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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – II Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3268/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 18.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Parte_1
LE IG, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina B.go Montello alla strada Minturnae n. 171
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 curatore p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso per d.i. r.g. 223/2020 dal'avv. Giovanni Tosti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina al viale dello Statuto n. 37
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. R.G. 223/2020
[...]
Fall. adiva il Tribunale di Latina ed otteneva Controparte_1 CP_2
l'ingiunzione di pagamento n. 561/2020 nei confronti di per la somma Parte_1 di euro 9.800,00, oltre accessori e spese legali, quale differenza prezzo tra il ricavato dalla compravendita e quanto aggiudicato originariamente dall'acquirente decaduto ex art. 587 comma 2 c.p.c..
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente e ritualmente proposto, eccepiva preliminarmente l'incompetenza Parte_1 funzionale del giudice adito, essendo competente il giudice dell'esecuzione, nonché il difetto di legittimazione attiva.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
Fall. n. 127/94, deducendo che il rapporto tra sezioni del medesimo
[...] tribunale non dà luogo ad incompetenza, ma attiene alla ripartizione di affari nell'ufficio. In ordine alla legittimazione, rappresentava che la previsione della norma di cui all'art. 587 comma 2 c.p.c. non osterebbe alla possibilità di ricorrere alla via monitoria per la tutela del credito ivi sancito.
Prodotta documentazione, la causa, all'udienza del 18.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve affermarsi che la competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. è di tipo funzionale ed inderogabile (cfr. Cassazione III sez. civ. ordinanza n. 25146 del 19 settembre 2024,
“il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione;
di conseguenza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle imprese di altro
Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi (Cass. civ., sez. I, ord. 7 marzo 2024, n. 6125)”
Deve pertanto ritenersi sussistente la competenza (funzionale) del giudice dell'opposizione ad esaminare la fondatezza e regolarità dell'emesso decreto ingiuntivo ed a poterne disporre la revoca.
Quanto all'oggetto del credito azionato in via monitoria, costituto dalla differenza tra il prezzo di vendita al nuovo incanto e quello cui era stato aggiudicato
2 il bene al venditore decaduto per non aver versato il prezzo, al netto del trattenimento della caparra, va osservato che trattasi di ipotesi speciale di condanna immediatamente esecutiva, nell'ambito del processo esecutivo.
In particolare l'art. 177 disp. att. c.p.c. prevede “L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.”
È pertanto previsto dal legislatore che il credito di cui all'art. 587 c.p.c. sia azionato mediante decreto del giudice dell'esecuzione immediatamente esecutivo.
Appare, pertanto, evidente, che trattasi, anche in tale ipotesi, di competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione, nonché atto funzionalmente connesso al processo esecutivo nel quale si procedere alla vendita: “in tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l'emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att.
c.p.c., di condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita
(maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l'avviso di vendita contenga l'avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell'inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all'acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull'inapplicazione delle norme.” (Cass. ord. n. 15985/2024).
La principale conseguenza è il regime di “impugnabilità” del suddetto atto, il quale sarà sottoposto allo speciale regime di impugnazione (art. 615 comma 1 c.p.c. cfr. Tribunale di Lecce, 15 aprile 2021) e non agli ordinari rimedi impugnatori.
Non può, pertanto, riconoscersi né la possibilità di agire con altro strumento processuale dell'ordinamento (il procedimento monitorio), essendo la forma richiesta speciale e vincolata, né è possibile la traslazione del diverso procedimento
3 erroneamente azionato nel processo esecutivo (potendo solo il giudice dell'opposizione statuire sulla correttezza o meno dell'emesso decreto ingiuntivo e confermarlo ovvero revocarlo).
In accoglimento dell'opposizione deve, pertanto, essere revocato il d.i.
561/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 7.4.2020.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite (C.Cost. 77/2018), essendo comunque provato il diritto di credito della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, in accoglimento della domanda in epigrafe, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 561/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data
7.4.2020;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina lì 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – II Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3268/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 18.12.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Parte_1
LE IG, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina B.go Montello alla strada Minturnae n. 171
OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 curatore p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso per d.i. r.g. 223/2020 dal'avv. Giovanni Tosti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina al viale dello Statuto n. 37
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. R.G. 223/2020
[...]
