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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/09/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2007/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Piazza Plana N. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pozzolo Formigaro, in data
06/02/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2005;
separati consensualmente a seguito di accordo raggiunto con procedura di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 6/10/2023.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. la casa, sita in Ponte Nizza (Pv), Via Casa Minchino n.4/A, di proprietà esclusiva del padre del marito, rimane assegnata in uso alla moglie che continuerà ad abitarvi con i figli;
3. i mobili, gli elettrodomestici, l'arredamento e quant'altro contenuto nella ex casa familiare rimarranno in uso alla SI.ra ; Parte_2
4. entrambi i genitori condividono l'affidamento del figlio minore , Persona_1 continuando ad esercitare la responsabilità genitoriale sullo stesso e concorderanno in ordine alle decisioni più importanti da assumere nell'interesse del medesimo;
5. poiché il padre svolge attività di lavoro dipendente quale turnista di laboratorio e la madre attività di lavoro dipendente presso supermercato Unes, con turni anche festivi, le parti si impegnano a prestare massima collaborazione per permettere al SI.
di trascorrere adeguato tempo con i propri figli allorquando sarà Parte_1 libero dal turno di lavoro;
6. in ogni caso, viene stabilito che il SI. , potrà trascorrere con il Parte_1 figlio minore i seguenti periodi minimi: Per_1
- week-end alternati dal venerdì sera al lunedi mattina;
− almeno due giorni infrasettimanali dal pomeriggio sino al dopo cena;
− alternativamente le festività di Natale e Pasqua, ed ad anni alterni;
− 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
− 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
7. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, sino al raggiungimento della indipendenza economica di ciascuno di essi, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
Pag. 2 di 5 ISTAT, al 50% delle spese scolastiche straordinarie e sanitarie non coperte dal S.S.N. entrambe documentate ed oltre al 50% delle spese per attività sportive e ricreative da concordarsi di volta in volta;
le altre spese straordinarie di particolare entità a favore dei figli andranno concordate preventivamente tra i coniugi;
8. le parti convengono che il figlio minore resti fiscalmente a carico di ciascun Per_1 genitore al 50%;
9. i coniugi dichiarano, inoltre, di aver già definito, ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale, con reciproca soddisfazione e di non aver pertanto, più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, salvo quanto sopra riportato;
10. i coniugi, se necessario, prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro ed anche per i figli.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo raggiunto con procedura di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data
6/10/2023, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti)
Pag. 3 di 5 dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da in Pozzolo Formigaro Parte_1 Parte_2 il giorno 06/02/2005 (atto n.1, parte II, serie A, anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di conSIlio del 23/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2007/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Piazza Plana N. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pozzolo Formigaro, in data
06/02/2005, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2005;
separati consensualmente a seguito di accordo raggiunto con procedura di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data 6/10/2023.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1. i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2. la casa, sita in Ponte Nizza (Pv), Via Casa Minchino n.4/A, di proprietà esclusiva del padre del marito, rimane assegnata in uso alla moglie che continuerà ad abitarvi con i figli;
3. i mobili, gli elettrodomestici, l'arredamento e quant'altro contenuto nella ex casa familiare rimarranno in uso alla SI.ra ; Parte_2
4. entrambi i genitori condividono l'affidamento del figlio minore , Persona_1 continuando ad esercitare la responsabilità genitoriale sullo stesso e concorderanno in ordine alle decisioni più importanti da assumere nell'interesse del medesimo;
5. poiché il padre svolge attività di lavoro dipendente quale turnista di laboratorio e la madre attività di lavoro dipendente presso supermercato Unes, con turni anche festivi, le parti si impegnano a prestare massima collaborazione per permettere al SI.
di trascorrere adeguato tempo con i propri figli allorquando sarà Parte_1 libero dal turno di lavoro;
6. in ogni caso, viene stabilito che il SI. , potrà trascorrere con il Parte_1 figlio minore i seguenti periodi minimi: Per_1
- week-end alternati dal venerdì sera al lunedi mattina;
− almeno due giorni infrasettimanali dal pomeriggio sino al dopo cena;
− alternativamente le festività di Natale e Pasqua, ed ad anni alterni;
− 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
− 5 giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
7. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, sino al raggiungimento della indipendenza economica di ciascuno di essi, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
Pag. 2 di 5 ISTAT, al 50% delle spese scolastiche straordinarie e sanitarie non coperte dal S.S.N. entrambe documentate ed oltre al 50% delle spese per attività sportive e ricreative da concordarsi di volta in volta;
le altre spese straordinarie di particolare entità a favore dei figli andranno concordate preventivamente tra i coniugi;
8. le parti convengono che il figlio minore resti fiscalmente a carico di ciascun Per_1 genitore al 50%;
9. i coniugi dichiarano, inoltre, di aver già definito, ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale, con reciproca soddisfazione e di non aver pertanto, più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, salvo quanto sopra riportato;
10. i coniugi, se necessario, prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro ed anche per i figli.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo raggiunto con procedura di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia in data
6/10/2023, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti)
Pag. 3 di 5 dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da da in Pozzolo Formigaro Parte_1 Parte_2 il giorno 06/02/2005 (atto n.1, parte II, serie A, anno 2005);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di conSIlio del 23/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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