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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/10/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
AR IA PU Presidente
UE PA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 30.07.2025 al n. 3774 dell'anno 2025 del Ruolo Genera- le degli Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promosso da Parte_1
(C.F. ) e da
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA C.F._2
PASSERINI, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso con- giuntamente depositato in data 29.07.2025 e (da ultimo) integrate in data 08.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di avere intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è na- to il figlio minorenne (il 20.01.2025), che la abita con il figlio in Busto Per_1 CP_1
Arsizio (VA), via Goito n. 2, nell'immobile condotto locazione1, che il vive con Parte_2 la di lui madre nell'immobile sito in Busto Arsizio, via Bienate n. 5, che la ricorrente è al- lo stato priva di un'occupazione lavorativa2, che il ricorrente è assunto con contratto a tempo indeterminato in forza del quale percepisce redditi mensili netti di circa 1.340,003, che “ha ricevuto proposta per trasferirsi a lavorare nella città di Dubai a partire da dicembre 2025, proposta che intende accettare” e hanno congiuntamente chiesto disciplinare i loro rapporti ri- spetto alla prole come segue:
“
1. disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione materna;
2. disporre che il padre vedrà e terrà con sé il figlio previo accordo con la madre e secondo il preminente interesse del bambino, stante la tenera età del medesimo;
3. disporre che il padre verserà alla madre a partire dal mese di agosto 2025 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 300,00 omnicomprensivo a titolo di contributo al mante- nimento e spese straordinarie, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. disporre che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
5. disporre che il padre a partire dal mese di agosto 2025 provveda al pagamento del 50% del canone di locazione dell'immobile nel quale vivono/vivranno la madre e il minore, con la precisazione che l'importo massimo a cui sarà tenuto il signor non potrà superare euro 300,00; Parte_2
6. dare atto che il padre pagherà direttamente al locatore dell'immobile ove attualmente risiedono madre e figlio il debito maturato sino a luglio 2025 di euro 5.000,00 per mensilità arretrate, nonché euro
1.700,00 per ulteriori spese, con facoltà di prendere accordi per l'estinzione del debito direttamente con il locatore;
7. dare atto che i genitori si rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Con decreto reso in data 30.07.2025 il Giudice istruttore ha assegnato ai ricorrenti ter-
ché euro 1.700,00 per ulteriori spese [che] E' intenzione del padre farsi carico del debito maturato fino a luglio 2025, prendendo accordi per il pagamento direttamente con il locatore [e che] non appena verrà individuato, si trasferirà in un diverso immobile idoneo per il minore stesso e la sua crescita” 2 Tuttavia, all'udienza celebrata in data 08-10.2025 la ricorrente ha dichiarato – conformemente a quan- to allegato in data 29.09.2025 - di percepire l'importo mensile di € 400,00 a titolo di reddito di inclusio- ne e l'importo mensile di € 300,00 a titolo di AU 3 V. CU 2024 (doc. 37 allegato alle note depositate in data 08.10.2025) dalla quale risultano per il 2023
2 mine sino al 25.09.2025 per depositare tutta la documentazione reddituale e patrimoniale dovuta ex lege e per allegare il contratto di lavoro sottoscritto dal (ragione del Parte_2
suo prospettato trasferimento a Dubai), onde valutare la rispondenza agli interessi del minore delle condizioni concordate.
All'udienza celebrata in data 25.09.2025 il Giudice istruttore, dato atto della perdurante mancanza della documentazione paterna, rilevato che il ha dedotto “di non potersi Parte_2
allo stato trasferire a Dubai, dovendo assistere la madre malata in attesa di inserimento in rsa [e] di vo- ler confermare la volontà di affido esclusivo del figlio alla madre, ritenendo di non avere possibilità concre- te, allo stato, di dedicarsi allo stesso”, ha convocato le parti all'udienza dell'08.10.2025.
All'esito dell'udienza celebrata in data 08.10.2025 il Giudice relatore, dato atto che la ri- corrente ha dichiarato “di vivere con il minore in locazione in Busto Arsizio, Via Goito 2, che il proprietario non le ha ancora intimato lo sfratto per la morosità maturata, di essere disoccupata, di po- tersi appoggiare alla madre [per la cura del minore sino al suo inserimento al nido] che il cano- ne è di € 520,00 più le spese, che il ricorrente versa € 300,00 più la metà del canone di locazione dal mese di agosto, di percepire il reddito di inclusione dell'importo di € 400,00 nel mese di agosto al mo- mento sospeso essendo stata avviata la pratica ISEE e l'importo mensile di € 300,00 a titolo di AU e che il padre non frequenta il minore” e che il ricorrente ha dichiarato “di doversi recare ogni due ore ad assistere la madre [di anni 86] di avere chiesto il ricovero della madre in RSA, di essere in lista
d'attesa, di essere figlio unico e che il padre è deceduto l'anno scorso”, ha rimesso la causa in deci- sione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate dai ricorrenti non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove scrupolosamente rispettate) appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati a dalla disgregazione del nucleo familiare. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
redditi da lavoro dipendente netti mensili pari a € 1.400,00 (ricalcolati su 12 mensilità)
3 PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente ri- chiamate) e in DISPONE conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, l'08.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
UE PA AR IA PU
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per il quale ha dichiarato che “sussiste una morosità a luglio 2025 di euro 5.000,00 per mensilità arretrate, non-
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio composto dai Magistrati
AR IA PU Presidente
