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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 7874/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7874 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Caivano (NA), al Corso Umberto n. 186, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Lizzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via Piave n. 35, presso lo studio dell'Avv.
NN IG, che lo rappresenta e difende con all'Avv. Domenico Chianese, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il visto in data 28.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2025, esponeva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con , evidenziando che da tale Controparte_2 unione erano nati tre figli: Per_
(il 19.03.2008), (il 23.06.2011) e (il 30.04.2013). Per_1 Per_2
Rappresentava inoltre che, interrottasi la convivenza more uxorio tra le parti, il
Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento n. 7199/2019 del 25.06.2019, reso nel procedimento recante RG n. 4618/2015, aveva disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, disciplinando l'esercizio del diritto di visita della madre.
La ricorrente, tuttavia, manifestava preoccupazione per la primogenita , avendo Per_1 scoperto nel mese di dicembre 2023 – dalla lettura delle conversazioni contenute in una chat presente sul cellulare della minore – che la stessa era solita fare uso di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche assieme ad alcuni amici.
La minore veniva quindi sottoposta ad esami e test rapidi, i cui esiti evidenziavano l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti;
pertanto, i genitori, di comune accordo, decidevano di sottrarre il cellulare alla figlia e di impedirle frequentazioni ritenute poco raccomandabili.
Stando alla prospettazione della ricorrente, la psicoterapeuta che aveva in cura la minore suggeriva uno specialista per intraprendere una terapia familiare;
tuttavia, già all'esito della prima seduta con il professionista, la si accorgeva che – Parte_1 Per_1 approfittando del permesso di uscire con gli amici accordatole dai genitori – continuava ad assumere alcol e sostanze stupefacenti.
Le successive limitazioni imposte dalla madre inducevano la minore a diradare i contatti con il genitore non collocatario e a trasferirsi definitivamente dal padre.
Pertanto la ricorrente, alla luce dei comportamenti permissivi del che CP_1 ridimensionava il problema e non si mostrava collaborativo, chiedeva al Tribunale accertare il disaccordo tra i genitori circa le azioni da intraprendere nell'interesse della pag. 2/6 salute della minore e, per l'effetto, riconoscere alla madre, quale genitore più Per_1 idoneo a curare gli interessi della figlia minore, il potere di assumere le decisioni in materia sanitaria, in via esclusiva, collocando prevalentemente la minore presso Per_1 la residenza della ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, opponendosi alle Controparte_1 richieste di controparte, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato, dedotto e formulato in ordine alla presunta tossicodipendenza di . Per_1
In particolare, il resistente rivendicava di essere un padre esemplare per i figli, rappresentando che la vicenda risalente alla fine del 2023, quando veniva Per_1 scoperta a fumare uno spinello e a bere birra, costituiva un episodio del tutto isolato, eppure non sottovalutato dal padre della minore, che si era immediatamente adoperato per un maggior controllo della figlia, contattando lo specialista indicato dalla psicoterapeuta di al fine di avviare una terapia familiare. Per_1
Il osservava che, nei mesi successivi, la minore non aveva più fatto uso di CP_1 stupefacenti e non si erano manifestate ulteriori criticità; anzi la giovane appariva serena e realizzata, tanto da essere stata promossa a scuola con una valutazione estremamente lusinghiera. La stessa aveva inoltre collaborato, nei mesi di giugno e luglio, con il campo estivo della scuola di basket frequentato dagli altri due fratelli, dimostrando impegno e responsabilità.
A riprova di tale assunto, il ricorrente evidenziava di aver continuato a monitorare la minore, sottoponendola – senza preavviso – ad ulteriori esami tossicologici il
13.04.2024, il 07.09.2024, e l'11.11.2024, tutti con esito negativo.
Pertanto, il chiedeva il rigetto delle richieste di controparte e CP_1 conseguentemente confermare quanto statuito dalle sentenze di primo grado n.7199/2019 e dalla sentenza di appello n.5930/2019 circa l'affido della minore;
in via subordinata, domandava, considerata l'età di , lasciarle libera scelta su dove poter Per_1 vivere e sulle modalità di visita alla madre.
Sentite le parti all'udienza del 09.01.2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al
Collegio, che riteneva necessario, prima di addivenire ad una decisione sulle richieste delle parti, incaricare i Servizi Sociali del Comune di Casoria di prendere in carico il nucleo familiare, al fine di predisporre un periodo di monitoraggio – di concerto e con il pag. 3/6 supporto dell'Asl territorialmente competente – anche attraverso colloqui con la minore ed i genitori e con l'ausilio di figure professionali qualificate, e di relazionare sullo stato di salute della minore e sul rapporto della stessa con i genitori.
