Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 885
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza dell'atto impugnato per vizio insanabile di notifica

    La Corte ha ritenuto che tutti gli atti prodromici all'intimazione, inclusi avvisi di intimazione e preavviso di fermo amministrativo, risultano regolarmente notificati alla parte opponente. Anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni della Regione Calabria risultano regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa e decadenza dell'azione di recupero

    La Corte ha escluso l'intervenuta prescrizione o decadenza del credito, evidenziando la proroga dei termini di riscossione a causa della normativa emergenziale (D.L. n. 159/2015 e D.L. n. 18/2020). Ha altresì affermato che la documentazione in atti dimostra atti interruttivi della prescrizione entro il termine triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 885
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 885
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo