TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5483/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice. Parte_1 nel procedimento iscritto al n.r.g. 5483/2023, promosso da:
nata AD (India) il 20.4.1970 (C.F. ), residente Parte_2 C.F._1 in Brescia (BS) in via S. Zeno n. 380, con il patrocinio dell'avv. Giorgio Guzzi del foro di Brescia
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. cittadina indiana nata il 20.4.1970, il [...] ha presentato istanza di Parte_2 rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Brescia con scadenza 11.4.2020.
L'istanza è stata rigettata con provvedimento della stessa Questura in data 30.1.2023, notificato all'interessata il 21.3.2023.
Il diniego oggetto di impugnazione si fonda sull'accertamento, sulla base dei timbri apposti sul passaporto indiano rilasciato il 21.5.2019 con scadenza 20.5.2029, che ha lasciato il Parte_2 territorio italiano il 28.2.2021 e vi è tornata solo il 4.3.2022, e sulla conseguente applicazione dell'art. 13 comma 4 d.P.R. 394/1999 a mente del quale: “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”. Il decreto rileva al riguardo che l'istante, invitata a produrre documentazione giustificativa della prolungata interruzione del soggiorno in Italia, ha consegnato solo una dichiarazione non firmata in cui attesta di essere stata assente dall'Italia dal 28.2.2021 al 4.3.2022 per cure odontoiatriche e per i blocchi della mobilità dovuti alla pandemia da Covid-19, e conclude inoltre per l'insussistenza di elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
2. Avverso il decreto del Questore di Brescia è stato proposto tempestivamente ricorso il
Pag. 1 di 4 21.4.2023.
La ricorrente, premesso di essere regolarmente presente in Italia dal 24.6.2011 (doc. 2) per ricongiungimento familiare con il marito residente dal 2007 e di avere presentato prima Persona_1 istanza di rinnovo del titolo di soggiorno (con invio del kit postale alla Questura di Brescia) già il 3.8.2020 (doc. 3), deduce di essere uscita dal territorio italiano il 28.2.2021 per recarsi nel proprio paese d'origine per sottoporsi a cure odontoiatriche (doc. 4) “oltre che per sistemare alcune questioni familiari”, e di essere stata trattenuta in India a causa di vari blocchi dei voli aerei per l'estero disposti dalle autorità locali a causa della pandemia Covid-19.
Per questo motivo ella non ha potuto rispondere alla convocazione del 14.4.2021 in Questura per il ritiro del titolo di soggiorno (doc. 5), e, dopo avere inutilmente sollecitato l'ambasciata italiana in India al rilascio del visto per consentirle di rientrare in Italia (mail 26.8.2021 e 12.10.2021 del figlio all'ambasciata italiana a New Delhi, doc. 6 e 7), nel gennaio 2022 si è fatta Persona_2 basciata il proprio passaporto dall'ambasciata (v. mail 25.1.2022, doc. 8) e con volo aereo il 4.3.2022 è tornata in Italia attraverso la frontiera di Orio al Serio e il 10.5.2022 ha presentato nuova richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
Convocata il 17.10.2022 per il fotosegnalamento, ha ricevuto comunicazione Parte_2 dell'avvio del procedimento di diniego del permesso per ritorio italiano superiore al periodo consentito dall'art. 13 d.P.R. 394/1999 (doc. 9), dopo di che la Questura di Brescia, ritenute insufficienti e non documentate le spiegazioni offerte, con il decreto impugnato del 31.1.2023 ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, con termine di 10 giorni dalla notifica (perfezionata il 21.2.2023) per lasciare il territorio italiano.
La ricorrente, tanto premesso, ha contestato il provvedimento di diniego evidenziando, in primo luogo, che la prolungata assenza dal territorio italiano è stata determinata non da volontà ma da plurimi eventi concomitanti integranti gravi e comprovati motivi ai sensi dell'art. 13 comma 4 d.P.R. 304/1999 (la pandemia da Covid 19; l'inefficienza della di Brescia che, in risposta alla richiesta CP_1 del 3.8.2020, solo 9 mesi dopo ha emesso il permesso di soggiorno che avrebbe consentito alla ricorrente di rientrare in Italia senza necessità di visto;
l'inefficienza dell'ambasciata italiana a Nuova Delhi, che non ha rilasciato il visto nel termine previsto di 90 giorni), e evidenziando inoltre che, in applicazione del principio affermato dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 come integrato da C.Cost. 18 luglio 2013 n. 202, prima di adottare decisione negativa sul rilascio o rinnovo di permesso di soggiorno occorre anche tenere conto - per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o per il familiare del ricongiunto, ma anche per ogni straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato” – “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Contr Con riferimento appunto alla valutazione discrezionale ai sensi dell'art. 5, comma 5, la ricorrente evidenzia che ella ha vissuto dal 2011 in Italia con tutto il nucleo familiare ormai radi el territorio del paese di accoglienza (nella casa familiare di Brescia via San Zeno 380 – doc. 10 e 11 - ha abitato con il marito e con i figli e nati nel 1992 e nel 1994, e dal CP_3 Per_3 Per_2
2018 con la UO , moglie di;
il 31.8.2021 la famiglia ha acquistato un CP_4 Per_3 appartamento più gr di San Zen ntento di abitarvi insieme – doc. 12), che i familiari lavorano tutti regolarmente in Italia ( è amministratore unico della FER13 Controparte_5 S.r.l.s., società che esegue opere nel settore edil tra i quali il figlio assunto Per_2
a tempo indeterminato;
il primogenito lavora alle dipendenze della Mapen S.r.l. di Brescia – Per_3 doc. da 14 a 17), percepiscono redditi curano benessere economico alla famiglia, al quale la ricorrente concorre occupandosi della gestione della casa, e sono socialmente inseriti (il figlio è tesserato per la società sportiva Jinnah Cricket Club e giocatore della nazionale italiana di Per_2 cricket – doc. 18 e 19 – e, residente da oltre 10 anni, il 6.2.2023 ha inoltrato domanda di concessione della cittadinanza italiana – doc. 20). In Italia e nella stessa provincia di Brescia risiedono inoltre, con le rispettive mogli e figli, i fratelli della ricorrente (a Flero) e (a Bagnolo Persona_4 Persona_5 Mella), quest'ultimo cittadino italiano (doc. 21 e 22).
