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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/08/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4361 del R.G. 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Donvito Paola Parte_1
Antonia, come da mandato in atti, .
ATTRICE
E
, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 07.09.2023, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in NO (TA) il 15.05.2001 con CP_1
e che dalla unione erano nati i figli e ,
[...] Per_1 Per_2 Per_3 rispettivamente il 29.05.2001, il 18.07.2004 ed il 22.03.2007, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo che ormai dal lontano 2017 era cessata la convivenza con quest'ultimo a causa dei continui litigi determinati da insanabili divergenze caratteriali.
Deduceva inoltre che il figlio era divenuto maggiorenne ed Per_1 autosufficiente, mentre i figli minorenni e , a causa Per_2 Per_3 dell'inadempienza degli obblighi scolastici, erano stati trasferiti in una comunità educativa su disposizione del Tribunale per i minorenni di Taranto, il quale aveva al contempo sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
il figlio , nelle more divenuto anch'egli maggiorenne, era Per_2 stato dimesso dalla comunità educativa ed era tornato a vivere con il padre, mentre alla LI minore , ancora beneficiaria del sostegno educativo Per_3 offerto dalla comunità affidataria, il Tribunale per i minorenni aveva concesso il rientro nel domicilio materno ogni fine settimana;
chiedeva quindi al
Tribunale di reintegrarla nella responsabilità genitoriale nei confronti della LI minore , e per l'effetto, disporre le sue dimissioni dalla comunità Per_3 educatrice;
insisteva altresì per la corresponsione da parte dell' di un CP_1 contributo al mantenimento della LI minore nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'intero assegno unico ad ella riconducibile.
Ritualmente notificato il ricorso, il resistente rimaneva contumace.
Con provvedimento reso in data 28.06.2024, il Giudice delegato disponeva acquisirsi il fascicolo presso il Tribunale per i minorenni relativo alla minore
. Persona_4
Con memoria del 24.09.2024, il procuratore di parte ricorrente depositava il
2 Decreto presidenziale del Tribunale per i Minorenni di Taranto emesso in data
1.08.2024 ed il Decreto collegiale di conferma dell'11.09.2024 in virtù dei quali si disponevano le dimissioni della minore dalla Comunità Per_3 ospitante e il rientro della stessa nella famiglia di origine.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Passando all'esame del merito, occorre rilevare che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalla deduzione difensiva di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Tanto è confermato dalla contumacia del convenuto, il quale, nulla opponendo, ha confermato l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, preso atto del raggiungimento della maggiore età da parte della LI , nessun Per_3 provvedimento può essere adottato in ordine al suo affidamento, collocazione e diritto di visita;
nulla può inoltre disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale.
3 Con riferimento invece al contributo economico richiesto dall'attrice in favore della LI , con ella convivente, tenuto conto dell'assenza di Per_3 documentazione relativa alla condizione economico-reddituale del resistente, dell'età della beneficiaria e delle sue esigenze di vita e di relazione, ritiene congruo il collegio determinare in euro 200,00 l'assegno mensile che l' CP_1 dovrà versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della LI, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) PRONUNZIA la separazione dei coniugi nata a Parte_2
AS (TA) il 13.08.1981 e , nato a [...] CP_1 il 18.05.1978, uniti in matrimonio in NO (TA) il 15.05.2001, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 3, parte I^, anno 2001;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 la somma mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_2 concorso al mantenimento della LI maggiorenne , con Per_3 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
3) MANDA alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al
Comune di NO (TA) Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
4) COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 31,07.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4361 del R.G. 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Donvito Paola Parte_1
Antonia, come da mandato in atti, .
ATTRICE
E
, CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 07.09.2023, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in NO (TA) il 15.05.2001 con CP_1
e che dalla unione erano nati i figli e ,
[...] Per_1 Per_2 Per_3 rispettivamente il 29.05.2001, il 18.07.2004 ed il 22.03.2007, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo che ormai dal lontano 2017 era cessata la convivenza con quest'ultimo a causa dei continui litigi determinati da insanabili divergenze caratteriali.
Deduceva inoltre che il figlio era divenuto maggiorenne ed Per_1 autosufficiente, mentre i figli minorenni e , a causa Per_2 Per_3 dell'inadempienza degli obblighi scolastici, erano stati trasferiti in una comunità educativa su disposizione del Tribunale per i minorenni di Taranto, il quale aveva al contempo sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
il figlio , nelle more divenuto anch'egli maggiorenne, era Per_2 stato dimesso dalla comunità educativa ed era tornato a vivere con il padre, mentre alla LI minore , ancora beneficiaria del sostegno educativo Per_3 offerto dalla comunità affidataria, il Tribunale per i minorenni aveva concesso il rientro nel domicilio materno ogni fine settimana;
chiedeva quindi al
Tribunale di reintegrarla nella responsabilità genitoriale nei confronti della LI minore , e per l'effetto, disporre le sue dimissioni dalla comunità Per_3 educatrice;
insisteva altresì per la corresponsione da parte dell' di un CP_1 contributo al mantenimento della LI minore nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'intero assegno unico ad ella riconducibile.
Ritualmente notificato il ricorso, il resistente rimaneva contumace.
Con provvedimento reso in data 28.06.2024, il Giudice delegato disponeva acquisirsi il fascicolo presso il Tribunale per i minorenni relativo alla minore
. Persona_4
Con memoria del 24.09.2024, il procuratore di parte ricorrente depositava il
2 Decreto presidenziale del Tribunale per i Minorenni di Taranto emesso in data
1.08.2024 ed il Decreto collegiale di conferma dell'11.09.2024 in virtù dei quali si disponevano le dimissioni della minore dalla Comunità Per_3 ospitante e il rientro della stessa nella famiglia di origine.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 28.05.2025 la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Passando all'esame del merito, occorre rilevare che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalla deduzione difensiva di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Tanto è confermato dalla contumacia del convenuto, il quale, nulla opponendo, ha confermato l'impossibilità di una riconciliazione tra le parti.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, preso atto del raggiungimento della maggiore età da parte della LI , nessun Per_3 provvedimento può essere adottato in ordine al suo affidamento, collocazione e diritto di visita;
nulla può inoltre disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale.
3 Con riferimento invece al contributo economico richiesto dall'attrice in favore della LI , con ella convivente, tenuto conto dell'assenza di Per_3 documentazione relativa alla condizione economico-reddituale del resistente, dell'età della beneficiaria e delle sue esigenze di vita e di relazione, ritiene congruo il collegio determinare in euro 200,00 l'assegno mensile che l' CP_1 dovrà versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della LI, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) PRONUNZIA la separazione dei coniugi nata a Parte_2
AS (TA) il 13.08.1981 e , nato a [...] CP_1 il 18.05.1978, uniti in matrimonio in NO (TA) il 15.05.2001, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 3, parte I^, anno 2001;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 la somma mensile di euro 200,00 a titolo di Parte_2 concorso al mantenimento della LI maggiorenne , con Per_3 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
3) MANDA alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al
Comune di NO (TA) Servizi Demografici per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
4) COMPENSA fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 31,07.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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