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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2214/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NI ZI Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2214/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ESPOSITO ELISABETTA Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDO Controparte_1
CRUCIANI
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2192 del 2.3.23
Conclusioni : come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato non regolarizzato, asseritamente intercorso dal maggio 2019 al gennaio 2021, con mansioni di 5° livello del CCNL Metalmeccanica Piccola Media Industria. Sosteneva di essere stata costretta a dimettersi per giusta causa per il comportamento vessatorio della parte datoriale e per il rifiuto di regolarizzare la sua posizione.
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni.
Il Tribunale rigettava il ricorso, dando atto dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale tra le parti e, in ogni caso, argomentando l'infondatezza delle pretese azionate all'esito dell'istruttoria.
Avverso detta sentenza interponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo deduceva l'inefficacia della conciliazione sindacale per inadempimento stante il mancato pagamento della somma pattuita di € 400,00 da parte del datore di lavoro, circostanza ammessa dal Tribunale in sentenza ove si dà atto che "non vi è prova dell'avvenuto pagamento di quanto concordato".
In via subordinata, l'appellante evidenziava che, anche se l'accordo fosse considerato valido, il suo perimetro sarebbe comunque drasticamente più ristretto delle domande azionate in giudizio, non potendo avere alcun effetto tombale. Evidenziava che la conciliazione riguardava un periodo temporale più breve e una pretesa specifica (straordinari), mentre il ricorso aveva un oggetto più ampio, che includeva il riconoscimento stesso del rapporto, il corretto inquadramento e le relative differenze retributive per un periodo successivo e più esteso.
Con il secondo motivo deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Rilevava che la teste veva confermato circostanze decisive, collocando la fine del rapporto di lavoro nel gennaio Tes_1
2021, descrivendo mansioni di concetto (presa in carico dei veicoli, formulazione di preventivi, gestione dei rapporti con i fornitori), incompatibili con un ruolo meramente esecutivo, e che il teste dichiarava di essere a conoscenza di "problemi sulla regolarizzazione" della posizione della Tes_2
Pt_1
Si costituiva la società riportandosi alle difese già formulate nel giudizio di primo grado e contestando l'idoneità della prova testimoniale a sostenere le pretese di parte attrice. All'udienza odierna chiedeva la distrazione delle spese di lite mentre il procuratore dell'appellante insisteva nelle conclusioni formulate.
L'appello è infondato. Il verbale di conciliazione del 18 maggio 2020, davanti al conciliatore Avv. Marco Valentinotti della
Camera del Lavoro della vedeva presenti il datore di lavoro CP_2 [...]
e il lavoratore , quest'ultima assistita dal rappresentante sindacale, Sig. Controparte_1 Parte_1 per la trattazione della conciliazione che aveva ad oggetto straordinari, permessi, Controparte_3 contributi, ferie, festività, ex festività, tredicesima, quattordicesima mensilità TFR, comunque aspettative economiche connesse alle prestazioni lavorative effettuate dal 19 maggio 2019 al 18 maggio 2020 con contratto a tempo indeterminato.
Nella predetta conciliazione il datore di lavoro respingeva le rivendicazioni del lavoratore, rappresentando che i periodi dichiarati non corrispondevano a quelli in cui si era svolto il rapporto lavorativo e che, comunque, aveva corrisposto per intero le spettanze dovute;
ciononostante, offriva a titolo transattivo la somma netta di euro 400 a mezzo bonifico bancario. Il lavoratore, dal canto suo, rilasciava ampia liberatoria e quietanza, dichiarando di essere pienamente soddisfatto e di non aver null'altro a pretendere, nei confronti della e dei suoi aventi causa, per Controparte_1 qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, ivi comprese differenze di trattamento di fine rapporto, retribuzioni, compensi, anche aggiuntivi, per lavoro straordinario, notturno e festivo, per qualifiche e/o mansioni superiori, per le modalità di esecuzione della prestazione e i relativi orari, per ferie, festività, riposi e relative indennità, anche indennità sostitutive, per istituti e indennità legali e contrattuali, compensi in natura ed incidenza di tutte le voci sopra indicate su istituti legali, contrattuali e indennità anche di fine rapporto, diritti, aspettative o compensi per l'espletamento di cariche ed incarichi, mandati di qualsiasi titolo presso la
[...]
