CA
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. US OL Presidente
OGGETTO: Dott. Cesare Massetti Consigliere
RI (deposito Dott. AN AN Consigliere rel.
bancario, cassetta di ha pronunciato la seguente sicurezza, apertura di S E N T E N Z A
credito bancario, nella causa civile n. 622/22 R.G. promossa con atto di citazione e posta in anticipazione bancaria, decisione all'udienza collegiale del 18 giugno 2025
conto corrente d a bancario, sconto
Parte_1
bancario) rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Giovanni Pigolotti del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fornoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giacomo Belometti sito in Brescia,
via Moretto n. 56
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di NA n. 227/22 del
28.4.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
spese di lite rifuse e con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
stante la sussistenza di gravi motivi, come più diffusamente esposto in atti;
NEL MERITO (ANCHE IN VIA, SE DEL CASO, PREGIUDIZIALE E
RICONVENZIONALE) PRINCIPALE:
dichiarare nullo il contratto di mutuo chirografario n. 60389974 del
21.11.2008 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex artt.1346 e 1418 cc e/o mancanza di causa, per le ragioni più diffusamente esposte in atti;
NEL MERITO (ANCHE IN VIA, SE DEL CASO, PREGIUDIZIALE E
RICONVENZIONALE) SUBORDINATA: accertare e dichiarare,
relativamente al contratto di mutuo chirografario per cui è causa, n.
60389974 del 21.11.2008, la nullità della pattuizione del tasso, stante l'avvenuta adozione del metodo alla francese e la mancata previsione del regime composto, o per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418
cc, o per violazione del dettato dell'art.117 comma 4° del D. Lgs 385 del
1993, come meglio esposto in atti, con conseguente applicazione o del tasso di cui all'art.1284 cc, o di quello di cui al comma 7° del medesimo art.117 D. Lgs 385 del 1993, nonché rilevare d'ufficio, se del caso anche in via gradata, l'eventuale nullità della pattuizione qualora risulti superata,
considerata se del caso anche la commissione di estinzione anticipata e tenuto conto di ogni possibile scenario ipotizzabile in sede di esecuzione del rapporto, la soglia di cui al combinato disposto dell'art.644 cp e della legge 108 del 1996, con conseguente applicazione, in quel caso, del dettato dell'art.1815 cc e conversione del mutuo da oneroso in gratuito;
NEL MERITO (ANCHE IN VIA, SE DEL CASO, PREGIUDIZIALE E
RICONVENZIONALE) IN OGNI CASO:
accertare e dichiarare, relativamente al rapporto di conto corrente
1000/12141 stipulato tra le parti, ex art.2033 cc, indebitamente corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito, con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti dalla documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito,
nonché addebitato al verificarsi di presupposti tali da renderlo indipendente ed autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo,
considerando quanto risulti pagato per commissioni di massimo scoperto o successive, ivi comprese, a titolo esemplificativo, commissioni di disponibilità fondi, penali di sconfinamento o commissioni di istruttoria veloce;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta, imposta a pena di nullità dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, o relativamente al contratto di apertura e/o ad uno o più contratti collegati o alle singole clausole, necessarie in relazione ad ogni singolo addebito da esaminare,
con possibilità di applicare, per quanto attiene agli interessi, o il tasso sostitutivo di cui all'art.1284 cc o quello di cui al comma 7° dell'art.117
D. Lgs 385 del 1993, al verificarsi dei relativi presupposti;
2. accertare e dichiarare la nullità di qualsivoglia condizione o pattuizione relativa al conto corrente n.1000/12141 ed al relativo contratto stipulato tra le parti, o contenuta in contratti collegati e/o regolati in conto corrente,
che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata (come più
diffusamente argomentato in atti)e/o ex artt.1325 cc e 1418 cc comma 2°
per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più
puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata ed infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117
bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012,con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
3. accertare e dichiarare l'avvenuta violazione, nel corso dell'esecuzione del già citato contratto di conto corrente bancario stipulato tra le parti ella disciplina, così come succedutasi nel tempo, intervenuta con la legge 108
del 1996 art.1 nonché art.2 comma 4°, facendo applicazione, a seconda del momento in cui sono stati pattuiti i rispettivi tassi, dell'originaria versione della norma ovvero di quella successivamente introdotta con la lettera d)
del comma 5 dell'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 nonché tenuto conto, quanto meno dal momento in cui essa sia ritenuta applicabile, della disciplina di cui al comma 2° dell'art.2 bis D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n.
2.nonché accertare e dichiarare, in ogni caso in cui si riscontro l'avvenuto superamento del tasso soglia così stabilito, che la clausola contemplante il tasso applicato è nulla e pertanto,
ex art.1815 cc, non sono dovuti interessi;
4. accertare e dichiarare altresì ogni eventuale violazione:
- della disciplina di cui al combinato disposto degli artt.1283 cc e 120 D.
Lgs 385 del 1993 in materia di anatocismo, nella versione tempo per tempo vigente tenuto conto anche della eventuale normativa secondaria;
- della disciplina, anche contrattuale, in materia di valute;
- della disciplina, anche contrattuale, in materia di jus variandi.
5. procedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente ed alla quantificazione del totale degli addebiti da ritenersi avvenuti ingiustificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2033 cc, alla data in cui la cessione dei crediti derivati dal mutuo per cui è causa è divenuta opponibile allo scrivente, con interessi dalla domanda al saldo o da ogni addebito al saldo, a seconda della ritenuta buona o mala fede del percipiente;
NEL MERITO:
nel caso in cui il contratto di mutuo chirografario 60389974 del
21.11.2008 sia considerato interamente nullo, accertare e dichiarare totalmente inesistenti le pretese creditorie di cui al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con la notifica del presente atto, in quanto fondate sul citato titolo e presupponenti la sua validità ed efficacia;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA ANCHE IN ORDINE ALLA
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI COMPOSTI, ALLA
APPLICAZIONE DELLA CMS: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto di mutuo chirografario n.60389974 del 21.11.2008 sia ritenuto almeno parzialmente valido, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1241 cc della relativa pretesa creditoria,
nella misura del credito maturato in capo allo scrivente, nei confronti dell'istituto di credito presso il quale era in essere il rapporto di conto corrente, ex art.2033 cc, per tutte le rimesse prive di giustificazione, alla data in cui è divenuta opponibile la cessione del credito tenuto conto anche degli interessi, sia pure con decorrenza diversa a seconda della ritenuta buona o mala fede del percipiente, come per legge, nonché l'ammontare dell'eventuale credito da ritenersi effettivamente (per conseguenza)
trasferito alla convenuta-opposta, tenuto conto anche dell'ulteriore credito, sempre da indebito, per gli interessi versati in eccesso rispetto a quelli che risultino effettivamente spettanti in virtù del mutuo per cui è
causa, operata la sostituzione del tasso previsto dal contratto con quello di cui alle domande sopra proposte;
NEL MERITO IN OGNI CASO:
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria del doppio grado di giudizio
Per l'appellata
contrariis reiectis, Voglia l'adita Corte:
- dichiarare inammissibile l'appello, ovvero, comunque, rigettarlo integralmente, respingendo tutte le domande istruttorie e di merito proposte dall'appellante;
- confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 227/2022, pronunciata dal
Tribunale di NA, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, in data 28 aprile 2022.
