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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6606 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 25.9.2025, ha pronunciato, mediante lettura la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 15191/'24 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Annarita Parte_1
Billwiller e Ivana Cervone, presso il cui studio in Portici (Na) alla Via Amendola n. 1., elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura notarile, CP_1 dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via de Gasperi n. 55 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28. 6.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di avere, in data 30.04.1993, inoltrato domanda ex.L.63/1993 (condono previdenziale) relativamente alla regolarizzazione dei contributi previdenziali per il periodo 1984- 1991, periodo in cui aveva svolto attività di intermediario di assicurazione, titolare dipartita IVA n. 04628160634, cessata in data 31.03.1991; di aver provveduto al versamento di euro 15.631,33 (contributi + sanzioni) mediante n. 3 pagamenti rateali;
che gli importi versati non erano stati accreditati;
che, in data 10 marzo 2023, per il solo raggiungimento dell'età anagrafica, al ricorrente era stato liquidato assegno sociale pari ad Euro 503,65, inferiore all'importo dovuto in base alla contribuzione versata;
di aver richiesto, in data 24.05.24, la rideterminazione dell'importo dell'assegno. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via principale accertare e dichiarare con ogni effetto di legge il diritto del ricorrente per tutti i su esposti motivi in fatto ed in diritto, alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con decorrenza dal marzo 2023 a tutt'oggi; - per l'effetto condannare l' alla rideterminazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, CP_1 unitamente agli arretrati spettanti, agli interessi e rivalutazione”. Si costituiva l' , CP_1 deducendo che il mancato accredito dei contributi pagati con il condono era dipeso dalla dalla mancata trasmissione, da parte della CCIAA di richiesta di iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani e commercianti per i periodi contestati.
In ragione dell'accredito della contribuzione versata dal ricorrente, intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta dall' ), deve dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'accredito della contribuzione versata dal ricorrente, intervenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, si pongono a carico dell' le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.350,00 oltre CU, rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione
Napoli, 25.9.2025
Il Giudice del lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 25.9.2025, ha pronunciato, mediante lettura la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 15191/'24 del ruolo generale
T R A
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Annarita Parte_1
Billwiller e Ivana Cervone, presso il cui studio in Portici (Na) alla Via Amendola n. 1., elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg rapp.te p.t., rappto e difeso, in virtù di procura notarile, CP_1 dall'avv. A. Di Stefano, con la quale elett.te domicilia in Napoli, alla via de Gasperi n. 55 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 28. 6.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva: di avere, in data 30.04.1993, inoltrato domanda ex.L.63/1993 (condono previdenziale) relativamente alla regolarizzazione dei contributi previdenziali per il periodo 1984- 1991, periodo in cui aveva svolto attività di intermediario di assicurazione, titolare dipartita IVA n. 04628160634, cessata in data 31.03.1991; di aver provveduto al versamento di euro 15.631,33 (contributi + sanzioni) mediante n. 3 pagamenti rateali;
che gli importi versati non erano stati accreditati;
che, in data 10 marzo 2023, per il solo raggiungimento dell'età anagrafica, al ricorrente era stato liquidato assegno sociale pari ad Euro 503,65, inferiore all'importo dovuto in base alla contribuzione versata;
di aver richiesto, in data 24.05.24, la rideterminazione dell'importo dell'assegno. Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via principale accertare e dichiarare con ogni effetto di legge il diritto del ricorrente per tutti i su esposti motivi in fatto ed in diritto, alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con decorrenza dal marzo 2023 a tutt'oggi; - per l'effetto condannare l' alla rideterminazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, CP_1 unitamente agli arretrati spettanti, agli interessi e rivalutazione”. Si costituiva l' , CP_1 deducendo che il mancato accredito dei contributi pagati con il condono era dipeso dalla dalla mancata trasmissione, da parte della CCIAA di richiesta di iscrizione del ricorrente alla gestione artigiani e commercianti per i periodi contestati.
In ragione dell'accredito della contribuzione versata dal ricorrente, intervenuto in corso di causa (cfr documentazione prodotta dall' ), deve dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, l'accredito della contribuzione versata dal ricorrente, intervenuto in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, non risultando più alcuna posizione di contrasto tra le parti.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, si pongono a carico dell' le spese di giudizio, liquidate e distratte come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.350,00 oltre CU, rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge, con attribuzione
Napoli, 25.9.2025
Il Giudice del lavoro