Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
TA TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32544 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65704 relativo alla gestione del servizio di tesoreria del Comune di Soave (VR) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013, reso da Banco BPM S.p.A. (già Banco Popolare Soc. Coop.), con sede legale in Milano, piazza F. Meda n. 4 (P. IVA di gruppo 10537050964), in persona dell’avv. Massimiliano Lovati, nato a [...] il [...],
nella qualità di procuratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria difensiva, dagli avv.ti Filippo BR (C.F. [...]) e NI UR (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Filippo BR in Roma, via XXIV Maggio n. 43 (CHIOMENTI Studio Legale), con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC:
filippo.brunetti@legal.chiomenti.net.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 12 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza della dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione del magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Francesca Dimita.
FATTO
1.Con relazione di deferimento n. 264/2025, depositata ai sensi dell’art. 147 del codice della giustizia contabile, il Magistrato istruttore ha sottoposto al giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 65704, reso dal Tesoriere del Comune di Soave per l’esercizio finanziario 2013, depositato in data 28 maggio 2020.
In sede di istruttoria, il conto era stato ritenuto carente della documentazione minima necessaria per la verifica della regolarità della gestione e presentava profili di criticità sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, con particolare riferimento a: 1) mancata compilazione del conto sul modello legale di cui al D.P.R. n. 194/1996; 2) presenza di carte contabili da regolarizzare; 3) disallineamento del fondo finale di cassa rispetto al fondo iniziale dell’esercizio successivo; 4) assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno.
A seguito del deferimento, l’agente contabile, Banco BPM S.p.A. (già Banco Popolare Soc. Coop.) ha dispiegato le proprie difese, depositando: il conto del tesoriere redatto sul modello 11 del D.P.R. n. 194/1996; la verifica di cassa effettuata al 31.12.2023; le rilevazioni effettuate mediante SIOPE; la documentazione relativa alla proroga tecnica del servizio di tesoreria nel primo semestre 2014; il verbale di verifica di cassa effettuata al 30.06.2014; il verbale di passaggio di gestione tra il tesoriere uscente (Banco Bpm S.p.a.) e quello subentrante (Unicredit S.p.a.).
All’udienza del 12 novembre 2025, il Requirente ha preliminarmente evidenziato come, dall’esame degli atti, emerga un rilevante ritardo del responsabile del procedimento dell’ente nel deposito dei conti giudiziali, avvenuto soltanto nel 2020, tanto con riferimento all’esercizio 2013 quanto all’esercizio 2014. Il Pubblico Ministero si è, quindi, rimesso al giudizio del Collegio, evidenziando la responsabilità dell’ente sia con riguardo alla tempistica del deposito dei conti, sia con riferimento al contenuto e alle modalità della resa.
La causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del giudizio di conto Il giudizio di conto è finalizzato alla verifica della regolarità formale e sostanziale della gestione contabile dell’agente, mediante l’esame del conto giudiziale e della documentazione a esso allegata, al fine di accertare la corrispondenza tra le risultanze del conto e le scritture dell’ente e di valutare la sussistenza dei presupposti per il discarico.
In tale ambito, eventuali irregolarità o carenze documentali assumono rilievo solo nella misura in cui incidano sull’attendibilità del conto e sulla possibilità di ricostruire in modo chiaro e completo la gestione dell’agente.
2. Modalità della resa del conto In via preliminare, il Collegio rileva che la trasmissione del conto giudiziale presso la Sezione giurisdizionale è avvenuta con ritardo e che, in luogo del conto reso dall’agente contabile, era stato inizialmente depositato il solo prospetto di verifica di cassa, corredato da documentazione non completa. Tali circostanze, pur non essendo imputabili all’agente contabile, attengono agli obblighi gravanti sull’ente e sul responsabile del procedimento in materia di resa del conto, ai sensi degli artt. 139, 140 e 141, c. 7, c.g.c..
3. Esame del conto relativo all’esercizio 2013 Ciò premesso, in esito al deferimento del conto in giudizio, dalla documentazione prodotta dall’agente contabile risulta che il conto del tesoriere relativo all’esercizio finanziario 2013 è stato redatto sul prescritto Modello n. 11, di cui al d.P.R. n. 194/1996, cosicché il rilievo relativo alla non conformità formale del conto deve ritenersi superato alla luce della documentazione prodotta in giudizio.
La relazione di deferimento aveva, inoltre, evidenziato la presenza di carte contabili da regolarizzare per un importo pari all’intero ammontare dei pagamenti effettuati nell’esercizio; anche tale rilievo risulta superato alla luce della documentazione acquisita in giudizio. In particolare, dal conto del tesoriere, dalle verifiche di cassa al 31 dicembre 2013 e dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema SIOPE emerge che, alla chiusura dell’esercizio 2013, non residuavano carte contabili da regolarizzare.
Quanto all’omesso deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, c. 2, del codice della giustizia contabile, tale omissione, imputabile all’ente, non preclude, di per sé, la possibilità di pronunciarsi sul discarico, qualora la documentazione acquisita consenta una valutazione attendibile della gestione.
In relazione, infine, alle criticità segnalate concernenti la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa finale al 31 dicembre 2013, pari a euro 5.892.791,56, e il fondo di cassa iniziale risultante dal conto n. 65705 presentato da UNICREDIT S.p.A. per l’esercizio 2014, nonché alla prospettata necessità della resa di un conto distinto per il primo semestre 2014 da parte di Banco BPM S.p.A., quale tesoriere cessante, il Collegio ritiene che tali profili debbano essere più opportunamente scrutinati nell’ambito del giudizio già incardinato al n. 32545 del registro di segreteria, discusso nella medesima udienza, avente ad oggetto il conto relativo all’esercizio 2014.
Alla luce di quanto precede, il Collegio dispone il discarico dell’agente per la gestione del servizio di tesoreria riferita all’esercizio 2013, ai sensi dell’art.
149, c. 2, del codice della giustizia contabile.
4. Spese del giudizio e di lite.
In considerazione del discarico dell’agente contabile, non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio e di lite.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32544 del registro di Segreteria, dispone il discarico dell’agente contabile Banco BPM S.p.A.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza AF TA ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)