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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 19/07/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) E_ C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. LAROSA SANDRO ed elettivamente domiciliati in PIAZZA
MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 3 10081 CASTELLAMONTE presso lo studio dell'avv. LAROSA
SANDRO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, fissare con decreto l'udienza di comparizione personale dei coniugi per il tentativo di conciliazione
(sostituita con la concessione del termine per il deposito delle note scritte) e, ove lo stesso abbia avuto esito negativo, perché venga omologata la separazione consensuale sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati sulla base delle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso della minore con conseguente ER
responsabilità genitoriale congiunta e mantenimento della residenza e collocazione prevalente presso la madre.
2) Disporre che il sig. possa tenere con sé a E_ ER
weekend alternati, a partire dal venerdì alle ore 19:00 e sino alla domenica alle ore 19,00 (in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori).
3) Disporre che il sig. possa tenere con sé la minore il E_
martedì di ogni mese dalle 19 sino al mattino successivo dopo il weekend con il padre, nonché il secondo e il quarto giovedì del mese dalle 17,30 alle 21,30 dopo il weekend con la madre (in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori).
4) Disporre che trascorra con la madre il 25 dicembre e il ER
primo gennaio, nonchè la prima metà delle vacanze di Natale (dal 26
al 30 dicembre) e la prima metà delle vacanze pasquali (incluso il giorno di Pasqua); disporre che trascorra con il padre il 24 ER
e il 31 dicembre, nonchè la seconda metà delle vacanze di Natale (dal
2 al 6 gennaio) e la seconda metà delle vacanze pasquali (incluso il
Lunedì dell'Angelo), e così di seguito ad anni alterni.
5) Disporre che le festività infrasettimanali vengano trascorse dalla minore con uno o con l'altro genitore ad anni alterni e che le vacanze scolastiche vengano trascorse da metà con la madre e ER
l'altra metà con il padre.
6) Disporre che trascorrerà le vacanze estive con le seguenti ER
pagina 2 di 7 modalità: due settimane ad agosto (anche non consecutive) con ciascun genitore, in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori, i quali si impegnano a comunicare entro il 31 maggio il periodo prescelto e la località ove la bambina trascorrerà le vacanze.
7) Entrambe le parti potranno contattare quando la minore si ER
trova con l'altro genitore, ad un orario eventualmente concordato tra essi.
8) potrà frequentare i nonni paterni e materni ed i genitori ER
potranno avvalersi del loro aiuto quando lavorano, oppure quando non possono occuparsi entrambi della minore.
9) Darsi atto che la sig.ra di comune accordo con il sig. Pt_1
, si è allontanato dalla casa coniugale (di proprietà dello E_
stesso ) a far data dal primo febbraio 2025 ed ha già E_
provveduto al ritiro dei propri effetti personali e allo spostamento della residenza.
10) Disporre che, a titolo di contributo per il mantenimento di
, il sig. provveda a corrispondere alla sig.ra ER E_
, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di Pt_1
febbraio del corrente anno, la somma mensile di Euro 200,00, oltre rivalutazione ISTAT.
11) L'assegno unico, ricevuto per continuerà ad essere ER
percepito dalla sig.ra . Pt_1
12) Le parti si impegnano altresì a sostenere, nella misura del 50%
ciascuno, i costi della mensa scolastica, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative (compreso il centro estivo) sostenute per la minore, spese necessarie o concordate e, in ogni caso, documentate, comunque qui pagina 3 di 7 richiamando in modo espresso il Protocollo di Intesa del Tribunale di
Aosta del 22.02.2015.
13) A tal proposito, le spese straordinarie verranno comunicate all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, WhatsApp o altro mezzo, con l'indicazione di massima dell'ammontare della spesa da sostenere, richiedendo un riscontro entro 10 (dieci) giorni;
in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
14) Ciascun genitore dovrà richiedere all'altro genitore il preventivo accordo sulle seguenti spese:
spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive,
agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f)
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
; h) spese per l'acquisto di materiale informatico,
tecnologico, telefonico, multimediale, ecc... spese mediche: a) cure dentali ed odontoiatriche;
b) cure termali e fisioterapiche;
pagina 4 di 7 trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie non tradizionali.
15) Il deconto con i relativi giustificativi delle spese straordinarie (extra-assegno) sostenute verrà inviato, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, all'altro genitore che provvederà al rimborso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
16) Ciascun genitore si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili /
detraibili, al fine di permettere eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere qualunque somma a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
18) I veicoli di proprietà dei coniugi resteranno in uso esclusivo degli stessi.
19) Le parti danno atto di aver sempre avuto conti correnti separati.
20) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e con i nonni e gli zii;
le parti si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di tentare di mettere in discussione e/o di sostituire il ruolo genitoriale anche per il tramite di terze persone, nonchè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
21) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per ER
22) Con il presente ricorso le parti propongono anche domanda di pagina 5 di 7 cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473
bis.49 C.p.c. e chiedono sin d'ora che venga fissata apposita udienza, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale tra i coniugi.
Ordinare all'Ufficio di Stato Civile competente per territorio di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni dell'emanando provvedimento.
Compensare tra le parti le spese del presente procedimento.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 17 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, C.F. nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato ad [...] il E_ C.F._2
29/01/1988
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 17 luglio 2021 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Pont Saint Martin al n.2
parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONT
SAINT MARTIN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 262/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) E_ C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. LAROSA SANDRO ed elettivamente domiciliati in PIAZZA
MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 3 10081 CASTELLAMONTE presso lo studio dell'avv. LAROSA
SANDRO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, fissare con decreto l'udienza di comparizione personale dei coniugi per il tentativo di conciliazione
(sostituita con la concessione del termine per il deposito delle note scritte) e, ove lo stesso abbia avuto esito negativo, perché venga omologata la separazione consensuale sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati sulla base delle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso della minore con conseguente ER
responsabilità genitoriale congiunta e mantenimento della residenza e collocazione prevalente presso la madre.
2) Disporre che il sig. possa tenere con sé a E_ ER
weekend alternati, a partire dal venerdì alle ore 19:00 e sino alla domenica alle ore 19,00 (in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori).
3) Disporre che il sig. possa tenere con sé la minore il E_
martedì di ogni mese dalle 19 sino al mattino successivo dopo il weekend con il padre, nonché il secondo e il quarto giovedì del mese dalle 17,30 alle 21,30 dopo il weekend con la madre (in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori).
4) Disporre che trascorra con la madre il 25 dicembre e il ER
primo gennaio, nonchè la prima metà delle vacanze di Natale (dal 26
al 30 dicembre) e la prima metà delle vacanze pasquali (incluso il giorno di Pasqua); disporre che trascorra con il padre il 24 ER
e il 31 dicembre, nonchè la seconda metà delle vacanze di Natale (dal
2 al 6 gennaio) e la seconda metà delle vacanze pasquali (incluso il
Lunedì dell'Angelo), e così di seguito ad anni alterni.
5) Disporre che le festività infrasettimanali vengano trascorse dalla minore con uno o con l'altro genitore ad anni alterni e che le vacanze scolastiche vengano trascorse da metà con la madre e ER
l'altra metà con il padre.
6) Disporre che trascorrerà le vacanze estive con le seguenti ER
pagina 2 di 7 modalità: due settimane ad agosto (anche non consecutive) con ciascun genitore, in ogni caso a seconda degli impegni lavorativi e delle esigenze di entrambi i genitori, i quali si impegnano a comunicare entro il 31 maggio il periodo prescelto e la località ove la bambina trascorrerà le vacanze.
7) Entrambe le parti potranno contattare quando la minore si ER
trova con l'altro genitore, ad un orario eventualmente concordato tra essi.
8) potrà frequentare i nonni paterni e materni ed i genitori ER
potranno avvalersi del loro aiuto quando lavorano, oppure quando non possono occuparsi entrambi della minore.
9) Darsi atto che la sig.ra di comune accordo con il sig. Pt_1
, si è allontanato dalla casa coniugale (di proprietà dello E_
stesso ) a far data dal primo febbraio 2025 ed ha già E_
provveduto al ritiro dei propri effetti personali e allo spostamento della residenza.
10) Disporre che, a titolo di contributo per il mantenimento di
, il sig. provveda a corrispondere alla sig.ra ER E_
, entro il giorno 5 di ogni mese e a decorrere dal mese di Pt_1
febbraio del corrente anno, la somma mensile di Euro 200,00, oltre rivalutazione ISTAT.
11) L'assegno unico, ricevuto per continuerà ad essere ER
percepito dalla sig.ra . Pt_1
12) Le parti si impegnano altresì a sostenere, nella misura del 50%
ciascuno, i costi della mensa scolastica, le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ricreative (compreso il centro estivo) sostenute per la minore, spese necessarie o concordate e, in ogni caso, documentate, comunque qui pagina 3 di 7 richiamando in modo espresso il Protocollo di Intesa del Tribunale di
Aosta del 22.02.2015.
13) A tal proposito, le spese straordinarie verranno comunicate all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, WhatsApp o altro mezzo, con l'indicazione di massima dell'ammontare della spesa da sostenere, richiedendo un riscontro entro 10 (dieci) giorni;
in caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata.
14) Ciascun genitore dovrà richiedere all'altro genitore il preventivo accordo sulle seguenti spese:
spese scolastiche: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c)
corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di istruzione, attività sportive,
agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f)
spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
; h) spese per l'acquisto di materiale informatico,
tecnologico, telefonico, multimediale, ecc... spese mediche: a) cure dentali ed odontoiatriche;
b) cure termali e fisioterapiche;
pagina 4 di 7 trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie non tradizionali.
15) Il deconto con i relativi giustificativi delle spese straordinarie (extra-assegno) sostenute verrà inviato, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, all'altro genitore che provvederà al rimborso entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
16) Ciascun genitore si impegna a mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili /
detraibili, al fine di permettere eventuali deduzioni e/o detrazioni fiscali per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
17) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere qualunque somma a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
18) I veicoli di proprietà dei coniugi resteranno in uso esclusivo degli stessi.
19) Le parti danno atto di aver sempre avuto conti correnti separati.
20) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi e con i nonni e gli zii;
le parti si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di tentare di mettere in discussione e/o di sostituire il ruolo genitoriale anche per il tramite di terze persone, nonchè di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
21) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per ER
22) Con il presente ricorso le parti propongono anche domanda di pagina 5 di 7 cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473
bis.49 C.p.c. e chiedono sin d'ora che venga fissata apposita udienza, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale tra i coniugi.
Ordinare all'Ufficio di Stato Civile competente per territorio di provvedere alle prescritte annotazioni e trascrizioni dell'emanando provvedimento.
Compensare tra le parti le spese del presente procedimento.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 17 marzo 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, C.F. nata ad [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nato ad [...] il E_ C.F._2
29/01/1988
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 17 luglio 2021 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Pont Saint Martin al n.2
parte II;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONT
SAINT MARTIN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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