CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 885/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3614/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000012616000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000012616000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000012616000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000012616000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Regione Calabria e alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, NO AN (C. F.: CF_Ricorrente_1), domiciliata in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.09420259000012616000 notificata in data 27.03.2025, dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in nome e per conto della Regione Calabria –
Settore Tributi U.O. Tasse automobilistiche, relativa a omesso pagamento di tassa automobilistica anno
2011, 2012, 2013 e 2014, sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le sottese cartelle di pagamento n. 09420160012906227000 e n. 09420180005464367000 non sarebbero state mai notificate, nè altro sollecito di pagamento;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva l' 8.7.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, non impugnate dal contribuente nei termini di legge, oltre alla infondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite;
Con atto in data 12.1.2026 si costituiva in giudizio la Regione Calabria che previa eccezione circa la carenza di legittimazione passiva, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di formazione del titolo impugnato e contestava in diritto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenziale statuizione.
All'udienza del 6.2.2026 il giudice unico verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la intimazione di pagamento e relativa cartella di pagamento emesse dall'Ente e dall'agente della riscossione, per l'omesso pagamento delle tasse auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione ai dedotti vizi dell'iter di formazione della intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione in atti, nella specie vedasi documentazione allegata alla comparsa di costituzione della Regione Calabria e dell'AdER, emerge che tutti gli atti prodromici risultano regolarmente notificati alla parte opponente: avviso di intimazione (AVI) n. 09420199000052047000, notificato in data 24/05/2019 a mezzo raccomandata;
- Avviso di intimazione (AVI) n.
09420229000857755000, notificato in data 25/08/2022 a mezzo raccomandata a mani proprie;
-
Preavviso di Fermo amministrativo (PFA) n. 09480201900016136000, notificato in data 26/09/2019 a mezzo raccomandata a mani proprie. La Regione Calabria parimenti ha allegato la regolare notifica dell'avviso nn. 133002343844 N.
PROTOCOLLO 328978 del 20/10/2014 Atto di accertamento e irrogazione di sanzioni, e dell'avviso n. 333002510000 Nominativo_1 257030 del 19/08/2016 relativo alle annualità di bollo non pagate, notifiche effettuate a mezzo posta raccomandata in data 20.10.2014 e 19.10.2016 mediante consegna a mani proprie della contribuente.
Contrariamente a quanto asserito da controparte non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 +
478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492).
Quindi, tutti gli atti risultano notificati nei termini dei tre anni dalla scadenza del termine annuale di pagamento della tassa auto, e, in seguito al perfezionamento del titolo, nel termine decennale.
Di seguito alla mancata impugnazione e al mancato pagamento risultano correttamente eseguite le iscrizioni a ruolo esecutivo.
Ebbene la parte non avendo impugnato nel termine di legge successivamente all'avvenuta notifica per le argomentazioni mosse nell'attuale ricorso avverso la pretesa dell'Ente, è incorsa nell'inammissibilità;
Nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dalla opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, in quanto smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'Ente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine triennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla Regione e dall'AdER.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^, dichiara inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della Regione Calabria e dell'AdER in p.l.r.p.t. delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.000,00 (500,00 per parte resistente) per onorari, oltre spese e accessori come per legge. Cosenza, 6 febbraio 2026
IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 11:01 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3614/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000012616000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000012616000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000012616000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000012616000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.5.2025 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di Reggio Calabria- e notificato alla Regione Calabria e alla Agenzia delle Entrate – Riscossione SpA, NO AN (C. F.: CF_Ricorrente_1), domiciliata in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.09420259000012616000 notificata in data 27.03.2025, dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, in nome e per conto della Regione Calabria –
Settore Tributi U.O. Tasse automobilistiche, relativa a omesso pagamento di tassa automobilistica anno
2011, 2012, 2013 e 2014, sostenendo: inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica, in quanto le sottese cartelle di pagamento n. 09420160012906227000 e n. 09420180005464367000 non sarebbero state mai notificate, nè altro sollecito di pagamento;
prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la declaratoria di nullità e l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e degli atti impugnati, con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
Si costituiva l' 8.7.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'inammissibilità del ricorso, per la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione, non impugnate dal contribuente nei termini di legge, oltre alla infondatezza dell'eccepita prescrizione del diritto, chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite;
Con atto in data 12.1.2026 si costituiva in giudizio la Regione Calabria che previa eccezione circa la carenza di legittimazione passiva, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di formazione del titolo impugnato e contestava in diritto quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenziale statuizione.
