da proteggere, maggiore sarà la classe di prestazione della barriera e ciò a causa anche della crescita della velocità di percorrenza parimenti con la qualità della strada. Da ciò consegue la qualificazione di accettazione delle barriere di sicurezza. A fronte di quanto sopra resta di buona evidenza come un campo del sinistro come quello che ci occupa (tratta autostradale collegante due Città Metropolitane) richieda la adozione di barriere pag. 7/17 conformi in riguardo ad elevati livelli di severità dell'urto. Nel caso in oggetto poi la presenza a bordo strada di un consistente ed incombente ammasso roccioso con un profilo di scarpata ascendente costituisce, a maggior ragione, allert aggiuntivo per richiede la installazione di barriere laterali di sicurezza. La mancata presenza di tali barriere ha comportato, come chiaramente descritto nel Rapporto redatto dai militi della Polizia Stradale, una azione di sormonto della citata scarpata laterale dalla autovettura in fase di improvviso svio. Pur in mancanza di precisi parametri di riferimento appare chiaro, stante la traiettoria di percorrenza della autovettura dopo lo svio dalla sua direzione di marcia, che
l'angolo di suo impatto sul bordo di destra della carreggiata è stato alquanto contenuto. Presumibilmente entro i 20 gradi. Ne deriva che la eventuale presenza di una barriera metallica (guard rail) ne avrebbe verosimilmente contenuto la fuoriuscita laterale evitandole di finire addosso alle rocce laviche che, invece con la loro incombente presenza, le hanno inferto importanti deformazioni. Peraltro, anche nel caso in cui tale ipotetica barriera fosse stata di scadente tipologia e/o male impiantata sui suoi sostegni, essa avrebbe comunque esercitato almeno una importante funzione assorbente della quantità di moto della autovettura impedendo che, come è invece accaduto, ogni energia di traslazione della vettura si andasse a spegnere direttamente contro
l'ostacolo fisso costituito dalla roccia lavica. Essa barriera avrebbe almeno lavorato quale sistema di ritenuta passiva smorzando, anche con un suo eventuale cedimento, gran parte della energia cinetica della autovettura.
Impossibile sapere se le conseguenze dell'urto sarebbero sempre state così nefaste ma, certamente, la dinamica dello svio avrebbe causato assai più contenuti danni alla autovettura e ciò con quanto probabilmente di immaginabile sulla povera vittima”. Alla luce delle risultanze istruttorie è “più probabile che non” che l'autovettura non potesse sfondare un guardrail in buono stato di manutenzione e continuo, per cui diverse sarebbero state le conseguenze derivanti dall'urto contro una barriera integra e in buono stato di manutenzione.
La mancanza della barriera guardrail nel tratto di strada interessato ha consentito il verificarsi del sinistro, aggravando in concreto le conseguenze pag. 8/17 dannose, in quanto l'assenza di barriere guard-rail si è sicuramente inserita nella catena causale che ha provocato importanti deformazioni dell'auto a causa dell'impatto con le rocce laviche ed ha contribuito ad aggravare le conseguenze dell'incidente, sì da aver concorso pariteticamente (nella misura del 50%) a determinare l'evento, in uno alla condotta di guida tenuta dal
, inadeguata rispetto alle condizioni ambientali (uscita da curva Parte_1 sinistrosa, manto stradale bagnato per la pioggia in atto e marcia sulla corsia di sorpasso).
Passando ad esaminare il risarcimento del danno, in tema di azione risarcitoria, con specifico riferimento alla categoria generale del danno non patrimoniale, deve ritenersi tale voce di danno risarcibile non solo in presenza di un reato (ed in tal caso la formula del cd. "danno morale" individua un tipo di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato, in sé considerata), ma anche negli altri casi determinati dalla legge o, comunque, nelle ipotesi in cui sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona.
Compete agli appellanti il risarcimento del danno da perdita parentale, per la cui determinazione vanno presi in considerazione plurimi elementi tra i quali:
l'età della vittima, il grado di parentela, la qualità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con persone scomparse, facendo riferimento a tutte le condizioni soggettive che hanno caratterizzato l'evento letale.