attività professionali e autonome svolte a qualsiasi titolo, diritti o aspettative Controparte_1 comunque derivanti dall'attività a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma prestata, rimborsi risarcimenti e indennizzi di qualsiasi natura, anche contrattuali, per dequalificazione, demansionamento, trasferimento e trasferte, per danni alla salute, biologici, morali, all'immagine, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa generica e specifica, per lesione della riservatezza e dell'indennità personale, per mancata progressione di carriera o perdita di chance, per trattamenti assistenziali anche derivanti da diversi inquadramenti o da disposizione collettive o individuali e per la cessazione del rapporto nonché per i titoli ex artt. 2043 e 2087 c.c.. Il tutto dagli inizi delle prestazioni sino alla data della conciliazione, intendendosi la transazione generale, novativa e definitiva e quale espressa rinuncia del lavoratore ad ogni ulteriore azione e domanda, anche relativa a spese legali, nei confronti di e dei suoi aventi causa, per ogni titolo Controparte_1 connesso con l'intercorso rapporto e la sua risoluzione. Siffatta conciliazione sindacale non è impugnabile ai sensi dell'art. 2113 ult. comma c.c. Rileva il Collegio che risultano infondate le doglianze relative all'invalidità della transazione in sede sindacale stipulata tra le parti in relazione alle quali l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento o inefficacia del verbale di conciliazione.
Diversamente da quanto eccepito, la transazione in oggetto deve intendersi validamente stipulata tra le parti. Così come risulta dal suddetto verbale di conciliazione ed il datore di lavoro, Parte_1 avevano in sede sindacale definito, in via transattiva, ogni contestazione e rivendicazione di differenze retributive, comunque riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro.
Nel suddetto verbale la lavoratrice, assistita dal proprio rappresentante sindacale, dichiarava, a fronte della corresponsione, a titolo conciliativo, della somma complessiva di € 400, di rinunciare ad ogni rivendicazione, sia esplicitamente richiesta nell'atto, sia ad ogni eventuale altra rivendicazione dichiarando di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessi con al periodo del rapporto di lavoro contestato.
Le parti dichiaravano, in tale atto, inoltre, di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia motivo, pretesa o ragione inerente al rapporto di lavoro, e di avere avuto comunicazione dal conciliatore presente degli effetti della sottoscrizione del verbale, comportante rinuncia e transazione ai sensi dell'art. 2113 e non più impugnabile a norma dello stesso articolo.
Risulta, quindi, evidente come nell'atto transattivo impugnato fosse stata evidenziata, con sufficiente chiarezza, la potenziale esistenza di una res litigiosa insorta tra le parti.
La ricorrente, d'altronde, non contestava neppure di non aver avuto idonea assistenza sindacale né
l'avvenuta comprensione ed accettazione dell'accordo sottoscritto, e, d'altronde, l'assistenza della odierna appellante trova riscontro documentale nell'atto, come sopra riportato.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, di recente affermato che “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass.
4 settembre 2018, n. 21617); premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione ne' prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858)” (Cass. ordinanza n. 16154 del 9/6/2021).
Alla stregua delle considerazioni espresse ritiene, quindi, la Corte che all'accordo in parola deve riconoscersi valenza di conciliazione intervenuta in sede sindacale con conseguente efficacia preclusiva, ai sensi del disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c., rispetto a tutte le pretese azionate nel presente giudizio in relazione al periodo coperto dalla conciliazione. L'eventuale inadempimento dell'accordo conciliativo per mancato pagamento della somma pattuita potrà al più essere azionato quale violazione dell'accordo, giammai quale causa di nullità dell'accordo medesimo.
In relazione al periodo successivo alla stipula dell'accordo conciliativo resta da verificare se la prova offerta consenta di accertare la legittimità delle pretese azionate. La prova ammessa non rilevava, in effetti, in relazione al periodo coperto dalla conciliazione, ma in relazione al periodo successivo, avendo la ricorrente originaria dichiarato di aver lavorato fino al 21 gennaio 2021 mentre la conciliazione risaliva al 18.5.2020.
Le uniche allegazioni formulate dalla in relazione alla fondatezza della pretesa, attengono al Pt_1 fatto che ella non svolgesse meramente attività segretariale, ma che prendeva in carico la macchina,
“presentava gli operai” (verosimilmente al cliente), formulava i preventivi e si occupava con i fornitori dei pezzi di ricambio.
Orbene, premesso che la pretesa si fonda sul presunto erroneo inquadramento contrattuale – laddove entrambe le parti riconoscono che il rapporto di lavoro non è stato mai regolarizzato, per scelta della econdo la società e per il diniego della secondo la dipendente Pt_1 Controparte_1
- non è dato neppure conoscere quale fosse l'inquadramento “di fatto” riconosciuto alla lavoratrice in costanza di rapporto e da questa ritenuto inadeguato, sussistendo un generico riferimento a mansioni segretariali.
In ogni caso, in difetto di qualsivoglia allegazione documentale, le sole dichiarazioni dei testi Tes_1
e sono assolutamente inidonee a fondare qualsivoglia pretesa. non aveva alcuna Tes_2 Tes_2 informazione relativamente al rapporto di lavoro della ricorrente, salvo che c'erano stati problemi nella sua regolarizzazione, non si comprende se per ragioni riconducibili alla società o alla dipendente medesima e in ragione di quale tipologia di rapporto. In relazione alla teste la stessa risulta poco attendibile perché dichiarava di essere stata Tes_1 cliente della quando era titolare di altra officina e che nell'officina della società appellata Pt_1
l'appellante , parimenti, prendeva in carico la macchina, “presentava gli operai”, presentava i preventivi e parlava con i fornitori per i pezzi di ricambio. Orbene, non v'è certezza che tale deposizione riguardasse proprio il periodo di sei mesi non coperto dalla conciliazione sindacale;
non v'è certezza, infatti, che ella abbia avuto necessità degli interventi dell'officina proprio in detto semestre e d'altronde l'unica data che ricordava con precisione era la data in cui ella non rinvenne più la ricorrente nell'officina e cioè il gennaio 2021. Inoltre, la genericità delle dichiarazioni relative alle mansioni svolte, alcune delle quali astrattamente compatibili anche con un ruolo meramente segretariale (come la presentazione degli operai e la “presa in carico” dell'autovettura) e altre non necessariamente riconducibili alla sua opera (posto che la teste dichiarava che la ricorrente le presentava il preventivo, non già che lo predisponesse) e la natura occasionale della frequentazione dell'esercizio da parte del teste sono elementi che inducono a propendere per l'infondatezza della pretesa all' inquadramento quale impiegata di concetto e, ancor prima, della pretesa al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Da ultimo, le restanti pretese azionate per ferie e festività soppresse devono esser respinte anche per totale carenza di prova , e così pure quelle connesse alle modalità di cessazione del rapporto lavorativo di cui non v'è traccia in atti.
L'appello deve essere respinto e le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti, la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
AR NI ZI
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NI ZI Presidente rel.
Dott. Ssa Isabella Parolari Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2214/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ESPOSITO ELISABETTA Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDO Controparte_1
CRUCIANI
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2192 del 2.3.23
Conclusioni : come da scritti difensivi FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma, chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro Parte_1 subordinato non regolarizzato, asseritamente intercorso dal maggio 2019 al gennaio 2021, con mansioni di 5° livello del CCNL Metalmeccanica Piccola Media Industria. Sosteneva di essere stata costretta a dimettersi per giusta causa per il comportamento vessatorio della parte datoriale e per il rifiuto di regolarizzare la sua posizione.
Si costituiva la società contestando le avverse deduzioni.
Il Tribunale rigettava il ricorso, dando atto dell'intervenuta conciliazione in sede sindacale tra le parti e, in ogni caso, argomentando l'infondatezza delle pretese azionate all'esito dell'istruttoria.
Avverso detta sentenza interponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo deduceva l'inefficacia della conciliazione sindacale per inadempimento stante il mancato pagamento della somma pattuita di € 400,00 da parte del datore di lavoro, circostanza ammessa dal Tribunale in sentenza ove si dà atto che "non vi è prova dell'avvenuto pagamento di quanto concordato".
In via subordinata, l'appellante evidenziava che, anche se l'accordo fosse considerato valido, il suo perimetro sarebbe comunque drasticamente più ristretto delle domande azionate in giudizio, non potendo avere alcun effetto tombale. Evidenziava che la conciliazione riguardava un periodo temporale più breve e una pretesa specifica (straordinari), mentre il ricorso aveva un oggetto più ampio, che includeva il riconoscimento stesso del rapporto, il corretto inquadramento e le relative differenze retributive per un periodo successivo e più esteso.
Con il secondo motivo deduceva l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Rilevava che la teste veva confermato circostanze decisive, collocando la fine del rapporto di lavoro nel gennaio Tes_1
2021, descrivendo mansioni di concetto (presa in carico dei veicoli, formulazione di preventivi, gestione dei rapporti con i fornitori), incompatibili con un ruolo meramente esecutivo, e che il teste dichiarava di essere a conoscenza di "problemi sulla regolarizzazione" della posizione della Tes_2
Pt_1
Si costituiva la società riportandosi alle difese già formulate nel giudizio di primo grado e contestando l'idoneità della prova testimoniale a sostenere le pretese di parte attrice. All'udienza odierna chiedeva la distrazione delle spese di lite mentre il procuratore dell'appellante insisteva nelle conclusioni formulate.
