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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4526 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
(C.F: ), nato il [...] in [...], Utah, Parte_1 C.F._1
U.S.A.;
(C.F: ), nata il [...] in [...], Utah, Parte_2 C.F._2
U.S.A. ;
(C.F.: ), nato il [...] in [...], Parte_3 C.F._3
Utah, U.S.A., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Amato del foro di Palermo (C.F.:
– Comunicazioni e notificazioni da trasmettersi a mezzo p.e.c. al domicilio C.F._4
digitale eletto: ed elettivamente domiciliati presso e nel Suo Studio Email_1
professionale in Palermo, via Segesta n°6, giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, (C.F.: , nel domicilio ex lege di P.IVA_1
Catanzaro (88100), Via G. Da Fiore n°34, p.e.c.: Email_2
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 7 novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti affermano di essere discendenti diretti di , nata il [...] a Persona_1
SO SA AS (CZ) (doc. n. 1), conosciuta anche come . Trasferitasi negli Stati Uniti, Per_2
si sposò il 19 novembre 1902 con (doc. n. 2). Non acquisì mai la cittadinanza Persona_3
americana, come documentato (cfr. doc. 3), e morì il 27 novembre 1938 a Magna, Utah, USA (doc.
n. 4). Dall'unione coniugale nacque il 26 novembre 1905 a Magna, Persona_4
Utah, USA (detto anche ). Tuttavia, l'atto di nascita risulta smarrito negli archivi Persona_5
nazionali, come attestato dalla certificazione allegata (doc. n. 6). A fini probatori, si allega la certificazione di battesimo dell'avo materno (doc. n. 5), deceduto il 3 febbraio 1981 a Magna, Utah,
USA (doc. n. 8). ovvero si sposò il 25 giugno Persona_4 Persona_6
1941 a Tooele, Utah, USA, con (doc. n. 7). Dalle loro nozze nacque a Salt Lake Persona_7
City, Utah, USA, il 18 maggio 1942 (doc. n. 9), che si sposò con Persona_8 Pt_1
il 17 luglio 1961 (doc. n. 10). Dalla loro unione nacque il ricorrente principale,
[...] Parte_1
(doc. n. 11). Dal matrimonio di quest'ultimo con due diverse donne (doc. n. da 12 a 16),
[...]
nacquero i figli e (doc. n. 19 e 22). Parte_2 Parte_3
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana e avendola trasmessa Jure sanguinis al Persona_1
proprio figlio e da questi a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante dalla documentazione versata in atti.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_1
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015. Chiedeva, in via gradata, la compensazione delle relative spese.
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda.
2 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Catanzaro, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in America.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 e, precisamente, dall'avo Per_1
, nata il [...] a [...], la quale non si naturalizzava mai
[...]
cittadina americana, come in atti documentato, e decedeva in data 27 novembre 1938 in Magna,
Utah, U.S.A. (doc. n. 4), trasmettendo la cittadinanza al figlio nato il 26 Persona_4
novembre 1905, a Magna, Utah, U.S.A., il quale si sposava in data 25 giugno 1941 in Tooele, Utah,
U.S.A., con Persona_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
3 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Tanto premesso, nella fattispecie, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino americano e pertanto, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.
4 Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_1 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 7.11.2024.
La Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo
5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Chiara Fiamingo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4526 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
(C.F: ), nato il [...] in [...], Utah, Parte_1 C.F._1
U.S.A.;
(C.F: ), nata il [...] in [...], Utah, Parte_2 C.F._2
U.S.A. ;
(C.F.: ), nato il [...] in [...], Parte_3 C.F._3
Utah, U.S.A., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Amato del foro di Palermo (C.F.:
– Comunicazioni e notificazioni da trasmettersi a mezzo p.e.c. al domicilio C.F._4
digitale eletto: ed elettivamente domiciliati presso e nel Suo Studio Email_1
professionale in Palermo, via Segesta n°6, giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, (C.F.: , nel domicilio ex lege di P.IVA_1
Catanzaro (88100), Via G. Da Fiore n°34, p.e.c.: Email_2
- RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 7 novembre 2024 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti affermano di essere discendenti diretti di , nata il [...] a Persona_1
SO SA AS (CZ) (doc. n. 1), conosciuta anche come . Trasferitasi negli Stati Uniti, Per_2
si sposò il 19 novembre 1902 con (doc. n. 2). Non acquisì mai la cittadinanza Persona_3
americana, come documentato (cfr. doc. 3), e morì il 27 novembre 1938 a Magna, Utah, USA (doc.
n. 4). Dall'unione coniugale nacque il 26 novembre 1905 a Magna, Persona_4
Utah, USA (detto anche ). Tuttavia, l'atto di nascita risulta smarrito negli archivi Persona_5
nazionali, come attestato dalla certificazione allegata (doc. n. 6). A fini probatori, si allega la certificazione di battesimo dell'avo materno (doc. n. 5), deceduto il 3 febbraio 1981 a Magna, Utah,
USA (doc. n. 8). ovvero si sposò il 25 giugno Persona_4 Persona_6
1941 a Tooele, Utah, USA, con (doc. n. 7). Dalle loro nozze nacque a Salt Lake Persona_7
City, Utah, USA, il 18 maggio 1942 (doc. n. 9), che si sposò con Persona_8 Pt_1
il 17 luglio 1961 (doc. n. 10). Dalla loro unione nacque il ricorrente principale,
[...] Parte_1
(doc. n. 11). Dal matrimonio di quest'ultimo con due diverse donne (doc. n. da 12 a 16),
[...]
nacquero i figli e (doc. n. 19 e 22). Parte_2 Parte_3
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza Jure sanguinis non avendo l'avo mai perso la cittadinanza italiana e avendola trasmessa Jure sanguinis al Persona_1
proprio figlio e da questi a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante dalla documentazione versata in atti.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_1
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015. Chiedeva, in via gradata, la compensazione delle relative spese.
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda.
2 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 7 novembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Catanzaro, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in America.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 e, precisamente, dall'avo Per_1
, nata il [...] a [...], la quale non si naturalizzava mai
[...]
cittadina americana, come in atti documentato, e decedeva in data 27 novembre 1938 in Magna,
Utah, U.S.A. (doc. n. 4), trasmettendo la cittadinanza al figlio nato il 26 Persona_4
novembre 1905, a Magna, Utah, U.S.A., il quale si sposava in data 25 giugno 1941 in Tooele, Utah,
U.S.A., con Persona_7
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
3 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. SSUU cit.).
Tanto premesso, nella fattispecie, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino americano e pertanto, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.
4 Occorre precisare, inoltre, che anche gli ulteriori discendenti in linea retta dell'avo italiano mai rinunciarono alla cittadinanza italiana. Spetta, invero, al eccepire che si sono Controparte_1 verificati fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e provare tali circostanze (v. Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 4153/2022).
In tal senso, Cassazione civile sez. I, 03/11/2016, n. 22271 afferma che “ai sensi dell'art. 11 della l.
n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre
1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia” (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, dichiarando la cittadinanza italiana della ricorrente - e di suo figlio - in quanto, sebbene trasferitasi in Australia acquistando la cittadinanza di quel Paese, mai aveva esplicitamente rinunciato a quella italiana).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 7.11.2024.
La Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo
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