Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
DE SANTIS Cecilia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4142 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Parte_2
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
e
CP_1
e
) CP_2 Controparte_3
Avv. MOLE' ENRICO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I appellanti in epigrafe impugnano la sentenza n.2980 del 2020 Parte_3 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “
1. fatti controversi.
1.1 causa n. 21446/2014 r.g. Con l'atto introduttivo della lite n.21446/2014 r.g. la società Controparte_1 evocando in giudizio il Parte_2 nonché il , ha chiesto al tribunale Parte_1 di:
“accertare e dichiarare estinta ogni obbligazione dell (ora Pt_4
) nei confronti del CP_1 Parte_2
e del , in relazione ai rapporti di Parte_1
- che nei primi anni '90, le società del gruppo beneficiavano di Pt_4 fondi stanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, per l'attuazione di programmi operativi di riqualificazione e formazione del personale, da realizzare nell'ambito di alcune aree territoriali;
- che in particolare le società del gruppo prendevano parte ai programmi operativi n.901010.I.1, n.906030.I.6 e 906022.I.1, da realizzare nelle annualità 1990-1993;
- che il programma n. 901010.I1 veniva attuato solo parzialmente, dall in ragione della sua liquidazione e successiva soppressione, Pt_4 disposta con d.l. n.487/1992, e del conseguente ridimensionamento delle attività delle società del gruppo;
- che a seguito della rinuncia, dell a percepire i contributi pubblici Pt_4 previsti per l'anno 1993, il Ministero del Tesoro, con nota in data 8 agosto 1994, rendeva noto sussistere un'eccedenza tra i contributi già erogati per l'attuazione di tutti i programmi operativi assegnati (n. 901010.I1, n. 906030.I6 e n.906022.I1), e le spese rendicontate dalle società componenti il gruppo con un residuo avere, in favore dell'Amministrazione, Pt_4 di £ 286.448.860 (equivalenti ad € 147.938,49);
- che l provvedeva prontamente al pagamento della somma, Pt_4 mediante bonifico operato a credito del conto corrente acceso presso l'Istituto di Tesoreria, e di ciò dava notizia anche alla Commissione delle Comunità Europee;
- che inopinatamente il con Parte_2 nota prot. 65530/7, in data 10 dicembre 2001, notiziava l di Pt_4 vantare ancora un credito pari ad € 4.263.554,31, a titolo di contributi erogati in relazione al programma operativo 901010.I1, ed a suo dire eccedenti rispetto al dovuto;
- che tale “provvedimento” si palesava illegittimo, per quanto sprovvisto di qualsiasi indicazione in ordine ai parametri e riferimenti utilizzati per il ricalcolo delle somme pretese in pagamento, ed esclusivamente motivato sulla scorta della nota n. 004484 della Commissione Europea, laddove quest'ultima non recava alcuno specifico riferimento al sottoprogramma in pag. 2/14 cui coinvolte le società del gruppo bensì a tutti i contributi erogati Pt_4 in favore degli “enti pubblici italiani”;
- di avere pertanto impugnato la nota del prot. Parte_2
65530/7, in data 10 dicembre 2001, innanzi al giudice amministrativo, ottenendo, al termine del giudizio, una sentenza declinatoria della giurisdizione, in favore del giudice ordinario. Tanto esposto in fatto, la parte attrice ha soggiunto che i Parte_3 controparte non avessero dato benché minima delucidazione quanto alle modalità ed ai criteri adottati per il ricalcolo del dovuto;
ha evidenziato che, a tutto concedere, ogni posizione debitoria avrebbe dovuto considerarsi estinta ex lege, in virtù dell'art. 156, comma 8 legge n.388/2000 che, dando seguito alla normativa di soppressione dell aveva disposto Pt_4
l'estinzione, dalla sua entrata in vigore, di “tutti i crediti e debiti dell e delle società elencate nei commi 1 e 2, nei confronti delle Pt_4
Amministrazioni dello Stato”. Attivato il contraddittorio, i Dicasteri convenuti si sono costituiti in giudizio e, nel confermare la correttezza del ricalcolo delle somme dovute dall hanno chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della Pt_4 parte attrice al pagamento del dovuto. All'esito dell'assegnazione dei termini consecutivi di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., i termini del contendere sono rimasti invariati;
il tribunale ha riunito, alla lite principale, le liti n.21452/2014 r.g., n. 80012/2015 r.g., n. 81021/2015 r.g., nel frattempo attivate tra le stesse parti, e con riferimento alle medesime questioni.