L'appello è infondato. Il verbale di conciliazione del 18 maggio 2020, davanti al conciliatore Avv. Marco Valentinotti della
Camera del Lavoro della vedeva presenti il datore di lavoro CP_2 [...]
e il lavoratore , quest'ultima assistita dal rappresentante sindacale, Sig. Controparte_1 Parte_1 per la trattazione della conciliazione che aveva ad oggetto straordinari, permessi, Controparte_3 contributi, ferie, festività, ex festività, tredicesima, quattordicesima mensilità TFR, comunque aspettative economiche connesse alle prestazioni lavorative effettuate dal 19 maggio 2019 al 18 maggio 2020 con contratto a tempo indeterminato.
Nella predetta conciliazione il datore di lavoro respingeva le rivendicazioni del lavoratore, rappresentando che i periodi dichiarati non corrispondevano a quelli in cui si era svolto il rapporto lavorativo e che, comunque, aveva corrisposto per intero le spettanze dovute;
ciononostante, offriva a titolo transattivo la somma netta di euro 400 a mezzo bonifico bancario. Il lavoratore, dal canto suo, rilasciava ampia liberatoria e quietanza, dichiarando di essere pienamente soddisfatto e di non aver null'altro a pretendere, nei confronti della e dei suoi aventi causa, per Controparte_1 qualsiasi titolo e/o ragione e/o causa derivante dall'intercorso rapporto di lavoro, ivi comprese differenze di trattamento di fine rapporto, retribuzioni, compensi, anche aggiuntivi, per lavoro straordinario, notturno e festivo, per qualifiche e/o mansioni superiori, per le modalità di esecuzione della prestazione e i relativi orari, per ferie, festività, riposi e relative indennità, anche indennità sostitutive, per istituti e indennità legali e contrattuali, compensi in natura ed incidenza di tutte le voci sopra indicate su istituti legali, contrattuali e indennità anche di fine rapporto, diritti, aspettative o compensi per l'espletamento di cariche ed incarichi, mandati di qualsiasi titolo presso la
[...]
attività professionali e autonome svolte a qualsiasi titolo, diritti o aspettative Controparte_1 comunque derivanti dall'attività a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma prestata, rimborsi risarcimenti e indennizzi di qualsiasi natura, anche contrattuali, per dequalificazione, demansionamento, trasferimento e trasferte, per danni alla salute, biologici, morali, all'immagine, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa generica e specifica, per lesione della riservatezza e dell'indennità personale, per mancata progressione di carriera o perdita di chance, per trattamenti assistenziali anche derivanti da diversi inquadramenti o da disposizione collettive o individuali e per la cessazione del rapporto nonché per i titoli ex artt. 2043 e 2087 c.c.. Il tutto dagli inizi delle prestazioni sino alla data della conciliazione, intendendosi la transazione generale, novativa e definitiva e quale espressa rinuncia del lavoratore ad ogni ulteriore azione e domanda, anche relativa a spese legali, nei confronti di e dei suoi aventi causa, per ogni titolo Controparte_1 connesso con l'intercorso rapporto e la sua risoluzione. Siffatta conciliazione sindacale non è impugnabile ai sensi dell'art. 2113 ult. comma c.c. Rileva il Collegio che risultano infondate le doglianze relative all'invalidità della transazione in sede sindacale stipulata tra le parti in relazione alle quali l'appellante ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento o inefficacia del verbale di conciliazione.
Diversamente da quanto eccepito, la transazione in oggetto deve intendersi validamente stipulata tra le parti. Così come risulta dal suddetto verbale di conciliazione ed il datore di lavoro, Parte_1 avevano in sede sindacale definito, in via transattiva, ogni contestazione e rivendicazione di differenze retributive, comunque riconducibili all'intercorso rapporto di lavoro.
Nel suddetto verbale la lavoratrice, assistita dal proprio rappresentante sindacale, dichiarava, a fronte della corresponsione, a titolo conciliativo, della somma complessiva di € 400, di rinunciare ad ogni rivendicazione, sia esplicitamente richiesta nell'atto, sia ad ogni eventuale altra rivendicazione dichiarando di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessi con al periodo del rapporto di lavoro contestato.
Le parti dichiaravano, in tale atto, inoltre, di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia motivo, pretesa o ragione inerente al rapporto di lavoro, e di avere avuto comunicazione dal conciliatore presente degli effetti della sottoscrizione del verbale, comportante rinuncia e transazione ai sensi dell'art. 2113 e non più impugnabile a norma dello stesso articolo.
