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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDE CARLO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha adito il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione OI-001835530 di complessivi €20.975,25 e OI-001587922 di complessivi €3.922,98, emesse da e notificate in data 28.9.2024, per mancato pagamento delle CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo 12/2015-11/2016 e 12/2016-11/2017.
La parte ricorrente ha eccepito l'estinzione della sanzione ex art.14 L.689/1981, la prescrizione della sanzione ex art. 28 L. 689/1981, la carenza di motivazione e ha lamentato l'eccessività sanzione.
Si è costituito per dare atto che le ordinanze ingiunzione oggetto di causa sono state annullate in CP_1
autotutela e chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Con le note di trattazione scritta, la parte ricorrente, preso atto dell'annullamento da parte di delle CP_1
ordinanze ingiunzione, si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese del giudizio secondo il principio della CP_1
soccombenza virtuale.
pagina 1 di 2 Vista la congiunta richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia sulle spese del giudizio deve essere esaminata secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, in base al suddetto principio, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte convenuta, considerata l'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.28 L.689/1981
e che le due ordinanze ingiunzioni sono state notificate in data 28.9.2024 e sono relative a ritenute dell'anno
2016, l'una e dell'anno 2017 l'altra.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte ricorrente in CP_1 complessivi €1.900,00 per compenso professionale, €237,00 per spese, oltre spese forfettarie, i.v.a., c.p.a..
Brescia, 22 maggio 2025
La Giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDE CARLO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MINEO ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha adito il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione OI-001835530 di complessivi €20.975,25 e OI-001587922 di complessivi €3.922,98, emesse da e notificate in data 28.9.2024, per mancato pagamento delle CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo 12/2015-11/2016 e 12/2016-11/2017.
La parte ricorrente ha eccepito l'estinzione della sanzione ex art.14 L.689/1981, la prescrizione della sanzione ex art. 28 L. 689/1981, la carenza di motivazione e ha lamentato l'eccessività sanzione.
Si è costituito per dare atto che le ordinanze ingiunzione oggetto di causa sono state annullate in CP_1
autotutela e chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Con le note di trattazione scritta, la parte ricorrente, preso atto dell'annullamento da parte di delle CP_1
ordinanze ingiunzione, si è associata alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese del giudizio secondo il principio della CP_1
soccombenza virtuale.
pagina 1 di 2 Vista la congiunta richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia sulle spese del giudizio deve essere esaminata secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Ebbene, in base al suddetto principio, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico della parte convenuta, considerata l'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.28 L.689/1981
e che le due ordinanze ingiunzioni sono state notificate in data 28.9.2024 e sono relative a ritenute dell'anno
2016, l'una e dell'anno 2017 l'altra.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della parte ricorrente in CP_1 complessivi €1.900,00 per compenso professionale, €237,00 per spese, oltre spese forfettarie, i.v.a., c.p.a..
Brescia, 22 maggio 2025
La Giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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