Spese e compensi del presente grado di giudizio rifusi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 477/2021 del 4 giugno 2021, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di NA gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 166.561,22, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, dal 20
ottobre 2015 al saldo, e alle spese della procedura, in misura di euro
148.583,81 a titolo di rate scadute ed insolute relative al contratto di finanziamento chirografario n. 60389974 concluso il 21.11.2008 e dell'atto di rinegoziazione in data 28 maggio 2010 ed euro 17.977,41 per interessi moratori maturati al 19 ottobre 2015.
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare nullo il contratto di mutuo chirografario n. 60389974 del
21.11.2008 e gli altri tre mutui ipotecari n. 50162516, 50338053 e
50517911 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex artt.1346 e 1418 cc e/o mancanza di causa;
- accertare e dichiarare, relativamente al contratto di mutuo chirografario n. 60389974 del 21.11.2008, la nullità della pattuizione del tasso, stante l'avvenuta adozione del metodo alla francese e la mancata previsione del regime composto, o per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418
cc, o per violazione del dettato dell'art.117 comma 4° del D. Lgs 385 del
1993, con conseguente applicazione o del tasso di cui all'art.1284 cc, o di quello di cui al comma 7° del medesimo art.117 D. Lgs 385 del 1993,
nonché rilevare d'ufficio, se del caso anche in via gradata, l'eventuale nullità della pattuizione qualora risulti superata, considerata se del caso anche la commissione di estinzione anticipata e tenuto conto di ogni possibile scenario ipotizzabile in sede di esecuzione del rapporto, la soglia di cui al combinato disposto dell'art. 644 cp e della legge 108 del 1996,
con conseguente applicazione, in quel caso, del dettato dell'art.1815 cc e conversione del mutuo da oneroso in gratuito;
in ogni caso:
- accertare e dichiarare, relativamente al rapporto di conto corrente n
1000/12141 stipulato tra le parti, ex art. 2033 cc, indebitamente corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito, con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti dalla documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito,
nonché addebitato al verificarsi di presupposti tali da renderlo indipendente ed autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo considerando quanto risulti pagato per commissioni di massimo scoperto o successive, ivi comprese, a titolo esemplificativo, commissioni di disponibilità fondi, penali di sconfinamento o commissioni di istruttoria veloce;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta, imposta a pena di nullità dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, o relativamente al contratto di apertura e/o ad uno o più contratti collegati o alle singole clausole, necessarie in relazione ad ogni singolo addebito da esaminare,
con possibilità di applicare, per quanto attiene agli interessi, o il tasso sostitutivo di cui all'art.1284 cc o quello di cui al comma 7° dell'art.117
D. Lgs 385 del 1993, al verificarsi dei relativi presupposti;
- accertare e dichiarare la nullità di qualsivoglia condizione o pattuizione relativa al conto corrente n.1000/12141 ed al relativo contratto stipulato tra le parti, o contenuta in contratti collegati e/o regolati in conto corrente,
che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata e/o ex artt.1325 cc e
1418 cc comma 2° per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata ed infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117
bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012,con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
- accertare e dichiarare l'avvenuta violazione, nel corso dell'esecuzione del già citato contratto di conto corrente bancario stipulato tra le parti della disciplina, così come succedutasi nel tempo, intervenuta con la legge 108
del 1996 art.1 nonché art.2 comma 4°, facendo applicazione, a seconda del momento in cui sono stati pattuiti i rispettivi tassi, dell'originaria versione della norma ovvero di quella successivamente introdotta con la lettera d)
del comma 5 dell'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 nonché tenuto conto, quanto meno dal momento in cui essa sia ritenuta applicabile, della disciplina di cui al comma 2° dell'art.2 bis D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n.2, nonché accertare e dichiarare, in ogni caso in cui si riscontri l'avvenuto superamento del tasso soglia così
stabilito, che la clausola contemplante il tasso applicato è nulla e pertanto,
ex art.1815 cc, non sono dovuti interessi;
- accertare e dichiarare altresì ogni eventuale violazione:
1. della disciplina di cui al combinato disposto degli artt.1283 cc e 120 D. Lgs 385 del 1993
in materia di anatocismo, nella versione tempo per tempo vigente tenuto conto anche della eventuale normativa secondaria;
2. della disciplina,
anche contrattuale, in materia di valute;
3. della disciplina, anche contrattuale, in materia di jus variandi.
- procedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente ed alla quantificazione del totale degli addebiti da ritenersi avvenuti ingiustificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2033 cc, alla data in cui la cessione dei crediti derivati dal mutuo per cui è causa è divenuta opponibile allo scrivente, con interessi dalla domanda al saldo o da ogni addebito al saldo, a seconda della ritenuta buona o mala fede del percipiente;
- nel caso in cui il contratto di mutuo chirografario 60389974 del
21.11.2008 sia considerato interamente nullo, accertare e dichiarare totalmente inesistenti le pretese creditorie di cui al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con la notifica del presente atto, in quanto fondate sul citato titolo e presupponenti la sua validità ed efficacia;
pertanto: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale:
accertare e dichiarare il controcredito dell'opponente in relazione a responsabilità/inadempimenti dell'Istituto di credito nella gestione del conto corrente e del dossier titoli in capo all'attore, siccome specificato in narrativa;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto di mutuo chirografario n.60389974 del 21.11.2008 sia ritenuto almeno parzialmente valido, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1241 cc della relativa pretesa creditoria, nella misura del credito maturato in capo allo scrivente, nei confronti dell'istituto di credito presso il quale era in essere il rapporto di conto corrente, ex art.2033 cc, per tutte le rimesse prive di giustificazione, alla data in cui è divenuta opponibile la cessione del credito tenuto conto anche degli interessi, sia pure con decorrenza diversa a seconda della ritenuta buona o mala fede del percipiente, come per legge,
nonché l'ammontare dell'eventuale credito da ritenersi effettivamente (per conseguenza) trasferito alla convenuta-opposta, tenuto conto anche dell'ulteriore credito, sempre da indebito, per gli interessi versati in eccesso rispetto a quelli che risultino effettivamente spettanti in virtù del mutuo per cui è causa, operata la sostituzione del tasso previsto dal contratto con quello di cui alle domande sopra proposte”.
In via istruttoria chiedeva l'esibizione ex art 210-213 cpc nonché ordine di ispezione ex art 118 cpc e 119 TUB atti di gestione titoli, la corrispondenza intercorsa tra le parti ed ogni altro atto e/o documento connesso con il C/C e tutta la documentazione richiesta ex art 119 TUB.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 CP_2
e contestava la fondatezza delle domande, anche riconvenzionali, e
[...]
