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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/11/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
OF ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2792 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_1
, nato il [...] a [...], Brasile, Controparte_1
nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_2
, nato il [...] a [...], Brasile, in proprio e Parte_3
quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
nata il [...] a [...], Brasile
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio D'Acuti
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34; - RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_2
chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da , nato il [...] a [...], cittadino Persona_2
italiano poi emigrato in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione.
I ricorrenti hanno rappresentato che il menzionato avo emigrato convolava a nozze, il
26 settembre 1940, con e dalla loro unione nasceva CP_3 Persona_3
in data 02 luglio 1941; dal coniugio, avvenuto in data 11.12.1969, tra questo e
[...]
nasceva il 26.07.1974 ricorrente. In Persona_4 Parte_3
seguito, quest'ultimo sposava in data 8.04.1983 e Persona_5
da tale unione nascevano in , ricorrente, il Persona_6
23.10.2002 nonché , ricorrente, il 24.03.2008. Persona_1
Invece, tornando all'unione di e da questi Persona_3 Persona_4
nasceva il 3/08/1972 , ricorrente, la quale, in data 26 Parte_1
febbraio 1999, convolava a nozze con;
dalla loro Controparte_4
unione, nasceva, in data 21/12/2005, , ricorrente. Controparte_1
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_4
istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure Parte_4
sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Pag. 2 di 6 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_2
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'udienza del 19.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal GOT Dott. Sciarrone, in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, vista la decisione della Corte costituzionale n. 142/2025 del 31/07/2025.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo, sig. , era originario di Scalea (CS), Persona_2
circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che
Pag. 3 di 6 l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
La linea di discendenza paterna rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, che hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , Persona_2
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico
Pag. 4 di 6 della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca OF
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
OF ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2792 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_1
, nato il [...] a [...], Brasile, Controparte_1
nata il [...] a [...], Brasile;
Parte_2
, nato il [...] a [...], Brasile, in proprio e Parte_3
quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Persona_1
nata il [...] a [...], Brasile
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio D'Acuti
- RICORRENTI -
E
, (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34; - RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_2
chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da , nato il [...] a [...], cittadino Persona_2
italiano poi emigrato in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione.
I ricorrenti hanno rappresentato che il menzionato avo emigrato convolava a nozze, il
26 settembre 1940, con e dalla loro unione nasceva CP_3 Persona_3
in data 02 luglio 1941; dal coniugio, avvenuto in data 11.12.1969, tra questo e
[...]
nasceva il 26.07.1974 ricorrente. In Persona_4 Parte_3
seguito, quest'ultimo sposava in data 8.04.1983 e Persona_5
da tale unione nascevano in , ricorrente, il Persona_6
23.10.2002 nonché , ricorrente, il 24.03.2008. Persona_1
Invece, tornando all'unione di e da questi Persona_3 Persona_4
nasceva il 3/08/1972 , ricorrente, la quale, in data 26 Parte_1
febbraio 1999, convolava a nozze con;
dalla loro Controparte_4
unione, nasceva, in data 21/12/2005, , ricorrente. Controparte_1
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_4
istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure Parte_4
sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Pag. 2 di 6 Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_2
domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. All'udienza del 19.11.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal GOT Dott. Sciarrone, in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, va disattesa la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, vista la decisione della Corte costituzionale n. 142/2025 del 31/07/2025.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo, sig. , era originario di Scalea (CS), Persona_2
circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che
Pag. 3 di 6 l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Brasile.
La linea di discendenza paterna rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, che hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , Persona_2
unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU., 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico
Pag. 4 di 6 della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca OF
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