Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 21/04/2026, n. 7142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7142 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07142/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04430/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4430 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Innocenzo D’Angelo e Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto del 9 dicembre 2021, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa EL CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto dell’8 novembre 2021, il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata in data 5 luglio 2017 dalla straniera di origine nigeriana, sig.ra -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5 febbraio 1992, n. 91, con la seguente motivazione:
- “ dall’attività informativa esperita sono emersi sul conto della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”;
- “ i richiamati elementi provengono da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato e dunque sono riconducibili a fonti affidabili di cui non è dato dubitare ”.
Il diniego dello status è stato, inoltre, adottato:
- previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 1, della l. n. 91/1992, che si è espresso in senso negativo rispetto alla concessione della cittadinanza;
- senza la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in ragione dei “ dati di carattere “riservato” (che potrebbero, se conosciuti, pregiudicare la sicurezza nazionale e che, in quanto tali, sono addirittura sottratti all’accesso) ”.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, articolando il seguente motivo di censura:
I. Violazione e/o falsa applicazione di legge – Difetto di motivazione - Eccesso di potere ;
Supponendo che il diniego di cittadinanza sia stato adottato in ragione della presunta appartenenza ad associazioni o movimenti che mettono in atto, in modo organizzato, fenomeni di violenza o di minaccia ai danni di altri soggetti, per conseguire fini politici o ideologici in contrasto con i valori costituzionalmente tutelati (o del loro favoreggiamento), la ricorrente ne lamenta l’insufficienza motivazionale e istruttoria in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto:
- dell’assenza di procedimenti penali o segnalazioni di polizia a suo carico;
- delle attuali condizioni d’integrazione sociale.
Resiste al ricorso il Ministero dell’Interno, depositando documentazione.
Con ordinanza n. 13448 dell’8 luglio 2025, questo Tribunale ha chiesto di acquisire la relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell’atto di diniego impugnato.
Presa visione della suddetta documentazione, parte ricorrente ha depositando memoria difensiva in data 10 marzo 2026.
All’udienza straordinaria del 10 aprile 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 3 gennaio 2025, n. 137);
- “ Nella valutazione articolata che spetta all’amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano. Vengono, perciò, in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, quali la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
Nel caso in esame, ritiene il Collegio che la valutazione svolta dall’Amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
Invero, il Ministero dell’Interno si è determinato nel senso del diniego dello status , essendo emersi dall’attività informativa esperita “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica ” e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, richiesto ai sensi dell’art. 8, comma 1, della l. n. 91/1992, che si è espresso in senso negativo rispetto alla concessione della cittadinanza.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta da questo Tribunale, è emerso che la ricorrente:
- è compagna di esponente di vertice di un’organizzazione criminale;
- è soggetto dedito all’esercizio del meretricio e al traffico di stupefacenti per conto del compagno.
Or bene, ritiene il Collegio che gli elementi informativi disvelati siano in grado di giustificare e sorreggere la scelta compiuta dall’Amministrazione di negare il riconoscimento della chiesta cittadinanza, sussistendo i comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, previsti dall’art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91/1992, quale causa automaticamente ostativa alla concessione dello status .
Quanto all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato - quindi, di fonte ufficiale - raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, della cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare (cfr. T.A.R. Roma Lazio sez. V, 23 agosto 2023, n. 13413).
Nelle contrapposte versioni - tra quella della ricorrente, che contesta la fondatezza degli addebiti, e l’affermazione dei servizi di sicurezza che, dopo le dovute indagini, hanno concluso in senso negativo rispetto al riconoscimento della cittadinanza - non vi è ragione per privilegiare la prima ricostruzione, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2021, n. 5679).
Ciò, in particolare, tenuto conto che, con la memoria del 10 marzo 2026, la ricorrente si limita ad evidenziare l’assenza di legami col marito ma non adduce alcuna argomentazione per respingere le accuse di essere dedita personalmente alle attività di meretricio e di traffico di sostanze stupefacenti.
La delicatezza delle questioni in gioco giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità del richiedente la cittadinanza, malgrado il predicato livello di integrazione sociale raggiunto nella comunità nazionale.
Non può dunque essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato ed ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale; né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11536).
Il provvedimento impugnato, adottato all’esito di un’istruttoria esaustiva, è quindi sufficientemente motivato, consentendo di comprendere l’ iter logico seguito dall’Amministrazione nella sua adozione, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato espresso il diniego (cfr., ex multis , T.A.R. Roma Lazio sez. V, 19 dicembre 2022, n. 17081).
Inoltre, il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisce una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della cittadinanza (in questo senso, T.A.R. Roma Lazio sez. V, 1° febbraio 2024, n. 1957).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato (ferma, comunque, la facoltà per la ricorrente di reiterare l’istanza di cittadinanza).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
ON OL, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
EL CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CC | ON OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.