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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 24/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2451/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. FRATTINI CIRO e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato in CERCOLA VIA GIUSEPPE MOSCATI N. 21
Appellante
e
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to MARESCA CP_1
GEMMA elettivamente domiciliata in VIA UNITA' ITALIANA CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.09.2024, impugnava la sentenza n. 1241/2024 Parte_1
pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord l'08/03/2024, con cui era stato rigettato il ricorso da ella proposto avente ad oggetto, tra l'altro, l'impugnativa del licenziamento intimatole il
03.10.2022 dalla CP_1
Il recesso faceva seguito al procedimento disciplinare con il quale la parte datoriale aveva contestato alla dipendente, ai sensi dell'art. 55 quater co.1 lett. b) d. lgs. 165/2001, l'assenza non giustificata dal servizio dal 30.11.2019 sino alla data di irrogazione del provvedimento.
1 L'appellante si doleva che il Giudice di prime cure non aveva correttamente valutato i fatti, pervenendo all'erroneo convincimento circa la sussistenza della presunta giusta causa di licenziamento ex art. 55 quater co. 1 lett. b del d. lgs. 165/2001.
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel: a) ritenere che l' aveva negato CP_1
l'aspettativa richiesta dalla dipendente in data 18.10.2019, in quanto la comunicazione a tal fine valutata dal Giudice (all. 35) era, in realtà, un parere negativo interno dell'Ufficio GRU, indirizzato al Direttore Sanitario del P.O. di Aversa;
b) considerare insufficiente la messa a
Cont disposizione effettuata dall' rispetto ad un rapporto ormai cessato per volontà dell' Pt_1
nel luglio 2019.
Per tali motivi, concludeva per la riforma della sentenza impugnata.
Ricostituito il contraddittorio, si costituiva l' che, ritenendo infondati i motivi di Pt_2
gravame, ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, udita la discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
1. In via preliminare, va rilevato che l'appello è limitato al solo capo della sentenza relativo all'impugnativa di licenziamento. Ne consegue che si è formato il giudicato interno sul rigetto delle ulteriori domande proposte dalla Pt_1
2. Il gravame è incentrato su errori di valutazione dei fatti e sul malgoverno istruttorio del giudizio che avrebbero indotto il giudice a ritenere erroneamente sussistenti i fatti addebitati a sostegno del recesso dal rapporto di lavoro ed, in particolare, a considerare assente ingiustificata la dipendente che, cessato lo stato di malattia durato dal 12.10.2018 al 18.10.2019 ed inoltrata all' una richiesta di aspettativa immediata sin dallo stesso 18.10.2019, non riprendeva Pt_2
mai il servizio sino alla data del licenziamento.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il giudice nel valutare la condotta della dipendente non avrebbe tenuto conto che il rapporto di lavoro con l' era già cessato alla data del Pt_2
31.7.2019, avendo l' concesso, con provvedimento del 03.7.2019, alla il nulla Pt_2 Pt_1
osta al trasferimento presso l' prima con decorrenza dall'01.07.2019 poi Parte_3
posticipata al 01.8.2019, e non avendo più erogato la retribuzione dal mese di agosto 2019.
Ritiene, pertanto, l'appellante che, a seguito della messa a disposizione della propria forza lavoro, avvenuta con nota del 18.10.2019, successiva al rifiuto dell' di Parte_4
immetterla in servizio - in applicazione dei principi sul licenziamento e sulla costituzione in
2 mora del datore di lavoro che rifiuta di ricevere la prestazione - l' avrebbe dovuto CP_1
adottare un provvedimento di riammissione in servizio.
In mancanza, giammai si sarebbe potuta configurare la fattispecie dell'assenza ingiustificata a carico della dipendente.
2.1. Il motivo è infondato.
L non ha mai cessato il rapporto di lavoro con la sig.ra in data CP_1 Parte_1
31.07.2019; difetta sia un atto formale di licenziamento che un comportamento concludente che sia, univocamente, significativo della volontà di espellere la dipendente dalla compagine aziendale.
Tale certamente non è, contrariamente a quanto afferma l'appellante, il mancato pagamento della retribuzione a partire dall'agosto 2019 (ripreso poi, nuovamente, da novembre 2019), con l'emissione di un cedolino in cui veniva contabilizzata la sola 13^ mensilità e riportata, quale data di cessazione del rapporto, il 31.07.2019.
Siffatta circostanza va interpretata alla luce delle vicende a quel tempo in atto inter partes ed, in particolare, della procedura di mobilità interna avviata su istanza della e conclusasi, Pt_1
dopo un iniziale diniego del nulla osta in uscita, con il rilascio dello stesso in data 01.7.2019, in esecuzione dell'ordine giudiziale ottenuto dalla dipendente ai danni dell Pt_2
In questo contesto, è evidente che la mancata erogazione dello stipendio, proprio a seguito del nulla-osta alla mobilità in uscita, lungi dall'esprimere la volontà dell'ente di recidere il rapporto di lavoro, integra solo un mero inadempimento di un'obbligazione ancora gravante sull' Pt_2
che, a torto, l'aveva evidentemente ritenuta trasferita in capo alla per
[...] Parte_4
effetto della sola avvenuta concessione del nulla osta al trasferimento del rapporto di lavoro in favore di quest'ultima.
Cont Invero, proprio la presenza di una procedura di trasferimento presso altra esclude che si possa anche solo astrattamente configurare un recesso dal rapporto dell'amministrazione di provenienza.
La mera concessione del nulla osta alla mobilità non esprime mai la volontà di risoluzione del rapporto di pubblico impiego. Si inscrive nell'ambito della diversa fattispecie della mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, una procedura che determina soltanto una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, integra una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo e la cessazione del precedente.
Peraltro, nel caso in esame, la fattispecie non si era neanche perfezionata, in mancanza del nulla
Cont osta in entrata dell' di destinazione.
3 2.2. Anche da un punto di vista soggettivo, va escluso che la mancata ripresa del servizio da parte della dipendente possa esser frutto di un legittimo affidamento nella avvenuta risoluzione del rapporto con l' , tale da poter precludere l'imputabilità dell'assenza ingiustificata. Pt_2
Milita in senso contrario la circostanza che l'appellante, sin dal 21.08.2019 (mentre era in malattia), era stata messa a conoscenza del mancato perfezionamento del trasferimento per il rifiuto opposto dall' (cfr. all. 31) e che aveva inoltrato, al termine del periodo di Parte_3
malattia in data 18.10.2019, proprio all' un'istanza di immediata aspettativa non Pt_2
retribuita, così dimostrando di riconoscere in tale azienda la qualità di datrice di lavoro ed il permanere tra le parti del rapporto in essere.
Una tale richiesta mai, invece, la avrebbe inoltrato ove fosse stata convinta, in buona Pt_1
fede, della cessazione del rapporto al 31.7.2019. In tal caso, l'aspettativa non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere.
3. L'appellante, sotto altro profilo, lamenta che il Giudice di I grado sarebbe incorso in ulteriore
Cont errore, ritenendo che l' avesse adottato un atto di diniego dell'aspettativa e, per l'effetto, avrebbe a torto considerato non giustificate le assenze dal servizio.
Ad avviso della ricorrente, invece, di diniego formale non è dato parlare, essendo stato adottato
Cont dall' solo un mero parere interno negativo.
Cont Ebbene, l'obiezione è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'addebito, posto che l' – se
è vero che non ha adottato un diniego formale - non ha neanche mai autorizzato l'aspettativa, così omettendo l'assenso necessario a legittimare l'ulteriore assenza dal servizio della dipendente, cessato lo stato di malattia.
Inoltre, va rilevato che il detto parere ostativo era stato portato a conoscenza del legale della ricorrente, sicchè la era ben consapevole dell'insussistenza dei presupposti per la Pt_1
concessione dell'aspettativa e giammai, quindi, avrebbe potuto - in buona fede - fare affidamento sull'avvenuta concessione della stessa.
In ogni caso, non avendo ricevuto riscontro autorizzativo dall ed in mancanza di Pt_2
un'ipotesi tipizzata di silenzio-assenso (neanche dedotta in ricorso), la non vantava alcun Pt_1
titolo che giustificasse la mancata ripresa del servizio.
A tutto concedere, l'aspettativa era stata richiesta sino al 30.11.2019, sicchè la - ove Pt_1
avesse tenuto un comportamento conforme a buona fede, ingenerato da un (erroneo) affidamento circa l'accoglimento della propria richiesta di aspettativa mediante silenzio-assenso
Cont dell' - avrebbe dovuto rientrare in servizio l'1 dicembre 2019.
4 Cont
4. GI l' avrebbe dovuto "riammetterla" in servizio nè al termine della malattia nè al termine del paventato (ove mai concesso) periodo di aspettativa, come pure sostiene l'appellante.
Difatti, alla cessazione di una qualunque causa di sospensione del rapporto di lavoro, riprendono efficacia tutti gli obblighi derivanti da esso e tra questi, dal lato del lavoratore, quello di prestare la propria opera. In tal senso, è granitico l'orientamento della Suprema Corte: "Alla malattia del lavoratore consegue di diritto la sospensione del rapporto, compreso il decorso del preavviso, per tutto il suo protrarsi, a prescindere dalla dichiarazione aziendale di volersene avvalere, e, ugualmente, il sinallagma funzionale del rapporto riprende senza alcuna sollecitazione datoriale dopo la cessazione dello stato morboso, sicché va escluso operino al riguardo, in attuazione dei principi di correttezza e buona fede, obblighi d'informazione datoriali, trattandosi di effetti giuridici previsti direttamente dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello, proposto da lavoratrice licenziata per giusta causa dopo che era stata in malattia, con sospensione del preavviso relativo ad un primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e non era rientrata al lavoro, senza giustificazioni per l'assenza, allo scadere del periodo coperto da certificazione medica)."
(Cassazione n. 10852 del 25/05/2016).
Concludendo, sussiste la fattispecie dell'assenza ingiustificata come contestata dall : Pt_2
la dipendente avrebbe dovuto - al termine del periodo di malattia, in assenza di autorizzazione dell'aspettativa facoltativa - riprendere servizio presso l'ultima sede di lavoro. E se pur volesse ritenersi concessa tacitamente l'aspettativa nel periodo dal 19/10/2019 al 30/11/2019 (gg. 43), la dipendente è risultata assente dal lavoro senza giustificato motivo dal 01.12.19 ininterrottamente sino al giorno del licenziamento.
Per quanto sopra, il licenziamento è legittimo e l'appello va rigettato.
5. Preme a questa Corte rilevare un aspetto collaterale alla vicenda che ci occupa, per la rilevanza che esso presenta in termini di danno erariale.
La ha percepito per un lunghissimo arco temporale, dal novembre 2019 al dicembre 2022, Pt_1
lo stipendio senza prestare attività lavorativa, mai presentandosi sul luogo di lavoro, pur non avendone titolo giustificativo. Il comportamento denota assoluta mala fede della accipiens, da un lato.
Dall'altro, la vicenda lascia emergere una grave negligenza da parte dell' nella gestione Pt_2
del rapporto di lavoro avendo lasciato trascorrere, immotivatamente, circa 2 anni prima di avviare il procedimento sanzionatorio a carico della dipendente per un fatto – l'assenza protratta dal servizio – immediatamente conoscibile attraverso gli strumenti di rilevazione delle presenze
5 dei dipendenti e già sanzionabile, con il licenziamento, dopo soli 3 giorni di assenza ingiustificata ai sensi dell'art. 55 quater comma 1 lett b) d. lgs. 165/2001 (“assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”), richiamato dall'art. 66 punto 9.1 lett. a) CCNL Sanità.
Potendosi, pertanto, ipotizzare profili di danno erariale, in relazione al disposto dell'art. 93 comma 1 e 2 del D.lvo 267/2000, va trasmessa la presente sentenza alla Procura regionale della
Corte dei Conti per la Campania.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i minimi di cui al DM 55/2014 e ss. mm. attesa la notorietà delle questioni trattate.
PQM
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro
4.995,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge.
- dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 24/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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