Art. 3. Disposizioni diverse 1. Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , e successive modificazioni, e' incrementata di 254.295.088 euro per l'anno 2015.
2. All' articolo 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 191 , il comma 24 e' sostituito dal seguente:
«24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell' articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , sono ripartite con decreti del Ministro competente».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), modificata dalla presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
"200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".
Per i riferimenti alla legge n. 191 del 2014 , modificata dalla presente legge, si veda nella nota all'art. 1.
2. All' articolo 17 della legge 23 dicembre 2014, n. 191 , il comma 24 e' sostituito dal seguente:
«24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell' articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , sono ripartite con decreti del Ministro competente».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), modificata dalla presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:
"200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.".
Per i riferimenti alla legge n. 191 del 2014 , modificata dalla presente legge, si veda nella nota all'art. 1.