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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/10/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 304/2022
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 10.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 304/2022 RG TRA
C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, dall'a con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 ia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamen in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , bracciante agricola, in data 02.04.2019, proponeva innanzi Parte_1 all'intestat tamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222. In particolare, deduceva di aver presentato, in data 28.03.2018, apposita domanda all rigettata dall , cui seguiva l'opposizione in fase amministrativa, con esito negativo. CP_1 CP_2 Ri nte instaurat traddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott. Lascio, il quale, con perizia depositata in data 18.12.2021, concludeva riconoscendo in Per_1 capo all'istante una riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali pari al 60%, non sufficiente, dunque, all'ottenimento di quanto richiesto. L'odierna ricorrente, pertanto, proponeva tempestivamente il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, eccependo, in via generale, la ipovalutazione del complesso morboso, nonché l'omessa menzione, da parte del Consulente, dell'attività lavorativa svolta con conseguente mancata valutazione della capacità lavorativa specifica. Concludeva, chiedendo - previa rinnovazione della CTU – di accertare e dichiarare il possesso del requisito sanitario utile al godimento della pensione ovvero dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84, con CP_ condanna dell resistente al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore an rio. Costituitosi in giudizio, l eccepiva la genericità del ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Esaminati gli atti, con edimento del 21.09.2022, il Consulente incaricato veniva invitato a rendere chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse in sede di ricorso;
provvedeva al deposito dell'elaborato integrativo in data 21.03.2023. Alla udienza del 10.09.2025 la causa era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 127 ter cpc. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall si considera invalido l'assicurato la cui capacità CP_1 di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue ini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. Quanto ai requisiti contributivi, sono richiesti 5 anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. L'art. 2 della medesima legge prevede, invece, che ai fini della pensione ordinaria di inabilità l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 2.1. Nel caso di specie, nella precedente fase di ATPO, il Consulente tecnico d'Ufficio, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione in atti, riscontrava in capo all'istante le seguenti patologie: a. Spondilodiscoartrosi lombosacrale con dismetria degli arti inferiori, ICD9: 721.3, 722.52, 736.81; b. Miocardiopatia non ben definita, ICD9: 429.9; c. Depressione ansiosa, ICD9: 300.4; d. Gozzo multinodulare, ICD9: 241.1. In ordine alle medesime esponeva che:
“a. Spondilodiscoartrosi lombosacrale con dismetria degli arti inferiori, ICD9: 721.3, 722.52, 736.81, che non ha riferimenti definiti nella tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 e che nelle linee guida per gli CP_1 accertamenti degli stati invalidanti è valutata come artrosi, codice 715, classe funzionale 2, con una percentuale compresa nel range 21-50% e, di conseguenza, quantificabile nella percentuale del 30%; b. Miocardiopatia non ben definita, ICD9: 429.9 che nella tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992, è da considerare come una miocardiopatia con insufficienza cardiaca lieve, codice 6441, con una percentuale pari al 21%. c. Depressione ansiosa, ICD9: 300.4, che per analogia nella tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 è da considerare come una sindrome depressiva endoreattiva media, codice 2204, con una percentuale pari al 25%. d. Gozzo multinodulare, ICD9: 241.1, che non ha riferimenti nella tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 non ha alcun riferimento e che nelle linee guida per gli accertamenti degli stati invalidanti è da considerare come CP_1 un gozzo nodulare non tossico, codice 241, con rcentuale pari al 5%. Tutte le patologie sono da considerare coesistenti per cui applicando la formula riduzionistica e non valutando nel computo il gozzo, si ottiene una percentuale complessiva pari al 60%.” 2.2. L'odierna ricorrente, come anzidetto, ha contestato dette risultanze proponendo il ricorso in oggetto, eccependo, in particolare “che il ctu ha elaborato la relazione tecnica effettuando una valutazione di invalidità civile con il relativo calcolo riduzionistico, infatti, nell'elaborato non risulta mai menzionata l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e di conseguenza non è stata valutata la capacità lavorativa specifica. Occorre premettere che anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. La Suprema Corte a tal riguardo ha specificato che (cfr. Cass. 20-6-1994 n. 5934) in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, si deve tener conto del quadro