Risulta, quindi, evidente come nell'atto transattivo impugnato fosse stata evidenziata, con sufficiente chiarezza, la potenziale esistenza di una res litigiosa insorta tra le parti.
La ricorrente, d'altronde, non contestava neppure di non aver avuto idonea assistenza sindacale né
l'avvenuta comprensione ed accettazione dell'accordo sottoscritto, e, d'altronde, l'assistenza della odierna appellante trova riscontro documentale nell'atto, come sopra riportato.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, di recente affermato che “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass.
4 settembre 2018, n. 21617); premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione ne' prova (dal dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (Cass. 3 settembre 2003, n. 12858)” (Cass. ordinanza n. 16154 del 9/6/2021).
Alla stregua delle considerazioni espresse ritiene, quindi, la Corte che all'accordo in parola deve riconoscersi valenza di conciliazione intervenuta in sede sindacale con conseguente efficacia preclusiva, ai sensi del disposto dell'art. 2113, comma 4, c.c., rispetto a tutte le pretese azionate nel presente giudizio in relazione al periodo coperto dalla conciliazione. L'eventuale inadempimento dell'accordo conciliativo per mancato pagamento della somma pattuita potrà al più essere azionato quale violazione dell'accordo, giammai quale causa di nullità dell'accordo medesimo.
In relazione al periodo successivo alla stipula dell'accordo conciliativo resta da verificare se la prova offerta consenta di accertare la legittimità delle pretese azionate. La prova ammessa non rilevava, in effetti, in relazione al periodo coperto dalla conciliazione, ma in relazione al periodo successivo, avendo la ricorrente originaria dichiarato di aver lavorato fino al 21 gennaio 2021 mentre la conciliazione risaliva al 18.5.2020.
Le uniche allegazioni formulate dalla in relazione alla fondatezza della pretesa, attengono al Pt_1 fatto che ella non svolgesse meramente attività segretariale, ma che prendeva in carico la macchina,
“presentava gli operai” (verosimilmente al cliente), formulava i preventivi e si occupava con i fornitori dei pezzi di ricambio.
Orbene, premesso che la pretesa si fonda sul presunto erroneo inquadramento contrattuale – laddove entrambe le parti riconoscono che il rapporto di lavoro non è stato mai regolarizzato, per scelta della econdo la società e per il diniego della secondo la dipendente Pt_1 Controparte_1
- non è dato neppure conoscere quale fosse l'inquadramento “di fatto” riconosciuto alla lavoratrice in costanza di rapporto e da questa ritenuto inadeguato, sussistendo un generico riferimento a mansioni segretariali.
In ogni caso, in difetto di qualsivoglia allegazione documentale, le sole dichiarazioni dei testi Tes_1
e sono assolutamente inidonee a fondare qualsivoglia pretesa. non aveva alcuna Tes_2 Tes_2 informazione relativamente al rapporto di lavoro della ricorrente, salvo che c'erano stati problemi nella sua regolarizzazione, non si comprende se per ragioni riconducibili alla società o alla dipendente medesima e in ragione di quale tipologia di rapporto. In relazione alla teste la stessa risulta poco attendibile perché dichiarava di essere stata Tes_1 cliente della quando era titolare di altra officina e che nell'officina della società appellata Pt_1
l'appellante , parimenti, prendeva in carico la macchina, “presentava gli operai”, presentava i preventivi e parlava con i fornitori per i pezzi di ricambio. Orbene, non v'è certezza che tale deposizione riguardasse proprio il periodo di sei mesi non coperto dalla conciliazione sindacale;
non v'è certezza, infatti, che ella abbia avuto necessità degli interventi dell'officina proprio in detto semestre e d'altronde l'unica data che ricordava con precisione era la data in cui ella non rinvenne più la ricorrente nell'officina e cioè il gennaio 2021. Inoltre, la genericità delle dichiarazioni relative alle mansioni svolte, alcune delle quali astrattamente compatibili anche con un ruolo meramente segretariale (come la presentazione degli operai e la “presa in carico” dell'autovettura) e altre non necessariamente riconducibili alla sua opera (posto che la teste dichiarava che la ricorrente le presentava il preventivo, non già che lo predisponesse) e la natura occasionale della frequentazione dell'esercizio da parte del teste sono elementi che inducono a propendere per l'infondatezza della pretesa all' inquadramento quale impiegata di concetto e, ancor prima, della pretesa al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Da ultimo, le restanti pretese azionate per ferie e festività soppresse devono esser respinte anche per totale carenza di prova , e così pure quelle connesse alle modalità di cessazione del rapporto lavorativo di cui non v'è traccia in atti.
L'appello deve essere respinto e le spese di lite seguono la soccombenza
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti, la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
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