La Corte intende dare continuità al principio affermato da Cass. n. 10579 del
2021: “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul
"sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e
l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l' età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare pag. 9/17 sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma”; eppertanto la Corte procede alla liquidazione secondo la predette tabella anno 2025
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 49 anni, è coniuge della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 52 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti in base all'età del coniuge 3
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il coniuge e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 29,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 340.701,40
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
pag. 10/17 Il congiunto ha 24 anni, è figlio della vittima ed Parte_1 era convivente.
La vittima aveva 52 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 329.152,20
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 26 anni, è figlio della vittima ed Parte_2 era convivente.
La vittima aveva 52 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
pag. 11/17 Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 28,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 329.152,20
Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale
(Metodo del Tribunale di Roma)
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 17 anni, è figlio della vittima ed Parte_3 era convivente.
La vittima aveva 52 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2025
Valore del Punto Base € 11.549,20
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 4,5
Punti in base all'età della vittima 2,5
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti totali riconosciuti 29
IMPORTO del RISARCIMENTO € 334.926,80
pag. 12/17 Stante l'accertata responsabilità del 50% nella causazione del sinistro, tutti gli importi come sopra calcolati, ai fini risarcitori, andranno decurtati del 50%.
Il danno conseguente alla morte di un congiunto (o danno parentale) consiste, di per sé, nella perdita della relazione col familiare e si sostanzia – al tempo stesso e congiuntamente – nella sofferenza interiore e nell'alterazione del precedente assetto esistenziale del congiunto superstite.
Entrambi questi aspetti, sono intimamente connessi, benché suscettibili, nelle singole ipotesi, di una valutazione separata, sono considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno parentale, cosicché il riconoscimento di un importo per danno esistenziale ulteriore rispetto a quello liquidato per il danno da alterazione del precedente assetto relazionale della vita si risolverebbe in un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
Pertanto “in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca”.( Cass. civ., ord. 8622/21).
Le somme, come sopra calcolate, sono di già rivalutate, pertanto sulle stesse competono gli interessi dalla data del sinistro previa devalutazione e fino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali.
In merito al lamentato danno patrimoniale da lucro cessante, lo stesso, nel sistema della responsabilità civile, è il danno patrimoniale futuro che deriva dalla perdita di un flusso reddituale che, con ragionevole certezza, sarebbe pervenuto al soggetto leso se l'evento dannoso non fosse intervenuto. La sua tutela trova fondamento negli artt. 2043 e 2056 c.c., ma la sua configurazione è stata oggettivata dalla giurisprudenza di legittimità secondo i seguenti principi:
1. certezza del reddito: non è sufficiente una mera aspettativa, occorre provare un'entrata ricorrente e documentata pag. 13/17 2. proiezione temporale: la durata deve essere commisurata alla vita lavorativa residua
3. deduzione della quota-sibi: la quota che il de cuius avrebbe destinato alla propria sussistenza personale non è danno dei superstiti
4. Colpa concorrente: ogni condotta del danneggiato che abbia conciso nel risultato deve ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c.
(In senso sostanzialmente conforme: Cass. 16.2.2021, n. 4035, Cass. ordinanza n. 6619/2018, Cass. sentenza n. 24471/2014)
Applicazione al caso in questione:
i documenti reddituali in atti, antecedenti tre anni dalla morte, sono i seguenti:
Anno Modello
# d'imposta ufficiale Dati essenziali desumibili
Reddito complessivo dichiarato L.
163.973.000 (≃ € 84.700) – solo lavoro Modello
1 1994 740/95 autonomo (quadro E)
Identico importo complessivo L. Modello
163.973.000 (≃ € 84.700) – conferma stabilità 2 1995 740/96
Modello Reddito complessivo L. 163.973.000 (≃ €
3 1996 740/97 84.700) – medesima cifra
Tutte le dichiarazioni sono complete di tutti i quadri (A → V) e firmate dal de cuius.
Il reddito deriva esclusivamente da lavoro autonomo (professionista iscritto alla
Gestione Separata INPS).