1.2 causa n. 21452/2014 r.g.. Con l'atto introduttivo della lite n. 21452/2014 r.g., la Controparte_1 sempre in qualità di avente causa della evocando in giudizio il Pt_4
nonché il Parte_2 [...]
, ha chiesto al tribunale di: Parte_1
“accertare e dichiarare estinta ogni obbligazione dell (ora, Pt_4
) nei confronti del CP_1 Parte_2
e del in relazione ai rapporti di Parte_1 dare/avere con riferimento al programma operativo n. 906022.I1, e, per l'effetto, accertare e dichiarare illegittime le pretese avanzate con provvedimento del del 7 Parte_2 ottobre 2002, prot. 33167/02, avente ad oggetto accertamento di € 907.395,36, quale importo da restituire in relazione al programma operativo n. 906022.I1”.
pag. 3/14 A motivo della domanda, ha svolto argomenti e difese in tutto e per tutto sovrapponibili a quelle già articolate nella citazione introduttiva della lite n.21446/2014 r.g.: specificamente, ha contestato di essere tenuta al pagamento della somma di € 907.395,36, di cui il Parte_2 aveva intimato il pagamento con nota prot.33167/02
[...] in data 7 ottobre 2002, in ragione della sua presunta eccedenza rispetto al contributo riconoscibile, a valere sul Fondo Sociale Europeo, in riferimento al programma operativo n. 906022.I1. Anche in tale giudizio le Amministrazioni convenute si sono costituite, contestando le ragioni dell'avversaria azione di accertamento, e difendendo la correttezza del proprio operato;
anche in tale lite, l'Amministrazione ha richiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'avversario al pagamento delle somme dovute. La causa, esauriti gli incombenti ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stata riunita alla principale, con provvedimento in data 25 giugno 2018.
1.3 causa n.81012/2015 r.g.. La lite è stata introdotta dalla a socio unico, svolgendo Controparte_1 opposizione (art. 32 d. lgs. n.150/2011) avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 39/0022822 in data 3 novembre 2015, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le aveva intimato, ai sensi dell'art. 2 r.d. n.639/1910, il pagamento della somma di € 4.263.554,31, a titolo di ripetizione della differenza tra i contributi erogati a valere sul F.S.E., ed in relazione al piano operativo n.901010.I.1, e l'inferiore importo (a suo dire) effettivamente dovuto al beneficiario, all'esito della “ridefinizione del saldo”, ad opera della Commissione Europea. Anche in tale giudizio, la ha esposto, a confutazione della pretesa CP_1 dell'Amministrazione, difese ed argomenti in tutto e per tutto sovrapponibili a quelli formulati nei precedenti giudizi. Identicamente ha fatto l'Avvocatura dello Stato, che nel costituirsi in giudizio ha svolto domanda riconvenzionale in tutto e per tutto identica a quella già formulata nella lite n.21446/2014 r.g.. La causa, all'esito dell'udienza di trattazione, è stata rimessa al Presidente di Sezione, per l'eventuale riunione (ex art. 274 c.p.c.) alle altre liti pendenti, tra le stesse parti;
è stata quindi riunita alla causa n.21446/2014 r.g. con provvedimento del 25 giugno 2018.
1.4 causa n.81021/2015 r.g.. La lite è stata introdotta dalla a socio unico, svolgendo Controparte_1 opposizione (art. 32 lgs. n.150/2011) avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. 39/0022824 del 3 novembre 2015, con cui il Lavoro e delle Parte_2
pag. 4/14 Politiche Sociali le aveva intimato, ai sensi dell'art. 2 r.d. n.639/1910, il pagamento della somma di € 907.395,36, a titolo di ripetizione della differenza tra i contributi erogati a valere sul F.S.E., ed in relazione al piano operativo n.906022.I.1, e l'inferiore importo (a suo dire) effettivamente dovuto al beneficiario, all'esito della “ridefinizione del saldo”, ad opera della Commissione Europea. Anche tale contenzioso è stato connotato dal medesimo andamento della lite n. 21452/2014 r.g., ed è stato riunito, all'esito dell'udienza di trattazione, alla causa principale n. 21446/2014 r.g., con provvedimento del 25 giugno 2018.
1.5 cause riunite. All'esito della riunione, le diverse liti, trattate in simultaneus processus, sono pervenute all'udienza del 25 giugno 2019, ove le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale. All'esito, sono state trattenute in decisione, previa assegnazione di termini di legge, per memorie conclusive e di replica.
2. questioni pregiudiziali. 2.1 Prima di affrontare l'analisi del merito dei diversi contenziosi attualmente trattati in unico procedimento, all'esito della riunione disposta ex art. 274 c.p.c., è opportuno qualificare le domande svolte hinc et inde e delineare il tema del decidere, in relazione a ciascuno dei rapporti giuridici obbligatori dedotti in lite, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova. Nelle liti n. 21446/2014 r.g. e n. 21452/2014 r.g., la a Socio Controparte_1
Unico, quale avente causa della soppressa ha svolto due azioni di Pt_4 accertamento negativo, ed ha rispettivamente contestato: (a) il credito (di € 4.263.554,31) vantato dal Parte_2 nella nota prot.65530/7 del 10 dicembre 2001 (all. 1 al
[...] fascicolo , causa n.21446/2014 r.g.), a titolo di “saldo finale” CP_1 asseritamente dovuto, dall' , all'esito del Piano Operativo 901010.I.1, Pt_4 cofinanziato dalla (allora) Comunità Europea a valere sul Fondo Sociale Europeo – Enti Pubblici, all'esito della rimodulazione del dare/avere, operata dalla Commissione con nota n. 004484 del 3 marzo 2000; (b) il credito (di € 907.935,36) vantato dal Parte_2 nella nota prot.33167/02 del 7 ottobre 2002 (all. 1 al
[...] fascicolo , causa n.21452/2014 r.g.), a titolo di “saldo finale” CP_1 asseritamente dovuto, dall' , all'esito del Piano Operativo 906022.I.1, Pt_4 cofinanziato dalla (allora) Comunità Europea a valere sul Fondo Sociale
pag. 5/14 Europeo – Enti Pubblici, all'esito della rimodulazione del dare/avere, operata dalla Commissione con nota n. 004484 del 3 marzo 2000. Nell'ambito dei medesimi giudizi, le Amministrazioni convenute hanno svolto domanda riconvenzionale, per ottenere la condanna della al CP_1 pagamento delle somme indicate nelle note di “comunicazione del saldo”, costituenti motivo di ciascuno dei due contenziosi. Nelle liti n.81012/2015 r.g. e n. 81021/2015 r.g., la ha invece CP_1 svolto opposizione (art. 32 d. lgs. n.150/2011) alle ordinanze-ingiunzione (ingiunzioni fiscali) emesse, dal Parte_2
ai sensi e per gli effetti del r.d. n.639/1910, nonché per ottenere il
[...] pagamento rispettivamente della somma di € 4.263.554,31, oltre interessi (v. all. 1, al fascicolo , nella causa n.81012/2015 r.g.), e della CP_1 somma di € 907.935,36, oltre interessi (v. all. 1 al fascicolo , nella CP_1 causa n.81021/2015 r.g.), cui rispettivamente riferite la nota prot.65530/7 del 10 dicembre 2001 e la nota prot.33167/02 del 7 ottobre 2002, già sopra menzionate. Anche in tali giudizi, a fronte dell'opposizione della , l'Avvocatura CP_1 ha (superfluamente) svolto domanda riconvenzionale, per ottenere condanna dell'avversario al pagamento delle somme dovute e portate da ciascun atto di ingiunzione. 2.2 Tale l'oggetto dei contenziosi ora pervenuti alla decisione del tribunale, è evidente che si controverta dei (due) crediti da ripetizione d'indebito (art. 2033 c.c.) rispettivamente vantati, dall'Amministrazione, dapprima mediante le note di comunicazione del “saldo finale” già sopra menzionate, quindi mercé le ingiunzioni di pagamento adottate ai sensi e per gli effetti del r.d. n.639/1910. Ciò premesso, può sin d'ora affermarsi che spettava all'Amministrazione di dar prova dell'indebito pagamento di cui ha chiesto ripetizione, sia in via stragiudiziale che giudiziale.
A tale conclusione si perviene praticando i princìpi generali, in tema di ripetizione d'indebito (v. ex multis Cass. n. 30713 del 27/11/2018: “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”; in termini, Cass. n. 4276 del 22/06/1983; Cass. n. 17146 del 13/11/2003: “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere
pag. 6/14 fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni”), e considerando che l'onere della prova grava comunque su chi si vanta titolare del credito (sostanziale) controverso in giudizio, anche laddove quest'ultimo sia fatto oggetto della domanda di accertamento negativo, del preteso debitore (v. Cass. n.23038 de 16/09/2019, in materia di indebito previdenziale;
Cass. n.20870 del 02/08/2019: “in tema di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto e intende farlo valere, anche ove sia convenuto in giudizi di accertamento negativo promosso dalla controparte per contestare la esistenza di quel diritto”). Ma la stessa conclusione è indotta dalle indicazioni della uniforme giurisprudenza nomofilattica, in materia di opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex r.d. n.639/1910, laddove ripete: “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie” (in tali termini Cass. n. 9989 del 16/05/2016; conf. Cass. n. 24040 del 26/09/2019: “nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, sia esso relativo a entrate di diritto tributario come pure a quelle di diritto privato, l'opponente assume la veste di attore soltanto in senso formale, dovendo pertanto escludersi che l'Amministrazione opposta, attrice in senso sostanziale, possa proporre domande riconvenzionali, a meno che non si tratti di richieste che, a prescindere dalla terminologia adottata, siano volte ad ottenere la conferma dell'ingiunzione”; conf.
pag. 7/14 Cass. n. 14812 del 18/06/2010; Cass. n. 22792 del 03/11/2011:
“l'ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell'art. 130, comma 2, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato”; inutili altri riferimenti). 2.3 Tanto premesso quanto alla distribuzione dell'onere della prova, va infine evidenziato che: (a) in seno ai giudizi n.21446/2014 r.g. e n.21452/2014 r.g., trattati parallelamente sino alla successiva riunione, le Amministrazioni convenute, dopo essersi costituite senza corredare la propria comparsa di alcun documento, hanno effettuato la loro prima (ed unica) produzione documentale in occasione del deposito di una memoria denominata “ex art. 183 c.p.c.”; peraltro, le convenute hanno operato il deposito della memoria (in entrambi i due giudizi) in data 17 luglio 2015, ossia allorquando era già scaduto sia il primo che il secondo dei termini consecutivi precedentemente assegnati dal tribunale, ex art. 183 comma 6 c.p.c. (con decorrenza dal 2 maggio 2015), con distinti provvedimenti di identico tenore (v. il verbale delle udienze del 20 marzo 2015); (b) d'altronde, in seno ai giudizi n.81012/2015 r.g. e n.81021/2015 r.g., l'Amministrazione convenuta ( ) si è costituita in Parte_2 giudizio senza produrre documenti, e non ha richiesto l'assegnazione dei termini consecutivi ex art. 183 comma 6 c.p.c.; pertanto le liti, all'esito della prima udienza, sono state rimesse al Presidente e quindi riassegnate per la successiva riunione, infine riunite ex art. 274 c.p.c., senza che si fosse fatto luogo all'appendice scritta all'udienza di trattazione (non richiesta da chicchessia delle parti). Ragion per cui, nessuno dei documenti tardivamente prodotti dall'Amministrazione, nella lite n.21446/2014 r.g. e nella lite n.21452/2014 r.g., può essere preso in considerazione dal tribunale, ai fini della sua decisione;
in breve il tribunale, per la formazione del suo prudente apprezzamento, può giovarsi esclusivamente dei documenti versati in atti dalla difesa , unitamente ai diversi scritti introduttivi. CP_1
3. merito della lite.
pag. 8/14 Le premesse che precedono rendono più agevole l'analisi del merito del contendere, alla luce dell'istruttoria esperita, che si riassume nella produzione documentale operata dalla difesa Controparte_1
3.1 Va escluso che l'Amministrazione abbia assolto gli oneri di prova che le incombevano, e che segnatamente investivano: (a) la dimostrazione dell'effettivo pagamento, in favore di alcuna delle società del gruppo delle somme indicate nelle diverse ingiunzioni “fiscali” Pt_4 oppugnate in giudizio;
(b) la dimostrazione dell'inesistenza di una causa solvendi, a giustificazione del pagamento, nell'ammontare eccedente quanto (in tesi) effettivamente dovuto (si veda, oltre alla sentenza sopra citata, Cass. n. 7501 del 14/05/2012: “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”; conf. Cass. n. 1557 del 13/02/1998). Ed infatti, basti osservare che non v'è traccia, in atti, dei mandati di pagamento e delle quietanze emesse dall'Istituto di Tesoreria, che (unicamente) avrebbero potuto documentare l'effettivo trasferimento, ad alcuna delle (non nominate) società del gruppo , della somma di £ Pt_4
19.536.885.326, indicata nella nota del Parte_2 prot. 65530/7 del 10 dicembre 2001 (all. 1 fascicolo
[...]
nella lite n.21446/2014 r.g.), nonché nell'ingiunzione di CP_1 pagamento prot. 39/0022922 del 3 novembre 2015 (opposta nel giudizio n. 81012/2015 r.g.). Conseguentemente, non vi è prova alcuna dell'effettivo pagamento della differenza di £ 8.255.392.306 (equivalente ad € 4.263.554,31) di cui l'Amministrazione ha intimato il pagamento. Allo stesso modo, non v'è traccia in atti di mandati o di altra documentazione dimostrativa del pagamento della somma di € 2.564.181,65, indicata nella nota del prot. 33167/02 Parte_2 del 7 ottobre 2002 (all. 1 al fascicolo nella lite 21452/2014 r.g.) CP_1 nonché nell'ingiunzione di pagamento prot. 39/0022924 del 3 novembre 2015 (opposta nel giudizio n.81021/2015 r.g.); conseguentemente, non vi è prova dell'effettivo pagamento della differenza di € 907.395,36, cui l'Amministrazione ha intimato il pagamento. Tanto basterebbe a ritenere infondata la pretesa di ripetizione consacrata nelle ingiunzioni-fiscali, per cui contendere, non avendo il tribunale alcuna evidenza del pagamento ritenuto (parzialmente) indebito dall'Amministrazione; laddove è il caso di aggiungere che tale circostanza pag. 9/14 (ossia: l'effettiva percezione delle somme indicate dapprima nelle missive di comunicazione del saldo, quindi nelle ingiunzioni fiscali del Parte_2
) risulta esplicitamente e specificamente confutata dalla parte
[...] attrice, che ne ha fatto il principale motivo di contestazione, sì da gravare l'onere della prova interamente sul dedotto creditore. Nondimeno, non ci si può esimere dall'osservare che la nota della Commissione Europea n.4484/2000 (all. 6 a tutti i fascicoli , Controparte_1 costituente (in ultima analisi) l'unica giustificazione dell'iniziativa della Pubblica Amministrazione (ed infatti richiamata sia nelle comunicazioni di rideterminazione del saldo, sia nelle ordinanze ingiuntive opposte), non rechi alcun dato testuale che consenta di discernere, nel coacervo dei contributi erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo – dossier “Enti Pubblici”, le somme elargite effettivamente alle società del gruppo , Pt_4 ai fini dell'attuazione dei Piani Operativi n.901010.I.1 e n.906022.I.1, indicati causa solvendi dei trasferimenti operati dall'Amministrazione. Difatti, nella predetta nota la Commissione prescindeva dall'indicazione nominativa dei destinatari finali delle somme, e poneva semplicemente a comparazione le somme trasferite allo Stato italiano Parte_2
), con le somme ritenute effettivamente dovute, dalla Comunità
[...]
Europea, a valere sul Fondo Sociale.
Manca quindi qualsiasi riferimento testuale che consenta di disaggregare il dato complessivo, e di individuare la quota di effettiva pertinenza di alcuna delle società già controllate dall (da alcuna delle parti meglio Pt_4 individuata, in giudizio). In breve, non vi è dimostrazione sufficiente neppure dell'assenza di causa solvendi, configurante il secondo elemento costitutivo della domanda di ripetizione, e la cui prova spettava, come già detto, al preteso creditore. Con ciò, perde rilievo la questione attinente alla nota del Ministero del Tesoro in data 8 agosto 1994 (all. 2 ai fascicoli della , in ciascuno CP_1 dei giudizi riuniti): anche volendo assumere (per amore di ragionamento) che tale documento non dia prova esaustiva dell'imputazione del pagamento allora preteso dal , a sorte capitale ovvero ad interessi, Parte_2 resta il fatto che l'Amministrazione non ha dimostrato né il pagamento che ha sostenuto di avere effettuato a beneficio della controparte, e che ha affermato non essere dovuto, né l'assenza di idonea causa solvendi, a giustificazione del pagamento, per la quota parte ritenuta non dovuta. 3.2 Dalle considerazioni che precedono, e dalla sostanziale diserzione dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione, deriva, di necessità (art. 2697 c.c.), la revoca delle ingiunzioni c.d. fiscali oppugnate dalla pag. 10/14 a socio unico;
cosiffatta pronuncia è, d'altronde, di per sé Controparte_1 tale da comportare le statuizioni invocate, dalla , in ordine alle sue CP_1 domande di accertamento negativo, separatamente proposte in due dei giudizi riuniti: di vero, la revoca delle ingiunzioni si fonda sull'accertamento (preliminare esplicito), idoneo al giudicato (art. 2909 c.c.), dell'insussistenza dei crediti consacrati in ciascuna delle ordinanze ingiuntive. 3.3 Si provvede come a seguire. Le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie le opposizioni proposte, dalla nei giudizi Controparte_1 rispettivamente iscritti al n. 81012/2015 r.g., ed al n.81021/2015 r.g., e per l'effetto revoca l'ingiunzione di pagamento Parte_2
prot.39/0022822 del 3 novembre 2015, nonché
[...]
l'ingiunzione di pagamento Parte_2 prot. 39/0022824 del 3 novembre 2015;
- accerta e dichiara l'insussistenza dei crediti indicati nelle ingiunzioni di cui al capo che precede;
- condanna il alla rifusione, Parte_2 in favore della parte attrice/opponente, delle spese dei giudizi riuniti, che liquida in € 1.512,70 per esborsi ed € 16.384,00 per compensi legali (oltre a spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge) quanto alla lite n.21446/2014 r.g. (valore superiore ad € 4 milioni), in € 1.512,68 per esborsi ed € 7.458,00 per compensi legali (oltre accessori come sopra) quanto alla lite n. 21452/2014 r.g. (valore effettivo € 907.395,36), in € 1.728,40 per esborsi ed € 18.000,00 per compensi legali (oltre accessori come sopra) quanto alla lite n.81012/2015 r.g. (valore di € 4.542.495,89), in € 1.730,98 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi legali (oltre accessori come sopra) quanto alla lite n.81021/2015 r.g. (valore € 966.761,38);
- condanna il alla rifusione, in Parte_1 favore della parte attrice ed in solido con il Controparte_1 [...]
delle spese dei giudizi n.21446/2014 r.g. e Parte_2
n.21452/2014 r.g., così come liquidate al capo che precede.” La parte appellata che si è costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto.
pag. 11/14 Il Tribunale, dopo aver premesso che il giudizio riguarda l'accertamento del diritto dei odierni appellanti ad ottenere la restituzione di Parte_3 quanto indebitamente percepito dall (dante causa della Pt_4 CP_1 ha accertato che l'onere della prova incombente sulle Amministrazioni non è stato assolto. A fronte della sentenza gravata che ha ritenuto non essere stato assolto l'onere della prova, i censurano sul punto la decisione gravata Parte_3 assumendo che il Tribunale ha invertito l'onere della prova poichè ha omesso il vaglio relativo all'allegata illegittimità dei provvedimenti ministeriali n. 65530/7 del 10.12.2001 e n. 33167/02 del 7.10.2002, prodotti dalla controparte e che costituirebbero, peraltro, il necessario fondamento, anche sotto l'aspetto probatorio, delle due ingiunzioni successivamente emesse dal Parte_2
Assumono, inoltre, che “la società attrice, oltre ad avere prodotto nei giudizi copia delle due sentenze del T.A.R. Lazio nn. 7741 e 7742/2013, ha depositato anche copia della nota della Commissione Europea n. 4484 del 30.03.2000, richiamata quale motivazione per relationem dei suddetti provvedimenti ministeriali, di rideterminazione dei saldi finali per i programmi operativi Enti pubblici, sulla cui base sono stati rideterminati i saldi negativi quanto all'ex ”. Pt_4
Aggiungono che “in base al principio fondamentale di cui al citato art. 5 della Legge 20.03.1865 n. 2248 All. E, il Giudice ordinario – non avendo poteri di annullamento degli atti amministrativi – nell'avvalersi della facoltà di disapplicare gli atti ritenuti non conformi alle leggi, deve evidenziare nella motivazione i vizi di illegittimità riscontrati, declinati secondo le note figure tipizzate della violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.” Osserva la Corte al riguardo che il Tribunale ha accertato, altresì, che “la nota della Commissione Europea n.4484/2000 (all. 6 a tutti i fascicoli
, costituente (in ultima analisi) l'unica giustificazione Controparte_1 dell'iniziativa della Pubblica Amministrazione (ed infatti richiamata sia nelle comunicazioni di rideterminazione del saldo, sia nelle ordinanze ingiuntive opposte), non rechi alcun dato testuale che consenta di discernere, nel coacervo dei contributi erogati a valere sul Fondo Sociale Europeo – dossier “Enti Pubblici”, le somme elargite effettivamente alle società del gruppo , ai fini dell'attuazione dei Piani Operativi Pt_4
n.901010.I.1 e n.906022.I.1, indicati causa solvendi dei trasferimenti operati dall'Amministrazione.
pag. 12/14 Difatti, nella predetta nota la Commissione prescindeva dall'indicazione nominativa dei destinatari finali delle somme, e poneva semplicemente a comparazione le somme trasferite allo Stato italiano ( Parte_2
), con le somme ritenute effettivamente dovute, dalla Comunità
[...]
Europea, a valere sul Fondo Sociale. Manca quindi qualsiasi riferimento testuale che consenta di disaggregare il dato complessivo, e di individuare la quota di effettiva pertinenza di alcuna delle società già controllate dall' (da alcuna delle parti Pt_4 meglio individuata, in giudizio). In breve, non vi è dimostrazione sufficiente neppure dell'assenza di causa solvendi, configurante il secondo elemento costitutivo della domanda di ripetizione, e la cui prova spettava, come già detto, al preteso creditore.”. Sul punto, gli appellanti hanno dedotto esclusivamente che “Quanto poi alla dimostrazione di inesistenza di una causa solvendi, il Giudice ha del tutto trascurato che essa risiede nella già citata (comunque prodotta in giudizio dalla decisione della Commissione Europea n. Controparte_1
4484 del 30.03.2000.”, come se il Tribunale non si fosse pronunciato per stabilire che la nota comunitaria non riportava la quota di pertinenza dell e quindi non poteva ritenersi utile a fornire la prova dell'assenza Pt_4 della causa solvendi.
Ne consegue che la sentenza nella parte relativa all'inidoneità della nota comunitaria a costituire una sufficiente motivazione delle note ministeriali e, quindi, la prova della fondatezza della domanda di ripetizione per venir meno della causa solvendi, per assenza di qualunque riferimento alla posizione dell , non è censurata. Pt_4
Orbene, premesso che il sindacato di legittimità degli atti amministrativi sopra menzionati deve ritenersi superato dall'esame della fondatezza dell'opposizione alle ordinanze- ingiunzione de quibus, ed escluso (come ha fatto il Tribunale) che la nota comunitaria invocata dai Parte_3 dimostri l'assenza della causa solvendi, non residua alcun dubbio in ordine al rigetto dell'appello. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dei appellanti. Parte_3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna il ed il Parte_1
in solido, Parte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore di (SOC. CP_2
pag. 13/14 nella misura che liquida in euro Controparte_3
50.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 14/14