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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1136/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17788/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249039937926000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030303504765000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13223/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 068 2024 9039937926/000, notificato in data 05/09/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione Ufficio Provinciale di Milano sollecitava il pagamento della cartella n. 06820030303504765000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale 1 di Roma e notificata il 22.10.2003 a titolo di IRPEF, anno 1999, per un importo di € 3.761,77.
Il ricorrente eccepisce la nullità della intimazione di pagamento in quanto carente di adeguata motivazione e priva della indicazione delle modalità di presentazione del ricorso.
Il ricorrente eccepisce inoltre la mancata notifica della cartella oggetto di intimazione con conseguente intervenuta prescrizione del credito portato in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di parte ricorrente in quanto esclusivamente riferibili all'operato dell'agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento oggetto di intimazione unitamente ad ulteriori atti non impugnati dal contribuente con effetto di definitività del credito e cristallizzazione della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come l'intimazione di pagamento sia redatta su modelli il cui contenuto è predeterminato per legge e pertanto non necessiti di ulteriore motivazione oltre l'esposizione sintetica degli elementi essenziali riportata nella pagina relativa al dettaglio del debito.
Premesso ciò la Corte osserva che l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova di aver inviato al contribuente una comunicazione di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28ter DPR
602/73 n. 06828201900000621, in data 09.07.2019, ed un'altra comunicazione di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28ter DPR 602/73 n. 06828202200001462, in data 24.11.2022.
La notifica di tali atti, non opposti dal ricorrente, ha determinato la definitività del credito oggetto della presente intimazione e ciò sulla base del principio per il quale , la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, inibisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Giudice monocratico
AN NT
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17788/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione1/b 20126 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249039937926000 IRPEF-ALIQUOTE 1999
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820030303504765000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13223/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 068 2024 9039937926/000, notificato in data 05/09/2024, con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione Ufficio Provinciale di Milano sollecitava il pagamento della cartella n. 06820030303504765000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale 1 di Roma e notificata il 22.10.2003 a titolo di IRPEF, anno 1999, per un importo di € 3.761,77.
Il ricorrente eccepisce la nullità della intimazione di pagamento in quanto carente di adeguata motivazione e priva della indicazione delle modalità di presentazione del ricorso.
Il ricorrente eccepisce inoltre la mancata notifica della cartella oggetto di intimazione con conseguente intervenuta prescrizione del credito portato in riscossione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ed eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni di parte ricorrente in quanto esclusivamente riferibili all'operato dell'agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento oggetto di intimazione unitamente ad ulteriori atti non impugnati dal contribuente con effetto di definitività del credito e cristallizzazione della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come l'intimazione di pagamento sia redatta su modelli il cui contenuto è predeterminato per legge e pertanto non necessiti di ulteriore motivazione oltre l'esposizione sintetica degli elementi essenziali riportata nella pagina relativa al dettaglio del debito.
Premesso ciò la Corte osserva che l'agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova di aver inviato al contribuente una comunicazione di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28ter DPR
602/73 n. 06828201900000621, in data 09.07.2019, ed un'altra comunicazione di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28ter DPR 602/73 n. 06828202200001462, in data 24.11.2022.
La notifica di tali atti, non opposti dal ricorrente, ha determinato la definitività del credito oggetto della presente intimazione e ciò sulla base del principio per il quale , la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, inibisce la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 800,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Giudice monocratico
AN NT