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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/09/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1093/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1093/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI NADIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINTUS LILIANA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Per le parti: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Roma il 6.12.2008. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n. 00764, parte I, serie 09,
Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio nasceva un figlio, (n. 9.5.2013). Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologa n. 5376/2016 del 23.6.2016 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato il 2.3.2020 la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L.
898/1970, modificata dalla legge 74/1987, nonché dalla L. n. 55/2015. Parte resistente si costituiva chiedendo un differimento dell'udienza presidenziale – istanza rigettata dal Presidente delegato.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito attesa la mancata comparizione del resistente. Il Presidente delegato disponeva il passaggio alla fase istruttoria, con conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione giudiziale.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e integravano le rispettive difese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti venivano assegnati a queste ultime i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I. rigettava le istanze istruttorie di entrambe le parti e disponeva una integrazione documentale in ordine alla situazione patrimoniale ed economica di queste ultime.
La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.2.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza di un provvedimento autorizzativo del Presidente del
Tribunale e del conseguente decreto di omologa di separazione prodotto.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. 3. Ciò posto, le domande su cui è chiamato a pronunciarsi il Collegio hanno quindi ad oggetto l'affidamento, la collocazione, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento del figlio Per_1
Quanto all'affidamento, ritiene il Collegio di confermare l'ordinanza presidenziale con l'affido in via esclusiva del minore alla madre, come del resto anche convenuto dalle parti in sede di separazione consensuale e chiesto dal resistente stesso.
La domanda di affido esclusivo c.d. rafforzato avanzata dalla madre non merita infatti accoglimento, non essendo provato l'asserito disinteresse del padre, il quale, se è vero che frequenta poco il figlio attesa la distanza dallo stesso (il resistente a seguito della separazione è infatti tornato a vivere in
Albania), si è costituito nel presente giudizio documentando di aver avuto contatti con il figlio e di aver trasmesso alla madre le richieste autorizzazioni (cfr. doc. 10 del resistente). Non è del resto stato dimostrato dalla ricorrente che le condizioni di salute del resistente siano peggiorate e che, in ogni caso, possano avere ripercussioni negative sul figlio minore.
Si ritiene, pertanto, che quanto emerso nel presente giudizio renda necessario l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), mantenendo in ogni caso l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale tra i due genitori sulle questioni di maggior interesse per Per_1
Deve poi trovare conferma la collocazione di presso l'abitazione materna, come, in ogni Per_1 caso, richiesto anche dal resistente.
Per quanto attiene al regime delle visite paterne, si ritiene di confermare la frequentazione attualmente vigente, con facoltà del padre di visitarlo quando vuole previo necessario accordo con la madre e dandone previa comunicazione alla stessa almeno 48 ore prima, così come anche concordata fra le parti in sede di separazione consensuale, non essendo emersi elementi tali da dover prevedere un regime differente e non avendo le parti svolto specifiche domande sul punto (con particolare riguardo alle domande svolte dalla ricorrente). Durante le festività natalizie o, in alternativa, estive il figlio potrà stare con il padre per 15 giorni in Albania o in Italia, previo accordo fra i genitori.
4. Quanto alle domande di contenuto economico e, in particolare, in ordine al mantenimento di deve essere osservato che dalla documentazione prodotta dalle parti unitamente agli atti Per_1 introduttivi è emerso che:
- la ricorrente è dipendente del e percepisce mensilmente circa € Controparte_2
1.400,00 – 1.500,00 (cfr. gli ultimi cedolini depositati relativi al 2022). Dalle ultime dichiarazioni dei redditi in atti risulta un reddito imponile pari a circa € 21.300,00 nel 2019, €
21.400,00 nel 2020, € 23.700,00 nel 2021. Percepisce inoltre l'assegno unico pari a circa € 200,00 per il figlio (cfr gli estratti di c/c in atti) e paga un canone di locazione per l'immobile in cui vive con il figlio pari ad € 450,00 al mese;
- il resistente sarebbe oggi disoccupato e ha prodotto un certificato del 20.6.2023 da cui emerge che lo stesso non risulta “iscritto come contribuente…” (precedentemente era impiegato con uno stipendio di circa € 500,00). Ha altri due figli minori in Albania e non risulta essere titolare di immobile.
Si rileva altresì che la documentazione richiesta nel giudizio è stata prodotta dal resistente in maniera incompleta ed è solo parzialmente tradotta;
in ogni caso dalle ricevute di bonifico agli atti nonché dagli estratti c/c della ricorrente risulta che l'assegno di mantenimento per il figlio viene versato da tale ”. Per_2
Posto quanto sopra, giova in ogni caso ricordare che nessun particolare rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in parola si fondano sulla situazione del figlio, e non già sulle capacità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass. civ., 25.09.2017,
n. 22314).
Tenuto conto delle rispettive domande e della rivalutazione dell'importo concordato in sede di separazione, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il minore pari ad € 180,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto sopra, considerata la reciproca soccombenza e la natura del giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima; Per_1
2. stabilisce che il figlio possa vedere e stare con il padre come in parte motiva;
3. pone per il mantenimento del figlio minore un assegno mensile a carico del padre di € Per_1
180,00 che dovrà essere corrisposto alla madre a decorrere dal deposito della sentenza entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente a decorrere dal mese successivo alla sua effettiva debenza sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4. compensa le spese di lite fra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1093/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI NADIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINTUS LILIANA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Per le parti: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in Roma il 6.12.2008. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma (atto n. 00764, parte I, serie 09,
Ufficio 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio nasceva un figlio, (n. 9.5.2013). Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologa n. 5376/2016 del 23.6.2016 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato il 2.3.2020 la ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L.