Pag. 2 di 4 3. Il , costituitosi il 10.1.2024 con l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Brescia, ha chiesto di rigettare il ricorso per avere la Questura correttamente rilevato l'oggettiva assenza dal territorio italiano per tempo superiore ad un anno e la mancanza di prova di gravi motivi di giustificazione (“non potendo ritenersi tali le generiche allegazioni circa l'asserita esigenza di sottoporsi a trattamenti odontoiatrici non eseguibili in Italia e durati più di un anno e circa l'impossibilità di fare ritorno in Italia a causa della pandemia”), con conseguente applicazione della causa legale ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.
4. La causa è stata istruita mediante produzione di documenti e all'udienza del 20.2.2025, tenutasi mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la difesa di si è Parte_2 riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Ritenuto in diritto
5. E' certo e indiscusso che già titolare di permesso di soggiorno per motivi Parte_2 familiari in scadenza l'11.4.2020, il 3 chiesto il rinnovo e, prima di averlo ottenuto, ha lasciato il territorio italiano per recarsi in India e lì si è trattenuta dal 28.2.2021 al 4.3.2022, così incorrendo nell'inosservanza dell'art. 13 comma 4 d.P.R. 394/1999, secondo il quale: “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”.
E' poco persuasiva la spiegazione offerta dalla ricorrente circa la necessità e/o involontarietà della permanenza in India per oltre 12 mesi (dovuta in tesi a cure odontoiatriche, documentate peraltro solo da manoscritto in lingua inglese su carta intestata ad uno studio dentistico a Patiala, non tradotto e comunque illeggibile e di incerta provenienza;
ai blocchi dei voli aerei per il Covid19, che hanno riguardato periodi circoscritti rispetto al periodo di permanenza in India;
i tempi lunghi di rilascio del visto dall'ambasciata italiana a Nuova Delhi, richiesto solo al 15.9.2021 e non utilizzato per il rientro;
l'infortunio nel quale sarebbe incorsa nell'estate 2021, del quale offre prima notizia solo in corso di causa supportata da documentazione medica di incerta provenienza e attendibilità) ed è inconsistente la pretesa di addebitare il fatto al ritardo della questura nel rispondere alla richiesta di rinnovo del 3.8.2021 (la mancata presentazione di all'appuntamento per la consegna del nuovo permesso, Parte_2 fissato al 22.4.2022 quando ormai si trovava in India, sarebbe causa della successiva necessità, per la caducazione della pratica di rinnovo del permesso, di richiedere il visto e dei relativi tempi: dalla stessa convocazione prodotta dalla ricorrente si evince che il preliminare appuntamento per il fotosegnalamento, sia pure oltre i termini ex art. 5, comma 9, TUI, è stato fissato al 14.1.2021, e deve dunque concludersi che vi si è recata ed è poi partita per l'India un mese dopo, quando Parte_2 doveva essere consapevole che a breve avrebbe potuto seguire la consegna).
Il provvedimento di diniego è stato dunque pronunciato dalla Questura in coerenza con la previsione dell'art. 13 comma 4 cit. e con la nulla concludenza delle allegazioni e spiegazioni offerte dalla ricorrente (cure odontoiatriche e blocchi aerei nel corso del 2021 per pandemia).
E' tuttavia evidentemente fondata la richiesta di introdotta con il ricorso, di Parte_2 considerare, in conformità con la pronuncia C.Cost. n. 202/2018 e con il costante successivo indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di legami familiari e la durata del soggiorno nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 5 comma 5 TUI.
Nel caso in esame non vi è dubbio che i vincoli familiari e sociali in Italia – come esposti in ricorso e sorretti dalla documentazione prodotta, nei termini che si sono sopra richiamati - siano del tutto preminenti rispetto al dato formale della permanenza in India oltre dodici mesi, e integrino appieno le condizioni per il ricongiungimento e la necessità di tutela della vita familiare: Parte_2 è residente in Italia dal 2011 e con lei hanno stabile residenza e convivono in id condotta in locazione il marito e due figli maggiorenni, integrati dal punto di vista lavorativo e sociale ed economicamente più che autosufficienti (oltre ai redditi documentati dei tre congiunti, vi è da ultimo prova dell'acquisto di immobile ad uso abitativo di ampia superficie in Comune di San Zeno a nome del figlio , di talché il diniego del permesso e l'allontanamento costituirebbero evidente Per_2
Pag. 3 di 4 violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della richiedente, tutelato dall'art. 8 CEDU, a mente del quale “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, e necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'obbiettiva sussistenza della causa ostativa e del superamento per esercizio del potere discrezionale ex art. 5 comma 5 TUI sulla base degli elementi introdotti in questa sede, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta il diritto di al rilascio del permesso di soggiorno per motivi Parte_2 familiari, per l'effetto, ordina alla Questura di Brescia il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia, il 20 marzo 2025
Il giudice
Parte_1
Pag. 4 di 4