Pertanto la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato che, all'udienza del
22.10.2025, lette le relazioni depositate dalla ASL e dai S.S., tenuto conto del netto miglioramento nei rapporti madre – figlia e di quanto rappresentato dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione previo parere del P.M.
Ciò premesso, evidenzia il Collegio che, all'esito della prima comparizione delle parti, si era registrata una forte e grave conflittualità personale tra i genitori della minore, in evidente disaccordo sulle scelte da adottare in relazione alla salute della figlia.
Nel dettaglio, la ricorrente sottolineava la necessità di sottoporre con urgenza la minore alle cure di un neuropsichiatra, ritenendo insufficiente ed inadeguato il percorso di psicoterapia seguito da con una specialista del settore, mentre il resistente Per_1 ribadiva, anche alla luce degli esiti delle più recenti analisi, la propria contrarietà ad assecondare le richieste della , evidenziando che la figlia non presentava Parte_1 alcuna anomalia comportamentale e non faceva più uso di stupefacenti e di bevande alcoliche.
Le relazioni successivamente depositate dai S.S hanno poi descritto un netto miglioramento nei rapporti tra la minore e la madre, intensificatosi progressivamente, tanto che aveva ripreso a frequentare la casa materna e a pernottare, unitamente Per_1 ai suoi fratelli, presso l'abitazione della ricorrente.
Con riferimento alla presunta dipendenza da alcol e cannabis, la minore aveva confidato agli assistenti sociali di percepire un'apertura da parte della madre, che a sua volta ricominciava gradualmente a fidarsi della figlia, decidendo di non affrontare più la pregressa situazione.
Gli assistenti sociali hanno altresì precisato di non aver riscontrato pregiudizi o criticità riguardo al nucleo familiare, chiarendo che “la psicoterapeuta, presente durante il colloquio, ribadiva sia della crescita personale della minore, sia del superamento delle criticità nel rapporto materno” (cfr. relazione del 06.10.2025).
Sul punto, rileva il Collegio che anche gli esiti degli ulteriori esami svolti in questi mesi
(cfr. analisi delle urine del 17.05.2025, e referto tossicologico del 13.10.2025) inducono pag. 4/6 ragionevolmente ad escludere che la minore faccia uso abituale di sostanze stupefacenti.
Tenuto conto pertanto di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 22.10.2025, la quale ha manifestato di aver raggiunto un rapporto equilibrio con la minore, occorre prendere atto che – allo stato – non sussiste più un contrasto in ordine decisioni in materia sanitaria relative alla minore, pur permanendo una forte conflittualità genitoriale, come si evince dalle richieste rese all'esito della predetta udienza.
Ne consegue che le originarie istanze della ricorrente in ordine al diverso collocamento della minore ed al riconoscimento esclusivo in capo alla madre della facoltà di assumere tutte le decisioni in ambito sanitario relative alla figlia non possono trovare accoglimento, alla luce delle mutate condizioni.
Parimenti, quanto all'istanza avanzata dal resistente di proseguire nel monitoraggio ad opera dei Servizi Sociali al fine di garantire la prosecuzione del percorso finalizzato al recupero del rapporto col genitore non collocatario, ritiene questo Collegio che un ulteriore percorso non avrebbe alcuna concreta utilità per la minore, ormai prossima al raggiungimento della maggiore età, atteso che la stessa compirà diciotto anni il prossimo 19 marzo.
Con riguardo alle spese, il Collegio, tenuto conto della materia trattata, della natura dei diritti che vengono in rilevo e del tenore della decisione, adottata all'esito del positivo periodo di monitoraggio che ha coinvolto tutte le parti, ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Rigetta le istanze avanzate da (c.s.g.) aventi ad oggetto la Parte_1 diversa collocazione della figlia e il riconoscimento in capo Persona_4 alla madre del potere di assumere in via esclusiva le decisioni in materia sanitaria riguardanti la minore b) Rigetta la richiesta di (c.s.g.) in ordine alla prosecuzione del Controparte_1 periodo di monitoraggio c) spese compensate;
pag. 5/6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 7874/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7874 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Caivano (NA), al Corso Umberto n. 186, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Lizzi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via Piave n. 35, presso lo studio dell'Avv.