Pag. 2 di 5 morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, dovendosi compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. In particolare, quindi, nella valutazione della efficienza lavorativa di bracciante agricola, quale è quella svolta dalla ricorrente è necessario tener conto che trattasi di attività che richiede molto impegno e gravi preoccupazioni (…). Orbene, alla luce di queste considerazioni risulta evidente e necessario evidenziare che la Discopatia e Lombalgia cronica da spondilo artrosi del rachide lombosacrale con discopatie L4 L5 s1 e la cadiomiopatia ipertensiva in II classe Nyha, da cui la ricorrente risulta affetta, già di per sé alterano riducendola a meno di un terzo la capacità di lavoro specifico. La grave poliartrosi e la S. ansioso depressiva in trattamento farmacologico e psicoterapeutico, aggravano le già precarie condizioni di salute della ricorrente tanto da rendere necessario in alcuni periodi l'assenza dal lavoro.” Dette censure relative alla modalità di calcolo applicata dal Ctu, non si sono rivelate come infondate e, pertanto, il Consulente è stato chiamato a rendere chiarimenti, in quanto, pur avendo menzionato l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, ha poi effettuato il calcolo riduzionistico previsto solo in materia di invalidità civile. 2.3. Occorre, infatti, premettere che anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che ed accentuino il CP_4 logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro re ienza fisiopsichica (vedi ex plurimis, Cass. 10-8-11 n.17159, Cass. 14-3-11 n.5964). La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità (vedi Cass. 24-11-2003 n.17812, Cass. 3-4-2006 n.7760, Cass. 4-10- 2013 n.22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella L. 30 marzo 1971 n.118 è insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222). Si è infatti affermato (cfr. Cass. 20-6-1994 n.5934) che in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Mediante l'elaborato integrativo, il Ctu ha, in ogni caso, confermato il giudizio precedentemente reso, evidenziando che “nella valutazione riportata ha tenuto ovviamente conto dell'attività svolta dalla perizianda, bracciante agricola, come altresì esposto nella relazione. Tale incarico, che peraltro non rientra tra i lavori usuranti, è compatibile con la condizione clinica complessiva della stessa e, quindi, non è ridotta a meno di un terzo la capacità specifica in occupazioni confacenti alle attitudini della perizianda nello svolgimento dei compiti
Pag. 3 di 5 previsti dalla mansione svolta e delle attività ad essa confacenti. A conferma di ciò, lo scrivente non ricorda che in atti fossero presenti eventuali prescrizioni e/o restrizioni eventualmente suggerite dal medico competente.” La integrazione depositata ha emendato il riferimento non corretto alle tabelle di invalidità civile effettuato dal CTU ed ha chiarito quale sia l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta. Ben vero, diversi sono i presupposti e la funzione, ma anche i criteri valutativi, dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 e dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili ex lege 118/71: per il primo, l'ordinamento predispone una tutela ai soggetti affetti da patologie causative di una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, che si traduce in una invalidità ridotta e permanente in relazione allo svolgimento di occupazioni confacenti alle proprie attitudini (art.1 L.222/84), e richiede la verifica di presupposti sanitari, assicurativi e contributivi;
per il secondo si tratta di una forma assistenziale in favore di soggetti che si trovino in condizioni psico-fisiche connotate da una generica riduzione della capacità lavorativa, la cui diversa percentuale incide sul tipo di prestazione fruibile, e richiede la ricorrenza di requisiti sanitari, economici, anagrafici;
“ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare” (Cass. sent. n.22737/2013 ove, in motivazione, si legge: “Come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n.17812/2003, n.7760/2006) la L. 12 giugno 1984, n. 222 (sull'invalidità pensionabile) ha non solo un presupposto (rapporto assicurativo) che nella L. 30 marzo 1971, n. 118 (in favore dei mutilati ed invalidi civili) è insussistente, bensì ha un diverso fondamento: non la riduzione della generica capacità lavorativa (artt. 2 e 13 di questa seconda legge), bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a valutare l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L.n 222/19849)”. Ed infatti per giudicare una variazione della capacità di lavoro ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, ne' può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente”; ed ancora, “Gli indici medi, riferiti ad un'attività lavorativa generica, possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, che può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall'applicazione d'una tabella di valutazione astratta. Il principio ivi affermato è che "il parametro dell'invalidità civile non può essere utilizzato -nella valutazione dell'invalidità pensionabile- neanche come guida di massima, ove (nell'ambito di questa diversa valutazione) non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro (che ha un suo generico oggetto: la capacità lavorativa) all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato)"). I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità ed i chiarimenti depositati dal CTU sono conformi ai principi sopra detti. 3. Alla luce della adeguata valutazione della incidenza delle patologie sulla efficienza lavorativa della ricorrente, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU. Le ulteriori censure mosse dalla parte ricorrente, genericamente incentrate sulla ipovalutazione del complesso morboso, sono risultate prive di fondamento e anche la documentazione depositata nelle more del giudizio, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è risultata inidonea a determinare ulteriori approfondimenti peritali, poiché non attestante uno stato di eventuale aggravamento. Dunque, trattasi di censure limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal CTU. Le conclusioni del medico incaricato, pertanto, sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice. Ne consegue il rigetto del ricorso in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
Pag. 4 di 5 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. stante la dichiarazione in atti;
le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 30.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo AP
Pag. 5 di 5
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 10.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 304/2022 RG TRA
C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
, dall'a con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 ia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamen in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , bracciante agricola, in data 02.04.2019, proponeva innanzi Parte_1 all'intestat tamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222. In particolare, deduceva di aver presentato, in data 28.03.2018, apposita domanda all rigettata dall , cui seguiva l'opposizione in fase amministrativa, con esito negativo. CP_1 CP_2 Ri nte instaurat traddittorio, veniva conferito l'incarico al Ctu nella persona del dott. Lascio, il quale, con perizia depositata in data 18.12.2021, concludeva riconoscendo in Per_1 capo all'istante una riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali pari al 60%, non sufficiente, dunque, all'ottenimento di quanto richiesto. L'odierna ricorrente, pertanto, proponeva tempestivamente il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, eccependo, in via generale, la ipovalutazione del complesso morboso, nonché l'omessa menzione, da parte del Consulente, dell'attività lavorativa svolta con conseguente mancata valutazione della capacità lavorativa specifica. Concludeva, chiedendo - previa rinnovazione della CTU – di accertare e dichiarare il possesso del requisito sanitario utile al godimento della pensione ovvero dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84, con CP_ condanna dell resistente al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore an rio. Costituitosi in giudizio, l eccepiva la genericità del ricorso e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Esaminati gli atti, con edimento del 21.09.2022, il Consulente incaricato veniva invitato a rendere chiarimenti in ordine alle contestazioni mosse in sede di ricorso;
provvedeva al deposito dell'elaborato integrativo in data 21.03.2023. Alla udienza del 10.09.2025 la causa era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 127 ter cpc. 2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall si considera invalido l'assicurato la cui capacità CP_1 di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue ini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. Quanto ai requisiti contributivi, sono richiesti 5 anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. L'art. 2 della medesima legge prevede, invece, che ai fini della pensione ordinaria di inabilità l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 2.1. Nel caso di specie, nella precedente fase di ATPO, il Consulente tecnico d'Ufficio, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione in atti, riscontrava in capo all'istante le seguenti patologie: a. Spondilodiscoartrosi lombosacrale con dismetria degli arti inferiori, ICD9: 721.3, 722.52, 736.81; b. Miocardiopatia non ben definita, ICD9: 429.9; c. Depressione ansiosa, ICD9: 300.4; d. Gozzo multinodulare, ICD9: 241.1. In ordine alle medesime esponeva che:
“a. Spondilodiscoartrosi lombosacrale con dismetria degli arti inferiori, ICD9: 721.3, 722.52, 736.81, che non ha riferimenti definiti nella tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 e che nelle linee guida per gli CP_1 accertamenti degli stati invalidanti è valutata come artrosi, codice 715, classe funzionale 2, con una percentuale compresa nel range 21-50% e, di conseguenza, quantificabile nella percentuale del 30%; b. Miocardiopatia non ben definita, ICD9: 429.9 che nella tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992, è da considerare come una miocardiopatia con insufficienza cardiaca lieve, codice 6441, con una percentuale pari al 21%. c. Depressione ansiosa, ICD9: 300.4, che per analogia nella tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 è da considerare come una sindrome depressiva endoreattiva media, codice 2204, con una percentuale pari al 25%. d. Gozzo multinodulare, ICD9: 241.1, che non ha riferimenti nella tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti allegata al Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 non ha alcun riferimento e che nelle linee guida per gli accertamenti degli stati invalidanti è da considerare come CP_1 un gozzo nodulare non tossico, codice 241, con rcentuale pari al 5%. Tutte le patologie sono da considerare coesistenti per cui applicando la formula riduzionistica e non valutando nel computo il gozzo, si ottiene una percentuale complessiva pari al 60%.” 2.2. L'odierna ricorrente, come anzidetto, ha contestato dette risultanze proponendo il ricorso in oggetto, eccependo, in particolare “che il ctu ha elaborato la relazione tecnica effettuando una valutazione di invalidità civile con il relativo calcolo riduzionistico, infatti, nell'elaborato non risulta mai menzionata l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e di conseguenza non è stata valutata la capacità lavorativa specifica. Occorre premettere che anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. La Suprema Corte a tal riguardo ha specificato che (cfr. Cass. 20-6-1994 n. 5934) in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, si deve tener conto del quadro
Pag. 2 di 5 morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, dovendosi compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. In particolare, quindi, nella valutazione della efficienza lavorativa di bracciante agricola, quale è quella svolta dalla ricorrente è necessario tener conto che trattasi di attività che richiede molto impegno e gravi preoccupazioni (…). Orbene, alla luce di queste considerazioni risulta evidente e necessario evidenziare che la Discopatia e Lombalgia cronica da spondilo artrosi del rachide lombosacrale con discopatie L4 L5 s1 e la cadiomiopatia ipertensiva in II classe Nyha, da cui la ricorrente risulta affetta, già di per sé alterano riducendola a meno di un terzo la capacità di lavoro specifico. La grave poliartrosi e la S. ansioso depressiva in trattamento farmacologico e psicoterapeutico, aggravano le già precarie condizioni di salute della ricorrente tanto da rendere necessario in alcuni periodi l'assenza dal lavoro.” Dette censure relative alla modalità di calcolo applicata dal Ctu, non si sono rivelate come infondate e, pertanto, il Consulente è stato chiamato a rendere chiarimenti, in quanto, pur avendo menzionato l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, ha poi effettuato il calcolo riduzionistico previsto solo in materia di invalidità civile. 2.3. Occorre, infatti, premettere che anche la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che ed accentuino il CP_4 logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro re ienza fisiopsichica (vedi ex plurimis, Cass. 10-8-11 n.17159, Cass. 14-3-11 n.5964). La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità (vedi Cass. 24-11-2003 n.17812, Cass. 3-4-2006 n.7760, Cass. 4-10- 2013 n.22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella L. 30 marzo 1971 n.118 è insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222). Si è infatti affermato (cfr. Cass. 20-6-1994 n.5934) che in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Mediante l'elaborato integrativo, il Ctu ha, in ogni caso, confermato il giudizio precedentemente reso, evidenziando che “nella valutazione riportata ha tenuto ovviamente conto dell'attività svolta dalla perizianda, bracciante agricola, come altresì esposto nella relazione. Tale incarico, che peraltro non rientra tra i lavori usuranti, è compatibile con la condizione clinica complessiva della stessa e, quindi, non è ridotta a meno di un terzo la capacità specifica in occupazioni confacenti alle attitudini della perizianda nello svolgimento dei compiti
Pag. 3 di 5 previsti dalla mansione svolta e delle attività ad essa confacenti. A conferma di ciò, lo scrivente non ricorda che in atti fossero presenti eventuali prescrizioni e/o restrizioni eventualmente suggerite dal medico competente.” La integrazione depositata ha emendato il riferimento non corretto alle tabelle di invalidità civile effettuato dal CTU ed ha chiarito quale sia l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta. Ben vero, diversi sono i presupposti e la funzione, ma anche i criteri valutativi, dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 e dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili ex lege 118/71: per il primo, l'ordinamento predispone una tutela ai soggetti affetti da patologie causative di una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, che si traduce in una invalidità ridotta e permanente in relazione allo svolgimento di occupazioni confacenti alle proprie attitudini (art.1 L.222/84), e richiede la verifica di presupposti sanitari, assicurativi e contributivi;
per il secondo si tratta di una forma assistenziale in favore di soggetti che si trovino in condizioni psico-fisiche connotate da una generica riduzione della capacità lavorativa, la cui diversa percentuale incide sul tipo di prestazione fruibile, e richiede la ricorrenza di requisiti sanitari, economici, anagrafici;
“ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile per valutare l'invalidità pensionabile anche se come mera guida di massima, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare” (Cass. sent. n.22737/2013 ove, in motivazione, si legge: “Come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. n.17812/2003, n.7760/2006) la L. 12 giugno 1984, n. 222 (sull'invalidità pensionabile) ha non solo un presupposto (rapporto assicurativo) che nella L. 30 marzo 1971, n. 118 (in favore dei mutilati ed invalidi civili) è insussistente, bensì ha un diverso fondamento: non la riduzione della generica capacità lavorativa (artt. 2 e 13 di questa seconda legge), bensì la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a valutare l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L.n 222/19849)”. Ed infatti per giudicare una variazione della capacità di lavoro ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, ne' può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente”; ed ancora, “Gli indici medi, riferiti ad un'attività lavorativa generica, possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, che può risultare tanto superiore che inferiore alla percentuale risultante dall'applicazione d'una tabella di valutazione astratta. Il principio ivi affermato è che "il parametro dell'invalidità civile non può essere utilizzato -nella valutazione dell'invalidità pensionabile- neanche come guida di massima, ove (nell'ambito di questa diversa valutazione) non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro (che ha un suo generico oggetto: la capacità lavorativa) all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato)"). I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità ed i chiarimenti depositati dal CTU sono conformi ai principi sopra detti. 3. Alla luce della adeguata valutazione della incidenza delle patologie sulla efficienza lavorativa della ricorrente, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU. Le ulteriori censure mosse dalla parte ricorrente, genericamente incentrate sulla ipovalutazione del complesso morboso, sono risultate prive di fondamento e anche la documentazione depositata nelle more del giudizio, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è risultata inidonea a determinare ulteriori approfondimenti peritali, poiché non attestante uno stato di eventuale aggravamento. Dunque, trattasi di censure limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal CTU. Le conclusioni del medico incaricato, pertanto, sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice. Ne consegue il rigetto del ricorso in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
Pag. 4 di 5 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. stante la dichiarazione in atti;
le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 30.09.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo AP
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