Art. 1.
Gli interessi e le spese eventuali dovute alla Banca nazionale del lavoro sull'ammontare dei finanziamenti da essa effettuati, sino alla data di pubblicazione della presente legge, per conto del Tesoro, a favore delle industrie minerarie sarde, sono anticipati dal Tesoro.
Gli interessi e le spese eventuali dovute alla Banca nazionale del lavoro sull'ammontare dei finanziamenti da essa effettuati, sino alla data di pubblicazione della presente legge, per conto del Tesoro, a favore delle industrie minerarie sarde, sono anticipati dal Tesoro.