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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2567/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2567/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO Parte_1 C.F._1 CESARE ERCOLE e dell'avv. GIORDANO FRANCESCO ( Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARTINO CESARE ERCOLE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SPECCHIO SILVIA MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI BANCHI VECCHI 22 00186 ROMApresso il difensore avv. SPECCHIO SILVIA CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JOUVENAL DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_2 NUNZIANTE GIANMATTEO ( ) PIAZZA DI PIETRA 26 00186 ROMA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PIETRA 26 00186 ROMApresso il difensore avv. JOUVENAL DANIELA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024 citava a giudizio Parte_1 [...]
e impugnando la cartella di pagamento n.. 04120200023194955000, Controparte_1 CP_2 che assumeva non essergli mai stata ritualmente notificata.
Sosteneva inoltre l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti, - nella specie contributi in favore dell' maturati dal 1996 al 2015- portati dalla cartella in questione. CP_2
Presentava quindi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale n. 04120200023194955000 effettuata dall'
[...]
e per l'effetto annullarla e/o dichiararla nulla in ogni sua parte;
In Controparte_3 denegata ipotesi Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie contenute nella cartella esattoriale n.04120200023194955000 e per l'effetto annullarla e/o dichiararla nulla in ogni sua parte;
Ordinare ad il relativo Controparte_1 sgravio dal ruolo esattoriale dell'importo di € 54.096,99 oltre interessi successivi”.
1 e , separatamente costituitisi resistevano alla domanda Controparte_1 CP_2 di cui chiedevano l'integrale rigetto.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
In via preliminare ed assorbente deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021.
La succitata norma recita: 4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione”.
La disposizione che subordina l'interesse ad agire alla esistenza di pregiudizi tipizzati
(partecipazione ad una procedura di appalto, possibile compensazione con crediti vantati nei confronti dell'amministrazione o comunque la perdita di benefici con la P.A) risulta applicabile al caso di specie ove si impugna una cartella asseritamente conosciuta aliunde e non tramite notifica.
In assenza di prova dell'esistenza degli specifici pregiudizi richiesti dalla norma ( nemmeno allegati) il ricorrente risulta privo di interesse ad agire.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Silvia Maria Specchio per quanto riguarda le spese di Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2350 oltre iva, cpa e contributo spese generali in favore di ciascuno degli enti convenuti , con
2 distrazione a favore dell'avv Silvia Maria Specchio per quanto riguarda le spese di
[...]
. Controparte_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2567/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINO Parte_1 C.F._1 CESARE ERCOLE e dell'avv. GIORDANO FRANCESCO ( Indirizzo C.F._2 Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MARTINO CESARE ERCOLE
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 SPECCHIO SILVIA MARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI BANCHI VECCHI 22 00186 ROMApresso il difensore avv. SPECCHIO SILVIA CP_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. JOUVENAL DANIELA e dell'avv.
[...] P.IVA_2 NUNZIANTE GIANMATTEO ( ) PIAZZA DI PIETRA 26 00186 ROMA;
, C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA DI PIETRA 26 00186 ROMApresso il difensore avv. JOUVENAL DANIELA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024 citava a giudizio Parte_1 [...]
e impugnando la cartella di pagamento n.. 04120200023194955000, Controparte_1 CP_2 che assumeva non essergli mai stata ritualmente notificata.
Sosteneva inoltre l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti, - nella specie contributi in favore dell' maturati dal 1996 al 2015- portati dalla cartella in questione. CP_2
Presentava quindi le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale n. 04120200023194955000 effettuata dall'
[...]
e per l'effetto annullarla e/o dichiararla nulla in ogni sua parte;
In Controparte_3 denegata ipotesi Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie contenute nella cartella esattoriale n.04120200023194955000 e per l'effetto annullarla e/o dichiararla nulla in ogni sua parte;
Ordinare ad il relativo Controparte_1 sgravio dal ruolo esattoriale dell'importo di € 54.096,99 oltre interessi successivi”.
1 e , separatamente costituitisi resistevano alla domanda Controparte_1 CP_2 di cui chiedevano l'integrale rigetto.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
In via preliminare ed assorbente deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021.
La succitata norma recita: 4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione”.
La disposizione che subordina l'interesse ad agire alla esistenza di pregiudizi tipizzati
(partecipazione ad una procedura di appalto, possibile compensazione con crediti vantati nei confronti dell'amministrazione o comunque la perdita di benefici con la P.A) risulta applicabile al caso di specie ove si impugna una cartella asseritamente conosciuta aliunde e non tramite notifica.
In assenza di prova dell'esistenza degli specifici pregiudizi richiesti dalla norma ( nemmeno allegati) il ricorrente risulta privo di interesse ad agire.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Silvia Maria Specchio per quanto riguarda le spese di Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2350 oltre iva, cpa e contributo spese generali in favore di ciascuno degli enti convenuti , con
2 distrazione a favore dell'avv Silvia Maria Specchio per quanto riguarda le spese di
[...]
. Controparte_1
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 26 settembre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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