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna del al pagamento della somma di euro 166.561,22 Parte_2
oltre interessi e spese.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettate, siccome inammissibili, le istanze istruttorie,
con sentenza ex art 281 sexies cpc del 19 aprile 2022 il Tribunale di
NA rigettava l'opposizione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal condannandolo a rifondere a Parte_1
e per essa a , le spese del giudizio. Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale riteneva, in primo luogo, non condivisibile l'interpretazione dell'opponente secondo cui il finanziamento azionato fosse da considerare un mutuo di scopo nullo per indeterminatezza dell'oggetto o della causa;
respingeva la tesi per cui il piano di ammortamento alla francese utilizzato dalla banca contenesse un illegittimo ed occulto anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 cc, neppure considerando la formula dell'interesse composto, e quella per cui esso comportasse la indeterminatezza del tasso di interesse o una illiceità della causa per essere il contratto in frode alla legge;
escludeva indeterminatezza del tasso per la non coincidenza tra
TAN e TAE, rilevando che, in ogni caso l'eventuale applicazione di un interesse diverso da quello pattuito non comporterebbe nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ma semmai inadempimento contrattuale;
precisava che l'eventuale possibile derivazione di diversi ed alternativi piani di ammortamento non era stata allegata né dimostrata;
sottolineava che l'eccezione relativa alla nullità delle intese anticoncorrenziali era piva di ogni allegazione specifica;
rigettava la richiesta di esibizione ex art 210 cpc e di espletamento di ctu contabile.
Quanto alle domande riconvenzionali, rilevava che le allegazioni a fondamento delle stesse <fondate sull'asserita debenza di un diritto
restitutorio/risarcitorio relativo ad ulteriori rapporti (altre 3 contratti di
mutuo, un contratto di apertura di credito e un non meglio identificato
dossier titoli) sono, oltre che generiche e prive di adeguata allegazione e
prova, inammissibili in questa sede perché derivanti appunto da rapporto
non azionati, contestati dalla controparte e dunque non dotati della
certezza dell'accertamento che le Sezioni Unite della Cassazione
ritengono requisito essenziale per l'operare della compensazione
giudiziale e legale>>; in particolare, la domanda riconvenzionale si fondava su <un
contro
-credito né certo (in quanto contestato e non
accertato giudizialmente con efficacia di giudicato) né liquido, con
esclusione dunque dell'operabilità della compensazione, sia legale sia
giudiziale>> e la contestazione della credito da parte della non CP_3
appariva prima facie infondata o pretestuosa, richiedendo invece il compiuto accertamento in separato giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 18 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che con la comparsa conclusionale
[...]
ha, per la prima volta, eccepito il difetto di legittimazione attiva Parte_1
di con riferimento al credito azionato in via monitoria. Controparte_1
Il Collegio ben conosce l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “la carenza della legitimatio ad processum può essere
eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice” e “quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o
passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche
l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente
che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è
titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera
difesa (cfr. in tali termini Cass., ss. uu., 2951/2016 cit., punto 64)” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.23721), per la quale quindi non valgono le preclusioni processuali, nonché il principio per cui "la parte
che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte
creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art.
58 D.Lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente
riconosciuta" (v. per tutte Cass. n. 4116/2016)” (cfr. Cass. sent. 27.2.2025 n. 5190).
Tuttavia, nel caso di specie ha azionato il credito oggetto di CP_1
causa in via monitoria affermandosene titolare e il proponendo Parte_1
l'opposizione, non ha contestato la titolarità del credito in capo alla ricorrente né ha eccepito il suo difetto di legittimazione attiva, al contrario difendendosi nel merito, anche nel presente, grado, e proponendo nei suoi confronti domanda di compensazione con un preteso controcredito derivante da ripetizione di indebito, in tal modo esplicitamente riconoscendo quale legittimata ad agire a tutela del Controparte_1
credito ingiunto.
L'eccezione va quindi disattesa.
Va, poi, dato atto che l'appellante, pur riproponendo nelle proprie conclusioni tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado, nella parte espositiva dell'atto di appello non ha sottoposto a censura le statuizioni di rigetto della domanda relativa alla nullità del mutuo di scopo, di inammissibilità della domanda riconvenzionale relativa all'esistenza di intese anticoncorrenziali e alla responsabilità della banca nella gestione dossier titoli, ormai coperte da giudicato interno.
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 61 cpc e la carenza di motivazione non avendo il primo giudice tenuto conto di quanto espresso dalla Suprema Corte con ordinanza del
24.5.2021 n. 141 e rileva che la formulazione del piano di ammortamento con il metodo alla francese fa sì che venga applicato l'interesse composto e non l'interesse semplice con il risultato che il tasso effettivo globale (TEG) risulta superiore al tasso nominale (TAN) indicato in contratto, con conseguente violazione non solo dell'art. 1283 cc, ma anche dell'art 1284
cc per mancata determinazione e specificazione del tasso ovvero sua incertezza, che impone l'applicazione del tasso legale semplice.
Con il secondo motivo l'appellante chiede a questa Corte se il meccanismo dell'ammortamento a rata costante che prevede una preponderanza della quota interessi imputata in una dinamica in via progressiva decrescente sia conforme all'art. 1284 e 2855, co. 2, cc, e se sia legittimo esigere l'anticipazione degli interessi prima che sia maturato il tempo della debenza.
Sostiene l'appellante che il fatto che il mutuatario abbia sottoscritto lo sviluppo del piano del mutuo è irrilevante in quanto avvenuto in difetto di pattuizioni circa l'impatto sugli interessi dell'utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta, con la conseguenza che l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario. Rileva,
altresì, l'appellante che il sistema del rimborso alla francese non è il solo che consenta di fissare una rata costante, ciò essendo possibile anche in regime di capitalizzazione semplice, con la differenza che in quest'ultimo caso il tasso effettivo è sempre uguale a quello nominale, mentre nel caso di ammortamento alla francese la capitalizzazione insita nella rata e i vari oneri portano alla differenza tra tasso effettivo e nominale, con conseguente indeterminatezza della clausola degli interessi in violazione dell'art. 1284 cc.
Insiste, pertanto, nella domanda di ripetizione fondata sulla nullità per indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi, oltre interessi dal giorno del pagamento.
I motivi che precedono, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi riguardando entrambi la legittimità del piano di ammortamento alla francese, sono infondati.
L'appellante ripropone, infatti, in modo peraltro confuso e poco comprensibile, le argomentazioni già svolte e le eccezioni sollevate in primo grado e respinte dal Tribunale con ampia e analitica motivazione,
conforme a copiosa giurisprudenza, anche di questa Corte, sul tema,
secondo cui l'ammortamento alla francese, espressamente pattuito dalle parti nel contratto di mutuo, non determina l'applicazione di interessi anatocistici né risulta indeterminato, sebbene per il calcolo della rata costante venga pacificamente utilizzata la formula del regime finanziario della capitalizzazione composta, in quanto gli interessi di periodo vengono sempre calcolati unicamente sul capitale residuo via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Il Tribunale ha altresì condivisibilmente respinto,
richiamando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario in materia,
l'argomentazione secondo cui l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese comporterebbe discordanza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato, sottolineando, in conformità ad un precedente di questa stessa Corte, che anche a volere ritenere che la banca avesse effettivamente applicato un interesse diverso rispetto a quello pattuito,
comunque non si potrebbe parlare di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ma semmai di inadempimento contrattuale, pretesa che tuttavia l'opponente, odierno appellante, non aveva allegato né invocato,
così come difettava l'allegazione e la prova della possibile derivazione di diversi e alternativi piani di ammortamento, con conseguente impossibilità
di rimettere tale indagini ad un CTU.