UE PA Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in data 30.07.2025 al n. 3774 dell'anno 2025 del Ruolo Genera- le degli Affari di Volontaria Giurisdizione congiuntamente promosso da Parte_1
(C.F. ) e da
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA C.F._2
PASSERINI, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO Sede.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come congiuntamente precisate nel ricorso con- giuntamente depositato in data 29.07.2025 e (da ultimo) integrate in data 08.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti hanno allegato di avere intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è na- to il figlio minorenne (il 20.01.2025), che la abita con il figlio in Busto Per_1 CP_1
Arsizio (VA), via Goito n. 2, nell'immobile condotto locazione1, che il vive con Parte_2 la di lui madre nell'immobile sito in Busto Arsizio, via Bienate n. 5, che la ricorrente è al- lo stato priva di un'occupazione lavorativa2, che il ricorrente è assunto con contratto a tempo indeterminato in forza del quale percepisce redditi mensili netti di circa 1.340,003, che “ha ricevuto proposta per trasferirsi a lavorare nella città di Dubai a partire da dicembre 2025, proposta che intende accettare” e hanno congiuntamente chiesto disciplinare i loro rapporti ri- spetto alla prole come segue:
“
1. disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione materna;
2. disporre che il padre vedrà e terrà con sé il figlio previo accordo con la madre e secondo il preminente interesse del bambino, stante la tenera età del medesimo;
3. disporre che il padre verserà alla madre a partire dal mese di agosto 2025 a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 300,00 omnicomprensivo a titolo di contributo al mante- nimento e spese straordinarie, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4. disporre che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
5. disporre che il padre a partire dal mese di agosto 2025 provveda al pagamento del 50% del canone di locazione dell'immobile nel quale vivono/vivranno la madre e il minore, con la precisazione che l'importo massimo a cui sarà tenuto il signor non potrà superare euro 300,00; Parte_2
6. dare atto che il padre pagherà direttamente al locatore dell'immobile ove attualmente risiedono madre e figlio il debito maturato sino a luglio 2025 di euro 5.000,00 per mensilità arretrate, nonché euro
1.700,00 per ulteriori spese, con facoltà di prendere accordi per l'estinzione del debito direttamente con il locatore;
7. dare atto che i genitori si rilasciano il reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Con decreto reso in data 30.07.2025 il Giudice istruttore ha assegnato ai ricorrenti ter-
ché euro 1.700,00 per ulteriori spese [che] E' intenzione del padre farsi carico del debito maturato fino a luglio 2025, prendendo accordi per il pagamento direttamente con il locatore [e che] non appena verrà individuato, si trasferirà in un diverso immobile idoneo per il minore stesso e la sua crescita” 2 Tuttavia, all'udienza celebrata in data 08-10.2025 la ricorrente ha dichiarato – conformemente a quan- to allegato in data 29.09.2025 - di percepire l'importo mensile di € 400,00 a titolo di reddito di inclusio- ne e l'importo mensile di € 300,00 a titolo di AU 3 V. CU 2024 (doc. 37 allegato alle note depositate in data 08.10.2025) dalla quale risultano per il 2023
2 mine sino al 25.09.2025 per depositare tutta la documentazione reddituale e patrimoniale dovuta ex lege e per allegare il contratto di lavoro sottoscritto dal (ragione del Parte_2
suo prospettato trasferimento a Dubai), onde valutare la rispondenza agli interessi del minore delle condizioni concordate.
All'udienza celebrata in data 25.09.2025 il Giudice istruttore, dato atto della perdurante mancanza della documentazione paterna, rilevato che il ha dedotto “di non potersi Parte_2
allo stato trasferire a Dubai, dovendo assistere la madre malata in attesa di inserimento in rsa [e] di vo- ler confermare la volontà di affido esclusivo del figlio alla madre, ritenendo di non avere possibilità concre- te, allo stato, di dedicarsi allo stesso”, ha convocato le parti all'udienza dell'08.10.2025.
All'esito dell'udienza celebrata in data 08.10.2025 il Giudice relatore, dato atto che la ri- corrente ha dichiarato “di vivere con il minore in locazione in Busto Arsizio, Via Goito 2, che il proprietario non le ha ancora intimato lo sfratto per la morosità maturata, di essere disoccupata, di po- tersi appoggiare alla madre [per la cura del minore sino al suo inserimento al nido] che il cano- ne è di € 520,00 più le spese, che il ricorrente versa € 300,00 più la metà del canone di locazione dal mese di agosto, di percepire il reddito di inclusione dell'importo di € 400,00 nel mese di agosto al mo- mento sospeso essendo stata avviata la pratica ISEE e l'importo mensile di € 300,00 a titolo di AU e che il padre non frequenta il minore” e che il ricorrente ha dichiarato “di doversi recare ogni due ore ad assistere la madre [di anni 86] di avere chiesto il ricovero della madre in RSA, di essere in lista
d'attesa, di essere figlio unico e che il padre è deceduto l'anno scorso”, ha rimesso la causa in deci- sione.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni concordate dai ricorrenti non sono contrarie né al buon costume, né all'ordine pubblico e (ove scrupolosamente rispettate) appaiono idonee a contenere i pregiudizi derivati a dalla disgregazione del nucleo familiare. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando:
redditi da lavoro dipendente netti mensili pari a € 1.400,00 (ricalcolati su 12 mensilità)
3 PRENDE ATTO delle condizioni concordate dai ricorrenti (innanzi integralmente ri- chiamate) e in DISPONE conformità.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tri- bunale, l'08.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
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4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per il quale ha dichiarato che “sussiste una morosità a luglio 2025 di euro 5.000,00 per mensilità arretrate, non-
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