NN IG, che lo rappresenta e difende con all'Avv. Domenico Chianese, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il visto in data 28.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2025, esponeva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione sentimentale con , evidenziando che da tale Controparte_2 unione erano nati tre figli: Per_
(il 19.03.2008), (il 23.06.2011) e (il 30.04.2013). Per_1 Per_2
Rappresentava inoltre che, interrottasi la convivenza more uxorio tra le parti, il
Tribunale di Napoli Nord, con provvedimento n. 7199/2019 del 25.06.2019, reso nel procedimento recante RG n. 4618/2015, aveva disposto l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso il padre, disciplinando l'esercizio del diritto di visita della madre.
La ricorrente, tuttavia, manifestava preoccupazione per la primogenita , avendo Per_1 scoperto nel mese di dicembre 2023 – dalla lettura delle conversazioni contenute in una chat presente sul cellulare della minore – che la stessa era solita fare uso di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche assieme ad alcuni amici.
La minore veniva quindi sottoposta ad esami e test rapidi, i cui esiti evidenziavano l'avvenuta assunzione di sostanze stupefacenti;
pertanto, i genitori, di comune accordo, decidevano di sottrarre il cellulare alla figlia e di impedirle frequentazioni ritenute poco raccomandabili.
Stando alla prospettazione della ricorrente, la psicoterapeuta che aveva in cura la minore suggeriva uno specialista per intraprendere una terapia familiare;
tuttavia, già all'esito della prima seduta con il professionista, la si accorgeva che – Parte_1 Per_1 approfittando del permesso di uscire con gli amici accordatole dai genitori – continuava ad assumere alcol e sostanze stupefacenti.
Le successive limitazioni imposte dalla madre inducevano la minore a diradare i contatti con il genitore non collocatario e a trasferirsi definitivamente dal padre.
Pertanto la ricorrente, alla luce dei comportamenti permissivi del che CP_1 ridimensionava il problema e non si mostrava collaborativo, chiedeva al Tribunale accertare il disaccordo tra i genitori circa le azioni da intraprendere nell'interesse della pag. 2/6 salute della minore e, per l'effetto, riconoscere alla madre, quale genitore più Per_1 idoneo a curare gli interessi della figlia minore, il potere di assumere le decisioni in materia sanitaria, in via esclusiva, collocando prevalentemente la minore presso Per_1 la residenza della ricorrente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, opponendosi alle Controparte_1 richieste di controparte, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato, dedotto e formulato in ordine alla presunta tossicodipendenza di . Per_1
In particolare, il resistente rivendicava di essere un padre esemplare per i figli, rappresentando che la vicenda risalente alla fine del 2023, quando veniva Per_1 scoperta a fumare uno spinello e a bere birra, costituiva un episodio del tutto isolato, eppure non sottovalutato dal padre della minore, che si era immediatamente adoperato per un maggior controllo della figlia, contattando lo specialista indicato dalla psicoterapeuta di al fine di avviare una terapia familiare. Per_1
Il osservava che, nei mesi successivi, la minore non aveva più fatto uso di CP_1 stupefacenti e non si erano manifestate ulteriori criticità; anzi la giovane appariva serena e realizzata, tanto da essere stata promossa a scuola con una valutazione estremamente lusinghiera. La stessa aveva inoltre collaborato, nei mesi di giugno e luglio, con il campo estivo della scuola di basket frequentato dagli altri due fratelli, dimostrando impegno e responsabilità.
A riprova di tale assunto, il ricorrente evidenziava di aver continuato a monitorare la minore, sottoponendola – senza preavviso – ad ulteriori esami tossicologici il
13.04.2024, il 07.09.2024, e l'11.11.2024, tutti con esito negativo.
Pertanto, il chiedeva il rigetto delle richieste di controparte e CP_1 conseguentemente confermare quanto statuito dalle sentenze di primo grado n.7199/2019 e dalla sentenza di appello n.5930/2019 circa l'affido della minore;
in via subordinata, domandava, considerata l'età di , lasciarle libera scelta su dove poter Per_1 vivere e sulle modalità di visita alla madre.
Sentite le parti all'udienza del 09.01.2025, il Giudice relatore rimetteva la causa al
Collegio, che riteneva necessario, prima di addivenire ad una decisione sulle richieste delle parti, incaricare i Servizi Sociali del Comune di Casoria di prendere in carico il nucleo familiare, al fine di predisporre un periodo di monitoraggio – di concerto e con il pag. 3/6 supporto dell'Asl territorialmente competente – anche attraverso colloqui con la minore ed i genitori e con l'ausilio di figure professionali qualificate, e di relazionare sullo stato di salute della minore e sul rapporto della stessa con i genitori.
Pertanto la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice delegato che, all'udienza del
22.10.2025, lette le relazioni depositate dalla ASL e dai S.S., tenuto conto del netto miglioramento nei rapporti madre – figlia e di quanto rappresentato dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione previo parere del P.M.
Ciò premesso, evidenzia il Collegio che, all'esito della prima comparizione delle parti, si era registrata una forte e grave conflittualità personale tra i genitori della minore, in evidente disaccordo sulle scelte da adottare in relazione alla salute della figlia.
Nel dettaglio, la ricorrente sottolineava la necessità di sottoporre con urgenza la minore alle cure di un neuropsichiatra, ritenendo insufficiente ed inadeguato il percorso di psicoterapia seguito da con una specialista del settore, mentre il resistente Per_1 ribadiva, anche alla luce degli esiti delle più recenti analisi, la propria contrarietà ad assecondare le richieste della , evidenziando che la figlia non presentava Parte_1 alcuna anomalia comportamentale e non faceva più uso di stupefacenti e di bevande alcoliche.
Le relazioni successivamente depositate dai S.S hanno poi descritto un netto miglioramento nei rapporti tra la minore e la madre, intensificatosi progressivamente, tanto che aveva ripreso a frequentare la casa materna e a pernottare, unitamente Per_1 ai suoi fratelli, presso l'abitazione della ricorrente.
Con riferimento alla presunta dipendenza da alcol e cannabis, la minore aveva confidato agli assistenti sociali di percepire un'apertura da parte della madre, che a sua volta ricominciava gradualmente a fidarsi della figlia, decidendo di non affrontare più la pregressa situazione.
Gli assistenti sociali hanno altresì precisato di non aver riscontrato pregiudizi o criticità riguardo al nucleo familiare, chiarendo che “la psicoterapeuta, presente durante il colloquio, ribadiva sia della crescita personale della minore, sia del superamento delle criticità nel rapporto materno” (cfr. relazione del 06.10.2025).
Sul punto, rileva il Collegio che anche gli esiti degli ulteriori esami svolti in questi mesi
(cfr. analisi delle urine del 17.05.2025, e referto tossicologico del 13.10.2025) inducono pag. 4/6 ragionevolmente ad escludere che la minore faccia uso abituale di sostanze stupefacenti.
Tenuto conto pertanto di quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 22.10.2025, la quale ha manifestato di aver raggiunto un rapporto equilibrio con la minore, occorre prendere atto che – allo stato – non sussiste più un contrasto in ordine decisioni in materia sanitaria relative alla minore, pur permanendo una forte conflittualità genitoriale, come si evince dalle richieste rese all'esito della predetta udienza.
Ne consegue che le originarie istanze della ricorrente in ordine al diverso collocamento della minore ed al riconoscimento esclusivo in capo alla madre della facoltà di assumere tutte le decisioni in ambito sanitario relative alla figlia non possono trovare accoglimento, alla luce delle mutate condizioni.
Parimenti, quanto all'istanza avanzata dal resistente di proseguire nel monitoraggio ad opera dei Servizi Sociali al fine di garantire la prosecuzione del percorso finalizzato al recupero del rapporto col genitore non collocatario, ritiene questo Collegio che un ulteriore percorso non avrebbe alcuna concreta utilità per la minore, ormai prossima al raggiungimento della maggiore età, atteso che la stessa compirà diciotto anni il prossimo 19 marzo.
Con riguardo alle spese, il Collegio, tenuto conto della materia trattata, della natura dei diritti che vengono in rilevo e del tenore della decisione, adottata all'esito del positivo periodo di monitoraggio che ha coinvolto tutte le parti, ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Rigetta le istanze avanzate da (c.s.g.) aventi ad oggetto la Parte_1 diversa collocazione della figlia e il riconoscimento in capo Persona_4 alla madre del potere di assumere in via esclusiva le decisioni in materia sanitaria riguardanti la minore b) Rigetta la richiesta di (c.s.g.) in ordine alla prosecuzione del Controparte_1 periodo di monitoraggio c) spese compensate;
pag. 5/6 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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