All'udienza del 6.2.2026 il giudice unico verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Parte ricorrente propone opposizione avverso la intimazione di pagamento e relativa cartella di pagamento emesse dall'Ente e dall'agente della riscossione, per l'omesso pagamento delle tasse auto nel dettaglio in ricorso introduttivo, deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione di recupero, oltre alla mancata notifica degli atti detti, vizio genetico della procedura esecutiva.
Sussiste inammissibilità del ricorso in relazione ai dedotti vizi dell'iter di formazione della intimazione di pagamento.
Dall'esame della documentazione in atti, nella specie vedasi documentazione allegata alla comparsa di costituzione della Regione Calabria e dell'AdER, emerge che tutti gli atti prodromici risultano regolarmente notificati alla parte opponente: avviso di intimazione (AVI) n. 09420199000052047000, notificato in data 24/05/2019 a mezzo raccomandata;
- Avviso di intimazione (AVI) n.
09420229000857755000, notificato in data 25/08/2022 a mezzo raccomandata a mani proprie;
-
Preavviso di Fermo amministrativo (PFA) n. 09480201900016136000, notificato in data 26/09/2019 a mezzo raccomandata a mani proprie. La Regione Calabria parimenti ha allegato la regolare notifica dell'avviso nn. 133002343844 N.
PROTOCOLLO 328978 del 20/10/2014 Atto di accertamento e irrogazione di sanzioni, e dell'avviso n. 333002510000 Nominativo_1 257030 del 19/08/2016 relativo alle annualità di bollo non pagate, notifiche effettuate a mezzo posta raccomandata in data 20.10.2014 e 19.10.2016 mediante consegna a mani proprie della contribuente.
Contrariamente a quanto asserito da controparte non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati entro il 07.03.2020, i termini nei confronti del debitore scadenti fino al 31.12.2021 devono intendersi prorogati al 31.12.2023, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015. Inoltre, al predetto termine deve aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Per quanto sopra, a seguito dell'applicazione cumulativa degli istituiti previsti dalla succitata normativa, i termini di decadenza/prescrizione devono intendersi posticipati alla data del 22 aprile 2025 (31/12/2023 +
478) ovvero del 6 maggio 2025 (31/12/2023 + 492).
Quindi, tutti gli atti risultano notificati nei termini dei tre anni dalla scadenza del termine annuale di pagamento della tassa auto, e, in seguito al perfezionamento del titolo, nel termine decennale.
Di seguito alla mancata impugnazione e al mancato pagamento risultano correttamente eseguite le iscrizioni a ruolo esecutivo.
Ebbene la parte non avendo impugnato nel termine di legge successivamente all'avvenuta notifica per le argomentazioni mosse nell'attuale ricorso avverso la pretesa dell'Ente, è incorsa nell'inammissibilità;
Nessun dubbio sussiste circa la fondatezza della pretesa impositiva, peraltro non contestata specificatamente dalla opponente, in merito alla dedotta prescrizione che sarebbe intervenuta per la mancata notifica degli atti prodromici con valenza interruttiva, in quanto smentita dalla documentazione in atti prodotta dall'Ente.
Dalla regolarità della notifica degli atti presupposti e di tutta la sequenza procedimentale, risulta pertanto che sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione entro il prescritto termine triennale, come è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla Regione e dall'AdER.
Ne consegue pertanto anche sotto questo profilo l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi.
Per il principio di soccombenza parte opponente va condannata alle spese di lite, liquidate ex DM
37/2018 e succ.mod. in DM 147/2022 come in dispositivo, in considerazione dell'oggetto, del valore della causa e delle fasi (studio, introduttiva, istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice unico presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria Sezione 5^, dichiara inammissibile il ricorso con ogni consequenziale statuizione. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della Regione Calabria e dell'AdER in p.l.r.p.t. delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.000,00 (500,00 per parte resistente) per onorari, oltre spese e accessori come per legge. Cosenza, 6 febbraio 2026
IL GIUDICE
Dott. Eugenio Facciolla