Tali considerazioni trovano conferma nella pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024, per cui in <<In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale,
non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>>. Deve dunque escludersi, prosegue la Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento “alla
Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto»
di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi». Il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana»
costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b. Le SSUU però chiariscono che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è
ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte)
e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla < Pt_3
di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG,
ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente>>.
La Suprema Corte ha successivamente affrontato il tema in questione con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile, come nel caso di specie:
<In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese
standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione
degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna
violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di
ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo
erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN)
ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate
di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi,
dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi
quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei
parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il
piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non
può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire>> (Cass. 7382/2025).
Pertanto, non merita alcuna censura la statuizione con cui il Tribunale,
accertato che tutti i costi dell'operazione sono stati indicati in modo dettagliato, ha escluso che il piano di ammortamento alla francese producesse un effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 cod.civ.
I primi due motivi vanno quindi respinti.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, sull'errato presupposto di dovere affrontare solo la questione del mutuo chirografario,
ha omesso di pronunciarsi sull'istanza ex art. 119 TUB e art 210 cpc che era stata avanzata non solo con riferimento al mutuo chirografario azionato in via monitoria, ma anche in ordine al rapporto di conto corrente di cui l'appellante aveva chiesto “in ogni caso” la rideterminazione del saldo,
quindi anche indipendentemente dalla domanda di compensazione.
In particolare, ritiene non condivisibile l'affermazione del primo giudice contenuta nel provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie che fa riferimento ad un
cui agli atti”>> che non ha tenuto conto che al punto A l'opponente,
odierno appellante, aveva indicato gli estremi del conto corrente ed aveva chiesto “l'esibizione sia del contratto di apertura del conto, ex art 210 cpc e delle relative condizioni contrattuali sia generali che eventualmente specifiche nonché di qualsiasi eventuale contratto collegato (aperture di credito e/o fidi e/o sconto e/o anticipi di qualsiasi genere) con relative condizioni contrattuali, nonché di relativi estratti conto ordinari e scalari,
quanto meno, ex art. 119 D. Lgs 385 del 1993, del decennio antecedente la richiesta, il tutto relativamente al rapporto di conto corrente n.
1000/12141 stipulato tra le parti”.
Sottolinea che anche volendo seguire l'orientamento più recente secondo il quale è necessaria la previa richiesta in via stragiudiziale, nulla cambia perché essa era avvenuta e documentata.
Quanto alla natura esplorativa della CTU, richiama precedenti della SC
secondo cui la ctu è ammissibile anche in deroga al divieto di indagini esplorative, trattandosi di accertamento di fatti impossibile senza l'ausilio di cognizioni tecniche, ed il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità
di un contratto indipendentemente dall'onere di allegazione, purché risulti da documenti legittimamente acquisiti al procedimento, anche acquisiti a seguito di ordine di esibizione.
Il motivo è infondato.
E' principio consolidato che in caso di controversia tra la ed il CP_3
correntista, quando quest'ultimo chieda rideterminarsi il saldo finale del rapporto di conto corrente alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (cfr. tra le tante: Cass.
28.11.2018 n. 30822; Cass. 17.4.2020 n. 7895). In particolare, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente, trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto,
oltre che della serie completa degli estratti conto, salvo che non alleghi che il contratto di conto corrente non era stato redatto in forma scritta o di avere smarrito senza sua colpa la copia consegnatagli dalla banca all'atto della stipula.
A tale carenza probatoria non può supplire lo strumento di cui all'art. 119
TUB né la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc.
Ai sensi dell'art. 119 TUB, infatti, “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.”
Detta previsione permette dunque l'acquisizione in copia esclusivamente della documentazione relativa alle singole operazioni contabili (estratti conto, scalari, comunicazioni periodiche, ecc.) e non si applica, invece, al contratto di conto corrente di cui il correntista dovrebbe, del resto, essere in possesso avendolo ricevuto dalla in copia al momento della CP_3
stipula.
La richiesta di esibizione del contratto di conto corrente e di eventuali altri contratti, ribadita anche in questa sede, non può, dunque, essere accolta,
con la conseguenza che l'assenza in atti del contratto di conto corrente indispensabile per verificare le generiche doglianze del in Parte_1
ordine alla nullità “di qualsivoglia condizione o pattuizione relativa al conto corrente n. 1000/12141”, rende in ogni caso superfluo l'espletamento della c.t.u.
In ogni caso, dirimente è l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di rideterminazione del saldo del conto corrente e di compensazione, in quanto, come già affermato dal tribunale, fondate sul rapporto contrattuale intercorso tra il e l'istituto di credito presso il quale è stato Parte_1
aperto il predetto conto corrente, al quale la società appellata CP_1
, cessionaria di crediti acquistati in blocco, è estranea.
[...]
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, "i crediti oggetto delle
operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della L. n. 130 del
1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di
cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al
pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore
ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione
o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti
dal rapporto con quest'ultimo intercorso" (Cfr. Cass. cfr. anche Cass. Sez.
3 n. 21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 - 01).
L'appello va, quindi, respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile medio) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'
appellante.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di NA del 28.4.2022 n. 227 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore della società appellata, che liquida in € 2127,00 per la fase di studio,
€ 1.416,00 per la fase introduttiva, € 1.869,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto, delle spese generali nella misura del 15%, VA e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AN AN US OL
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. US OL Presidente
OGGETTO: Dott. Cesare Massetti Consigliere
RI (deposito Dott. AN AN Consigliere rel.
bancario, cassetta di ha pronunciato la seguente sicurezza, apertura di S E N T E N Z A
credito bancario, nella causa civile n. 622/22 R.G. promossa con atto di citazione e posta in anticipazione bancaria, decisione all'udienza collegiale del 18 giugno 2025
conto corrente d a bancario, sconto
Parte_1
bancario) rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Giovanni Pigolotti del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo come da procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Fornoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giacomo Belometti sito in Brescia,
via Moretto n. 56
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di NA n. 227/22 del
28.4.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
spese di lite rifuse e con sentenza avente efficacia di giudicato tra le parti:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto,
stante la sussistenza di gravi motivi, come più diffusamente esposto in atti;
NEL MERITO (ANCHE IN VIA, SE DEL CASO, PREGIUDIZIALE E
RICONVENZIONALE) PRINCIPALE:
dichiarare nullo il contratto di mutuo chirografario n. 60389974 del
21.11.2008 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex artt.1346 e 1418 cc e/o mancanza di causa, per le ragioni più diffusamente esposte in atti;
NEL MERITO (ANCHE IN VIA, SE DEL CASO, PREGIUDIZIALE E
RICONVENZIONALE) SUBORDINATA: accertare e dichiarare,
relativamente al contratto di mutuo chirografario per cui è causa, n.
60389974 del 21.11.2008, la nullità della pattuizione del tasso, stante l'avvenuta adozione del metodo alla francese e la mancata previsione del regime composto, o per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418
cc, o per violazione del dettato dell'art.117 comma 4° del D. Lgs 385 del
1993, come meglio esposto in atti, con conseguente applicazione o del tasso di cui all'art.1284 cc, o di quello di cui al comma 7° del medesimo art.117 D. Lgs 385 del 1993, nonché rilevare d'ufficio, se del caso anche in via gradata, l'eventuale nullità della pattuizione qualora risulti superata,
considerata se del caso anche la commissione di estinzione anticipata e tenuto conto di ogni possibile scenario ipotizzabile in sede di esecuzione del rapporto, la soglia di cui al combinato disposto dell'art.644 cp e della legge 108 del 1996, con conseguente applicazione, in quel caso, del dettato dell'art.1815 cc e conversione del mutuo da oneroso in gratuito;
NEL MERITO (ANCHE IN VIA, SE DEL CASO, PREGIUDIZIALE E
RICONVENZIONALE) IN OGNI CASO:
accertare e dichiarare, relativamente al rapporto di conto corrente
1000/12141 stipulato tra le parti, ex art.2033 cc, indebitamente corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito, con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti dalla documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito,
nonché addebitato al verificarsi di presupposti tali da renderlo indipendente ed autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo,
considerando quanto risulti pagato per commissioni di massimo scoperto o successive, ivi comprese, a titolo esemplificativo, commissioni di disponibilità fondi, penali di sconfinamento o commissioni di istruttoria veloce;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta, imposta a pena di nullità dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, o relativamente al contratto di apertura e/o ad uno o più contratti collegati o alle singole clausole, necessarie in relazione ad ogni singolo addebito da esaminare,
con possibilità di applicare, per quanto attiene agli interessi, o il tasso sostitutivo di cui all'art.1284 cc o quello di cui al comma 7° dell'art.117
D. Lgs 385 del 1993, al verificarsi dei relativi presupposti;
2. accertare e dichiarare la nullità di qualsivoglia condizione o pattuizione relativa al conto corrente n.1000/12141 ed al relativo contratto stipulato tra le parti, o contenuta in contratti collegati e/o regolati in conto corrente,
che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata (come più
diffusamente argomentato in atti)e/o ex artt.1325 cc e 1418 cc comma 2°
per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più
puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata ed infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117
bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012,con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
3. accertare e dichiarare l'avvenuta violazione, nel corso dell'esecuzione del già citato contratto di conto corrente bancario stipulato tra le parti ella disciplina, così come succedutasi nel tempo, intervenuta con la legge 108
del 1996 art.1 nonché art.2 comma 4°, facendo applicazione, a seconda del momento in cui sono stati pattuiti i rispettivi tassi, dell'originaria versione della norma ovvero di quella successivamente introdotta con la lettera d)
del comma 5 dell'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 nonché tenuto conto, quanto meno dal momento in cui essa sia ritenuta applicabile, della disciplina di cui al comma 2° dell'art.2 bis D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n.
2.nonché accertare e dichiarare, in ogni caso in cui si riscontro l'avvenuto superamento del tasso soglia così stabilito, che la clausola contemplante il tasso applicato è nulla e pertanto,
ex art.1815 cc, non sono dovuti interessi;
4. accertare e dichiarare altresì ogni eventuale violazione:
- della disciplina di cui al combinato disposto degli artt.1283 cc e 120 D.
Lgs 385 del 1993 in materia di anatocismo, nella versione tempo per tempo vigente tenuto conto anche della eventuale normativa secondaria;
- della disciplina, anche contrattuale, in materia di valute;
- della disciplina, anche contrattuale, in materia di jus variandi.
5. procedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente ed alla quantificazione del totale degli addebiti da ritenersi avvenuti ingiustificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2033 cc, alla data in cui la cessione dei crediti derivati dal mutuo per cui è causa è divenuta opponibile allo scrivente, con interessi dalla domanda al saldo o da ogni addebito al saldo, a seconda della ritenuta buona o mala fede del percipiente;
NEL MERITO:
nel caso in cui il contratto di mutuo chirografario 60389974 del
21.11.2008 sia considerato interamente nullo, accertare e dichiarare totalmente inesistenti le pretese creditorie di cui al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con la notifica del presente atto, in quanto fondate sul citato titolo e presupponenti la sua validità ed efficacia;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA ANCHE IN ORDINE ALLA
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI COMPOSTI, ALLA
APPLICAZIONE DELLA CMS: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto di mutuo chirografario n.60389974 del 21.11.2008 sia ritenuto almeno parzialmente valido, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1241 cc della relativa pretesa creditoria,
nella misura del credito maturato in capo allo scrivente, nei confronti dell'istituto di credito presso il quale era in essere il rapporto di conto corrente, ex art.2033 cc, per tutte le rimesse prive di giustificazione, alla data in cui è divenuta opponibile la cessione del credito tenuto conto anche degli interessi, sia pure con decorrenza diversa a seconda della ritenuta buona o mala fede del percipiente, come per legge, nonché l'ammontare dell'eventuale credito da ritenersi effettivamente (per conseguenza)
trasferito alla convenuta-opposta, tenuto conto anche dell'ulteriore credito, sempre da indebito, per gli interessi versati in eccesso rispetto a quelli che risultino effettivamente spettanti in virtù del mutuo per cui è
causa, operata la sostituzione del tasso previsto dal contratto con quello di cui alle domande sopra proposte;
NEL MERITO IN OGNI CASO:
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria del doppio grado di giudizio
Per l'appellata
contrariis reiectis, Voglia l'adita Corte:
- dichiarare inammissibile l'appello, ovvero, comunque, rigettarlo integralmente, respingendo tutte le domande istruttorie e di merito proposte dall'appellante;
- confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 227/2022, pronunciata dal
Tribunale di NA, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, in data 28 aprile 2022.
Spese e compensi del presente grado di giudizio rifusi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 477/2021 del 4 giugno 2021, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di NA gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 166.561,22, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, dal 20
ottobre 2015 al saldo, e alle spese della procedura, in misura di euro
148.583,81 a titolo di rate scadute ed insolute relative al contratto di finanziamento chirografario n. 60389974 concluso il 21.11.2008 e dell'atto di rinegoziazione in data 28 maggio 2010 ed euro 17.977,41 per interessi moratori maturati al 19 ottobre 2015.
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiarare nullo il contratto di mutuo chirografario n. 60389974 del
21.11.2008 e gli altri tre mutui ipotecari n. 50162516, 50338053 e
50517911 per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex artt.1346 e 1418 cc e/o mancanza di causa;
- accertare e dichiarare, relativamente al contratto di mutuo chirografario n. 60389974 del 21.11.2008, la nullità della pattuizione del tasso, stante l'avvenuta adozione del metodo alla francese e la mancata previsione del regime composto, o per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418
cc, o per violazione del dettato dell'art.117 comma 4° del D. Lgs 385 del
1993, con conseguente applicazione o del tasso di cui all'art.1284 cc, o di quello di cui al comma 7° del medesimo art.117 D. Lgs 385 del 1993,
nonché rilevare d'ufficio, se del caso anche in via gradata, l'eventuale nullità della pattuizione qualora risulti superata, considerata se del caso anche la commissione di estinzione anticipata e tenuto conto di ogni possibile scenario ipotizzabile in sede di esecuzione del rapporto, la soglia di cui al combinato disposto dell'art. 644 cp e della legge 108 del 1996,
con conseguente applicazione, in quel caso, del dettato dell'art.1815 cc e conversione del mutuo da oneroso in gratuito;
in ogni caso:
- accertare e dichiarare, relativamente al rapporto di conto corrente n
1000/12141 stipulato tra le parti, ex art. 2033 cc, indebitamente corrisposte, per mancanza di un effettivo titolo, tutte le somme versate all'istituto di credito, con riguardo a qualsiasi emolumento che risulti dalla documentazione prodotta in corso di causa effettivamente percepito,
nonché addebitato al verificarsi di presupposti tali da renderlo indipendente ed autonomo da ogni altro (a titolo esemplificativo considerando quanto risulti pagato per commissioni di massimo scoperto o successive, ivi comprese, a titolo esemplificativo, commissioni di disponibilità fondi, penali di sconfinamento o commissioni di istruttoria veloce;
per gli interessi sul capitale o per quelli sugli interessi) qualora si possa ritenere esistente il credito corrispondente solo se contemplato da un valido ed efficace accordo contrattuale, per esempio un (sia esso tipico o atipico) contratto di conto corrente di corrispondenza, un contratto di apertura di credito o fido, un contratto di sconto bancario, considerato nel suo complesso e/o da singole clausole, ma non risulti essere stata adottata la forma scritta, imposta a pena di nullità dal combinato disposto dei commi 1° e 3° dell'art.117 del D. Lgs. 385 del 1993, o relativamente al contratto di apertura e/o ad uno o più contratti collegati o alle singole clausole, necessarie in relazione ad ogni singolo addebito da esaminare,
con possibilità di applicare, per quanto attiene agli interessi, o il tasso sostitutivo di cui all'art.1284 cc o quello di cui al comma 7° dell'art.117
D. Lgs 385 del 1993, al verificarsi dei relativi presupposti;
- accertare e dichiarare la nullità di qualsivoglia condizione o pattuizione relativa al conto corrente n.1000/12141 ed al relativo contratto stipulato tra le parti, o contenuta in contratti collegati e/o regolati in conto corrente,
che contempli somme dovute a titolo di commissione di massimo scoperto ex artt.1418 cc e 1346 cc per indeterminatezza dell'oggetto, qualora si accerti l'inesistenza, nella fattispecie, di una pattuizione scritta tra le parti che chiarisca quando effettivamente, al ricorrere di quali presupposti precisi, sia dovuta la CMS e come vada quantificata e/o ex artt.1325 cc e
1418 cc comma 2° per mancanza di causa (sia relativamente alla parte da quantificare entro il fido che in relazione al dovuto per sconfinamenti da esso, come più puntualmente argomentato in atti), con salvezza dell'accordo contrattuale per il resto ex art.1419 cc, nonché accertare e dichiarare la nullità delle eventuali pattuizioni intervenute dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art.2 bis del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che si pongano in contrasto con la disposizione da ultimo menzionata ed infine delle pattuizioni che, intervenute in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge n.1 del 24.1.2012, convertito in legge, con modificazioni,
con la legge di conversione 24.3.2012 n.27, art.27 bis, risultino in contrasto con quanto stabilito in esso e dal combinato disposto dell'art.117
bis del D. Lgs. 385 del 1993 e del D.M. 30.6.2012,con salvezza, anche in questo caso, del contratto di conto corrente per il resto ex art.1419 cc;
- accertare e dichiarare l'avvenuta violazione, nel corso dell'esecuzione del già citato contratto di conto corrente bancario stipulato tra le parti della disciplina, così come succedutasi nel tempo, intervenuta con la legge 108
del 1996 art.1 nonché art.2 comma 4°, facendo applicazione, a seconda del momento in cui sono stati pattuiti i rispettivi tassi, dell'originaria versione della norma ovvero di quella successivamente introdotta con la lettera d)
del comma 5 dell'art. 8, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 nonché tenuto conto, quanto meno dal momento in cui essa sia ritenuta applicabile, della disciplina di cui al comma 2° dell'art.2 bis D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n.2, nonché accertare e dichiarare, in ogni caso in cui si riscontri l'avvenuto superamento del tasso soglia così
stabilito, che la clausola contemplante il tasso applicato è nulla e pertanto,
ex art.1815 cc, non sono dovuti interessi;
- accertare e dichiarare altresì ogni eventuale violazione:
1. della disciplina di cui al combinato disposto degli artt.1283 cc e 120 D. Lgs 385 del 1993
in materia di anatocismo, nella versione tempo per tempo vigente tenuto conto anche della eventuale normativa secondaria;
2. della disciplina,
anche contrattuale, in materia di valute;
3. della disciplina, anche contrattuale, in materia di jus variandi.
- procedere alla rideterminazione del saldo di conto corrente ed alla quantificazione del totale degli addebiti da ritenersi avvenuti ingiustificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2033 cc, alla data in cui la cessione dei crediti derivati dal mutuo per cui è causa è divenuta opponibile allo scrivente, con interessi dalla domanda al saldo o da ogni addebito al saldo, a seconda della ritenuta buona o mala fede del percipiente;
- nel caso in cui il contratto di mutuo chirografario 60389974 del
21.11.2008 sia considerato interamente nullo, accertare e dichiarare totalmente inesistenti le pretese creditorie di cui al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione con la notifica del presente atto, in quanto fondate sul citato titolo e presupponenti la sua validità ed efficacia;
pertanto: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale:
accertare e dichiarare il controcredito dell'opponente in relazione a responsabilità/inadempimenti dell'Istituto di credito nella gestione del conto corrente e del dossier titoli in capo all'attore, siccome specificato in narrativa;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il contratto di mutuo chirografario n.60389974 del 21.11.2008 sia ritenuto almeno parzialmente valido, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione per compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1241 cc della relativa pretesa creditoria, nella misura del credito maturato in capo allo scrivente, nei confronti dell'istituto di credito presso il quale era in essere il rapporto di conto corrente, ex art.2033 cc, per tutte le rimesse prive di giustificazione, alla data in cui è divenuta opponibile la cessione del credito tenuto conto anche degli interessi, sia pure con decorrenza diversa a seconda della ritenuta buona o mala fede del percipiente, come per legge,
nonché l'ammontare dell'eventuale credito da ritenersi effettivamente (per conseguenza) trasferito alla convenuta-opposta, tenuto conto anche dell'ulteriore credito, sempre da indebito, per gli interessi versati in eccesso rispetto a quelli che risultino effettivamente spettanti in virtù del mutuo per cui è causa, operata la sostituzione del tasso previsto dal contratto con quello di cui alle domande sopra proposte”.
In via istruttoria chiedeva l'esibizione ex art 210-213 cpc nonché ordine di ispezione ex art 118 cpc e 119 TUB atti di gestione titoli, la corrispondenza intercorsa tra le parti ed ogni altro atto e/o documento connesso con il C/C e tutta la documentazione richiesta ex art 119 TUB.
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_1 CP_2
e contestava la fondatezza delle domande, anche riconvenzionali, e
[...]
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna del al pagamento della somma di euro 166.561,22 Parte_2
oltre interessi e spese.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettate, siccome inammissibili, le istanze istruttorie,
con sentenza ex art 281 sexies cpc del 19 aprile 2022 il Tribunale di
NA rigettava l'opposizione e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal condannandolo a rifondere a Parte_1
e per essa a , le spese del giudizio. Controparte_1 Controparte_2
Il Tribunale riteneva, in primo luogo, non condivisibile l'interpretazione dell'opponente secondo cui il finanziamento azionato fosse da considerare un mutuo di scopo nullo per indeterminatezza dell'oggetto o della causa;
respingeva la tesi per cui il piano di ammortamento alla francese utilizzato dalla banca contenesse un illegittimo ed occulto anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 cc, neppure considerando la formula dell'interesse composto, e quella per cui esso comportasse la indeterminatezza del tasso di interesse o una illiceità della causa per essere il contratto in frode alla legge;
escludeva indeterminatezza del tasso per la non coincidenza tra
TAN e TAE, rilevando che, in ogni caso l'eventuale applicazione di un interesse diverso da quello pattuito non comporterebbe nullità per indeterminatezza dell'oggetto, ma semmai inadempimento contrattuale;
precisava che l'eventuale possibile derivazione di diversi ed alternativi piani di ammortamento non era stata allegata né dimostrata;
sottolineava che l'eccezione relativa alla nullità delle intese anticoncorrenziali era piva di ogni allegazione specifica;
rigettava la richiesta di esibizione ex art 210 cpc e di espletamento di ctu contabile.
Quanto alle domande riconvenzionali, rilevava che le allegazioni a fondamento delle stesse <fondate sull'asserita debenza di un diritto
restitutorio/risarcitorio relativo ad ulteriori rapporti (altre 3 contratti di
mutuo, un contratto di apertura di credito e un non meglio identificato
dossier titoli) sono, oltre che generiche e prive di adeguata allegazione e
prova, inammissibili in questa sede perché derivanti appunto da rapporto
non azionati, contestati dalla controparte e dunque non dotati della
certezza dell'accertamento che le Sezioni Unite della Cassazione
ritengono requisito essenziale per l'operare della compensazione
giudiziale e legale>>; in particolare, la domanda riconvenzionale si fondava su <un
contro
-credito né certo (in quanto contestato e non
accertato giudizialmente con efficacia di giudicato) né liquido, con
esclusione dunque dell'operabilità della compensazione, sia legale sia
giudiziale>> e la contestazione della credito da parte della non CP_3
appariva prima facie infondata o pretestuosa, richiedendo invece il compiuto accertamento in separato giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, all'udienza del 18 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che con la comparsa conclusionale
[...]
ha, per la prima volta, eccepito il difetto di legittimazione attiva Parte_1
di con riferimento al credito azionato in via monitoria. Controparte_1
Il Collegio ben conosce l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui “la carenza della legitimatio ad processum può essere
eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice” e “quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o
passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche
l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente
che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è
titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera
difesa (cfr. in tali termini Cass., ss. uu., 2951/2016 cit., punto 64)” (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, n.23721), per la quale quindi non valgono le preclusioni processuali, nonché il principio per cui "la parte
che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte
creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art.
58 D.Lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente
riconosciuta" (v. per tutte Cass. n. 4116/2016)” (cfr. Cass. sent. 27.2.2025 n. 5190).
Tuttavia, nel caso di specie ha azionato il credito oggetto di CP_1
causa in via monitoria affermandosene titolare e il proponendo Parte_1
l'opposizione, non ha contestato la titolarità del credito in capo alla ricorrente né ha eccepito il suo difetto di legittimazione attiva, al contrario difendendosi nel merito, anche nel presente, grado, e proponendo nei suoi confronti domanda di compensazione con un preteso controcredito derivante da ripetizione di indebito, in tal modo esplicitamente riconoscendo quale legittimata ad agire a tutela del Controparte_1
credito ingiunto.
L'eccezione va quindi disattesa.
Va, poi, dato atto che l'appellante, pur riproponendo nelle proprie conclusioni tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado, nella parte espositiva dell'atto di appello non ha sottoposto a censura le statuizioni di rigetto della domanda relativa alla nullità del mutuo di scopo, di inammissibilità della domanda riconvenzionale relativa all'esistenza di intese anticoncorrenziali e alla responsabilità della banca nella gestione dossier titoli, ormai coperte da giudicato interno.
Tanto premesso, con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 61 cpc e la carenza di motivazione non avendo il primo giudice tenuto conto di quanto espresso dalla Suprema Corte con ordinanza del
24.5.2021 n. 141 e rileva che la formulazione del piano di ammortamento con il metodo alla francese fa sì che venga applicato l'interesse composto e non l'interesse semplice con il risultato che il tasso effettivo globale (TEG) risulta superiore al tasso nominale (TAN) indicato in contratto, con conseguente violazione non solo dell'art. 1283 cc, ma anche dell'art 1284
cc per mancata determinazione e specificazione del tasso ovvero sua incertezza, che impone l'applicazione del tasso legale semplice.
Con il secondo motivo l'appellante chiede a questa Corte se il meccanismo dell'ammortamento a rata costante che prevede una preponderanza della quota interessi imputata in una dinamica in via progressiva decrescente sia conforme all'art. 1284 e 2855, co. 2, cc, e se sia legittimo esigere l'anticipazione degli interessi prima che sia maturato il tempo della debenza.
Sostiene l'appellante che il fatto che il mutuatario abbia sottoscritto lo sviluppo del piano del mutuo è irrilevante in quanto avvenuto in difetto di pattuizioni circa l'impatto sugli interessi dell'utilizzo di una formula per il calcolo di una rata costante caratterizzata da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti, ossia in capitalizzazione composta, con la conseguenza che l'applicazione del tasso nominale annuo convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell'interesse determina una sottostima dell'onere posto a carico del mutuatario. Rileva,
altresì, l'appellante che il sistema del rimborso alla francese non è il solo che consenta di fissare una rata costante, ciò essendo possibile anche in regime di capitalizzazione semplice, con la differenza che in quest'ultimo caso il tasso effettivo è sempre uguale a quello nominale, mentre nel caso di ammortamento alla francese la capitalizzazione insita nella rata e i vari oneri portano alla differenza tra tasso effettivo e nominale, con conseguente indeterminatezza della clausola degli interessi in violazione dell'art. 1284 cc.
Insiste, pertanto, nella domanda di ripetizione fondata sulla nullità per indeterminatezza del criterio di calcolo degli interessi, oltre interessi dal giorno del pagamento.
I motivi che precedono, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi riguardando entrambi la legittimità del piano di ammortamento alla francese, sono infondati.
L'appellante ripropone, infatti, in modo peraltro confuso e poco comprensibile, le argomentazioni già svolte e le eccezioni sollevate in primo grado e respinte dal Tribunale con ampia e analitica motivazione,
conforme a copiosa giurisprudenza, anche di questa Corte, sul tema,
secondo cui l'ammortamento alla francese, espressamente pattuito dalle parti nel contratto di mutuo, non determina l'applicazione di interessi anatocistici né risulta indeterminato, sebbene per il calcolo della rata costante venga pacificamente utilizzata la formula del regime finanziario della capitalizzazione composta, in quanto gli interessi di periodo vengono sempre calcolati unicamente sul capitale residuo via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Il Tribunale ha altresì condivisibilmente respinto,
richiamando l'orientamento giurisprudenziale maggioritario in materia,
l'argomentazione secondo cui l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese comporterebbe discordanza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato, sottolineando, in conformità ad un precedente di questa stessa Corte, che anche a volere ritenere che la banca avesse effettivamente applicato un interesse diverso rispetto a quello pattuito,
comunque non si potrebbe parlare di nullità per indeterminatezza dell'oggetto ma semmai di inadempimento contrattuale, pretesa che tuttavia l'opponente, odierno appellante, non aveva allegato né invocato,
così come difettava l'allegazione e la prova della possibile derivazione di diversi e alternativi piani di ammortamento, con conseguente impossibilità
di rimettere tale indagini ad un CTU.
Tali considerazioni trovano conferma nella pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024, per cui in <<In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale,
non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto»
degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità
dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti>>. Deve dunque escludersi, prosegue la Corte, che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. E ciò anche se l'ammortamento “alla
Francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime «composto»
di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore «prezzo» da esplicitare chiaramente nel contratto, poiché «l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi». Il Tribunale rimettente ha poi chiesto se la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana»
costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'articolo 117, comma 4, T.u.b. Le SSUU però chiariscono che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» sia complessivamente maggiore di quello nominale, “quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato”. Tale differenza, prosegue la decisione, è
ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte)
e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla < Pt_3
di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG,
ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente>>.
La Suprema Corte ha successivamente affrontato il tema in questione con specifico riferimento ai mutui a tasso variabile, come nel caso di specie:
<In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese
standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione
degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente
calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo
precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto
l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna
violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di
ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo
erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN)
ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate
di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi,
dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi
quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei
parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il
piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non
può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire>> (Cass. 7382/2025).
Pertanto, non merita alcuna censura la statuizione con cui il Tribunale,
accertato che tutti i costi dell'operazione sono stati indicati in modo dettagliato, ha escluso che il piano di ammortamento alla francese producesse un effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 cod.civ.
I primi due motivi vanno quindi respinti.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, sull'errato presupposto di dovere affrontare solo la questione del mutuo chirografario,
ha omesso di pronunciarsi sull'istanza ex art. 119 TUB e art 210 cpc che era stata avanzata non solo con riferimento al mutuo chirografario azionato in via monitoria, ma anche in ordine al rapporto di conto corrente di cui l'appellante aveva chiesto “in ogni caso” la rideterminazione del saldo,
quindi anche indipendentemente dalla domanda di compensazione.
In particolare, ritiene non condivisibile l'affermazione del primo giudice contenuta nel provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie che fa riferimento ad un
cui agli atti”>> che non ha tenuto conto che al punto A l'opponente,
odierno appellante, aveva indicato gli estremi del conto corrente ed aveva chiesto “l'esibizione sia del contratto di apertura del conto, ex art 210 cpc e delle relative condizioni contrattuali sia generali che eventualmente specifiche nonché di qualsiasi eventuale contratto collegato (aperture di credito e/o fidi e/o sconto e/o anticipi di qualsiasi genere) con relative condizioni contrattuali, nonché di relativi estratti conto ordinari e scalari,
quanto meno, ex art. 119 D. Lgs 385 del 1993, del decennio antecedente la richiesta, il tutto relativamente al rapporto di conto corrente n.
1000/12141 stipulato tra le parti”.
Sottolinea che anche volendo seguire l'orientamento più recente secondo il quale è necessaria la previa richiesta in via stragiudiziale, nulla cambia perché essa era avvenuta e documentata.
Quanto alla natura esplorativa della CTU, richiama precedenti della SC
secondo cui la ctu è ammissibile anche in deroga al divieto di indagini esplorative, trattandosi di accertamento di fatti impossibile senza l'ausilio di cognizioni tecniche, ed il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio la nullità
di un contratto indipendentemente dall'onere di allegazione, purché risulti da documenti legittimamente acquisiti al procedimento, anche acquisiti a seguito di ordine di esibizione.
Il motivo è infondato.
E' principio consolidato che in caso di controversia tra la ed il CP_3
correntista, quando quest'ultimo chieda rideterminarsi il saldo finale del rapporto di conto corrente alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (cfr. tra le tante: Cass.
28.11.2018 n. 30822; Cass. 17.4.2020 n. 7895). In particolare, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente, trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto,
oltre che della serie completa degli estratti conto, salvo che non alleghi che il contratto di conto corrente non era stato redatto in forma scritta o di avere smarrito senza sua colpa la copia consegnatagli dalla banca all'atto della stipula.
A tale carenza probatoria non può supplire lo strumento di cui all'art. 119
TUB né la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc.
Ai sensi dell'art. 119 TUB, infatti, “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.”
Detta previsione permette dunque l'acquisizione in copia esclusivamente della documentazione relativa alle singole operazioni contabili (estratti conto, scalari, comunicazioni periodiche, ecc.) e non si applica, invece, al contratto di conto corrente di cui il correntista dovrebbe, del resto, essere in possesso avendolo ricevuto dalla in copia al momento della CP_3
stipula.
La richiesta di esibizione del contratto di conto corrente e di eventuali altri contratti, ribadita anche in questa sede, non può, dunque, essere accolta,
con la conseguenza che l'assenza in atti del contratto di conto corrente indispensabile per verificare le generiche doglianze del in Parte_1
ordine alla nullità “di qualsivoglia condizione o pattuizione relativa al conto corrente n. 1000/12141”, rende in ogni caso superfluo l'espletamento della c.t.u.
In ogni caso, dirimente è l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di rideterminazione del saldo del conto corrente e di compensazione, in quanto, come già affermato dal tribunale, fondate sul rapporto contrattuale intercorso tra il e l'istituto di credito presso il quale è stato Parte_1
aperto il predetto conto corrente, al quale la società appellata CP_1
, cessionaria di crediti acquistati in blocco, è estranea.
[...]
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, "i crediti oggetto delle
operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della L. n. 130 del
1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di
cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti
incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al
pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore
ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione
o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti
dal rapporto con quest'ultimo intercorso" (Cfr. Cass. cfr. anche Cass. Sez.
3 n. 21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 - 01).
L'appello va, quindi, respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile medio) fatta eccezione per la “fase istruttoria/di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente grado tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'
appellante.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di NA del 28.4.2022 n. 227 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore della società appellata, che liquida in € 2127,00 per la fase di studio,
€ 1.416,00 per la fase introduttiva, € 1.869,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre rimborso del contributo unificato ove corrisposto, delle spese generali nella misura del 15%, VA e cpa se per legge dovute;
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
AN AN US OL