Fall. adiva il Tribunale di Latina ed otteneva Controparte_1 CP_2
l'ingiunzione di pagamento n. 561/2020 nei confronti di per la somma Parte_1 di euro 9.800,00, oltre accessori e spese legali, quale differenza prezzo tra il ricavato dalla compravendita e quanto aggiudicato originariamente dall'acquirente decaduto ex art. 587 comma 2 c.p.c..
1 Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tempestivamente e ritualmente proposto, eccepiva preliminarmente l'incompetenza Parte_1 funzionale del giudice adito, essendo competente il giudice dell'esecuzione, nonché il difetto di legittimazione attiva.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
Fall. n. 127/94, deducendo che il rapporto tra sezioni del medesimo
[...] tribunale non dà luogo ad incompetenza, ma attiene alla ripartizione di affari nell'ufficio. In ordine alla legittimazione, rappresentava che la previsione della norma di cui all'art. 587 comma 2 c.p.c. non osterebbe alla possibilità di ricorrere alla via monitoria per la tutela del credito ivi sancito.
Prodotta documentazione, la causa, all'udienza del 18.12.2025, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente deve affermarsi che la competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. è di tipo funzionale ed inderogabile (cfr. Cassazione III sez. civ. ordinanza n. 25146 del 19 settembre 2024,
“il giudizio di opposizione è connotato dalla competenza funzionale e inderogabile dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, essendo tale competenza immodificabile anche per ragioni di connessione;
di conseguenza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della Sezione specializzata delle imprese di altro
Tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi (Cass. civ., sez. I, ord. 7 marzo 2024, n. 6125)”
Deve pertanto ritenersi sussistente la competenza (funzionale) del giudice dell'opposizione ad esaminare la fondatezza e regolarità dell'emesso decreto ingiuntivo ed a poterne disporre la revoca.
Quanto all'oggetto del credito azionato in via monitoria, costituto dalla differenza tra il prezzo di vendita al nuovo incanto e quello cui era stato aggiudicato
2 il bene al venditore decaduto per non aver versato il prezzo, al netto del trattenimento della caparra, va osservato che trattasi di ipotesi speciale di condanna immediatamente esecutiva, nell'ambito del processo esecutivo.
In particolare l'art. 177 disp. att. c.p.c. prevede “L'aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell'esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.”
È pertanto previsto dal legislatore che il credito di cui all'art. 587 c.p.c. sia azionato mediante decreto del giudice dell'esecuzione immediatamente esecutivo.
Appare, pertanto, evidente, che trattasi, anche in tale ipotesi, di competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione, nonché atto funzionalmente connesso al processo esecutivo nel quale si procedere alla vendita: “in tema di espropriazione immobiliare, alla decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo nel termine stabilito consegue, quale effetto automatico ed indefettibile, l'emissione del decreto, ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att.
c.p.c., di condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita
(maggiorato della cauzione confiscata), senza che sia necessario che l'avviso di vendita contenga l'avvertimento agli offerenti circa le conseguenze dell'inadempimento, trattandosi di effetto previsto da disposizioni di legge, di inderogabile applicazione, che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all'acquisto, né possono ingenerare un legittimo affidamento di questi ultimi sull'inapplicazione delle norme.” (Cass. ord. n. 15985/2024).
La principale conseguenza è il regime di “impugnabilità” del suddetto atto, il quale sarà sottoposto allo speciale regime di impugnazione (art. 615 comma 1 c.p.c. cfr. Tribunale di Lecce, 15 aprile 2021) e non agli ordinari rimedi impugnatori.
Non può, pertanto, riconoscersi né la possibilità di agire con altro strumento processuale dell'ordinamento (il procedimento monitorio), essendo la forma richiesta speciale e vincolata, né è possibile la traslazione del diverso procedimento
3 erroneamente azionato nel processo esecutivo (potendo solo il giudice dell'opposizione statuire sulla correttezza o meno dell'emesso decreto ingiuntivo e confermarlo ovvero revocarlo).
In accoglimento dell'opposizione deve, pertanto, essere revocato il d.i.
561/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 7.4.2020.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite (C.Cost. 77/2018), essendo comunque provato il diritto di credito della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, in accoglimento della domanda in epigrafe, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 561/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data
7.4.2020;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina lì 19.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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