Non risultano plusvalenze, componenti straordinarie: si tratta di redditi ricorrenti e certi.
Certezza reddituale: i Modelli 740/1994-1995-1996 attestano un reddito da lavoro autonomo stabile pari a € 84.700 lordi annui;
l'assenza di componenti pag. 14/17 straordinarie e la costanza dell'importo fanno venir meno ogni profilo di aleatorietà.
Vita lavorativa residua: il de cuius aveva 52 anni;
secondo la normativa previdenziale allora vigente il limite anagrafico era 65 anni → 13 anni di attività certa.
Quota-sibi: la giurisprudenza fissa in via prudenziale il 1/3 del reddito netto la quota che il coniuge avrebbe conservato per sé; pertanto il danno della famiglia
è rappresentato solo dai 2/3 di € 84.700, pari a € 56.467 annui.
Colpa concorrente: la condotta di guida viene ritenuta paritariamente causale da questa Corte;
conseguentemente il lucro cessante va ridotto del 50% ex art. 1227 c.c.
Il lucro cessante risulta pertanto:€ 56.467 × 13 anni = € 734.071 – 50% colpa =
€ 367.000 che, distribuita tra moglie e figli secondo l'indice di mantenimento CP_2 riconosciuto dalla giurisprudenza (moglie 50%; figli 20%-15%-15%), costituisce la voce “danno patrimoniale”, con interessi legali e rivalutazione dal giorno del sinistro sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali
Distribuzione differenziata tra gli eredi
Età Rapporto di
% Importo
Erede 1996 dipendenza liquidazione (€)
Maria convivente, reddito
(moglie) 50 aa zero 50% 183.500 Pt_4
già maggiorenne,
25 aa minore dipendenza 15% 55.050 Pt_1
26 aa id. 15% 55.050 Parte_2
pag. 15/17 Età Rapporto di
% Importo
Erede 1996 dipendenza liquidazione (€)
maggiore dipendenza
Totale 100% 367.000
Le percentuali rispecchiano l'indice di mantenimento riconosciuto dalla giurisprudenza e tengono conto dell'età e dell'autonomia economica di ciascun congiunto.
Atteso l'esito complessivo del giudizio le spese vengono compensate per metà, la restante metà segue la soccombenza e viene liquidate ex D.M. 147/2022,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio n. 773/2021 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 1147/2017 di questa Corte
(n. 477/2007 R.G.) disposto dalla Suprema Corte con sentenza n. 19610 del 09 luglio 2021, così provvede:
1. in totale riforma della sentenza n°896/2006 del Tribunale di Messina, dichiara la responsabilità del 50% in capo a Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore in merito al
[...] sinistro occorso in data 31.10.1996 con il decesso di Persona_1
;
[...]
2. condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a Parte_4 la somma di euro 170.350,70, a la somma di euro Parte_2
164.576,10 a la somma di euro 164.576,10 a Parte_1
la somma di euro 167.463,40 a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale, oltre gli interessi dalla data del sinistro, previa pag. 16/17 devalutazione e fino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
3. condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a Parte_4
€ 183.500,00, ad € 55.050,00, a Parte_1 Parte_2
€ 55.050,00, a € 73.400,00 a titolo di danno Parte_3 patrimoniale da lucro cessante, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data della morte del congiunto sino alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
4. compensa per metà le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a corrispondere agli attori in riassunzione la metà delle spese del primo grado di giudizio, liquidate nell'intero in euro 37.950,00, la metà delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate nell'intro in euro 24.000,00, la metà delle spese del giudizio di legittimità liquidate nell'intero in euro 9.000,00 e la metà delle spese del presente giudizio di rinvio liquidate nell'intero in euro 34.000,00, oltre euro 2.529,00 per spese non imponibili documentate, oltre 15% rimborso spese generali
CPA e IVA. Pone le spese delle CTU, come da decreti di liquidazione in atti, a carico degli attori in riassunzione e del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione
[...] del 50%.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Vincenza Randazzo)
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17 aa ancora studente, 20% 73.400 Pt_3