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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2025 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Michela Palladino Giudice Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1783/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione personale dei coniugi” e vertente TRA
, nata ad [...] in data [...], codice fiscale: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosania;
C.F._1 ricorrente E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RI Venezia;
C.F._2 resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale e di aver un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Chiedevano pertanto omologarsi il predetto accordo, sottoscritto in data 2.10.2025 e depositato in data 30.10.2025.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.6.2025 adiva il Tribunale di Avellino per Parte_1 sentire dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio con il 19.7.2008; Controparte_1
– che dall'unione coniugale nascevano due figli, RI e entrambe minori di età; Per_1
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si era sempre più incrinato e di fatto la convivenza era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni indicate in ricorso. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 10.10.2025 si costituiva in giudizio
, il quale aderiva alla domanda di separazione e si riportava all'accordo di Controparte_2 separazione nelle more già depositato in atti.
All'udienza del 25.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cp.c., le parti chiedevano omologarsi la separazione alle condizioni indicate nell'accordo da esse sottoscritto in data 2.10.2025 e depositato il 30.10.2025.
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'intervenuto accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto in data 2.10.2025 e depositato il 30.10.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto in Conza della Campania il 19.7.2008, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo depositato in data 30.10.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Conza della Campania di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2008 atto n. 1parte II serie A ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Michela Palladino Giudice Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1783/2025 R.G., avente ad oggetto “Separazione personale dei coniugi” e vertente TRA
, nata ad [...] in data [...], codice fiscale: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosania;
C.F._1 ricorrente E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. RI Venezia;
C.F._2 resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale e di aver un accordo in ordine alle condizioni della separazione. Chiedevano pertanto omologarsi il predetto accordo, sottoscritto in data 2.10.2025 e depositato in data 30.10.2025.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.6.2025 adiva il Tribunale di Avellino per Parte_1 sentire dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto matrimonio con il 19.7.2008; Controparte_1
– che dall'unione coniugale nascevano due figli, RI e entrambe minori di età; Per_1
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si era sempre più incrinato e di fatto la convivenza era divenuta intollerabile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di pronunciare la separazione alle condizioni indicate in ricorso. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 10.10.2025 si costituiva in giudizio
, il quale aderiva alla domanda di separazione e si riportava all'accordo di Controparte_2 separazione nelle more già depositato in atti.
All'udienza del 25.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter cp.c., le parti chiedevano omologarsi la separazione alle condizioni indicate nell'accordo da esse sottoscritto in data 2.10.2025 e depositato il 30.10.2025.
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'intervenuto accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto in data 2.10.2025 e depositato il 30.10.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto. Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e sono conformi all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti dal matrimonio contratto in Conza della Campania il 19.7.2008, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo depositato in data 30.10.2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Conza della Campania di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2008 atto n. 1parte II serie A ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso, nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano