Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1495 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
ROMA, viale G. Mazzini, 113, presso lo studio dell'Avv. GUERCIO GIOVANNI, che lo rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso per rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 L. 164/1982.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 09/05/2025 la parte concludeva come da verba- le in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ri- corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, , Parte_1 nato a [...], in data [...] (nel prosieguo parte identificata al femminile) – ha allegato di essere nata con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti femminile e manifestando di ricono- scersi nel nome di . Pt_2
L'attrice ha dedotto di presentare una disforia di genere in conseguenza della quale era seguita presso il Policlinico Paolo Giaccone di MO, ove sin dal 2022 aveva intrapreso un percorso di psicodiagnostica unitamente ad un iter psicologico di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso ed a partire dal 2023
Altresì, l'attrice sin dal luglio del 2020 aveva intrapreso un percorso di sostegno psicolo- gico con la dott.ssa , in seguito validato e proseguito presso l'UOC di Persona_1 psichiatria del Policlinico di MO. (cfr. documentazione)
La a allegato inoltre di presentarsi al femminile, di vivere la sua vita da donna in Pt_1 ogni ambito: individuale, sociale, relazionale e lavorativo, e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato, accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere femminile.
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale l'attrice ha dedotto di avere inte- resse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere la rettifica degli at- ti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cambiamento del nome da a Parte_1
oltre all'autorizzazione all'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso di cui Pt_2 all'art. 3 l. 164/82.
Conclusivamente, l'attrice ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata all'intervento chi- rurgico di riconversione del sesso e contestualmente la rettificazione di sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del codice civile e del cambio del nome da “ ” a “ ”. Parte_1 Pt_2
L'attrice è comparsa personalmente all'udienza del 09/05/2025 e ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafiche.
Indi, acquisita la documentazione dalla stessa prodotta dalla quale innanzitutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata rimessa al colle- gio per la decisione sulle conclusioni delle parti e del P.M.
***
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione a sottopor- si a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali maschili a quelli femminili deve essere accolta.
In particolare, dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla relazione psico- logica redatta in data 02/07/2024 a firma della dott.ssa emerge che dalla Persona_1 valutazione della SGROI: “Tali elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri dia- gnostici con i quali il DSM-V descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione della persona, emersa durante le sedute. Pertanto, le aree di funzionamento globale della persona e le sue risorse sono in grado di supportare l'avvio di un percorso definitivo legato
- 2 - all'identità femminile, in cui la paziente si riconosce pienamente.”.
Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da concomitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili, determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappre- sentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
A conferma di ciò basta osservare la recente documentazione medica allegata redatta dalla dott.ssa del 23/04/2025 e dal Consultorio di Boccadifalco (PA) del Persona_2
02/05/2025.
Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una iden- tificazione accettabile della propria personalità.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile, come accertato dalla documentazione in atti e non si rile- vano sintomatologie apparenti né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattativa, come certifi- cato dalla documentazione in atti.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Ed infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provoca grandi difficoltà nella vita di relazione di Pt_1
In particolare, nella relazione sopracitata risulta che “dal mese di Marzo 2023 ha inizia- to ad assumere ormoni femminilizzanti prescritti dall'Ambulatorio di transizione ormonale nella disforia di genere dell'ospedale “Policlinico Giaccone” di MO (responsabile dott.
. Entrambe si sono dimostrate fondamentali nel miglioramento dello stato Persona_3 di benessere psicologico generale d , ma il forte desiderio di femminilizzare il proprio Pt_2 corpo continua a dimostrare un vissuto estremamente conflittuale verso il proprio sesso anatomico che la porta ad un rifiuto di alcune parti di sé e del proprio corpo.”.
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20-7-2015 n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che esso in data 17/07/2024 si è sottoposto a intervento chirurgico di “orchiectomia” (cfr. do- cumentazione medica e verbale di udienza) ha intrapreso un percorso di psicodiagnostica insieme a un iter psicologico di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico- chirurgica ed ormonale del sesso e dal 2023 nell'ambito del percorso di riattribuzione di
- 3 - Pa sesso presso il Policlinico Paolo Giaccone di MO si è quindi sottoposta a terapia or- monale e che anche in pubblico si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere femminile, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Tanto premesso osserva il Collegio che, come è noto, in materia è intervenuta di recente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 23/07/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualo- ra le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudi- ziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta ret- tificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presuppo- sti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3
Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto il trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili e tuttavia appare altresì accer- tato, alla luce dei contenuti della relazione medica, che sia contestualmente necessario auto- rizzare anche la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di elle more dell'intervento. Pt_1
Merita quindi accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che a iniziato un trattamento ormonale femminilizzante che ha prodotto un risultato di Pt_1 evidente femminilizzazione del soggetto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esterio- re di una donna, voce con timbro spiccatamente femminile).
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente femminili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico- diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attrice del nome
“ ” in luogo del nome “ ”. Pt_2 Parte_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., legittima l'integrale
- 4 - irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
autorizza , nato a PALERMO, in data [...], a [...] ai trat- Parte_1 tamenti medico- chirurgici ritenuti dai sanitari necessari all'adeguamento dei propri carat- teri sessuali all'identità di genere femminile;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO, di rettificare l'atto di na- scita del predetto (atto. n.13, P. I S. A dell'anno 1995), nel senso che laddove, in ogni occor- renza, si legge quale generalità dell'intestatario il nome “ ” debba invece leggersi Parte_1 ed intendersi “SOFIA” e laddove di legge, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura maschi- le” debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di MO, in data 22/05/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
Donata D'Agostino
- 5 -