Articolo 51 della Legge 27 febbraio 1973, n. 26
Articolo 50Articolo 52
Versione
29 marzo 1973
Art. 51.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1971, risultano stabiliti, dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1971 (articolo 47)................. L. 63.238.890 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 49)..... " 1.245.907 Somme riscosse e non versate in tesoreria
(colonna p del riepilogo dell'entrata)...... " 721.420
-------------- Residui attivi al 31 dicembre 1971.......... L. 65.206.217
--------------
Entrata in vigore il 29 marzo 1973
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