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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/11/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 930/2023
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 930/2023 RG TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1CP_ giusta procura in calce al ricorso per , dall'avv. Antonio Panico, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, CP_2 P.IVA_1 cura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato i RIA, 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. in data 10.08.2020, proponeva innanzi all'intestato Tribunale, giudizio di Parte_1 accertamen ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1, della legge 12 giugno 1984 n. 222. La competente commissione medica formulava giudizio negativo, non ritenendo sussistente una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3. L'istante deduceva, pertanto, di aver trasmesso ricorso al Comitato Provinciale in data 29.12.2020, anch'esso infruttuoso.
Quindi, la ricorrente in epigrafe indicata, a mezzo del suo procuratore, ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1460/2021); all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione depositata in Persona_1 data 11.06.2023, ha ritenuto non sussistente una riduzione dell la ricorrente a meno di 1/3. In data 03.07.2023 l'istante depositava ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., rilevando l'erroneità dell'elaborato definitivo, stante la ipovalutazione ovvero l'omessa valutazione di alcune delle patologie riscontrabili. Deduceva, altresì, di aver mosso contestazioni già in sede di osservazioni alla bozza peritale, senza ottenere una revisione delle conclusioni rese, e che “l'ordinanza di fissazione termini per le contestazioni è stata emessa il 21.6.23 e, pertanto nel termine fissato di 30 giorni è possibile depositare il ricorso di merito al fine di richiedere la nomina di un nuovo CTU oppure i chiarimenti (…).” Concludeva chiedendo, previa rinnovazione della CTU medico-legale, di accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione previdenziale ambita. L' si costituiva in giudizio rilevando, in via preliminare, la nullità del ricorso proposto per l'omessa CP_2 specifica ansioni lavorative svolte, chiedendone l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto. Esaminati gli atti, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.10.2023, il Tribunale – riscontrata la mancata proposizione dell'atto di dissenso a norma dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. – riteneva la causa matura per la decisione. All'esito di ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo e dall'esigenza di prediligere la definizione dei procedimenti di più antica iscrizione, secondo i parametri fissati dal PNRR, alla udienza del 5.11.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. Orbene, giova preliminarmente evidenziare che il ricorso, così come proposto, risulta essere inammissibile. Un recente orientamento giurisprudenziale, infatti, ha chiarito come la sequenza procedimentale prevista dall'art. 445 bis cpc sia posta a tutela delle ragioni di celerità e di garanzia del contraddittorio sottese alla introduzione della normativa de qua. La Cassazione ha ricostruito tale scansione temporale nei seguenti termini: “Il termine per il dissenso dev'essere assegnato con decreto e il decreto dev'essere emesso quando le operazioni peritali siano oramai ultimate. Al giudice è così consentito di modulare il termine secondo le peculiarità della vicenda concreta, senza frustrare le esigenze di sollecita trattazione, che rendono invalicabile il termine di trenta giorni. Il provvedimento del giudice dev'essere comunicato alle parti. La comunicazione è funzionale all'esercizio della facoltà di esprimere il dissenso nelle forme prescritte dal codice di rito (atto scritto depositato in cancelleria), anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale, come i presupposti processuali e le condizioni dell'azione (ordinanza n. 20847 del 2019, cit.). La comunicazione risponde anche all'esigenza di fruire appieno di un termine che la legge stessa qualifica come perentorio per l'esercizio di una facoltà che è gravida d'implicazioni sul corso del procedimento. La scansione appena tratteggiata assume rilievo cruciale ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, alla luce delle ragguardevoli implicazioni in punto d'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario. Solo l'osservanza di tali regole vale a conferire il crisma della definitività all'accertamento del requisito sanitario omologato dal giudice e giustifica la decadenza della parte dal potere di dare ulteriore impulso al procedimento, con un atto di esplicito e univoco dissenso che il legislatore ha voluto rivestire di forme tassative, differenziandolo dalle osservazioni mosse durante lo svolgimento delle operazioni peritali (Cass., sez. lav., 1 febbraio 2021, n. 2163). Quando non sia rispettata la sequenza individuata dalla legge, difettano le ragioni che questa Corte ha addotto per negare l'impugnabilità ex Cost., art. 111: non si ravvisa quell'accordo sulle conclusioni del consulente e si pregiudica il diritto di difesa delle parti, già vincolate a uno stringente termine perentorio, diritto di difesa che il legislatore ha inteso invece bilanciare con le esigenze di celerità”. (Cassazione civile sez. lav., 05/04/2023, (ud. 07/12/2022, dep. 05/04/2023), n.9356) Nel caso di specie, a fronte del decreto del 21.06.2023, comunicato alle parti dalla Cancelleria del Tribunale in data 22.06.2023, nel successivo termine di trenta giorni, la parte ricorrente avrebbe dovuto “dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria” l'intenzione di contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'Ufficio e non depositare direttamente il ricorso di merito introduttivo del presente giudizio. Il ricorso è stato, pertanto, iscritto a ruolo senza il previo deposito delle rituali contestazioni a seguito dell'assegnazione del termine stabilito dal giudice per il deposito delle stesse. Alla luce dell'orientamento suesposto della Cassazione, il ricorso è inammissibile poiché non risulta essere rispettata la sequenza procedimentale espressamente prevista dall'art. 445 bis cpc. 3. La parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo sono CP_ poste a carico dell in virtù delle dichiarazioni in atti e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_2 decreto. Lagonegro, 12.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 930/2023 RG TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1CP_ giusta procura in calce al ricorso per , dall'avv. Antonio Panico, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, CP_2 P.IVA_1 cura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato i RIA, 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. in data 10.08.2020, proponeva innanzi all'intestato Tribunale, giudizio di Parte_1 accertamen ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1, della legge 12 giugno 1984 n. 222. La competente commissione medica formulava giudizio negativo, non ritenendo sussistente una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3. L'istante deduceva, pertanto, di aver trasmesso ricorso al Comitato Provinciale in data 29.12.2020, anch'esso infruttuoso.
Quindi, la ricorrente in epigrafe indicata, a mezzo del suo procuratore, ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1460/2021); all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione depositata in Persona_1 data 11.06.2023, ha ritenuto non sussistente una riduzione dell la ricorrente a meno di 1/3. In data 03.07.2023 l'istante depositava ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., rilevando l'erroneità dell'elaborato definitivo, stante la ipovalutazione ovvero l'omessa valutazione di alcune delle patologie riscontrabili. Deduceva, altresì, di aver mosso contestazioni già in sede di osservazioni alla bozza peritale, senza ottenere una revisione delle conclusioni rese, e che “l'ordinanza di fissazione termini per le contestazioni è stata emessa il 21.6.23 e, pertanto nel termine fissato di 30 giorni è possibile depositare il ricorso di merito al fine di richiedere la nomina di un nuovo CTU oppure i chiarimenti (…).” Concludeva chiedendo, previa rinnovazione della CTU medico-legale, di accertare e dichiarare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della prestazione previdenziale ambita. L' si costituiva in giudizio rilevando, in via preliminare, la nullità del ricorso proposto per l'omessa CP_2 specifica ansioni lavorative svolte, chiedendone l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto. Esaminati gli atti, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 18.10.2023, il Tribunale – riscontrata la mancata proposizione dell'atto di dissenso a norma dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. – riteneva la causa matura per la decisione. All'esito di ulteriori rinvii determinati dal carico di ruolo e dall'esigenza di prediligere la definizione dei procedimenti di più antica iscrizione, secondo i parametri fissati dal PNRR, alla udienza del 5.11.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. Orbene, giova preliminarmente evidenziare che il ricorso, così come proposto, risulta essere inammissibile. Un recente orientamento giurisprudenziale, infatti, ha chiarito come la sequenza procedimentale prevista dall'art. 445 bis cpc sia posta a tutela delle ragioni di celerità e di garanzia del contraddittorio sottese alla introduzione della normativa de qua. La Cassazione ha ricostruito tale scansione temporale nei seguenti termini: “Il termine per il dissenso dev'essere assegnato con decreto e il decreto dev'essere emesso quando le operazioni peritali siano oramai ultimate. Al giudice è così consentito di modulare il termine secondo le peculiarità della vicenda concreta, senza frustrare le esigenze di sollecita trattazione, che rendono invalicabile il termine di trenta giorni. Il provvedimento del giudice dev'essere comunicato alle parti. La comunicazione è funzionale all'esercizio della facoltà di esprimere il dissenso nelle forme prescritte dal codice di rito (atto scritto depositato in cancelleria), anche con riguardo agli aspetti preliminari oggetto di verifica giudiziale, come i presupposti processuali e le condizioni dell'azione (ordinanza n. 20847 del 2019, cit.). La comunicazione risponde anche all'esigenza di fruire appieno di un termine che la legge stessa qualifica come perentorio per l'esercizio di una facoltà che è gravida d'implicazioni sul corso del procedimento. La scansione appena tratteggiata assume rilievo cruciale ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, alla luce delle ragguardevoli implicazioni in punto d'intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario. Solo l'osservanza di tali regole vale a conferire il crisma della definitività all'accertamento del requisito sanitario omologato dal giudice e giustifica la decadenza della parte dal potere di dare ulteriore impulso al procedimento, con un atto di esplicito e univoco dissenso che il legislatore ha voluto rivestire di forme tassative, differenziandolo dalle osservazioni mosse durante lo svolgimento delle operazioni peritali (Cass., sez. lav., 1 febbraio 2021, n. 2163). Quando non sia rispettata la sequenza individuata dalla legge, difettano le ragioni che questa Corte ha addotto per negare l'impugnabilità ex Cost., art. 111: non si ravvisa quell'accordo sulle conclusioni del consulente e si pregiudica il diritto di difesa delle parti, già vincolate a uno stringente termine perentorio, diritto di difesa che il legislatore ha inteso invece bilanciare con le esigenze di celerità”. (Cassazione civile sez. lav., 05/04/2023, (ud. 07/12/2022, dep. 05/04/2023), n.9356) Nel caso di specie, a fronte del decreto del 21.06.2023, comunicato alle parti dalla Cancelleria del Tribunale in data 22.06.2023, nel successivo termine di trenta giorni, la parte ricorrente avrebbe dovuto “dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria” l'intenzione di contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'Ufficio e non depositare direttamente il ricorso di merito introduttivo del presente giudizio. Il ricorso è stato, pertanto, iscritto a ruolo senza il previo deposito delle rituali contestazioni a seguito dell'assegnazione del termine stabilito dal giudice per il deposito delle stesse. Alla luce dell'orientamento suesposto della Cassazione, il ricorso è inammissibile poiché non risulta essere rispettata la sequenza procedimentale espressamente prevista dall'art. 445 bis cpc. 3. La parte ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo sono CP_ poste a carico dell in virtù delle dichiarazioni in atti e sono liquidate come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da separato CP_2 decreto. Lagonegro, 12.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo