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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/07/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.1788/24
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 27.06.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nella nota depositata per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott. Carlo Di Rosa ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.1788/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
Per la rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti del foro di Roma Parte_1
ricorrente
Contro nata a [...] il [...], , nato a [...] il Controparte_1 CP_2
15.08.1981, dell'Avv. Rossella Oppo, del Foro di Oristano
Resistenti
E nei confronti residente in [...] Controparte_3
Resistente Contumace
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Conclusioni come da verbale
Con ricorso introduttivo la deduceva di essere creditrice nei confronti dei resistenti, Parte_1 eredi del Signor , nato a [...], l'[...], deceduto in AM (TP) il 26 febbraio Per_1
2013 in virtù dell'atto del 27 settembre 1990 rep. 194542 - racc. 31912, a rogito notaio Per_2
il Banco di Sicilia S.p.A. con il quale veniva concesso, ai sensi della predetta Legge n. 15
[...] del 25 marzo 1986, un mutuo ai Signori e per la somma Per_1 Controparte_1 complessiva di € 41.316,55= (lire 80.000,000) da rimborsarsi in venti anni mediante versamento di quaranta rate semestrali posticipate con decorrenza dal 30 giugno 1991; che conseguentemente veniva iscritta di ipoteca a loro carico presso la Conservatoria dei RR.II. di Trapani il 3 ottobre 1990 al n. 19373 di reg. generale e al n. 1998 di reg. particolare, rinnovata l'8 settembre 2010 al n. 20815 di reg. generale e n. 3642 di reg. particolare, sulla piena proprietà dell'appartamento, sito in Comune di AM, Via del Carroccio n. 25 posto al 3° piano di vani 7 – CF foglio 124, p.lla 1244, subalterno
12 (già Scheda n. 666/7 ottobre 1982 giusta variazione rif. mappa del 7 ottobre 1982 e di cui alla
Pratica n. 33259 in atti dal 6 febbraio 2001; precisava che al momento della stipula del contratto di mutuo interveniva anche la sig.ra proprietaria della metà dell'immobile per Persona_3 consentire l'iscrizione dell'ipoteca volontaria sull'immobile sopra indicato;
che successivamente con l'atto di compravendita del 29.11.1990 rep. 195229, a rogito del Notaio trascritto, Persona_2 presso la Conservatoria dei RRII di Trapani in data 17.12. 1990 al n. 20382 reg. part., i Signori
e acquistavano dalla Signora l'immobile Per_1 Controparte_1 Persona_4 sopra descritto. Rappresentava l'interesse ad ottenere un titolo idoneo, a norma dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità del Signor chiedendo Per_1 quindi accertare e dichiarare che convenuti fossero dichiarati sono eredi puri e semplici del Signor
per intervenuta accettazione tacita dell'eredità; Per_1
Si costituivano solamente gli eredi , mentre rimaneva Persona_5 contumace la i resistenti eccepivano preliminarmente la carenza di legittimazione CP_4 attiva della parte ricorrente non avendo la stessa titolo idoneo per la domanda formulata atteso che dall'atto di cessione dei crediti non era indicati i nominativi dei singoli debitori, anche per allegato, nonché delle formalità di rito eseguite, nonché l'interesse ad agire in loro danno non avendo la ricorrente specificato l'importo di quanto dovuto dal de cuius, e ciò in riferimento anche ai tassi di mutuo applicati, mutuo che risultava comunque pagato concludevano contestando la documentazione a corredi del ricorrente chiedendo il rigetto della domanda .
Veniva dichiarata la contumacia della la quale riceveva la notifica ex art. 140 cpc CP_4 dell'atto introduttivo del giudizio, nel rispetto dei termini a comparire. La causa matura per la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
decisione veniva rinviata per conclusione e discussione ex art.281 sexies cpc con termine per note al
27.06.2025
Si osserva che il ricorrente ha chiesto che venga accertata l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi di , avendo acquisito nel proprio patrimonio l'eredità ricevuta a seguito del Per_1 decesso dei propri genitori.
A mente dell'art. 476 cc “l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede".
Sul punto, al Corte di legittimità ha sancito: "L'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476
c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede." (Cass. civ. sez.
6-2 del 1A.03.2021 n. 5569) e, tra le tante: "L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile" (Cass. civ. sez. 2 n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. civ. sez.
6-2 n. 22317 del 21.10.2014; Cass. civ. sez.
6-2 n. 11478 del 30.04.2021).
Si osserva che parte ricorrente ha allegato la denuncia di successione del Signor presso Per_1
l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Trapani – Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare trascritta il 10.10.2013 al n. 15278 di form., nonché la visura storica dell'immobile ipotecato dal quale risulta la voltura catastale a favore dei tre eredi avvenuta in data 30.10.2013.
La documentazione prodotta da parte ricorrente non è stata di fatto contestata di convenuti, limitandosi a negare la valenza probatoria.
Orbene, alla luce di tali circostanze fattuali, provate per tabulas, i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo della volontà di accettazione l'eredità, sia sotto il profilo della sua qualifica di “chiamato all'eredità”, stante la voltura catastale allegata dall'attore.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Alla luce di quanto precede la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, unitamente alla domanda diretta a disporsi la trascrizione della presente sentenza, a mente dell'art. 2648 co. 3 cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in solido tra i convenuti e vengono liquidate ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto- sulla base della dichiarazione di valore indicato e riconoscendo solo tre fasi del giudizio - a favore della parte attrice in complessivi euro 4.217,00 per onorari di difesa, oltre Iva e
Cpa come per legge, spese borsuali pari a €.786,00 e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani in funzione di giudice unico ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di Controparte_3
dichiara altresì che nata a [...], l'[...], Controparte_3 Controparte_1 nata a [...] il [...], , nato a [...] il [...], sono eredi in morte CP_2 del Signor , nato a [...], l'[...], deceduto in AM (TP) il 26 febbraio 2013 Per_1 per effetto dell'accettazione tacita ex art. 476 cc intervenuta in data 30.10.2013;
condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice liquidate complessivi euro 4.217,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, spese borsuali pari a €.786,00 e rimborso per spese generali al 15%.
ordina la trascrizione ex art. 2648 cc della presente sentenza, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso i convenuti.
Così deciso in Trapani, in data 02/07/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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