898/1970, modificata dalla legge 74/1987, nonché dalla L. n. 55/2015. Parte resistente si costituiva chiedendo un differimento dell'udienza presidenziale – istanza rigettata dal Presidente delegato.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito attesa la mancata comparizione del resistente. Il Presidente delegato disponeva il passaggio alla fase istruttoria, con conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione giudiziale.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano e integravano le rispettive difese.
Alla prima udienza di comparizione delle parti venivano assegnati a queste ultime i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I. rigettava le istanze istruttorie di entrambe le parti e disponeva una integrazione documentale in ordine alla situazione patrimoniale ed economica di queste ultime.
La causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.2.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il Tribunale ritiene che il ricorso debba essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza di un provvedimento autorizzativo del Presidente del
Tribunale e del conseguente decreto di omologa di separazione prodotto.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. 3. Ciò posto, le domande su cui è chiamato a pronunciarsi il Collegio hanno quindi ad oggetto l'affidamento, la collocazione, la frequentazione con il genitore non collocatario e il mantenimento del figlio Per_1
Quanto all'affidamento, ritiene il Collegio di confermare l'ordinanza presidenziale con l'affido in via esclusiva del minore alla madre, come del resto anche convenuto dalle parti in sede di separazione consensuale e chiesto dal resistente stesso.
La domanda di affido esclusivo c.d. rafforzato avanzata dalla madre non merita infatti accoglimento, non essendo provato l'asserito disinteresse del padre, il quale, se è vero che frequenta poco il figlio attesa la distanza dallo stesso (il resistente a seguito della separazione è infatti tornato a vivere in
Albania), si è costituito nel presente giudizio documentando di aver avuto contatti con il figlio e di aver trasmesso alla madre le richieste autorizzazioni (cfr. doc. 10 del resistente). Non è del resto stato dimostrato dalla ricorrente che le condizioni di salute del resistente siano peggiorate e che, in ogni caso, possano avere ripercussioni negative sul figlio minore.
Si ritiene, pertanto, che quanto emerso nel presente giudizio renda necessario l'affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593), mantenendo in ogni caso l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale tra i due genitori sulle questioni di maggior interesse per Per_1
Deve poi trovare conferma la collocazione di presso l'abitazione materna, come, in ogni Per_1 caso, richiesto anche dal resistente.
Per quanto attiene al regime delle visite paterne, si ritiene di confermare la frequentazione attualmente vigente, con facoltà del padre di visitarlo quando vuole previo necessario accordo con la madre e dandone previa comunicazione alla stessa almeno 48 ore prima, così come anche concordata fra le parti in sede di separazione consensuale, non essendo emersi elementi tali da dover prevedere un regime differente e non avendo le parti svolto specifiche domande sul punto (con particolare riguardo alle domande svolte dalla ricorrente). Durante le festività natalizie o, in alternativa, estive il figlio potrà stare con il padre per 15 giorni in Albania o in Italia, previo accordo fra i genitori.
4. Quanto alle domande di contenuto economico e, in particolare, in ordine al mantenimento di deve essere osservato che dalla documentazione prodotta dalle parti unitamente agli atti Per_1 introduttivi è emerso che:
- la ricorrente è dipendente del e percepisce mensilmente circa € Controparte_2
1.400,00 – 1.500,00 (cfr. gli ultimi cedolini depositati relativi al 2022). Dalle ultime dichiarazioni dei redditi in atti risulta un reddito imponile pari a circa € 21.300,00 nel 2019, €
21.400,00 nel 2020, € 23.700,00 nel 2021. Percepisce inoltre l'assegno unico pari a circa € 200,00 per il figlio (cfr gli estratti di c/c in atti) e paga un canone di locazione per l'immobile in cui vive con il figlio pari ad € 450,00 al mese;
- il resistente sarebbe oggi disoccupato e ha prodotto un certificato del 20.6.2023 da cui emerge che lo stesso non risulta “iscritto come contribuente…” (precedentemente era impiegato con uno stipendio di circa € 500,00). Ha altri due figli minori in Albania e non risulta essere titolare di immobile.
Si rileva altresì che la documentazione richiesta nel giudizio è stata prodotta dal resistente in maniera incompleta ed è solo parzialmente tradotta;
in ogni caso dalle ricevute di bonifico agli atti nonché dagli estratti c/c della ricorrente risulta che l'assegno di mantenimento per il figlio viene versato da tale ”. Per_2
Posto quanto sopra, giova in ogni caso ricordare che nessun particolare rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in parola si fondano sulla situazione del figlio, e non già sulle capacità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass. civ., 25.09.2017,
n. 22314).
Tenuto conto delle rispettive domande e della rivalutazione dell'importo concordato in sede di separazione, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per il minore pari ad € 180,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Alla luce di quanto sopra, considerata la reciproca soccombenza e la natura del giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso quest'ultima; Per_1
2. stabilisce che il figlio possa vedere e stare con il padre come in parte motiva;
3. pone per il mantenimento del figlio minore un assegno mensile a carico del padre di € Per_1
180,00 che dovrà essere corrisposto alla madre a decorrere dal deposito della sentenza entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente a decorrere dal mese successivo alla sua effettiva debenza sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4. compensa le spese di lite fra le parti.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 24.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera