Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/04/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2096/ 2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avvocato Antonio Giordano ( ), C.F._2
con il quale elett.te dom.lia in Castel San Giorgio alla via Crocinola 20/I.
APPELLANTE
E
subentrata ex lege, in base alla Controparte_1
disciplina che di seguito si riporta, all'ex Napoli, in persona del CP_2
Presidente lrpt, dott. , rapp.ta e difesa, giusta procura ad litem, CP_3
nonché determina dirigenziale, dagli avv.ti Roberto Ferrari () e Cinzia
Coppa ( ), con gli stessi dom.to in alla Via C.F._3 CP_1
Domenico Morelli n. 75.
APPELLATO
E
rovincia di Controparte_4 CP_1 CP_5
[...]
Pag. 1 a 8
Conclusioni
Per l'appellante: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della
Sentenza n.7606/2020, resa nel giudizio inter partes RG n.11763/2018 del
Tribunale Civile di Napoli, emessa in data 11/11/2020, affermare il pieno diritto dell'appellante alla voltura contrattuale nell'alloggio sito in CP_1
via G. Mercalli 19 p. 4 is. 1, Rione Mario Pagano, in quanto nel pieno possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa per il primo e secondo grado da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Per l'appellato: Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contraris reiectis, così provvedere: Rigettare l'appello, mancandone i presupposti per
l'accoglimento, perché infondato sia in fatto che in diritto. Condannare
l'appellante alle spese e competenze di lite del doppio grado.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio lo Parte_1 Controparte_6
ed il per sentir “dichiarare, in quanto pienamente Controparte_5
provati i presupposti legittimanti, il diritto della ricorrente al subentro nel rapporto di locazione nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica in CP_1
alla via G. Mercalli 19 p. 4 is. 1, Rione Mario Pagano, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 18/97; Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto al mantenimento della posizione di vantaggio di detenzione dell'immobile legittimamente occupato.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
1.1. Dedusse l'attrice che detto alloggio, sito in alla via Mercalli, isolato CP_1
1, interno 8 (cod. IACP 9174000877), da essa occupato, era già stato assegnato in precedenza a , con il quale ella aveva Persona_1
Pag. 2 a 8 convissuto nell'alloggio in questione, in qualità di convivente more uxorio, per un periodo superiore a due anni;
lasso temporale sufficiente, ai sensi dell'art. 14 1. 18/97, a legittimare la richiesta di subentro.
In particolare, affermò di risiedere nel predetto alloggio dal mese di ottobre 2013 e che, dal mese di ottobre 2016, il proprio convivente
[...]
aveva lasciato l'alloggio, sia per ragioni lavorative, sia per Per_1
avere sostanzialmente interrotto la relazione more uxorio.
1.2. Si costituirono tutti i convenuti, che conclusero chiedendo il rigetto del ricorso, per mancanza dei presupposti per l'accoglimento, poiché infondato sia in fatto che in diritto.
Lo IACP, in particolare, dedusse che , coniuge di , Persona_2 Parte_1
seppure legalmente da lei separato dal giugno 2015, era a sua volta occupante e richiedente voltura, di un alloggio , sito in lla Via CP_2 CP_1
Velotti, isolato L, interno 163 (codice alloggio 9145016383).
Pertanto, aveva respinto la richiesta di voltura della Pt_1
relativamente all'alloggio sito alla via Mercalli, isolato 1, interno 8, alla luce della emersa insussistenza dei presupposti per la voltura, in virtù di quanto espressamente disciplinato dall'art. 2), nonché dell'art. 14) L.R.
18/97, che, tra i requisiti di voltura, prevede la non assegnazione di alloggi
ERP a componenti del nucleo famigliare del volturante.
1.3. Il Tribunale, acquisita tutta la documentazione necessaria, così decise:
“
1. Rigetta le domande formulate da parte attrice;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo di euro 2000,00 per compenso ed euro 50,00 per esborsi in favore di ciascuna parte convenuta oltre spese generali cpa ed iva nelle misure di legge”.
In particolare, il Tribunale ritenne che “a fondamento del diniego, vi è la circostanza più volte citata negli atti dell'istruttoria che il sig. , Persona_2
coniuge, seppure legalmente separato dal giugno 2015 dalla ricorrente, sia
a sua volta occupante e richiedente voltura, di un alloggio IACP, sito in Pag. 3 a 8 alla Via Velotti Isolato L, interno 163. Ed invero, in virtù di quanto CP_1
espressamente disciplinato ex artt. art. 2) nonché 14) L.R. 18/97, che tra i requisiti di voltura, prevedono la non assegnazione di alloggi ERP a componenti del nucleo famigliare del volturante.
[…] Né a favore della ricorrente può valere il richiamo alla circostanza della separazione con il coniuge, in quanto come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione, la separazione costituisce una situazione meramente transitoria
e suscettibile di successive modifiche”.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 7606/2020 del 11.11.2020 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, con un unico motivo di gravame, che “il giudicante incorre in un eclatante errore di diritto, ritenendo il coniuge dal quale l'odierna appellante era separata, con divorzio in corso, facesse parte ancora del suo nucleo familiare, ad onta di quanto espressamente previsto dal codice civile in ordine alla separazione e senza tener conto, tra l'altro, che era in corso una procedura di annullamento degli effetti civili del matrimonio con l'ex coniuge (circostanza richiamata Persona_2
espressamente nel ricorso introduttivo con allegato, nel foliario (n. 13 dello stesso), l'estratto del SECID, dal quale risultava il procedimento di divorzio in corso iscritto a ruolo al numero di RG 265/2018- ricorso depositato il
09.01.2018)”. Conclude chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata.
2.2. Costituitasi, Dipartimento di in via CP_1 CP_1
preliminare, ha precisato che, benché il procedimento oggetto di contenzioso sia stato inizialmente avviato dallo a questo, nelle more CP_2
del giudizio, è subentrata ex lege l' Controparte_7
Nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello, per
[...]
mancanza dei presupposti di legge.
2.3. E' rimasto, invece, contumace il Controparte_5
Pag. 4 a 8
2.4. Con nota del 27.03.2025 l'appellante ha depositato copia del contratto di locazione registrato in data 20.12.2013 con l' avente ad oggetto CP_1
proprio l'alloggio sito in rione Legge 7 M. Pagano, alla via Mercalli CP_1
19, is. 1 sc. Unica, int. 8, oggetto della domanda denegata di subentro.
§.
3. All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta conclusione del contratto di locazione, l'appellante ha insistito per il favore delle spese ,in applicazione del principio della soccombenza virtuale,
l' ha chiesto la compensazione delle spese. CP_1
La Corte di Appello all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo in udienza.
3.1. La conclusione del contratto di locazione tra le parti ha fatto venire meno la materia del contendere.
L'insistenza dell'appellante per il favore delle spese di lite, impone, tuttavia, l'esame nel merito della vicenda, ai soli fini della decisione delle spese, sulla base della soccombenza virtuale.
L'appellante, con il primo motivo di gravame, sostiene che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il proprio coniuge , dal quale Persona_2
ella era separata, con divorzio in corso, facesse ancora parte del suo nucleo familiare, atteso che ciò era escluso dalla normativa codicistica in materia di separazione, e senza tener conto del fatto, peraltro documentato, che tra i coniugi fosse in corso il procedimento di divorzio (procedimento RG
265/2018- ricorso depositato il 09.01.2018).
3.2. La doglianza è infondata. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per
“insussistenza dei requisiti di legge per il subentro nell'assegnazione da parte della ricorrente”.
Requisiti che, ai fini che rilevano, si sostanziano nel non avere il richiedente la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della Pag. 5 a 8 provincia cui si riferisce il bando (art. 2 comma1lett.c) e che devono sussistere al momento della domanda di voltura del contratto di locazione in corso con l'assegnatario, come espressamente previsto, mutatis mutandis, dalla L.R. 18/97 art.2 co 4: “ I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c)
d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto”.
Pertanto, il requisito di non essere assegnatario di alcun alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare (si veda art.2 co.1 lettera c L.R. 18/97), doveva sussistere al momento della proposizione della domanda di voltura, relativamente all'alloggio del convivente more uxorio.
Invero, tale condizione, com'è evidente, non risulta soddisfatta in quanto, al momento della proposizione della domanda di voltura, il coniuge di
[...]
, a sua volta, aveva fatto richiesta di voltura dell'alloggio sito in Pt_1
alla Via Velotti, isolato L, interno 163 (codice alloggio CP_1
9145016383).
Dunque , in quanto coniuge, benchè legalmente separata, di Parte_1
familiare che aveva già fatto richiesta di alloggio popolare, non possedeva i requisiti per il subentro nell'assegnazione dell'alloggio del convivente more uxorio . Persona_2
Irrilevante è poi la circostanza, più volte evidenziata dalla ricorrente, che fosse in corso tra i coniugi separati un giudizio di divorzio, sia perché il giudizio non si era ancora concluso e, dunque persisteva lo status di separazione, sia perché, il requisito doveva essere sussistente al momento della proposizione della richiesta di voltura.
3.1.2. , con il secondo motivo di appello, si duole che il Parte_1
Tribunale abbia ritenuto che la separazione omologata non abbia prodotto lo scioglimento della comunione legale, mentre in virtù del novellato art. Pag. 6 a 8 191 c.c. “La comunione si scioglie… per la separazione personale (art. 151-
158)”.
L'argomentazione, sebbene condivisibile, non conduce all'accoglimento del gravame.
E' vero che la comunione legale si scioglie ope legis nei casi tassativamente enunciati dall'art.191 c.c., per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
La separazione ed il conseguente scioglimento della comunione legale, tuttavia, non produce alcuna conseguenza in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che lo status di coniuge viene meno solo in seguito alla sentenza di divorzio.
Con la separazione personale dei coniugi, infatti, si determina la sola sospensione gli effetti civili del matrimonio, nell'attesa di una riconciliazione ovvero di un provvedimento di divorzio. La separazione personale dei coniugi è, pertanto, un istituto a carattere meramente transitorio.
Dunque, pur essendosi sciolta la comunione legale tra i coniugi, a seguito della separazione personale omologata, tra i coniugi separati permaneva ancora il vincolo matrimoniale al momento della presentazione della domanda di voltura da parte della ricorrente.
3.2. All'esito dell'esame del merito della vicenda, dunque, Parte_1
risulta soccombente, in quanto la sua domanda non avrebbe potuto essere accolta. L' tuttavia, ha chiesto la compensazione delle spese e, attesa CP_1
la novità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Pag. 7 a 8 §.
4. In definitiva va dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7606/2020, Parte_1
emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli lì, 10.04.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 8 a 8